Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
Il disposto di cui all'art.141 bis c.p.p.,relativo all'obbligo di documentazione integrale,a pena di inutilizzabilità,con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, di ogni interrogatorio di persona che si trovi in stato di detenzione,salvo che esso abbia luogo in udienza,trova applicazione,conformemente al testuale dettato normativo,con riguardo al solo "interrogatorio" in senso stretto,con esclusione, quindi,delle sommarie informazioni e delle dichiarazioni spontanee di cui all'art.350,commi 1 e 7.c.p.p.;il che ha anche una riconoscibile ragione di ordine logico, atteso che,verificandosi le condizioni previste dagli artt.503,comma 5, e 513,commi 1 e 2,c.p.p.,solo l'interrogatorio,fra gli atti di assunzione fuori udienza delle dichiarazioni rese da imputati o indagati,appare suscettibile di assumere piena valenza probatoria nei confronti tanto del dichiarante quanto di terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 20.05.1998
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIRONI EMILIO " N. 2958
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 11680/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO OV il 04.l0.l957
avverso ordinanza del 23.12.1997 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. DUBOLINO PIETRO sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. Uccella, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché quelle del difensore del ricorrente, avv. A. Briganti, il quale ha insistito invece per l'accoglimento OSSERVA LA CORTE
In fatto
Con l'impugnata ordinanza, all'esito di procedura di riesame, il tribunale di AP confermò il provvedimento applicativo di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del suddetto tribunale nei confronti di AL GI, accusato di aver concorso, in veste di mandante, con IV AR, AC VI, ES AE e RB RI, nell'omicidio di DI OR e UO VI e nel tentato omicidio di IP GI, con reati connessi in materia di armi, fatti commessi in abitato di AP l'11 giugno 1997 nell'ambito di un conflitto tra contrapposte organizzazioni criminose, cui, peraltro, era del tutto estranea la UO, rimasta coinvolta nella sparatoria sol perché si era trovata a passare casualmente sul posto.
A sostegno di tale decisione e rispondendo a specifiche doglianze avanzate dalla difesa dell'AL, tanto in rito quanto nel merito, il tribunale:
- escluse che sussistessero ragioni di astensione ex art. 34 c.p.p. da parte di due membri del collegio, sol perché avevano partecipato ad altre decisioni adottate in materia "de libertate" nei confronti dello stesso soggetto e con riguardo alla medesima vicenda, dichiarando nel contempo la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale del citato art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva come causa di incompatibilità anche una situazione come quella ora indicata;
- escluse la sussistenza della dedotta nullità ex art. 292, comma 2 ter, c.p.p. dell'ordinanza applicativa della misura cautelare,
osservando che, contrariamente all'assunto difensivo, risultavano espressamente valutate le condizioni di salute dell'AL, sotto il profilo della loro compatibilità con il movimento degli altri siti nella parte destra del corpo, quale riferito dal IV AR, sulle cui dichiarazioni accusatorie, unitamente a quelle rese da AC VI, risultava essenzialmente basata l'accusa;
- escluse la eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni del nominato AC, per inosservanza delle modalità di documentazione previste dall'art. 141 bis c.p.p., sostenendo, in adesione ad un orientamento giurisprudenziale indicato come opposto ad altro addotto dalla difesa a sostegno della propria tesi, che il citato art. 141 bis c.p.p. troverebbe applicazione solo nel caso di "interrogatorio"
assunto, come tale, dall'autorità giudiziaria e non anche nel caso, ricorrente nella specie, di "dichiarazioni spontanee";
- ritenne, quanto al merito dell'accusa, che valessero a costituire i "gravi indizi di colpevolezza" richiesti dall'art. 273, comma 1, c.p.p. e già ricordate dichiarazioni accusatorie del IV e del
AC, valutate come intrinsecamente attendibili e, nell'essenziale, convergenti, oltre che corroborate da riscontri estrinseci costituiti non solo dalla dinamica del fatto criminoso ma anche da altri elementi quali la effettiva disponibilità, da parte dell'AL, in conformità a quanto riferito dal AC, di un telefono cellulare mediante il quale, come risultante dagli acquisiti tabulati, erano state effettuate, il giorno del delitto, in quello precedente ed in quello successivo, numerose conversazioni fra il detto AL ed il IV.
