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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PO GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4.12.2023 da
, Parte_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati presso l'avv. Pt_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Matelda Lo Parte_1
Fiego che li rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellanti- contro
Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Santina
[...] Corte d'Appello di Venezia
Bonanno che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 692/23 del Tribunale di Venezia
In punto: riliquidazione pensione
Causa trattata all'udienza del 2.10.2025 Conclusioni per parte appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, in totale riforma della sentenza n. 692/2023 del 17/11/23 del Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, così giudicare:
1.Nel merito: a. accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, incidenter tantum, l'illegittimità, che i redditi pensionabili degli avvocati
, , e per la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità; b. condannare la Controparte_1
a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità
[...] riconosciuto agli avvocati:
−Gabriele partire dal 1//6//2004;; Parte_1
−Giancarlo a partire dal 1//1//2019; Pt_2
−Giuseppe a partire dal 1//11//2011; Pt_3
−Ugo a partire dal 1//1//2005; Pt_4 nella misura mensile di:
−Gabriele €. 6.853,80 fino alla data del 31//12//2023; Parte_1
−Giancarlo €. 5.181,71 fino alla data del 31//12//2023; Pt_2
€. 5.467,67 fino alla data del 31//12//2023; Parte_5 Pt_3
−Ugo €. 5.565,65 fino alla data del 31//12//2023; Pt_4
e a pagare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati per gli avvocati:
−Gabriele a partire dal 1//8//2012 al 31//12//2023 nella misura di €. Parte_1
209.964,89;
−Giancarlo a partire dal 1//1//2019 al 31//12//2023 nella misura di €.. Pt_2
41.928,77;
−Giuseppe a partire dal 1//9//2012 al 31//12//2023 nella misura di €.128.712,58; Pt_3
−Ugo a partire dal 1//9//2012 al 31//12//2023 nella misura di €.112.574,53; Pt_4
o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, oltre gli ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi.
2.In via istruttoria:
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia nell'ipotesi nella quale codesta Ecc.ma Corte non ritenga espressamente accettati, da parte della cassa, i conteggi dei singoli ricorrenti - appellanti, disporsi C.T.U. per la determinazione della pensione, su base annua e mensile, per gli avvocati:
−Gabriele Dalla partire dal 1//6//2004;; Pt_1
−Giancarlo a partire dal 1//1//2019; Pt_2
−Giuseppe a partire dal 1//11//2011; Pt_3
−Ugo a partire dal 1//1//2005; Pt_4 nonché per la quantificazione dei ratei di pensione maturati e non riscossi formulando, ove non ritenuto diversamente, il seguente quesito:
“Determini il CTU, letti ed esaminati gli atti di causa, sentite le parti ed il loro eventuali
“consulenti, disposti se del caso ulteriori accertamenti:
“a) l'ammontare del trattamento pensionistico per ogni singolo ricorrente sulla base dei
“redditi pensionabili rivalutati a partire dal 1980, sulla base della rivalutazione del
“21,1% relativamente al periodo 1979/1980, nonché degli ulteriori indici di
“rivalutazione per i periodi successivi sino alla data di liquidazione della pensione;
“b) l'ammontare della differenza fra quanto percepito ed i ratei di pensione maturati
“secondo tali indici di rivalutazione, e l'ammontare degli interessi di legge su tali
“importi differenziali dal dovuto alla redazione della CTU” 3.In ogni caso: condannare la resistente - appellata al pagamento delle spese di causa, secondo i parametri ministeriali, aumentati, tenendo conto del valore della causa, della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate”
Conclusioni per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: 1) In via principale: Respingersi l'appello, confermando la sentenza impugnata n. 692/2023 pubb. il 15.11.2023 del Tribunale di Venezia;
2) In via subordinata ed in accoglimento delle eccezioni riproposte: a) dichiararsi l'intervenuta prescrizione decennale del diritto azionato dai quattro ricorrenti, relativamente a tutti i ratei anteriori al decennio anteriore alla presentazione della domanda di ricalcolo e quindi anteriori all'anno 2012. b) rigettarsi tutte le domande di accertamento e condanna di cui al ricorso introduttivo perché inammissibili ed infondate per le ragioni di cui in narrativa. c) In via subordinata alternativa ed in caso di accoglimento del ricorso, ricalcolarsi, anche a mezzo di CTU, gli emolumenti dovuti secondo i criteri indicati nella narrativa che precede.
- Spese e competenze di entrambi i gradi integralmente rifuse con IVA, CPA e 15% spese generali, come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 4.12.2023 gli avvocati Parte
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Pt_4
Tribunale di Venezia ha respinto la loro domanda volta ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento fondata sul presupposto che la nel determinare l'ammontare CP_1
della pensione loro spettante, avrebbe applicato erroneamente quanto prescritto dalla L. n. 576/80 circa l'adeguamento al costo della vita determinato dall'ISTAT dei redditi pensionabili entro il tetto massimo.
I ricorrenti premettevano che le richieste di riliquidazione inoltrate alla non avevano avuto esito positivo ed avevano quindi agito in CP_1
giudizio per ottenere la riliquidazione della pensione e la condanna della convenuta all'erogazione dei ratei differenziali spettanti, CP_1
per gli importi specificamente indicati nell'atto introduttivo in relazione alla loro singola posizione.
Costituendosi in giudizio in primo grado, la eccepiva CP_1
l'intervenuta prescrizione decennale dei diritti azionati e, nel merito, negava la fondatezza alle pretese dei ricorrenti, sostenendo di avere correttamente calcolato la pensione spettante ai ricorrenti. Nello specifico, ha rilevato che in ragione dell'espresso richiamo fatto dall'art. 15 all'art. 16, i redditi da prendere in considerazione per il calcolo delle pensioni variano secondo il medesimo indice ISTAT che viene applicato anche alle prestazioni previdenziali, ai tetti reddituali relativi sia alla media dei redditi da assumere per il calcolo della pensione, sia alla percentuale da applicare per la determinazione della contribuzione soggettiva dovuta (10% sotto il tetto, 3% sopra il tetto – percentuali variate poi nel tempo sulla base dei vari Regolamenti succedutisi). Ha sostenuto, pertanto l'esistenza di un principio di automatismo, implicante la medesima decorrenza delle diverse variazioni previste nella legge 576/80 sulla base dell'indice calcolato
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
dall'ISTAT e che riguarda tutti gli elementi che compongono la previdenza forense: pensioni e contributi. Formulava, inoltre, degli ulteriori rilievi in merito alle ripercussioni sulla contribuzione dovuta in caso di accoglimento in tutto o in parte delle domande avversarie, sostenendo che in caso di rivalutazione dei redditi pensionabili nei termini prospettati dai ricorrenti, conseguirebbero delle omissioni contributive a carico degli stessi, tali da precludere il diritto alla pensione per gli anni oggetto di scopertura o comunque da rideterminare la pensione effettivamente spettante. Nel calcolo della pensione, infatti, si dovrebbero considerare i redditi per i quali la contribuzione è stata corrisposta e, pertanto, nulla varierebbe in relazione alle posizioni dell'avv. e dell'avv. Parte_1 Pt_4
(attesa la prescrizione dei contributi omessi). Per gli avv.ti e Pt_2
invece, calcolando l'emolumento sulla base dei redditi sui quali Pt_3
è stata effettivamente pagata la contribuzione fino all'anno 2011 compreso, attesa l'intervenuta prescrizione dei contributi aggiuntivi che risulterebbero omessi all'esito della rivalutazione dei redditi pensionabili, e sulla base dei redditi aumentati con la richiesta rivalutazione per gli anni successivi fino al pensionamento e per il supplemento quadriennale dell'Avv. le somme dovute sarebbero Pt_3
diverse e inferiori a quelle indicate in ricorso, ferma la necessità di versare l'ulteriore contribuzione dovuta non ancora prescritta.
Il Giudice di prime cure, premettendo che la aveva operato la CP_1
rivalutazione dei redditi pensionabili fin dal 1980 con il coefficiente indicato dagli stessi ricorrenti, ha rilevato che era in contestazione la tempistica e la modalità di rivalutazione del c.d. tetto massimo del reddito imponibile cui si applica la contribuzione soggettiva ex art. 10, co. 1, l. n. 576/1980, che costituisce il limite entro il quale può essere valorizzato il reddito annuale ai fini della determinazione della
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pensione ex art. 2, co. 2 della medesima legge. Il Tribunale ha ritenuto corretta la rivalutazione di tale limite reddituale a far data dal gennaio
1983, come operata dalla in coerenza con le previsioni del DM CP_1
30.09.1982, emanato in base alle previsioni dell'art. 16, co. 3 della legge n. 576/1980. Ha, altresì, rilevato che l'indice di rivalutazione utilizzato era corretto anche alla luce di quanto disposto dall'art. 27, co. 3, l. n. 576/80 che richiamerebbe l'indice medio riferito al 1980 rispetto al successivo anno 1981.
