Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 1
Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, anche se inserite in un verbale di perquisizione o sequestro e non in un altro autonomo verbale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2011, n. 8675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8675 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ TO - Presidente - del 26/10/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1652
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 12485/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 18/11/2009 della Corte di Appello di Catanzaro;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito di giudizio abbreviato, in cui il decidente ha ritenuto necessario esaminare il consulente chimico del p.m., il g.u.p. del Tribunale di Rossano con sentenza del 7.5.2007 ha dichiarato IA TO e la madre ER AM colpevoli del delitto di concorso in illecita detenzione per fini commerciali di 32 grammi di marijuana idonea al confezionamento di dieci dosi droganti. Sostanza stupefacente rinvenuta, suddivisa in tredici involucri di carta stagnola, sotto il sellino di un ciclomotore in loro possesso, collocato nel giardino antistante la loro abitazione a tre metri dall'edificio. Per l'effetto, concesse ad entrambi l'attenuante di cui alla L. S., art. 73, comma 5 e alla sola AM le attenuanti generiche, i due imputati sono stati condannati il IA alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa e la AM alla pena sospesa di sei mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Adita dall'appello dei due imputati, deducenti la loro estraneità all'accertata detenzione dello stupefacente sequestrato, la Corte distrettuale di Catanzaro con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la decisione di primo grado.
Le due conformi sentenze di merito hanno giudicato la responsabilità dei prevenuti dimostrata da univoci elementi di prova asseveranti sia la codetenzione della marijuana che la sua destinazione alla vendita. Elementi rappresentati: a) dalla presenza di tracce di marijuana su un tavolo dell'abitazione, indicativa della previa suddivisione della sostanza in più dosi da porre in vendita, quali quelle poi reperite dalla p.g.; b) dal contenuto della conversione ascoltata dagli operanti (brigadiere CC Rinauto), durante la quale la AM, che lo chiama per avvertirlo dell'arrivo dei carabinieri, è invitata dal figlio a "spostare quella cosa", invito cui la donna replica di "non poter spostare nulla" a causa della presenza dei carabinieri;
c) dalla sicura appartenenza agli imputati del ciclomotore in cui è occultata la droga, da tempo sistemato nel giardino dell'abitazione, come si desume dall'altezza dell'erba che circonda il veicolo;
d) dalla reazione verbale del IA all'atto del ritrovamento dello stupefacente ("la marijuana non è mia"), con cui mostra di conoscerne in anticipo, ancor prima di qualsiasi controllo chimico, l'effettiva natura (marijuana); e) dal rinvenimento nel comodino della camera da letto dell'imputato dell'ingente somma in contanti (fatti risalenti al marzo 2006) di euro 5.500,00, della cui provenienza il prevenuto non ha fornito plausibile spiegazione e che, in uno alla suddivisione della sostanza in tredici piccoli involucri, con piena ragione è collegabile all'attività di spaccio svolta dai due congiunti (profitto di reato).
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del solo imputato TO IA, deducendo quattro motivi di censura.
1. Violazione degli artt. 191, 63, art. 357 c.p.p., comma 2, lett. b). Le spontanee dichiarazioni del IA ("la marijuana non è mia") raccolte durante le operazioni di perquisizione e sequestro di p.g., enunciate nei verbali di arresto, di perquisizione e di sequestro, sono inutilizzabili a fini probatori, anche nel giudizio abbreviato, perché non assunte nei modi previsti dall'art. 357 c.p.p. (specifico verbale firmato dall'indagato).
2. Violazione degli artt. 191, 267, 271 c.p.p. Il contenuto della conversazione intercorsa tra il IA e la madre coimputata, ascoltato dai carabinieri operanti, è inutilizzabile, perché assimilabile ad irrituale intercettazione di una conversazione non previamente autorizzata dal giudice.
3. Insufficienza e illogicità della motivazione. I residuali dati probatori valorizzati dalla sentenza impugnata rendono labile la prova della responsabilità del prevenuto con specifico riguardo al possesso del ciclomotore in cui è stata trovata la marijuana, attribuito all'imputato senza un necessario previo controllo sulla reale proprietà dello stesso. Ciò tanto più quando si osservi che all'atto dell'intervento della p.g. presso l'abitazione dell'imputato e nelle sue immediate adiacenze erano presenti numerose altre persone appartenenti al nucleo familiare del IA.
4. Inosservanza dell'art. 192 c.p.p., comma 2 e carenza della motivazione in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata. La quantità della sostanza, quale indicata dal consulente chimico esaminato in primo grado, è perfettamente compatibile con un uso personale del detentore (inferiore a mg. 500 di THC costituenti la "soglia" di sostanza detenibile stabilita dal D.M. 11 aprile 2006) e l'indizio ravvisato nel possesso della somma di denaro di euro 5.500,00 non basta ad accreditare l'ipotesi accusatoria, se non invertendo in pregiudizio dell'imputato l'onere della prova della finalità di spaccio della detenzione di stupefacente gravante sulla pubblica accusa.
3. Le illustrate ragioni di censura sono manifestamente infondate e il ricorso di TO IA deve essere dichiarato inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso sulla supposta inutilizzabilità delle parole spontaneamente (e istintivamente) pronunciate dall'imputato mentre sono in corso le operazioni di perquisizione e ricerca dei carabinieri è privo di ogni serio pregio.