Avverso la decisione del tribunale ha proposto ricorso per cassazione, la difesa dell'AL, riproponendo in primo luogo la già dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. e denunciando, quindi:
1) violazione di legge processuale, in relazione all'art. 141 bis c.p.p., sostenendosi l'erroneità della tesi secondo cui tale disposizione normativa non troverebbe applicazione nel caso di "dichiarazioni spontanee": tesi che - si afferma - non potrebbe in alcun modo trovare giustificazione, come sostenuto dal tribunale, in una pretesa difficoltà di apprestamento dei necessari mezzi tecnici;
2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, assumendosi come ingiustificata la credibilità attribuita al IV sulla base dell'asserita confessione, da parte sua, di altri, non meglio precisati, fatti criminosi, e della non dimostrata assenza di motivi di astio fra lui e l'AL, senza che di fosse, per latro verso, considerata la possibilità che il IV fosse mosso dall'interesse al conseguimento di benefici premiali e si fosse, inoltre, in alcun modo dimostrata la effettiva conoscenza, da parte di esso IV, dell'abitazione del ricorrente (in cui sarebbe stato impartito l'ordine di procedere alla sanguinosa spedizione), come pure la possibilità che l'AL, nonostante le sue documentate menomazioni fisiche, potesse svolgere il ruolo attivo nell'ambito del gruppo camorristico in questione attribuitogli dal collaborante;
rilievi critici, questi, cui si aggiungono, poi, quello concernente la validità, come riscontro, delle pretese telefonate su "cellulare" fra il IV e l'AL (risultante - si afferma - cronologicamente coincidenti con l'effettuazione di perquisizioni, senza che di ciò sia stata fornita spiegazione alcuna), e l'ulteriore rilievo circa la spiegazione offerta dal tribunale in ordine alla discrepanze esistenti, nella descrizione del fatto criminoso, tra le dichiarazioni del IV e quelle del AC;
spiegazione individuabile nell'intento, da parte di ciascuno dei collaboranti, di allontanare da sè la materiale responsabilità in ordine all'omicidio, particolarmente odioso, della VI UO;
il che, però, secondo la difesa del ricorrente, si porrebbe in contrasto logico con quanto affermato dallo stesso tribunale circa l'assenza di interesse del IV (essendosi questi accusato di altri gravi fatti di sangue), a dire cose diverse dal vero.
In diretto
Va preliminarmente rilevata la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede come causa di incompatibilità per un giudice facente parte del tribunale del riesame il fatto di essersi già pronunciato in materia "de libertate" sui medesimi fatti nei confronti dei medesimi soggetti. L'art. 34 c.p.p., infatti, appare chiaramente dettato (come più volte rilevato anche dalla Corte costituzionale), con specifico riferimento alla fase del "giudizio", intendendosi per tale quella nella quale debbasi statuire, con potenziale efficacia di giudicato, in ordine alla fondatezza o meno dell'imputazione; il che esclude l'applicabilità del suddetto articolo ai procedimenti incidentali, ivi compresi quelli in materia "de libertate". Ciò non presenta alcun profilo di possibile contrasto con i principi costituzionali invocati dalla difesa del ricorrente mediante richiamo agli artt. 3, 24, 25, 77 e 101 Cost., atteso che la salvaguardia dei detti principi, se impone il massimo delle possibili garanzie quando si tratti di assicurare la effettiva e sostanziale assenza di prevenzioni nel giudice che deve assolvere o condannare l'imputato, non impone l'identico livello di garanzia quando si tratti soltanto di attuare, come nei procedimenti incidentali, una verifica giurisdizionale su momenti dell'"iter" procedimentale suscettibili di incidere sì, ma non in modo definitivo, su diritti costituzionalmente protetti, come quello di libertà personale. Aggiungasi poi che mentre il giudizio in ordine alla responsabilità o meno dell'imputato ruota intorno ad un dato sostanzialmente fisso, costituito dall'accusa di cui l'imputato stesso è chiamato a rispondere, quello in ordine alle questioni incidentali ha per oggetto dati tendenzialmente variabili (tanto che si parla, in materia, di possibile formazione del giudicato solo "rebus sic stantibus"); il che rende per sua natura meno pressante l'esigenza che il giudice si presenti "vergine" ogni qual volta debba statuire su una di dette questioni. Considerazioni non dissimili, del resto, hanno già indotto questa Corte, in un recente passato, a dichiarare la manifesta infondatezza di analoghe questioni di legittimità costituzionale. Si veda, in particolare, al riguardo, Cass. I, c.c. 3 luglio 1996 n.4484, m. 205641.