Hanno proposto appello gli originari ricorrenti sulla base di cinque motivi:
a) Con il primo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 15 e 27 della legge n. 576/1980 ribadendo che la avrebbe errato nel non applicare nell'anno 1980 il CP_1
coefficiente di rivalutazione del reddito pensionabile per la quantificazione del tetto nella misura del 21,1% e che non vi sarebbe alcun rapporto tra la rivalutazione dei redditi e il pagamento dei contributi in quanto le delibere della di CP_1
cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 576/80 hanno oggetti e finalità distinti: con la rivalutazione dei redditi di cui all'art. 15 si costruisce il tetto e il successivo montante per la liquidazione della pensione;
con la rivalutazione delle pensioni e dei diversi istituti dalla stessa correlati, si incrementa, invece, l'entità del beneficio previdenziale liquidato. Di qui l'ulteriore rilievo secondo cui sarebbe erroneo l'assunto secondo cui l'errata applicazione della rivalutazione dai redditi provocherebbe contestualmente anche il pagamento di minori contributi. Nel contempo, viene valorizzato il disposto dell'art. 27 della citata legge che, nella prospettazione offerta, disporrebbe che tutte le rivalutazioni del rapporto previdenziale, anche dei redditi
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pensionabili, debba avvenire con riferimento alla data di entrata in vigore della legge (1980). La pertanto, applicando il CP_1
DM 30.09.1982 avrebbe omesso di operare la rivalutazione dei redditi pensionabili per gli anni dal 1980 al 1982.
b) Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge n.
576/80. Si afferma che il comma 2 non troverebbe applicazione nella presente fattispecie perché relativo alla rivalutazione delle pensioni, mentre il comma 3, sarebbe stato abolito in sede di delegificazione con il regolamento unico della previdenza forense;
c) Con il terzo motivo – in realtà non rivolto direttamente nei confronti della sentenza gravata – si ribadiscono le contestazioni già svolte in primo grado rispetto alle domande formulate dalla sostenendone l'infondatezza (anche se, in CP_1
realtà, la non ha svolto domande riconvenzionali in primo CP_1
grado ma rilievi in punto di diritto circa l'incidenza della rivalutazione richiesta sulla contribuzione dovuta che sarebbe, in ogni caso, in buona parte prescritta).
d) Con il quarto motivo si contesta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla a fronte della richiesta di CP_1
riliquidazione della pensione ad oltre dieci anni dalla data di prima liquidazione.
e) Con il quinto motivo ribadisce la non specifica contestazione da parte della dei conteggi depositati in primo grado. CP_1
Si è costituita in giudizio la sostenendo la correttezza CP_1
della decisione di primo grado, ribadendo sia l'eccezione di prescrizione decennale rispetto alla richiesta di riliquidazione formulata dagli appellanti , e l'eccezione di Parte_1 Pt_3 Pt_4
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prescrizione decennale rispetto ai ratei pensionistici anteriori al 2012, nonché il rilievo secondo cui sarebbero ormai prescritti tutti i contributi dovuti sino all'anno 2011 e riproponendo gli ulteriori argomenti già sviluppati in primo grado.
La causa, dopo alcuni rinvii d'ufficio e la celebrazione della prima udienza in data 8.05.2025 (all'esito della quale è stato assegnato un termine per predisporre dei conteggi alternativi e per note illustrative),
è stata discussa e decisa all'udienza del 2.10.2025 nel corso della quale il difensore degli appellanti ha preso posizione in relazione alla sola posizione dell'avv. , mentre ha dichiarato di non Pt_2
comparire in relazione alle restanti posizioni. Analogamente, il difensore di ha dichiarato di non comparire in relazione CP_1
alle posizioni diverse da quella dell'avv. , rispetto alla quale Pt_2
si è riportato alle difese svolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
0 – In via preliminare si rileva che il contegno dei difensori delle parti, presenti in udienza, rispetto alle posizioni degli appellanti , Parte_1
e va inteso semplicemente come volontà di non discutere Pt_3 Pt_4
oralmente la causa rispetto a tali posizioni ed è ontologicamente incompatibile con una effettiva mancata comparizione rilevante ai fini dell'art. 309 c.p.c. atteso che i difensori erano presenti in udienza e, nell'ambito dell'unico processo che vede coinvolti quattro appellanti, hanno preso posizione e partecipato alla discussione con riferimento ad uno di essi. Non ricorrono, dunque, i presupposti per l'applicazione dell'art. 309 c.p.c. che richiede l'effettiva non comparizione in udienza.
1 – I primi due motivi d'appello principale, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, svolgono alcune fondate critiche
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alla sentenza di prime cure ma, sulla base di una diversa motivazione, il gravame interposto non può comunque trovare accoglimento.
1.1 – Le questioni oggetto di tali motivi d'appello sono già state scrutinate a più riprese da ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, cui il Collegio intende aderire non essendo rappresentati nella difesa di motivi in grado di CP_1
giustificare uno scostamento dai principi di diritto espressi dalla
Suprema Corte nella sua funzione nomofilattica. Si richiamano, dunque, ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c. le puntuali motivazioni contenute in Cass. sez. lav., n. 24444/2025 e ulteriori conformi: “
4.1. In fattispecie analoghe alla presente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell'art. 2 della legge n. 576 del 1980 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt. 15 e 16, co. 1), questa Corte
(Cass. 9698/10, Cass. 16585/23, Cass. 27609/24) ha affermato che la rivalutazione dei redditi, opera in conformità al disposto dell'art. 27, co. 4, ovvero secondo l'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l'anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell'indice ISTAT registrata nell'anno precedente, ovvero nel 1979.
4.2. Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) per cui, diversamente da quanto ritiene la , l'art. 27, co. 4 è norma non CP_1
di diritto transitorio, ma che detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge n. 576 del 1980, bensì anche a quelle liquidate dopo. In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art. 26, co. 1), non toglie che, ai
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fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall'anno di entrata della legge, e quindi dal 1980.
4.3. Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 7281/04, nella parte in cui assume invece a riferimento l'indice ISTAT del 1981 relativo al
1980. Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell'art. 16, co. 1, non già la rivalutazione dei redditi (art. 15), su cui calcolare l'ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dalla legge n. 576 del 1980 sono solo quelle che maturano dal 1 gennaio 1982, le sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla base dell'indice del 1981 relativo al 1980
(ovvero dell'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell'indice precedente all'anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell'anno ancora precedente;
in particolare in detta sentenza viene spiegato che: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l'anno immediatamente successivo, ciò comporta necessariamente che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della
, emessa lo stesso anno del pensionamento, che CP_1
necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente.
4.4. Nel caso di specie, invece, non si tratta di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della (commi CP_1
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1 e 3 dell'art. 16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980.
4.5. Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 della legge
n. 576 del 1980 si rinviene nel secondo comma dell'art. 27, in base al quale la prima tabella di cui all'art. 15, co.
2 - ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della entro il 31 maggio di ogni anno sulla CP_1
base dei dati ISTAT - è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabella deve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81,
e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l'indice medio
ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l'indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all'intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell'anno 1981, anziché già dal 12.2.81.
4.6. Non osta a quanto fin qui detto il D.M. 30.9.82 adottato su delibera del consiglio di amministrazione della ex art. 16, co. CP_1
1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera della , invero, ha valore CP_1
meramente ricognitivo della variazione ISTAT registrata nell'anno precedente, e non può incidere sul criterio normativo primario posto dall'art. 27, co. 4, in tema di decorrenza della prima rivalutazione.
Come affermato da questa Corte nelle citate pronunce nn. 9698/10, e
16585/23, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l'art. 27, co. 4
L. n. 576.
4.7. In conclusione la sentenza sul punto deve essere confermata atteso che la Corte d'Appello si è attenuta al seguente principio di
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diritto: "In tema di previdenza forense, l'entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1 gennaio 1982, va rivalutata a partire dall'anno di entrata in vigore della legge n. 576/80 ai sensi dell'art.
27, co. 4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980"”.
Risulta, conseguentemente, fondata la doglianza degli originari ricorrenti laddove hanno lamentato l'erronea rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini della pensione di vecchiaia o, più correttamente, il tetto reddituale sino al raggiungimento del quale si paga il contributo soggettivo e la cui misura rileva ai fini dell'individuazione del reddito che va considerato nel calcolo della media di riferimento funzionale alla determinazione della pensione. Infatti, i redditi dichiarati rilevano sino al raggiungimento del tetto e, dunque, l'importo del tetto in questione influisce sull'individuazione del reddito pensionabile in presenza di redditi superiori a detto massimale (come nel caso di specie). Essendo stato rivalutato in misura inferiore al dovuto, in difformità da quanto indicato nella citata pronuncia di legittimità, anche il calcolo della pensione ne ha risentito in diminuzione.
