Versione
21 giugno 1984
21 giugno 1984
Art. 2.
Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.
Per i periodi di paga antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese e loro consorzi di cui al precedente primo comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalita' proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano valide e conservano la loro efficacia le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi.
Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.
Per i periodi di paga antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese e loro consorzi di cui al precedente primo comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalita' proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano valide e conservano la loro efficacia le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi.
Commentario • 1
- 1. Agricoltura: quando si perde davvero la riduzione contributiva zone montaneRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 17 luglio 2026 · 1
Con il Messaggio n. 2370 del 15 luglio 2026, l'INPS torna sulla disciplina della minore imposizione contributiva in agricoltura, integrando le indicazioni già fornite con la circolare n. 150 del 16 dicembre 2025. Il chiarimento riguarda un punto operativo importante per datori di lavoro agricolo, cooperative e consulenti del lavoro: cosa si intende, in concreto, per "norme sul collocamento" ai fini del mantenimento del regime di sotto-contribuzione previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, esteso dall'articolo 32, comma 7-ter, del D.L. 69/2013 (conv. L. 98/2013) anche a cooperative e consorzi di cui all'art. 2, comma 1, L. 240/1984. La questione non è …
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Giurisprudenza • 34
- 1. Trib. Catania, sentenza 21/07/2021, n. 3548Provvedimento: […] Nel merito richiamava gli esiti delle verifiche effettuate ed il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 240/1984, escludendo l'applicazione nella specie di detto ultimo articolo sulla scorta della documentazione prodotta dalla società. […] La società ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, sostenendo che la rettifica operata dall'CP_1, che ha comportato la rideterminazione dei contributi, fosse erronea dovendosi ritenere corretta l'attribuzione alla ditta del codice “03” in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 240/1984 e dovendosi qualificare la stessa come società cooperativa a mutualità prevalente.Leggi di più...
- art. 2513 c.c.·
- opposizione all'iscrizione a ruolo·
- cooperativa a mutualità prevalente·
- art. 24 D.Lgs. 46/1999·
- decadenza dall'iscrizione a ruolo·
- opposizione agli atti esecutivi·
- art. 2512 c.c.·
- onere della prova·
- art. 617 c.p.c.·
- difetto di motivazione