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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/04/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesco Terruli
- Ricorrente - contro
, IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA P.T., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
- Convenuto –
OGGETTO: “liquidazione indennizzo ex L. n. 244 del 2007”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21.11.2022, il ricorrente in epigrafe indicato – premesso di essere affetto dalla nascita da “focomelia arto superiore dx con perdita totale funzionale dell'arto”; che, durante il periodo di gravidanza, nel 1969, la propria madre aveva assunto della ha adito CP_2
questo Tribunale al fine di sentir dichiarare, previo accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide e le malformazioni, la sussistenza delle condizioni per percepire l'indennizzo di cui all'art.1 della legge 29.10.2005 n.229 e, conseguentemente, condannare il , Controparte_1
in persona del Ministro pro-tempore, a corrispondere in favore del sig. il relativo Parte_1
indennizzo.
Il , costituitosi, ha contestato in fatto e in diritto gli avversi assunti – in Controparte_1
particolare sotto il profilo del nesso causale– e invocando il rigetto del ricorso.
1
Istruita documentalmente e mediante escussione di un testimone, la causa, previo espletamento di
CTU medica, è stata decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L.
25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Alla luce della espletata consulenza medico legale svolta con accuratezza ed esaustività sulla base di tutti i documenti medici prodotti ed immune da vizi logico giuridici, le domande non possono essere accolte.
Il nominato ctu ha infatti reso le seguenti conclusioni medico-legali, ribadite anche in seguito alle osservazioni trasmessegli dai consulenti di parte:
“ è affetto da malformazione alla mano destra con agenesia del II e III dito, Parte_1
malformazione in abbozzo del IV fuso con il V dito che appare gravemente ipoplasico.
Tale malformazione è ascrivibile alla IV categoria Tabella A di cui al DPR 30 dicembre 1981, n. 834.
Le lesioni come descritte non rientrano nei criteri di inclusione indicati dal DM n.166 del 17.10.2017; tuttavia, ritengo che non si possa escludere in maniera assoluta che tali lesioni siano state provocate da talidomide.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Alla luce delle suesposte considerazioni mediche, non emerge prova sufficiente del nesso causale tra l'assunzione del farmaco e le malformazioni del ricorrente, in ordine alla quale la Suprema Corte ha di recente ribadito che “ i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile è quella basata sul principio della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”; con l'ulteriore precisazione che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass. n. 8788 del 2019; n. 23197 del 2018; Cass., S.U. n. 581 del 2008;
S.U. n. 576 del 2008);
8. l'esistenza di un nesso causale poggia necessariamente su una ragionevole probabilità logico- scientifica e non ha alcun fondamento giuridico la pretesa di parte ricorrente di un accertamento del
2
nesso causale in termini di “possibilità” quanto alla derivazione delle infermità indennizzabili per sindrome da talidomide”.
In considerazione di tanto, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
Le spese di CTU, in ragione della predetta esenzione, vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
3. pone a carico della parte convenuta l'onere del pagamento delle spese di CTU liquidate in separato decreto.
Taranto, 17.04.2025.
Il Tribunale –Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesco Terruli
- Ricorrente - contro
, IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA P.T., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
- Convenuto –
OGGETTO: “liquidazione indennizzo ex L. n. 244 del 2007”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21.11.2022, il ricorrente in epigrafe indicato – premesso di essere affetto dalla nascita da “focomelia arto superiore dx con perdita totale funzionale dell'arto”; che, durante il periodo di gravidanza, nel 1969, la propria madre aveva assunto della ha adito CP_2
questo Tribunale al fine di sentir dichiarare, previo accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide e le malformazioni, la sussistenza delle condizioni per percepire l'indennizzo di cui all'art.1 della legge 29.10.2005 n.229 e, conseguentemente, condannare il , Controparte_1
in persona del Ministro pro-tempore, a corrispondere in favore del sig. il relativo Parte_1
indennizzo.
Il , costituitosi, ha contestato in fatto e in diritto gli avversi assunti – in Controparte_1
particolare sotto il profilo del nesso causale– e invocando il rigetto del ricorso.
1
Istruita documentalmente e mediante escussione di un testimone, la causa, previo espletamento di
CTU medica, è stata decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L.
25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Alla luce della espletata consulenza medico legale svolta con accuratezza ed esaustività sulla base di tutti i documenti medici prodotti ed immune da vizi logico giuridici, le domande non possono essere accolte.
Il nominato ctu ha infatti reso le seguenti conclusioni medico-legali, ribadite anche in seguito alle osservazioni trasmessegli dai consulenti di parte:
“ è affetto da malformazione alla mano destra con agenesia del II e III dito, Parte_1
malformazione in abbozzo del IV fuso con il V dito che appare gravemente ipoplasico.
Tale malformazione è ascrivibile alla IV categoria Tabella A di cui al DPR 30 dicembre 1981, n. 834.
Le lesioni come descritte non rientrano nei criteri di inclusione indicati dal DM n.166 del 17.10.2017; tuttavia, ritengo che non si possa escludere in maniera assoluta che tali lesioni siano state provocate da talidomide.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Alla luce delle suesposte considerazioni mediche, non emerge prova sufficiente del nesso causale tra l'assunzione del farmaco e le malformazioni del ricorrente, in ordine alla quale la Suprema Corte ha di recente ribadito che “ i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile è quella basata sul principio della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”; con l'ulteriore precisazione che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass. n. 8788 del 2019; n. 23197 del 2018; Cass., S.U. n. 581 del 2008;
S.U. n. 576 del 2008);
8. l'esistenza di un nesso causale poggia necessariamente su una ragionevole probabilità logico- scientifica e non ha alcun fondamento giuridico la pretesa di parte ricorrente di un accertamento del
2
nesso causale in termini di “possibilità” quanto alla derivazione delle infermità indennizzabili per sindrome da talidomide”.
In considerazione di tanto, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
Le spese di CTU, in ragione della predetta esenzione, vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
3. pone a carico della parte convenuta l'onere del pagamento delle spese di CTU liquidate in separato decreto.
Taranto, 17.04.2025.
Il Tribunale –Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Giulia VIESTI)
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