2 – Ferma questa premessa, secondo la prospettazione degli appellanti
– ben delineata all'interno del primo motivo d'appello – sarebbe fondato il vantato diritto alla riliquidazione della pensione e, nel contempo, inconferente il rilievo della secondo cui dalla CP_1
rivalutazione del tetto dei redditi rilevanti deriverebbe anche l'incremento della base imponibile su cui calcolare il contributo soggettivo e, conseguentemente, si sarebbe in presenza di una parziale omissione contributiva. Secondo la in altre parole, a fronte CP_1
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dell'ampliamento della fascia di reddito su cui è calcolato il contributo soggettivo e del connesso innalzamento dell'importo del contributo minimo, i ricorrenti si troverebbero nella condizione di aver versato contributi soggettivi in misura inferiore al dovuto, calcolati sui redditi e sul tetto rivalutato secondo le (diverse) modalità sinora applicate dalla La conseguenza sarebbe l'esistenza di un'omissione CP_1
contributiva che, laddove insanabile a causa della prescrizione dei contributi omessi, determinerebbe l'inefficacia a fini pensionistici degli anni in cui l'omissione si è verificata, in base alla previsione dell'art. 2, co. 1, legge n. 576/80 laddove stabilisce che il trattamento pensionistico è corrisposto a coloro che abbiano maturato un determinato numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
Sul punto invoca, inoltre, anche la previsione del regolamento CP_1
per la costituzione di rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione
(deliberato il 16.12.2005 e pubblicato in G.U il 16.08.2006), secondo cui “sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla
per i quali risulti accertata un'omissione, anche parziale, nel CP_1
pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione”. Di qui il rilievo secondo cui la riliquidazione della pensione richiesta richiederebbe il previo pagamento dei contributi non prescritti e dovrebbero essere dichiarati inefficaci a fini pensionistici gli anni per i quali vi è stato versamento parziale dei contributi e sia decorso il termine di prescrizione (con conseguente restituzione dell'indebito).
Secondo gli appellanti, di contro, non vi sarebbe alcuna omissione contributiva atteso il versamento dei contributi che erano stati richiesti da e, in ogni caso, la pensione non sarebbe CP_1
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commisurata ai contributi versati, ma solo a fasce di reddito netto limitate da un tetto annuo periodicamente deliberato dalla Sotto CP_1
altro profilo, sostengono che non vi sarebbe alcun inadempimento loro imputabile atteso che l'errore di rivalutazione sarebbe stato compiuto da . CP_1
2.1 - Sul punto si deve escludere che non vi sia stata omissione contributiva e che tale omissione contributiva possa considerarsi neutra rispetto al calcolo della pensione spettante. Posto che per i redditi superiori al massimale (al tetto reddituale oltre il quale non si calcola il contributo soggettivo) i contributi si calcolano in percentuale sul tetto reddituale (assimilabile al c.d. massimale contributivo), la rivalutazione di tale limite reddituale e il suo conseguente aumento rispetto all'importo originariamente ed erroneamente indicato da determina un maggior onere contributivo che non CP_1
risulta essere stato soddisfatto. Sotto altro profilo, l'art. 2 della legge n. 576/80 stabilisce – per quanto qui rileva – che “La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a)”.
La norma chiarisce che i redditi rilevano per l'ammontare assoggettato al contributo soggettivo che, per i redditi oltre al massimale, coincide con l'importo stesso del massimale, la cui rivalutazione non può che aumentarne la consistenza e, con essa, la base imponibile per calcolare la contribuzione. Il riferimento, poi, agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione deve interpretarsi, in coerenza con la giurisprudenza
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ormai consolidata di legittimità nel senso che “gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva
e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo” (Cass. sez. lav., 10.04.2012, n. 5672 e successive conformi, tra cui le recenti
Cass. sez. lav., n. 24440/2025; n. 23486/2025; n. 55850/2025).
2.2 – Tale ricostruzione della complessa disciplina applicabile risulta confermata dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Con
l'ordinanza n. 27609/2024 la Suprema Corte, nell'accogliere il motivo di ricorso della avverso la decisione di merito favorevole alla CP_1
prospettazione degli avvocati originari ricorrenti, ha affermato “ai sensi del combinato disposto degli artt.16, co.3 e 27, ult. co. l.
n.576/80, la rivalutazione dei redditi percepiti a far data dal 1980 operava non solo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, ma anche ai fini dell'aumento del reddito su cui applicare la percentuale del contributo soggettivo (art.10 l. n.576/80). Quindi, a decorrere dal
1980, in base all'art.16 si ebbe un correlato aumento della contribuzione dovuta (tramite la rivalutazione dei redditi su cui applicare l'aliquota contributiva). È pacifico che tale maggiorazione contributiva non fu applicata dalla e che, dunque, per tutti gli CP_1
anni di anzianità successivi al 1980 e fino al pensionamento, si ebbe una contribuzione solo parziale. Ciò nonostante, la Corte d'appello ha riliquidato la pensione parametrandola a una ipotetica contribuzione piena, come se non vi fosse stata omissione contributiva. In tal modo, la Corte ha violato il principio più volte affermato da questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15,
Cass.15643/18) secondo cui la parziale contribuzione, se non vale ad azzerare l'anzianità, incide comunque sul calcolo dell'ammontare della pensione, la quale va commisurata alla sola contribuzione
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
effettivamente versata, escludendosi ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, poiché il principio di automatismo della prestazione vige per il lavoro dipendente ma è inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti”. Tale orientamento si è poi ulteriormente consolidato in numerose pronunce della Cassazione pubblicate tra agosto e settembre 2025 la cui esaustiva e condivisibile motivazione viene qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.: “Non è condivisibile l'idea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell'obbligazione contributiva. Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell'obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, è determinante non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato.
Che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo, nel senso che quest'ultimo ascenda a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo, emerge chiaramente dall'impianto della legge n.576. Ai sensi dell'art. 16, co.4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell'indice ISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all'art. 10, co.1 L. n. 576/80, invece, l'incidenza della rivalutazione sull'obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l'aliquota del contributo soggettivo (art. 16, co.4 nel suo riferimento al limite di reddito di cui all'art. 10, co.1), viene aumentato di anno in anno l'importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione).
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
7.2- Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell'aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deve concludere per l'esistenza di una violazione dell'obbligazione contributiva. Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai fini del profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione, come oltre si dirà.
7.3- L'inadempimento nemmeno può essere "sanato" dal fatto che siano stati poi pagati i contributi di cui all'art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell'art.11. Nel caso di specie rileva
l'inadempimento all'obbligazione contributiva di cui alla sola lettera
a) dell'art.10, essendo tale obbligazione l'unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia (si veda l'art.2, co.2, che richiama la sola lettera a) dell'art. 10, co.1).
8.La difesa di parte controricorrente argomenta poi che inadempimento non vi sarebbe in quanto, all'epoca, fu pagato il contributo come richiesto dalla , sulla base della rivalutazione CP_1
dei redditi operata dalla , sicché non vi sarebbe stato un errore CP_1
addebitabile, stante la buona fede.
8.1- Premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che
l'errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell'obbligo contributivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86, Cass. 2586/86, Cass.
7729/04), va detto che tale profilo attiene non all'inadempimento, il quale sussiste come violazione dell'obbligazione contributiva
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
(adempiuta solo parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
8.3 - Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l'inadempimento (v. Cass., sez. un., n. 13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Il tema della prova liberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andrà quindi valutato in sede di giudizio di rinvio.
9.Detto che vi fu inadempimento all'obbligazione contributiva, occorre stabilire se tale inadempimento (parziale) incida sulla misura della pensione.
9.1- Ai sensi dell'art.2, co.1 L. n.576/80, la pensione di vecchiaia è pari, "per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione", all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
9.2- Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass. 7621/15, Cass. 15643/18,
Cass. 30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all' "effettiva contribuzione" dell'art.2, che essa non significa "integrale", con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l'annualità di anzianità contributiva. Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si "commisura" alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. In particolare è stato specificato dalla sentenza
n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si compie
"prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo" (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013).
Ancora, la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull'art.2 L. n.773/82, che ha un testo identico
a quello dell'art.2 L. n. 576/80, per quanto qui di rilievo ("per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione"), ha affermato che
l'aggettivo "effettiva" "introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione "effettivamente" versata".
10.Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini
IRPEF, è solo quello su cui si sono versati "effettivamente" i contributi. Tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui -non vigendo il principio dell'automatismo della prestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati. Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici. Né, così facendo, viene meno il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e si trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione
(pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost. n. 67/18). Premesso che nemmeno riguardo alle pensioni calcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente è il rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si è mai sostenuto che esso introduca un
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
meccanismo di stretta sinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico al sistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua a essere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione, poiché invece modulata su un parametro indipendente quale è quello del reddito. Inoltre, la presenza di contributi dovuti e tuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare la solidarietà di categoria quali sono il contributo soggettivo, di cui all'art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell'art.11- conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.