1.1. In vero nel giudizio abbreviato, soprattutto se non subordinato dall'imputato ad eventuali integrazioni probatorie, la peculiarità del rito speciale implica la necessaria utilizzazione di tutte le prove in relazione alla consistenza e completezza delle quali il giudice abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, essendo onere dell'interessato eccepire in limine (cioè prima dell'instaurazione del procedimento) la loro eventuale illegittima acquisizione, onde impedirne l'apprezzamento da parte del giudice ai fini della valutazione di anticipata definibilità della regiudicanda. Con il che l'imputato accetta il rischio che -in caso di rilevata invalidità o inutilizzabilità di alcune prove- il processo non possa più ritenersi definibile allo stato degli atti con conseguente reiezione della richiesta dì accesso al rito speciale. Se l'imputato opta, invece, per l'adozione del rito speciale, senza sollevare contestazioni o senza che il giudice ritenga di formulare rilievi d'ufficio, egli non può poi dolersi della utilizzazione di atti facenti parte del fascicolo del p.m. Una volta introdotto il rito contratto e -quindi- delimitata con certezza e con il concorso della volontà delle parti la piattaforma probatoria ai fini della decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni sulla validità degli atti o sull'utilizzabilità dei dati probatori contenuti nel fascicolo del p.m. Salva l'ipotesi, ovviamente, che i dati probatori in parola siano stati acquisiti in violazione di specifici divieti normativi, sì da essere affetti da radicale nullità ed inutilizzabilità rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
1.2. Caso, questo, che in rutta evidenza non ricorre nella vicenda processuale oggetto del ricorso del IA. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla p.g. o comunque da questa recepite sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e, per ciò stesso, nel giudizio abbreviato (Cass. S.U., 25.9.2008 n. 1150/09, Correnti, rv. 241884). La p.g. a norma dell'art. 357 c.p.p., comma 2, lett. b), deve redigere verbale, tra l'altro, degli atti non ripetibili compiuti e delle dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini. Ma tale adempimento non comporta l'obbligo di redigere un autonomo verbale per ciascuna delle attività svolte, specialmente se in contestualità spazio-temporale, non essendo ciò prescritto da alcuna disposizione normativa. Con l'effetto, allora, che nell'ipotesi in cui vengano rese alla polizia giudiziaria, mentre procede a perquisizione od a sequestro, dichiarazioni spontanee processualmente rilevanti da parte dell'indagato, le stesse ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto ed autonomo verbale (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 1,22.1.2009 n. 15563, Perrotta, rv. 243734).
2. Del pari lampante è l'infondatezza della censura attinente alla pretesa inutilizzabilità del dialogo telefonico intercorso tra il ricorrente e la madre, che uno degli operanti è stato in grado di percepire distintamente grazie al tono di voce usato dagli interlocutori e ai contenuti delle affermazioni della madre dell'imputato fatte alla presenza dei carabinieri. La descritta situazione di un dialogo tra presenti ascoltato da un ufficiale di p.g. non può in alcun modo essere omologata ad una intercettazione disposta con carattere di segretezza e richiedente il rispetto delle condizioni di legge previste per operazioni di captazione telefonica o ambientale in corso di indagini. Nel caso di specie la conversazione altro non è stata se non un evento, occasionale e non prevedibile, verificatosi durante l'esecuzione delle operazioni d'istituto della p.g. suscettibile di "annotazione" ai sensi dell'art. 357 c.p.p., comma 1. Ciò che è puntualmente avvenuto nel caso di specie, in cui la p.g. ha dato atto del dialogo ascoltato in praesentia tra i due indagati nella comunicazione della notizia di reato e nei collegati verbali di perquisizione e sequestro.
3. Non consentiti e palesemente infondati sono gli altri due motivi di ricorso del IA, con cui - non senza intrinseca contraddittorietà- si adduce, da un lato, la mancanza di affidabile prova della appartenenza all'imputato del ciclomotore in cui era custodita la droga e, da un altro lato, l'astratta "detenibilità" della stessa per il potenziale consumo non terapeutico del possessore, benché nessun dato processuale avvalori la tossicodipendenza o l'uso di stupefacenti da parte dell'imputato.
3.1. L'asserita carenza di motivazione sotto questi due speculari profili della condotta dell'imputato è insussistente, quando si abbia riguardo alla chiarezza e congruenza degli argomenti con cui - facendo ricorso a corretti canoni di deduzione logica e di inferenza giuridica- i giudici di appello hanno reputato raggiunta la prova della sicura appartenenza del ciclomotore con la droga all'imputato (quale sorta di pertinenza stabile della sua abitazione allo scopo di non conservare in casa la droga) e l'altrettanto sicura destinazione allo spaccio della stessa droga. In tal senso deponendo, lungi da qualsiasi inversione probatoria, i convergenti indizi della suddivisione della marijuana in tredici dosi pronte per la cessione e del possesso di una cospicua somma di denaro contante, sulla cui origine l'imputato non ha reso utili spiegazioni.
3.2. È appena il caso di aggiungere, per un verso, che la valutazione sulla destinazione commerciale delle sostanze stupefacenti, quando la condotta dell'imputato o altri dati referenziali non appaiano indicativi dell'attualità di un consumo personale, è compiuta dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, alla stregua di criteri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (v. Cass. Sez. 6, 13.11.2008 n. 39262, Perrone, rv, 241604). Emergenza che deve escludersi nel caso dell'impugnata sentenza della Corte di Appello di Catanzaro di cui si sono già evidenziate la linearità e la congruenza argomentative. Per altro verso va ribadito che, ferma l'incombenza sul p.m. dell'onere di provare l'illecita destinazione dell'accertato possesso di stupefacenti, la detenzione di un quantitativo di droga inferiore al limite stabilito con decreto del Ministro della Salute non vale ad escluderne la destinazione illecita, qualora la detenzione sia qualificata da elementi di fatto che inducano a ravvisare quel finalismo antigiuridico che è tuttora elemento costitutivo del delitto di cui alla L.S., art. 73 (v. Cass. Sez. 6,12.2.2009 n. 12146, Delugan, rv. 242923). All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, equamente fissata in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2012