Passando quindi al primo dei veri e propri motivi di ricorso, costituito dalla dedotta violazione dell'art. 141 bis c.p.p. relativamente alle dichiarazioni "spontanee" di AC VI, rileva anzitutto la Corte che sul carattere effettivamente "spontaneo" di tali dichiarazioni, quale previsto dall'art. 350, comma 7, c.p.p. e quale ritenuto dal tribunale del riesame, non risultano formulate, da parte della difesa, specifiche contestazioni, essendosi la detta difesa limitata a riferire, senza commentarlo, l'assunto del AC secondo il quale le dichiarazioni in questioni, da lui poi ritrattate, sarebbero state dovute ad "atti di pressione fisica subiti negli Uffici di polizia"; il che comunque potrebbe rilevare solo ai fini della loro credibilità e non anche a quelli della loro definizione tipologica.
Ciò posto, ritiene la Corte di doversi discostare, così come ha fatto il tribunale nell'impugnata ordinanza dal precedente invocato dalla difesa, secondo cui la disciplina dettata dall'art.141 bis c.p.p. sarebbe applicabile anche alle dichiarazioni spontanee, sia pure limitatamente al caso (nella specie, peraltro, ricorrente), in cui tali dichiarazioni comportino il coinvolgimento dello stesso dichiarante nei fatti che ne formano oggetto (Cass. I, c.c. 20 marzo 1997 n. 2322, De Felice). Appare infatti preferibile l'opposto orientamento, espresso da Cass. IV, c.c.11 luglio 1996 n. 1815, Ventaloro, secondo cui la disposizione in questione, in quanto espressamente riferita al solo "interrogatorio", non può trovare applicazione relativamente ad atti diversi quali, in particolare, le dichiarazioni spontanee.
Al riguardo devesi anzitutto rilevare che nel vigente codice di procedura il termine "interrogatorio" ha un ben preciso significato tecnico e non può, quindi, essere facilmente considerato intercambiabile con latri termini, anch'essi dotati di un loro specifico e diverso significato, quali sono quelli che definiscono le "sommarie informazioni" rese dall'indagato (art. 350, comma 1, c.p.p.), le "dichiarazioni spontanee" (art.350, comma 7, c.p.p.) o l'"esame" (art. 208 c.p.p.). Di ciò deve ritenersi che il legislatore sia stato pienamente avvertito e consapevole, per cui appare ragionevole dedurne (indipendentemente anche dal pur significativo richiamo ai lavori parlamentari, di cui è cenno nell'impugnata ordinanza, ove si riferisce del mancato accoglimento di emendamenti estensivi), che qualora lo stesso legislatore avesse inteso rendere applicabile l'art. 141 bis a tutte le dichiarazioni comunque rese da soggetto "in vinculis", non si sarebbe limitato ad usare il termine "interrogatorio", ma avrebbe usato altre espressioni, atte a ricomprendere in particolare per quanto qui interessa, anche le dichiarazioni spontanee. Nè, d'altra parte, può dirsi che la limitazione della sfera di applicabilità dell'art. 141 bis al solo "interrogatorio" in senso tecnico, cioè quello condotto dall'autorità giudiziaria o, per sua delega (art. 370, comma 1, c.p.p.) dalla polizia giudiziaria, non risponda ad un riconoscibile criterio logico che di detta limitazione fornisca plausibile ragione. Basti, al riguardo, considerare che l'interrogatorio, in quanto atto al quale il difensore ha diritto di assistere (art. 364, commi 1 e 4, c.p.p.), è suscettibile di assumere, mediante il meccanismo delle contestazioni, con l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento, piena valenza probatoria (art. 503, comma 5, c.p.p.), mentre lo stesso non può dirsi per le dichiarazioni spontanee e neppure per le sommarie informazioni di cui all'art. 350, comma 1, c.p.p. (benché anche per queste ultime sia prevista, addirittura come necessaria, la presenza del difensore). Dette dichiarazioni e