10.1- Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell'assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l'obbligo contributivo, non
v'è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall'adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre "effettivamente" versata.
Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l'assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell'irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la abbia lasciato prescrivere CP_1
il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l'art.2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell'AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall' quanto CP_2
piuttosto il risarcimento dei danni” (Cass. sez. lav., 09/09/2025, n.
24927 ed ulteriori conformi).
2.3 – Tale esaustiva motivazione fornisce risposta (negativa) anche ai rilievi degli appellanti secondo cui l'eventuale omissione contributiva sarebbe sanata dal fatto che sono stati comunque pagati i contributi di cui all'art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell'art.11
~ 20 ~ Corte d'Appello di Venezia
atteso che rileva (solo) l'inadempimento all'obbligazione contributiva di cui alla lettera a) dell'art.10 (contributo soggettivo), essendo tale obbligazione l'unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia.
3 – Venendo, più specificamente al caso di specie e facendo applicazione dei principi sopra richiamati, si deve in primo luogo escludere la sussistenza del diritto dei ricorrenti , e Parte_1 Pt_4
a veder riliquidata la pensione sulla base della maggior Pt_3
rivalutazione, dal 1980 alla data di liquidazione della pensione, dei redditi di cui al massimale contributivo (il tetto che la avrebbe CP_1
dovuto rivalutare secondo le modalità precedentemente indicate) atteso che la maggior contribuzione dovuta proprio in ragione della corretta rivalutazione è ormai irrimediabilmente prescritta (ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale). I ricorrenti in parola, infatti, hanno maturato l'accesso al trattamento pensionistico nel periodo tra il giugno 2004 e il novembre 2011 e la non ha mai CP_1
richiesto formalmente il pagamento dei contributi omessi, neppure con la memoria difensiva in primo grado – comunque depositata oltre dieci anni dopo, in data 9.05.2023 – e mai i ricorrenti hanno offerto la contribuzione omessa. Per quanto riguarda l'appellante avv. Pt_3
emerge dagli atti che lo stesso abbia beneficiato di un supplemento di pensione (sulla base di redditi successivi alla data di pensionamento) ma non può comunque trovare accoglimento la domanda proposta atteso che, per come formulata, si fonda sulla richiesta di rivalutazione dei redditi pensionabili dal 1980 “fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità”. Rimane, dunque, escluso il periodo successivo.
La non imputabilità dell'omissione, sostenuta dagli appellanti, non incide sull'effettivo mancato versamento dei contributi e, dunque,
~ 21 ~ Corte d'Appello di Venezia
sull'effettività dell'omissione (come peraltro affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità) che, in quanto tale, impedisce di riliquidare la pensione sulla base di un maggior reddito imponibile sul cui differenziale (rispetto al massimale stabilito dalla non sono CP_1
stati versati i contributi. Tale non imputabilità sul piano soggettivo dell'inadempimento può, invece, rilevare, e si ritiene rilevi, nel caso di contribuzione non prescritta al fine di escludere la debenza di sanzioni aggiuntive. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che “il fatto che la
abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non CP_1
dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum”.
3.1 – La conseguenza dell'omessa contribuzione parziale, tuttavia, non può essere quella richiesta dalla in termini di inefficacia CP_1
totale ai fini pensionistici delle annualità in cui si sarebbe verificata, valorizzando le previsioni dell'art. 2 l. 576/80 e il Regolamento adottato nel dicembre 2005. Come già rilevato in precedenza, infatti, gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, ma il calcolo della pensione si compie "prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo". La Suprema
Corte ha ribadito tale principio anche nella sentenza n. 23365/23, in cui la aveva espressamente fatto valere la previsione CP_1
regolamentare anche qui invocata, affermando che “la tesi propugnata dalla difesa di parte ricorrente è stata (da tempo) superata dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha stabilito, con orientamento ormai consolidato che "Nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede
~ 22 ~ Corte d'Appello di Venezia
che venga "annullata" l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto. Ne consegue che l'art. 1 della l. n. 141 del 1992, secondo il quale la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di
"effettiva" iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini
IRPEF nel quindicennio anteriore alla maturazione del diritto a pensione, va interpretato nel senso che la pensione si commisura alla contribuzione "effettiva", non rilevando cioè il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, mentre il termine "effettivo", estraneo al concetto di "misura", non può intendersi come sinonimo di "integrale". (Così Cass. n. 30421 del
2019; Cass. n. 5672 del 2012)”. Tra la giurisprudenza di merito, sempre con riferimento all'invocata previsione regolamentare, si segnala nello stesso senso anche Corte App. Bari, sez. lav., 3.09.2025,
n. 851, che richiama Cass. n. 23365/23.
3.1.1 – Sotto altro profilo, la previsione regolamentare invocata (art. 1) fa riferimento ad un'accertata omissione e il successivo art. 4 stabilisce che la domanda di rendita vitalizia (funzionale a sopperire al vuoto contributivo) “deve essere inviata nel termine perentorio di giorni 60 dal ricevimento della comunicazione con la quale la CP_1
dà notizia all'interessato delle omissioni contributive prescritte con specifica indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio”. La lettura coordinata delle due disposizioni fa emergere la necessità che la accerti e CP_1
comunichi l'omissione contributiva (offrendo il rimedio della costituzione di rendita vitalizia), mentre nel caso di specie la CP_1
nulla ha comunicato e, anzi, ha riconosciuto il diritto a pensione dei ricorrenti, liquidando il relativo trattamento pensionistico.
~ 23 ~ Corte d'Appello di Venezia
3.2 – Con riferimento agli appellanti per cui è prescritta la contribuzione omessa in relazione alla corretta rivalutazione del tetto massimale dei redditi imponibili, pertanto, la liquidazione originaria del trattamento pensionistico risulta corretta, in quanto basata sui redditi per cui è stata effettivamente versata la contribuzione.
4 – Con riferimento alla posizione dell'appellante , per il Pt_2
quale parte dei contributi omessi non risultano prescritti, non può comunque accogliersi la domanda di riliquidazione della pensione per un duplice e concorrente ordine di motivi: in primo luogo l'appellante non ha offerto il pagamento dei contributi non prescritti, né ha manifestato l'intenzione di volerli versare;
anzi, fonda la propria domanda sul presupposto che la riliquidazione della pensione, in conseguenza della corretta rivalutazione dei redditi pensionabili
(rectius, del tetto costituente il massimale contributivo imponibile) sarebbe insensibile all'eventuale omissione contributiva e ritiene per tale ragione non dovuta alcuna contribuzione, negando anche l'esistenza di un'omissione contributiva. In secondo luogo – e il rilievo appare dirimente – la pur rappresentando che la diversa CP_1
rivalutazione dei redditi pensionabili darebbe luogo ad una omissione contributiva, e pur affermando che l'eventuale riliquidazione della pensione dovrebbe avvenire previo versamento dei contributi omessi non prescritti, non ha poi formulato una domanda di riconvenzionale di condanna al pagamento di tali contributi. Peraltro, quand'anche – con qualche forzatura interpretativa – si volesse ricomprendere tale domanda nell'ultimo punto delle conclusioni, in ogni caso non è stata formulata nelle forme dell'art. 418 c.p.c., né è stato chiesto il differimento della prima udienza, con conseguente inammissibilità della domanda stessa.
~ 24 ~ Corte d'Appello di Venezia
Tenuto conto, dunque, che l'appellante non intende versare i contributi omessi e che la non li ha ritualmente richiesti, rimane CP_1
il dato – oggettivo – dell'omissione contributiva, che permane non sanata, né è sanabile con una pronuncia di condanna. Per tale ragione anche il trattamento pensionistico dell'avv. non può che Pt_2
rimanere determinato sulla base dei redditi per i quali la contribuzione
è stata versata, così come calcolato dalla CP_1
Giova, infine, rilevare che l'oggetto della causa e il suo petitum (come peraltro chiarito anche da parte appellante nel proprio atto a pag. 5) è la richiesta di riliquidazione della pensione e la rivalutazione dei redditi imponibili corrispondenti al massimale contributivo nella misura richiesta risulta meramente funzionale alla domanda di riliquidazione della pensione e di corresponsione degli arretrati.
Domanda che, in mancanza del versamento dei contributi dovuti sul differenziale tra il massimale contributivo correttamente rivalutato e quello applicato dalla non può trovare accoglimento per le CP_1
ragioni già esposte.
Di qui il rigetto dell'appello proposto in relazione a tutti gli appellanti, sia pur con diversa motivazione rispetto alla decisione gravata.
