Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6539 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
9 I 8 L 6 L O . e B l N 6539 /0 1 a E , n 1 E e p 8 N 9 O a I 1 OP IT L'ANO Z - m 1 A e t 1 R s - T i S 4 s I 2 l G LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . E a R L e h A 3 c D i 2 f i SEZIONE PRIMA CIVILE . E d T T o N R m E A S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.09819/98 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente Cron.14718 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 15/02/01 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere OGGETTO: sanzione amministrativa-dect ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO delle COMUNICAZIONI in persona del Ministro p.t. e PREFETTURA di TRIESTE, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lio rappresenta e difende per legge;
- ricorrente
contro
RA GEROMELLA intimata avverso la sentenza del Pretore di Trieste n.118 del 10/16.04.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 6/4110 2001 udienza del 15/02/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Polizzi per i ricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 10/16.4.97 il Pretore di Trieste accoglieva l'opposizione proposta da RA OM avverso l'ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Trieste le aveva irrogato la sanzione di lire 2.000.000 per violazione del disposto dell'art. 1 della legge 109/91, commessa mediante l'uso di apparecchio telefonico cordless non omologato, infrazione accertata in data 21.3.96. Rilevava il Pretore che la fattispecie trovava la propria disciplina negli artt. 398 e 399 del dpr 156/73; che la Cassazione, nell'interpretare tali articoli, aveva ritenuto che solo il disturbo alle radiotrasmissioni e non la mancata omologazione consentivano di irrogare sanzione amministrativa;
che quindi in mancanza di ulteriori specifiche contestazioni circa l'effettiva non rispondenza alle norme antidisturbi, non trovava applicazione né la predetta normativa né quella dettata dall'art. 1 della 1.s. 109/91. Ricorrono il Ministero delle Comunicazioni e la Prefettura di Trieste, avanzando, con atto notificato il 23.5.98, un unico motivo di censura. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione 2 Caf. Deduce il Ministero ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della 1.s. 109/91, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, costituito dalle ragioni che hanno portato il Pretore a non applicare la norma richiamata. Il motivo è fondato e va accolto. Per chiarezza, va ricordato che l'incertezza sulla qualificazione degli apparecchi D.E.C.T. (volgarmente, cordless) come ricetrasmittenti o come terminali telefonici è stata risolta, dalle sentenze della Cassazione richiamate dall'impugnata sentenza (1010/94; 675/97) nel senso che si tratta di terminali telefonici. Tale soluzione è, del resto, conforme alla normativa che, nel tempo, si è occupata di tali apparecchi (dm 5.7.83; dm 2.7.85; dm 11.2.87 n. 126 -quest'ultimo, in relazione ai disturbi radioelettrici- 1.s. 28.3.91 n. 109 e reg. esec. dm. 23.5.92 n.314; dpr 22.4.94 n. 395; dpr 9.12.98 n.507) volta ad affidare all'omologazione il controllo di compatibilità del cordless con la rete telefonica nazionale alla quale deve essere collegato. E' perciò fondato il rilievo della amministrazione ricorrente, che non è negli artt. 398 e 399 del t.u. 156/73 che va ricercata la disciplina della fattispecie, ma nella previsione di sanzioni anche per chi usa, installa ed allaccia il cordless non omologato e tale previsione, dettata dall'art. 1 della legge 109/91, è stata disattesa senza motivazione dalla impugnata sentenza, dal momento che l'espressione "tale ultima norma, peraltro, sanziona, più che l'uso, l'installazione o l'allacciamento alla linea pubblica, laddove è pur vero che, se non è punito il mero uso che presuppone come antecedente necessario l'allacciamento- altrettanto non può valere, nei confronti dello 3 Caf stesso utilizzatore, per il fatto stesso dell'allacciamento” non consente di individuare una qualsivoglia ratio decidendi e si risolve, quindi, in una mancanza di motivazione. Il tribunale, giudice di rinvio, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Trieste. Roma, 15 febbraio 2001 Il Presidente Fito BaldassaneIl Cons. est. Fut, Caffeccio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Seri e IL CANCELLIERE Deposit Andrea Bianchi 11 2001 LIERE E' copia conforme all'originale per 11 MAG. 2001 ma, li.. LLI BO 9 8 6 E . E N N IO , penale 1 Z 8 A 9 R -1 IST 1 a -1 EG al sistem R 4 2 A . D L E 3 T ifiche 2 SEN . T E R od A m برة