informazioni, infatti, sono soggette alla diversa disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 503, commi 3 e 4, e dell'art. 500, comma 3, c.p.p., per cui, anche se utilizzate per contestazioni, sono valutabili dal giudice solo "per stabilire la credibilità della persona esaminata", come confermato, del resto, quanto alle dichiarazioni dell'espressa disposizione di cui all'art. 350, comma 7, c.p.p. Analogamente, in base all''rt.513, comma 1, c.p.p. (tanto nell'attuale quanto nella precedente formulazione, quale corretta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 24 febbraio 1995), verificandosi le condizioni di cui al medesimo art. 513, solo le dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o, per delega di questi, alla polizia giudiziaria (oltre che, ovviamente, quelle rese nel corso della udienza preliminare), sono suscettibili di piena utilizzazione probatoria, rimanendo invece escluse, anche in questo caso, le sommarie informazioni e le dichiarazioni spontanee di cui all'art. 350, commi 1 e 7, c.p.p. Differenziazione sussiste, poi, anche quando trattisi di dichiarazioni rese da soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 210 c.p.p., atteso il richiamo che nel comma 5 di tale articolo viene operato all'art. 503 ed atteso, inoltre, che l'art. 513, comma 2 (anche stavolta sia nell'attuale che nella precedente formulazione), nel disciplinare l'ipotesi che "le dichiarazioni" siano state rese da taluno dei summenzionati soggetti, lascia chiaramente intendere che deve trattarsi, quanto a tipologia, delle stesse dichiarazioni indicate nel precedente comma 1. Del tutto ragionevole appare quindi, alla stregua di quanto finora illustrato, che il legislatore abbia limitato la sfera di operatività dell'art. 141 bis solo all'interrogatorio propriamente detto, essendo questo l'unico atto di assunzione di dichiarazioni dell'imputato o indagato, fra quelli che possono non essere effettuati in udienza, i cui risultati siano suscettibili di assumere piena valenza probatoria, tanto nei confronti dell'interrogato quanto nei confronti di terzi. Il che induce anche a ritenere, per converso, priva di sostanziale valore la distinzione, cui pure si accenna nella sentenza De Felice, tra contenuto dell'interrogatorio implicante coinvolgimento dello stesso interrogato nel fatto criminoso e contenuto non implicante un tale coinvolgimento, per escludere, in detta seconda ipotesi, assimilata a quella dell'"esame di persona informata dei fatti", l'operatività dell'art. 141 bis c.p.p. Posto, infatti, che la ragion d'essere di tale disposizione normativa appare individuabile, come si è visto, essenzialmente nell'intento di garantire la genuina formazione e la totale controllabilità di atti che, pur non essendo formati in udienza, sono tuttavia idonei ad assumere, a determinate condizioni, valenza probatoria, tanto nei confronti del dichiarante quanto in quelli di terzi, ne deriva che è proprio alla tipologia dell'atto, cui è ricollegata dalla legge detta valenza, e non al suo contenuto, che va fatto riferimento per individuare correttamente la sfera di applicabilità della disposizione in questione;
il che, del resto, ben si concilia con quanto recentissimamente statuito, con decisione in corso di deposito, dalle Sezioni unite di questa Corte, all'udienza del 25 marzo 1998, su ricorso Savino, circa la operatività dell'art. 141 bis, e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte senza la sua osservanza, anche quando trattisi di dichiarazioni che, "rese in sede di interrogatorio di persona in stato di detenzione", siano solo "indizianti nei confronti di terzi".
Conclusivamente, devesi quindi ritenere la infondatezza del primo motivo di ricorso.