5 - La complessità delle questioni di diritto e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del grado tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
~ 25 ~ Corte d'Appello di Venezia
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello per quanto in motivazione;
− Spese del grado compensate.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 2.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PO RD GI LE
~ 26 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PO GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4.12.2023 da
, Parte_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati presso l'avv. Pt_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Matelda Lo Parte_1
Fiego che li rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellanti- contro
Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Santina
[...] Corte d'Appello di Venezia
Bonanno che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 692/23 del Tribunale di Venezia
In punto: riliquidazione pensione
Causa trattata all'udienza del 2.10.2025 Conclusioni per parte appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, in totale riforma della sentenza n. 692/2023 del 17/11/23 del Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, così giudicare:
1.Nel merito: a. accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, incidenter tantum, l'illegittimità, che i redditi pensionabili degli avvocati
, , e per la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità; b. condannare la Controparte_1
a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità
[...] riconosciuto agli avvocati:
−Gabriele partire dal 1//6//2004;; Parte_1
−Giancarlo a partire dal 1//1//2019; Pt_2
−Giuseppe a partire dal 1//11//2011; Pt_3
−Ugo a partire dal 1//1//2005; Pt_4 nella misura mensile di:
−Gabriele €. 6.853,80 fino alla data del 31//12//2023; Parte_1
−Giancarlo €. 5.181,71 fino alla data del 31//12//2023; Pt_2
€. 5.467,67 fino alla data del 31//12//2023; Parte_5 Pt_3
−Ugo €. 5.565,65 fino alla data del 31//12//2023; Pt_4
e a pagare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati per gli avvocati:
−Gabriele a partire dal 1//8//2012 al 31//12//2023 nella misura di €. Parte_1
209.964,89;
−Giancarlo a partire dal 1//1//2019 al 31//12//2023 nella misura di €.. Pt_2
41.928,77;
−Giuseppe a partire dal 1//9//2012 al 31//12//2023 nella misura di €.128.712,58; Pt_3
−Ugo a partire dal 1//9//2012 al 31//12//2023 nella misura di €.112.574,53; Pt_4
o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, oltre gli ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi.
2.In via istruttoria:
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia nell'ipotesi nella quale codesta Ecc.ma Corte non ritenga espressamente accettati, da parte della cassa, i conteggi dei singoli ricorrenti - appellanti, disporsi C.T.U. per la determinazione della pensione, su base annua e mensile, per gli avvocati:
−Gabriele Dalla partire dal 1//6//2004;; Pt_1
−Giancarlo a partire dal 1//1//2019; Pt_2
−Giuseppe a partire dal 1//11//2011; Pt_3
−Ugo a partire dal 1//1//2005; Pt_4 nonché per la quantificazione dei ratei di pensione maturati e non riscossi formulando, ove non ritenuto diversamente, il seguente quesito:
“Determini il CTU, letti ed esaminati gli atti di causa, sentite le parti ed il loro eventuali
“consulenti, disposti se del caso ulteriori accertamenti:
“a) l'ammontare del trattamento pensionistico per ogni singolo ricorrente sulla base dei
“redditi pensionabili rivalutati a partire dal 1980, sulla base della rivalutazione del
“21,1% relativamente al periodo 1979/1980, nonché degli ulteriori indici di
“rivalutazione per i periodi successivi sino alla data di liquidazione della pensione;
“b) l'ammontare della differenza fra quanto percepito ed i ratei di pensione maturati
“secondo tali indici di rivalutazione, e l'ammontare degli interessi di legge su tali
“importi differenziali dal dovuto alla redazione della CTU” 3.In ogni caso: condannare la resistente - appellata al pagamento delle spese di causa, secondo i parametri ministeriali, aumentati, tenendo conto del valore della causa, della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate”
Conclusioni per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: 1) In via principale: Respingersi l'appello, confermando la sentenza impugnata n. 692/2023 pubb. il 15.11.2023 del Tribunale di Venezia;
2) In via subordinata ed in accoglimento delle eccezioni riproposte: a) dichiararsi l'intervenuta prescrizione decennale del diritto azionato dai quattro ricorrenti, relativamente a tutti i ratei anteriori al decennio anteriore alla presentazione della domanda di ricalcolo e quindi anteriori all'anno 2012. b) rigettarsi tutte le domande di accertamento e condanna di cui al ricorso introduttivo perché inammissibili ed infondate per le ragioni di cui in narrativa. c) In via subordinata alternativa ed in caso di accoglimento del ricorso, ricalcolarsi, anche a mezzo di CTU, gli emolumenti dovuti secondo i criteri indicati nella narrativa che precede.
- Spese e competenze di entrambi i gradi integralmente rifuse con IVA, CPA e 15% spese generali, come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 4.12.2023 gli avvocati Parte
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Pt_4
Tribunale di Venezia ha respinto la loro domanda volta ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento fondata sul presupposto che la nel determinare l'ammontare CP_1
della pensione loro spettante, avrebbe applicato erroneamente quanto prescritto dalla L. n. 576/80 circa l'adeguamento al costo della vita determinato dall'ISTAT dei redditi pensionabili entro il tetto massimo.
I ricorrenti premettevano che le richieste di riliquidazione inoltrate alla non avevano avuto esito positivo ed avevano quindi agito in CP_1
giudizio per ottenere la riliquidazione della pensione e la condanna della convenuta all'erogazione dei ratei differenziali spettanti, CP_1
per gli importi specificamente indicati nell'atto introduttivo in relazione alla loro singola posizione.
Costituendosi in giudizio in primo grado, la eccepiva CP_1
l'intervenuta prescrizione decennale dei diritti azionati e, nel merito, negava la fondatezza alle pretese dei ricorrenti, sostenendo di avere correttamente calcolato la pensione spettante ai ricorrenti. Nello specifico, ha rilevato che in ragione dell'espresso richiamo fatto dall'art. 15 all'art. 16, i redditi da prendere in considerazione per il calcolo delle pensioni variano secondo il medesimo indice ISTAT che viene applicato anche alle prestazioni previdenziali, ai tetti reddituali relativi sia alla media dei redditi da assumere per il calcolo della pensione, sia alla percentuale da applicare per la determinazione della contribuzione soggettiva dovuta (10% sotto il tetto, 3% sopra il tetto – percentuali variate poi nel tempo sulla base dei vari Regolamenti succedutisi). Ha sostenuto, pertanto l'esistenza di un principio di automatismo, implicante la medesima decorrenza delle diverse variazioni previste nella legge 576/80 sulla base dell'indice calcolato
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
dall'ISTAT e che riguarda tutti gli elementi che compongono la previdenza forense: pensioni e contributi. Formulava, inoltre, degli ulteriori rilievi in merito alle ripercussioni sulla contribuzione dovuta in caso di accoglimento in tutto o in parte delle domande avversarie, sostenendo che in caso di rivalutazione dei redditi pensionabili nei termini prospettati dai ricorrenti, conseguirebbero delle omissioni contributive a carico degli stessi, tali da precludere il diritto alla pensione per gli anni oggetto di scopertura o comunque da rideterminare la pensione effettivamente spettante. Nel calcolo della pensione, infatti, si dovrebbero considerare i redditi per i quali la contribuzione è stata corrisposta e, pertanto, nulla varierebbe in relazione alle posizioni dell'avv. e dell'avv. Parte_1 Pt_4
(attesa la prescrizione dei contributi omessi). Per gli avv.ti e Pt_2
invece, calcolando l'emolumento sulla base dei redditi sui quali Pt_3
è stata effettivamente pagata la contribuzione fino all'anno 2011 compreso, attesa l'intervenuta prescrizione dei contributi aggiuntivi che risulterebbero omessi all'esito della rivalutazione dei redditi pensionabili, e sulla base dei redditi aumentati con la richiesta rivalutazione per gli anni successivi fino al pensionamento e per il supplemento quadriennale dell'Avv. le somme dovute sarebbero Pt_3
diverse e inferiori a quelle indicate in ricorso, ferma la necessità di versare l'ulteriore contribuzione dovuta non ancora prescritta.
Il Giudice di prime cure, premettendo che la aveva operato la CP_1
rivalutazione dei redditi pensionabili fin dal 1980 con il coefficiente indicato dagli stessi ricorrenti, ha rilevato che era in contestazione la tempistica e la modalità di rivalutazione del c.d. tetto massimo del reddito imponibile cui si applica la contribuzione soggettiva ex art. 10, co. 1, l. n. 576/1980, che costituisce il limite entro il quale può essere valorizzato il reddito annuale ai fini della determinazione della
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pensione ex art. 2, co. 2 della medesima legge. Il Tribunale ha ritenuto corretta la rivalutazione di tale limite reddituale a far data dal gennaio
1983, come operata dalla in coerenza con le previsioni del DM CP_1
30.09.1982, emanato in base alle previsioni dell'art. 16, co. 3 della legge n. 576/1980. Ha, altresì, rilevato che l'indice di rivalutazione utilizzato era corretto anche alla luce di quanto disposto dall'art. 27, co. 3, l. n. 576/80 che richiamerebbe l'indice medio riferito al 1980 rispetto al successivo anno 1981.
