Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato possono essere utilizzate nei confronti del coimputato, chiamato in reità o in correità, le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dal soggetto che ancora non ha formalmente assunto la qualità di sottoposto ad indagine, sia perché la richiesta del rito speciale costituisce un'implicita rinuncia al dibattimento e quindi all'esame in contraddittorio della persona che ha rilasciato le dichiarazioni spontanee, sia perché l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne preclude l'utilizzazione nella sola sede dibattimentale.
Commentario • 1
- 1. Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dall’imputato durante la fase delle indagini preliminari?Giovanna De Feo · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2022
Indice: Il fatto La questione giuridica Osservazioni conclusive Il fatto La IV sezione penale del Tribunale di Roma ha condannato l'imputata per il delitto di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.). Il procedimento è stato definito con le forme del rito abbreviato; pertanto, è stata acquisita la documentazione contenuta nel fascicolo del P.M., sulla base della quale il giudice di merito ha ritenuto pienamente integrato il reato contestato in imputazione, con l'opportuna precisazione che non è stato utilizzato, ai fini della decisione, il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputata (allora indagata) dinnanzi alla P.G in quanto in quella sede la stessa era stata escussa senza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2008, n. 40050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40050 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 23/09/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1161
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017513/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO IS, N. IL 02/01/1967;
avverso SENTENZA del 14/12/2007 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.12.2007, la Corte di Appello di Genova, pronunciando quale giudice di rinvio, confermava la decisione emessa dal Tribunale di Genova il 28.2.2003 con cui ON RI era stato ritenuto colpevole del furto aggravato di un giubbotto e di un maglione sottratti all'interno del supermercato Oviesse e del furto aggravato di una confezione di profumo sottratta all'interno del Supermercato Laguna.
La Corte di rinvio esponeva che il tribunale aveva condannato il ON per entrambi i reati - commessi in concorso con GE NA e considerati legati dal nesso della continuazione - alla pena di quattro mesi e venti giorni di reclusione e di Euro 120,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale;
che, in accoglimento dell'impugnazione del ON, costui era stato assolto dal furto in danno del supermercato Oviesse, con conferma della condanna per il furto consumato all'interno del supermercato Laguna e con conseguente riduzione della pena ad un mese e dieci giorni di reclusione e Euro 80,00 di multa;
che la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso dell'imputato pronunciando l'annullamento con rinvio della sentenza di appello in ordine alla utilizzazione delle dichiarazioni di un ignoto informatore della polizia. Ciò premesso, nella sentenza impugnata veniva ritenuto che gli elementi probatori disponibili giustificassero la condanna dell'imputato per il concorso nel furto della confezione di profumo e che tale conclusione trovasse conferma nelle dichiarazioni spontanee rese dalla GE alla polizia giudiziaria utilizzabili nel giudizio abbreviato. Dopo avere precisato che la pena non poteva superare il limite di un mese e dieci giorni di reclusione e di ottanta euro di multa, determinata nella sentenza d'appello annullata, la Corte territoriale procedeva alla correzione del dispositivo della sentenza letto in udienza, nel quale, per una svista, figurava confermata la decisione di primo grado, chiarendo che la conferma riguardava la pena inflitta con la sentenza annullata per il fatto di reato indicato al capo B), che era l'unico che formava oggetto del giudizio di rinvio.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: A) violazione di legge penale, in riferimento all'art. 350 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che le dichiarazioni spontanee rese da un indagato nell'immediatezza dei fatti non potevano in nessun caso costituire prova a carico di altro coindagato e che risultava manifestamente illogico il costrutto argomentativo della motivazione;
B) violazione di legge con riferimento all'art. 627 c.p.p., comma 3, sul rilievo che, benché fosse divenuta irrevocabile l'assoluzione per il capo b), era stata confermata la sentenza di primo grado, anche in relazione alla condanna per tale imputazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disatteso il primo motivo di ricorso volto a fare riconoscere che le dichiarazioni rese dalla coimputata nell'immediatezza del fatto non potevano essere utilizzate quale base dimostrativa della responsabilità del ON. Invero, il Collegio condivide l'orientamento interpretativo largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio abbreviato possono essere utilizzate nei confronti del coimputato chiamato in reità o in correità le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dal soggetto che ancora non ha formalmente assunto la qualità di sottoposto ad indagine, dato che la richiesta del rito speciale costituisce un'implicita rinuncia al dibattimento e quindi all'esame in contraddittorio della persona che ha rilasciato le dichiarazioni spontanee (Cass., Sez. 2, 24 gennaio 2006, Falco, rv. 232994; Sez. 2, 19 settembre 2003, Busa, rv. 227037), anche perché l'art. 350 c.p.p., comma 7, ne preclude l'utilizzazione nella sola sede dibattimentale, se non ai fini delle contestazioni (Cass., Sez. 1, 13 ottobre 2004, Iorio, rv. 230754; Sez. 6, 25 maggio 2004, D'Alise, rv. 229457).
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso, risultando evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte di rinvio allorché ha confermato la sentenza di primo grado senza tenere conto del fatto che essa era stata riformata dal giudice di secondo grado, il quale aveva assolto il ON dall'imputazione di cui al capo A), e che tale pronuncia era divenuta irrevocabile per la ragione che il ricorso per Cassazione proposto dall'imputato riguardava soltanto la condanna per il furto di cui al capo B). La stessa Corte di rinvio, del resto, si è resa conto dell'errore e ha cercato di porvi rimedio mediante la correzione ex art. 130 c.p.p. senza tenere presente, però, che l'errore non può essere eliminato quando ne deriva una modificazione essenziale dell'atto.
Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla conferma della condanna per il capo A), mentre la pena per l'altro reato corrisponde alla misura indicata nella stessa sentenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della sentenza di primo grado per il reato di cui al capo A) e determina la pena per il reato di cui al capo B) in un mese e dieci giorni di reclusione ed in ottanta euro di multa.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2008