Quanto al secondo motivo, lo stesso rasenta l'inammissibilità, in quanto articolato, per la gran parte, su proposizioni meramente assertive concernenti la valutazione degli elementi di fatto assunti dal tribunale a base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'AL, proposizioni che, inoltre, non di rado ignorano o stravolgono le argomentazioni contenute nell'impugnata ordinanza. Così, in particolare, per quanto riguarda l'elemento di ritenuta attendibilità del IV costituito dall'essersi questi accusato di altri gravi reati, l'obiezione che si legge nel ricorso secondo cui questa sarebbe solo una "dichiarazione d'intenti" concernente la partecipazione "a un omicidio e a un tentato omicidio con altri fatti coperti da omissis", non tiene alcun conto del fatto che in realtà l'omicidio e il tentato omicidio anzidetti risultano ben individuati nell'ordinanza impugnata come quelli commessi in danno, rispettivamente, di tali IT IC e LL OR, e non si vede, quindi, quali ulteriori specificazioni fossero necessarie (posto che nulla si obietta circa l'effettività di detti episodi criminosi), al fine di rendere valido, sotto il profilo dell'adeguatezza motivazionale, l'elemento in questione. Quanto all'altra obiezione, concernente la ritenuta assenza di ragioni di astio fra l'AL e il IV, dalle quali questo ultimo potesse essere stato indotto ad accusare falsamente il primo, basti osservare che un dato negativo, come quello in questione, per sua natura non può essere suscettibile di dimostrazione in positivo, per cui il tribunale altro non doveva fare se non verificare, come ha fatto, se fosse riscontrabile l'esistenza di elementi atti a dimostrare non l'assenza, di per sè indimostrabile, ma l'eventuale presenza delle suaccennate ragioni;
verifica, questa, al cui esito negativo, attestato nell'impugnata ordinanza, nulla si specifico risulta essere stato contrapposto dalla difesa del ricorrente, la quale si è limitata ad evocare invece la mera, astratta possibilità che il IV, nella formulazione delle accuse, potesse essere stato mosso anche dall'intento di conseguire benefici premiali;
argomentazione, questa, che, di per sè, non dimostra assolutamente nulla, giacché i benefici premiali sono stati previsti dal legislatore proprio per incoraggiare, mediante la prospettazione di possibili vantaggi, la collaborazione di soggetti inseriti nella criminalità organizzata con gli organi inquirenti, di tal che risulta del tutto scontata in partenza 8e non idonea, pertanto, a costituite, da sola, oggettiva ragione di inattendibilità del "collaborante"), la sussistenza di quella possibilità cui la difesa ha fatto cenno.
L'ulteriore obiezione, poi, circa la mancata dimostrazione di una effettiva conoscenza, da parte del IV, dell'abitazione dell'AL, che egli avrebbe frequentato e nella quale gli sarebbe stato conferito anche l'incarico di effettuare la "spedizione" conclusasi con gli omicidi di cui è causa, non risulta in alcun modo accompagnata, come sarebbe stato invece necessario, ne' da una specifica e puntuale indicazione degli elementi che avrebbero dovuto smentire quanto affermato, a proposito di detta conoscenza, dal "collaborante" (facendosi nel ricorso soltanto un generico riferimento ad una "relazione di consulenza della difesa" del cui contenuto nulla si dice), ne', a maggior ragione, dalla dimostrazione che quegli elementi fossero di potenziale, decisiva rilevanza e che su di essi fosse stata specificatamente richiamata l'attenzione del tribunale, sì da dar luogo ad un altrettanto specifico obbligo di motivazione sul punto.
Per quanto concerne poi la successiva doglianza relativa all'asserita, mancata dimostrazione (sempre in funzione dal giudizio in ordine alla credibilità di quanto riferito dal IV), della compatibilità fra le condizioni fisiche dell'AL e la descrizione, fornita dal "collaborante", delle sue attività e dei suoi movimenti, rileva la Corte che, sul punto, come emerge dalla semplice lettura dell'impugnata ordinanza, il tribunale non si è affatto limitato alla "enunciazione di un'ipotesi investigativa" secondo cui l'AL, stando alle osservazioni del personale della casa circondariale di Parma, sarebbe stato un simulatore (giusta quanto si afferma nel ricorso), ma ha invece criticamente valutato anzitutto la documentazione clinica prodotta dalla difesa, giungendo alla motivata conclusione che già da essa non risultava in alcun modo dimostrata una oggettiva impossibilità per l'AL di attendere alle normali occupazioni, non emergendo neppure, con specifico riguardo all'allegata, parziale emiparesi, il grado di inabilità degli arti da essa derivante;
ragion per cui ben poteva ritenersi, sulla scorta anche di quanto riferito nall'annotazione in data 3/9/97 della squadra mobile della Questura di AP (solo a questo punto, correttamente, richiamata), che l'AL avesse in realtà "piena capacità motoria". Di tutto ciò nel motivo di ricorso in esame non si fa il benché minimo cenno, il che basta a far definire come del tutto generica e pretestuosa la doglianza in questione.