Hanno proposto appello gli originari ricorrenti sulla base di cinque motivi:
a) Con il primo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 15 e 27 della legge n. 576/1980 ribadendo che la avrebbe errato nel non applicare nell'anno 1980 il CP_1
coefficiente di rivalutazione del reddito pensionabile per la quantificazione del tetto nella misura del 21,1% e che non vi sarebbe alcun rapporto tra la rivalutazione dei redditi e il pagamento dei contributi in quanto le delibere della di CP_1
cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 576/80 hanno oggetti e finalità distinti: con la rivalutazione dei redditi di cui all'art. 15 si costruisce il tetto e il successivo montante per la liquidazione della pensione;
con la rivalutazione delle pensioni e dei diversi istituti dalla stessa correlati, si incrementa, invece, l'entità del beneficio previdenziale liquidato. Di qui l'ulteriore rilievo secondo cui sarebbe erroneo l'assunto secondo cui l'errata applicazione della rivalutazione dai redditi provocherebbe contestualmente anche il pagamento di minori contributi. Nel contempo, viene valorizzato il disposto dell'art. 27 della citata legge che, nella prospettazione offerta, disporrebbe che tutte le rivalutazioni del rapporto previdenziale, anche dei redditi
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pensionabili, debba avvenire con riferimento alla data di entrata in vigore della legge (1980). La pertanto, applicando il CP_1
DM 30.09.1982 avrebbe omesso di operare la rivalutazione dei redditi pensionabili per gli anni dal 1980 al 1982.
b) Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge n.
576/80. Si afferma che il comma 2 non troverebbe applicazione nella presente fattispecie perché relativo alla rivalutazione delle pensioni, mentre il comma 3, sarebbe stato abolito in sede di delegificazione con il regolamento unico della previdenza forense;
c) Con il terzo motivo – in realtà non rivolto direttamente nei confronti della sentenza gravata – si ribadiscono le contestazioni già svolte in primo grado rispetto alle domande formulate dalla sostenendone l'infondatezza (anche se, in CP_1
realtà, la non ha svolto domande riconvenzionali in primo CP_1
grado ma rilievi in punto di diritto circa l'incidenza della rivalutazione richiesta sulla contribuzione dovuta che sarebbe, in ogni caso, in buona parte prescritta).
d) Con il quarto motivo si contesta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla a fronte della richiesta di CP_1
riliquidazione della pensione ad oltre dieci anni dalla data di prima liquidazione.
e) Con il quinto motivo ribadisce la non specifica contestazione da parte della dei conteggi depositati in primo grado. CP_1
Si è costituita in giudizio la sostenendo la correttezza CP_1
della decisione di primo grado, ribadendo sia l'eccezione di prescrizione decennale rispetto alla richiesta di riliquidazione formulata dagli appellanti , e l'eccezione di Parte_1 Pt_3 Pt_4
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prescrizione decennale rispetto ai ratei pensionistici anteriori al 2012, nonché il rilievo secondo cui sarebbero ormai prescritti tutti i contributi dovuti sino all'anno 2011 e riproponendo gli ulteriori argomenti già sviluppati in primo grado.
La causa, dopo alcuni rinvii d'ufficio e la celebrazione della prima udienza in data 8.05.2025 (all'esito della quale è stato assegnato un termine per predisporre dei conteggi alternativi e per note illustrative),
è stata discussa e decisa all'udienza del 2.10.2025 nel corso della quale il difensore degli appellanti ha preso posizione in relazione alla sola posizione dell'avv. , mentre ha dichiarato di non Pt_2
comparire in relazione alle restanti posizioni. Analogamente, il difensore di ha dichiarato di non comparire in relazione CP_1
alle posizioni diverse da quella dell'avv. , rispetto alla quale Pt_2
si è riportato alle difese svolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
0 – In via preliminare si rileva che il contegno dei difensori delle parti, presenti in udienza, rispetto alle posizioni degli appellanti , Parte_1
e va inteso semplicemente come volontà di non discutere Pt_3 Pt_4
oralmente la causa rispetto a tali posizioni ed è ontologicamente incompatibile con una effettiva mancata comparizione rilevante ai fini dell'art. 309 c.p.c. atteso che i difensori erano presenti in udienza e, nell'ambito dell'unico processo che vede coinvolti quattro appellanti, hanno preso posizione e partecipato alla discussione con riferimento ad uno di essi. Non ricorrono, dunque, i presupposti per l'applicazione dell'art. 309 c.p.c. che richiede l'effettiva non comparizione in udienza.
1 – I primi due motivi d'appello principale, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, svolgono alcune fondate critiche
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alla sentenza di prime cure ma, sulla base di una diversa motivazione, il gravame interposto non può comunque trovare accoglimento.
1.1 – Le questioni oggetto di tali motivi d'appello sono già state scrutinate a più riprese da ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, cui il Collegio intende aderire non essendo rappresentati nella difesa di motivi in grado di CP_1
giustificare uno scostamento dai principi di diritto espressi dalla
Suprema Corte nella sua funzione nomofilattica. Si richiamano, dunque, ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c. le puntuali motivazioni contenute in Cass. sez. lav., n. 24444/2025 e ulteriori conformi: “
4.1. In fattispecie analoghe alla presente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell'art. 2 della legge n. 576 del 1980 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt. 15 e 16, co. 1), questa Corte
(Cass. 9698/10, Cass. 16585/23, Cass. 27609/24) ha affermato che la rivalutazione dei redditi, opera in conformità al disposto dell'art. 27, co. 4, ovvero secondo l'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l'anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell'indice ISTAT registrata nell'anno precedente, ovvero nel 1979.
4.2. Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) per cui, diversamente da quanto ritiene la , l'art. 27, co. 4 è norma non CP_1
di diritto transitorio, ma che detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge n. 576 del 1980, bensì anche a quelle liquidate dopo. In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art. 26, co. 1), non toglie che, ai
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fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall'anno di entrata della legge, e quindi dal 1980.
4.3. Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 7281/04, nella parte in cui assume invece a riferimento l'indice ISTAT del 1981 relativo al
1980. Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell'art. 16, co. 1, non già la rivalutazione dei redditi (art. 15), su cui calcolare l'ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dalla legge n. 576 del 1980 sono solo quelle che maturano dal 1 gennaio 1982, le sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla base dell'indice del 1981 relativo al 1980
(ovvero dell'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell'indice precedente all'anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell'anno ancora precedente;
in particolare in detta sentenza viene spiegato che: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l'anno immediatamente successivo, ciò comporta necessariamente che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della
, emessa lo stesso anno del pensionamento, che CP_1
necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente.
4.4. Nel caso di specie, invece, non si tratta di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della (commi CP_1
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1 e 3 dell'art. 16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980.
4.5. Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 della legge
n. 576 del 1980 si rinviene nel secondo comma dell'art. 27, in base al quale la prima tabella di cui all'art. 15, co.
2 - ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della entro il 31 maggio di ogni anno sulla CP_1
base dei dati ISTAT - è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabella deve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81,
e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l'indice medio
ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l'indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all'intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell'anno 1981, anziché già dal 12.2.81.
4.6. Non osta a quanto fin qui detto il D.M. 30.9.82 adottato su delibera del consiglio di amministrazione della ex art. 16, co. CP_1
1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera della , invero, ha valore CP_1
meramente ricognitivo della variazione ISTAT registrata nell'anno precedente, e non può incidere sul criterio normativo primario posto dall'art. 27, co. 4, in tema di decorrenza della prima rivalutazione.
Come affermato da questa Corte nelle citate pronunce nn. 9698/10, e
16585/23, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l'art. 27, co. 4
L. n. 576.
4.7. In conclusione la sentenza sul punto deve essere confermata atteso che la Corte d'Appello si è attenuta al seguente principio di
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diritto: "In tema di previdenza forense, l'entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1 gennaio 1982, va rivalutata a partire dall'anno di entrata in vigore della legge n. 576/80 ai sensi dell'art.
27, co. 4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980"”.
Risulta, conseguentemente, fondata la doglianza degli originari ricorrenti laddove hanno lamentato l'erronea rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini della pensione di vecchiaia o, più correttamente, il tetto reddituale sino al raggiungimento del quale si paga il contributo soggettivo e la cui misura rileva ai fini dell'individuazione del reddito che va considerato nel calcolo della media di riferimento funzionale alla determinazione della pensione. Infatti, i redditi dichiarati rilevano sino al raggiungimento del tetto e, dunque, l'importo del tetto in questione influisce sull'individuazione del reddito pensionabile in presenza di redditi superiori a detto massimale (come nel caso di specie). Essendo stato rivalutato in misura inferiore al dovuto, in difformità da quanto indicato nella citata pronuncia di legittimità, anche il calcolo della pensione ne ha risentito in diminuzione.
2 – Ferma questa premessa, secondo la prospettazione degli appellanti
– ben delineata all'interno del primo motivo d'appello – sarebbe fondato il vantato diritto alla riliquidazione della pensione e, nel contempo, inconferente il rilievo della secondo cui dalla CP_1
rivalutazione del tetto dei redditi rilevanti deriverebbe anche l'incremento della base imponibile su cui calcolare il contributo soggettivo e, conseguentemente, si sarebbe in presenza di una parziale omissione contributiva. Secondo la in altre parole, a fronte CP_1
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dell'ampliamento della fascia di reddito su cui è calcolato il contributo soggettivo e del connesso innalzamento dell'importo del contributo minimo, i ricorrenti si troverebbero nella condizione di aver versato contributi soggettivi in misura inferiore al dovuto, calcolati sui redditi e sul tetto rivalutato secondo le (diverse) modalità sinora applicate dalla La conseguenza sarebbe l'esistenza di un'omissione CP_1
contributiva che, laddove insanabile a causa della prescrizione dei contributi omessi, determinerebbe l'inefficacia a fini pensionistici degli anni in cui l'omissione si è verificata, in base alla previsione dell'art. 2, co. 1, legge n. 576/80 laddove stabilisce che il trattamento pensionistico è corrisposto a coloro che abbiano maturato un determinato numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
Sul punto invoca, inoltre, anche la previsione del regolamento CP_1
per la costituzione di rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione
(deliberato il 16.12.2005 e pubblicato in G.U il 16.08.2006), secondo cui “sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla
per i quali risulti accertata un'omissione, anche parziale, nel CP_1
pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione”. Di qui il rilievo secondo cui la riliquidazione della pensione richiesta richiederebbe il previo pagamento dei contributi non prescritti e dovrebbero essere dichiarati inefficaci a fini pensionistici gli anni per i quali vi è stato versamento parziale dei contributi e sia decorso il termine di prescrizione (con conseguente restituzione dell'indebito).
Secondo gli appellanti, di contro, non vi sarebbe alcuna omissione contributiva atteso il versamento dei contributi che erano stati richiesti da e, in ogni caso, la pensione non sarebbe CP_1
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commisurata ai contributi versati, ma solo a fasce di reddito netto limitate da un tetto annuo periodicamente deliberato dalla Sotto CP_1
altro profilo, sostengono che non vi sarebbe alcun inadempimento loro imputabile atteso che l'errore di rivalutazione sarebbe stato compiuto da . CP_1
2.1 - Sul punto si deve escludere che non vi sia stata omissione contributiva e che tale omissione contributiva possa considerarsi neutra rispetto al calcolo della pensione spettante. Posto che per i redditi superiori al massimale (al tetto reddituale oltre il quale non si calcola il contributo soggettivo) i contributi si calcolano in percentuale sul tetto reddituale (assimilabile al c.d. massimale contributivo), la rivalutazione di tale limite reddituale e il suo conseguente aumento rispetto all'importo originariamente ed erroneamente indicato da determina un maggior onere contributivo che non CP_1
risulta essere stato soddisfatto. Sotto altro profilo, l'art. 2 della legge n. 576/80 stabilisce – per quanto qui rileva – che “La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a)”.
La norma chiarisce che i redditi rilevano per l'ammontare assoggettato al contributo soggettivo che, per i redditi oltre al massimale, coincide con l'importo stesso del massimale, la cui rivalutazione non può che aumentarne la consistenza e, con essa, la base imponibile per calcolare la contribuzione. Il riferimento, poi, agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione deve interpretarsi, in coerenza con la giurisprudenza
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ormai consolidata di legittimità nel senso che “gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva
e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo” (Cass. sez. lav., 10.04.2012, n. 5672 e successive conformi, tra cui le recenti
Cass. sez. lav., n. 24440/2025; n. 23486/2025; n. 55850/2025).
2.2 – Tale ricostruzione della complessa disciplina applicabile risulta confermata dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Con
l'ordinanza n. 27609/2024 la Suprema Corte, nell'accogliere il motivo di ricorso della avverso la decisione di merito favorevole alla CP_1
prospettazione degli avvocati originari ricorrenti, ha affermato “ai sensi del combinato disposto degli artt.16, co.3 e 27, ult. co. l.
n.576/80, la rivalutazione dei redditi percepiti a far data dal 1980 operava non solo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, ma anche ai fini dell'aumento del reddito su cui applicare la percentuale del contributo soggettivo (art.10 l. n.576/80). Quindi, a decorrere dal
1980, in base all'art.16 si ebbe un correlato aumento della contribuzione dovuta (tramite la rivalutazione dei redditi su cui applicare l'aliquota contributiva). È pacifico che tale maggiorazione contributiva non fu applicata dalla e che, dunque, per tutti gli CP_1
anni di anzianità successivi al 1980 e fino al pensionamento, si ebbe una contribuzione solo parziale. Ciò nonostante, la Corte d'appello ha riliquidato la pensione parametrandola a una ipotetica contribuzione piena, come se non vi fosse stata omissione contributiva. In tal modo, la Corte ha violato il principio più volte affermato da questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15,
Cass.15643/18) secondo cui la parziale contribuzione, se non vale ad azzerare l'anzianità, incide comunque sul calcolo dell'ammontare della pensione, la quale va commisurata alla sola contribuzione
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effettivamente versata, escludendosi ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, poiché il principio di automatismo della prestazione vige per il lavoro dipendente ma è inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti”. Tale orientamento si è poi ulteriormente consolidato in numerose pronunce della Cassazione pubblicate tra agosto e settembre 2025 la cui esaustiva e condivisibile motivazione viene qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.: “Non è condivisibile l'idea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell'obbligazione contributiva. Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell'obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, è determinante non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato.
Che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo, nel senso che quest'ultimo ascenda a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo, emerge chiaramente dall'impianto della legge n.576. Ai sensi dell'art. 16, co.4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell'indice ISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all'art. 10, co.1 L. n. 576/80, invece, l'incidenza della rivalutazione sull'obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l'aliquota del contributo soggettivo (art. 16, co.4 nel suo riferimento al limite di reddito di cui all'art. 10, co.1), viene aumentato di anno in anno l'importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione).
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7.2- Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell'aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deve concludere per l'esistenza di una violazione dell'obbligazione contributiva. Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai fini del profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione, come oltre si dirà.
7.3- L'inadempimento nemmeno può essere "sanato" dal fatto che siano stati poi pagati i contributi di cui all'art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell'art.11. Nel caso di specie rileva
l'inadempimento all'obbligazione contributiva di cui alla sola lettera
a) dell'art.10, essendo tale obbligazione l'unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia (si veda l'art.2, co.2, che richiama la sola lettera a) dell'art. 10, co.1).
8.La difesa di parte controricorrente argomenta poi che inadempimento non vi sarebbe in quanto, all'epoca, fu pagato il contributo come richiesto dalla , sulla base della rivalutazione CP_1
dei redditi operata dalla , sicché non vi sarebbe stato un errore CP_1
addebitabile, stante la buona fede.
8.1- Premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che
l'errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell'obbligo contributivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86, Cass. 2586/86, Cass.
7729/04), va detto che tale profilo attiene non all'inadempimento, il quale sussiste come violazione dell'obbligazione contributiva
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
(adempiuta solo parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
8.3 - Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l'inadempimento (v. Cass., sez. un., n. 13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Il tema della prova liberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andrà quindi valutato in sede di giudizio di rinvio.
9.Detto che vi fu inadempimento all'obbligazione contributiva, occorre stabilire se tale inadempimento (parziale) incida sulla misura della pensione.
9.1- Ai sensi dell'art.2, co.1 L. n.576/80, la pensione di vecchiaia è pari, "per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione", all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
9.2- Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass. 7621/15, Cass. 15643/18,
Cass. 30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all' "effettiva contribuzione" dell'art.2, che essa non significa "integrale", con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l'annualità di anzianità contributiva. Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si "commisura" alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. In particolare è stato specificato dalla sentenza
n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel
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calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si compie
"prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo" (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013).
Ancora, la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull'art.2 L. n.773/82, che ha un testo identico
a quello dell'art.2 L. n. 576/80, per quanto qui di rilievo ("per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione"), ha affermato che
l'aggettivo "effettiva" "introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione "effettivamente" versata".