Quanto, poi, alla contestata validità, come elemento di riscontro, delle telefonate effettuate fra il IV e l'AL sull'utenza in uso a quest'ultimo, come segnalato dal AC, rileva anzitutto la Corte che tale doglianza riposa esclusivamente sull'asserzione in fatto, del tutto incontrollabile in questa sede, circa la contestualità fra le dette telefonate e l'effettuazione di alcune perquisizioni nell'abitazione dell'AL, alla presenza di costui (dal che si sarebbe dovuto dedurre che l'utenza telefonica fosse in realtà in uso ad altro soggetto). Nè, d'altra parte, risulta in alcun modo documentato, neppure dalla lettura dei motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame prodotti al tribunale in data 23/12/97, che il detto elemento sia stato specificamente portato all'attenzione del tribunale medesimo. Inammissibile è quindi, già solo per questo, la pretesa che essa venga ora vagliato, per la prima volta, in sede di legittimità. A ciò aggiungasi che, comunque, non essendo conoscibile il contenuto delle conversazioni telefoniche in questione e non risultando specificati elementi importanti quali la durata e le modalità di effettuazione delle perquisizioni, la costanza o meno della presenza dell'AL, il numero dei locali interessati e quello degli agenti operanti, nulla esclude, sul piano logico, che le dette conversazioni possano anche essere state effettuate, senza destare sospetti, in presenza degli agenti operanti, ovvero che possano essere state effettuate senza che costoro, impegnati in quel momento in un altro locale dell'abitazione, potessero accorgersene.
Nè maggior pregio può infine riconoscersi all'ultima argomentazione della difesa, circa la pretesa incompatibilità fra la spiegazione offerta dal tribunale in ordine alle discrepanze nella descrizione del fatto criminoso rilevabili fra le dichiarazioni del IV e quelle del AC (l'avere, cioè, ciascuno di costoro cercato di allontanare da sè la materiale responsabilità dell'omicidio della povera VI UO), e l'assunto del medesimo tribunale secondo il quale il IV, essendosi accusato di altri gravi fatti di sangue, non avrebbe avuto interesse a dire cose diverse dal vero con riguardo ai delitti di cui è causa. Trattasi infatti di argomentazione che appare del tutto pretestuosa, ove si consideri che l'essersi il IV dichiarato responsabile anche di altri gravi crimini, oltre a quello comunque costituito dall'aver preso parte attiva alla sanguinosa spedizione in questione, è stato legittimamente assunto dal tribunale (in linea con quanto più volte affermato, a livello di principio, da questa Corte), unicamente come elemento atto a corroborare l'attendibilità intrinseca del "collaborante", ai fini della valenza da attribuire alle dichiarazioni da lui rese a carico dell'AL, mentre la spiegazione che lo stesso tribunale ha ritenuto di dover fornire in ordine alle segnalate discrepanze fra le dichiarazioni del IV e quelle del AC sconta comunque la generale attendibilità di costoro in ordine alla loro partecipazione ai fatti, pacificamente ammessa, limitandosi a mettere in luce quella che, con riguardo alle specifiche modalità di detta partecipazione (di limitato interesse, sul piano strettamente tecnico-giuridico), potrebbe essere stata la ragione (più che plausibile, a livello psicologico), di dette discrepanze. Significativo è, infatti, che il tribunale, nell'impugnata ordinanza (pag. 18), prima ancora di operare il richiamo ai "numerosi fatti di sangue" di cui il IV si era dichiarato autore, ha messo in luce che egli "non sminuisce in alcun modo il suo ruolo nella vicenda"; osservazione, questa, di notevole rilievo ai fini della verifica in ordine alla correttezza logica della motivazione adottata sul punto dal giudice di merito. Ma di essa, non senza ragione, la difesa del ricorrente non fa cenno alcuno.
P. Q. M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge n. 332/95. Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1998