10.Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini
IRPEF, è solo quello su cui si sono versati "effettivamente" i contributi. Tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui -non vigendo il principio dell'automatismo della prestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati. Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici. Né, così facendo, viene meno il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e si trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione
(pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost. n. 67/18). Premesso che nemmeno riguardo alle pensioni calcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente è il rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si è mai sostenuto che esso introduca un
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meccanismo di stretta sinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico al sistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua a essere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione, poiché invece modulata su un parametro indipendente quale è quello del reddito. Inoltre, la presenza di contributi dovuti e tuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare la solidarietà di categoria quali sono il contributo soggettivo, di cui all'art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell'art.11- conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.
10.1- Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell'assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l'obbligo contributivo, non
v'è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall'adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre "effettivamente" versata.
Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l'assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell'irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la abbia lasciato prescrivere CP_1
il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l'art.2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell'AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall' quanto CP_2
piuttosto il risarcimento dei danni” (Cass. sez. lav., 09/09/2025, n.
24927 ed ulteriori conformi).
2.3 – Tale esaustiva motivazione fornisce risposta (negativa) anche ai rilievi degli appellanti secondo cui l'eventuale omissione contributiva sarebbe sanata dal fatto che sono stati comunque pagati i contributi di cui all'art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell'art.11
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atteso che rileva (solo) l'inadempimento all'obbligazione contributiva di cui alla lettera a) dell'art.10 (contributo soggettivo), essendo tale obbligazione l'unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia.
3 – Venendo, più specificamente al caso di specie e facendo applicazione dei principi sopra richiamati, si deve in primo luogo escludere la sussistenza del diritto dei ricorrenti , e Parte_1 Pt_4
a veder riliquidata la pensione sulla base della maggior Pt_3
rivalutazione, dal 1980 alla data di liquidazione della pensione, dei redditi di cui al massimale contributivo (il tetto che la avrebbe CP_1
dovuto rivalutare secondo le modalità precedentemente indicate) atteso che la maggior contribuzione dovuta proprio in ragione della corretta rivalutazione è ormai irrimediabilmente prescritta (ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale). I ricorrenti in parola, infatti, hanno maturato l'accesso al trattamento pensionistico nel periodo tra il giugno 2004 e il novembre 2011 e la non ha mai CP_1
richiesto formalmente il pagamento dei contributi omessi, neppure con la memoria difensiva in primo grado – comunque depositata oltre dieci anni dopo, in data 9.05.2023 – e mai i ricorrenti hanno offerto la contribuzione omessa. Per quanto riguarda l'appellante avv. Pt_3
emerge dagli atti che lo stesso abbia beneficiato di un supplemento di pensione (sulla base di redditi successivi alla data di pensionamento) ma non può comunque trovare accoglimento la domanda proposta atteso che, per come formulata, si fonda sulla richiesta di rivalutazione dei redditi pensionabili dal 1980 “fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità”. Rimane, dunque, escluso il periodo successivo.
La non imputabilità dell'omissione, sostenuta dagli appellanti, non incide sull'effettivo mancato versamento dei contributi e, dunque,
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sull'effettività dell'omissione (come peraltro affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità) che, in quanto tale, impedisce di riliquidare la pensione sulla base di un maggior reddito imponibile sul cui differenziale (rispetto al massimale stabilito dalla non sono CP_1
stati versati i contributi. Tale non imputabilità sul piano soggettivo dell'inadempimento può, invece, rilevare, e si ritiene rilevi, nel caso di contribuzione non prescritta al fine di escludere la debenza di sanzioni aggiuntive. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che “il fatto che la
abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non CP_1
dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum”.
3.1 – La conseguenza dell'omessa contribuzione parziale, tuttavia, non può essere quella richiesta dalla in termini di inefficacia CP_1
totale ai fini pensionistici delle annualità in cui si sarebbe verificata, valorizzando le previsioni dell'art. 2 l. 576/80 e il Regolamento adottato nel dicembre 2005. Come già rilevato in precedenza, infatti, gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, ma il calcolo della pensione si compie "prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo". La Suprema
Corte ha ribadito tale principio anche nella sentenza n. 23365/23, in cui la aveva espressamente fatto valere la previsione CP_1
regolamentare anche qui invocata, affermando che “la tesi propugnata dalla difesa di parte ricorrente è stata (da tempo) superata dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha stabilito, con orientamento ormai consolidato che "Nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede
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che venga "annullata" l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto. Ne consegue che l'art. 1 della l. n. 141 del 1992, secondo il quale la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di
"effettiva" iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini
IRPEF nel quindicennio anteriore alla maturazione del diritto a pensione, va interpretato nel senso che la pensione si commisura alla contribuzione "effettiva", non rilevando cioè il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, mentre il termine "effettivo", estraneo al concetto di "misura", non può intendersi come sinonimo di "integrale". (Così Cass. n. 30421 del
2019; Cass. n. 5672 del 2012)”. Tra la giurisprudenza di merito, sempre con riferimento all'invocata previsione regolamentare, si segnala nello stesso senso anche Corte App. Bari, sez. lav., 3.09.2025,
n. 851, che richiama Cass. n. 23365/23.
3.1.1 – Sotto altro profilo, la previsione regolamentare invocata (art. 1) fa riferimento ad un'accertata omissione e il successivo art. 4 stabilisce che la domanda di rendita vitalizia (funzionale a sopperire al vuoto contributivo) “deve essere inviata nel termine perentorio di giorni 60 dal ricevimento della comunicazione con la quale la CP_1
dà notizia all'interessato delle omissioni contributive prescritte con specifica indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio”. La lettura coordinata delle due disposizioni fa emergere la necessità che la accerti e CP_1
comunichi l'omissione contributiva (offrendo il rimedio della costituzione di rendita vitalizia), mentre nel caso di specie la CP_1
nulla ha comunicato e, anzi, ha riconosciuto il diritto a pensione dei ricorrenti, liquidando il relativo trattamento pensionistico.
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3.2 – Con riferimento agli appellanti per cui è prescritta la contribuzione omessa in relazione alla corretta rivalutazione del tetto massimale dei redditi imponibili, pertanto, la liquidazione originaria del trattamento pensionistico risulta corretta, in quanto basata sui redditi per cui è stata effettivamente versata la contribuzione.
4 – Con riferimento alla posizione dell'appellante , per il Pt_2
quale parte dei contributi omessi non risultano prescritti, non può comunque accogliersi la domanda di riliquidazione della pensione per un duplice e concorrente ordine di motivi: in primo luogo l'appellante non ha offerto il pagamento dei contributi non prescritti, né ha manifestato l'intenzione di volerli versare;
anzi, fonda la propria domanda sul presupposto che la riliquidazione della pensione, in conseguenza della corretta rivalutazione dei redditi pensionabili
(rectius, del tetto costituente il massimale contributivo imponibile) sarebbe insensibile all'eventuale omissione contributiva e ritiene per tale ragione non dovuta alcuna contribuzione, negando anche l'esistenza di un'omissione contributiva. In secondo luogo – e il rilievo appare dirimente – la pur rappresentando che la diversa CP_1
rivalutazione dei redditi pensionabili darebbe luogo ad una omissione contributiva, e pur affermando che l'eventuale riliquidazione della pensione dovrebbe avvenire previo versamento dei contributi omessi non prescritti, non ha poi formulato una domanda di riconvenzionale di condanna al pagamento di tali contributi. Peraltro, quand'anche – con qualche forzatura interpretativa – si volesse ricomprendere tale domanda nell'ultimo punto delle conclusioni, in ogni caso non è stata formulata nelle forme dell'art. 418 c.p.c., né è stato chiesto il differimento della prima udienza, con conseguente inammissibilità della domanda stessa.
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Tenuto conto, dunque, che l'appellante non intende versare i contributi omessi e che la non li ha ritualmente richiesti, rimane CP_1
il dato – oggettivo – dell'omissione contributiva, che permane non sanata, né è sanabile con una pronuncia di condanna. Per tale ragione anche il trattamento pensionistico dell'avv. non può che Pt_2
rimanere determinato sulla base dei redditi per i quali la contribuzione
è stata versata, così come calcolato dalla CP_1
Giova, infine, rilevare che l'oggetto della causa e il suo petitum (come peraltro chiarito anche da parte appellante nel proprio atto a pag. 5) è la richiesta di riliquidazione della pensione e la rivalutazione dei redditi imponibili corrispondenti al massimale contributivo nella misura richiesta risulta meramente funzionale alla domanda di riliquidazione della pensione e di corresponsione degli arretrati.
Domanda che, in mancanza del versamento dei contributi dovuti sul differenziale tra il massimale contributivo correttamente rivalutato e quello applicato dalla non può trovare accoglimento per le CP_1
ragioni già esposte.
Di qui il rigetto dell'appello proposto in relazione a tutti gli appellanti, sia pur con diversa motivazione rispetto alla decisione gravata.
5 - La complessità delle questioni di diritto e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del grado tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello per quanto in motivazione;
− Spese del grado compensate.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 2.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PO RD GI LE
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