Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 29.04.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al numero 6864/2023 R.G.
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa Parte_1
per mandato in atti dall'avv. CESARANO MARIA GRAZIA;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/11/2023 la ricorrente in epigrafe – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere la pensione di inabilità – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del relativo requisito sanitario.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato la sussistenza del requisito sanitario. Concludeva chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle provvidenze richieste dalla domanda amministrativa o dalla
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L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto.
Il CTU dott. , nominato nel giudizio di Persona_1
opposizione, ha concluso nel senso di ritenere sussistente il requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa (09.03.2021).
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Pertanto, deve essere riconosciuto sussistente in capo all'istante il requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa (09.03.2021).
Va invece rigettata la domanda di condanna ai ratei.
L'inammissibilità di un accertamento dei requisiti socioeconomici si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei predetti requisiti.
Infatti, l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti prevista dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
E poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni
2 sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso i requisiti di erogazione della prestazione.
Attesa la soccombenza reciproca le spese vanno compensate per la metà. Per la restante metà vanno poste a carico dell CP_1
liquidate come da dispositivo.
Parimenti vanno poste a carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
dichiara che possiede il requisito Parte_1
sanitario relativo alla pensione di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa (09.03.2021); rigetta nel resto il ricorso;
condanna l al pagamento della meta delle spese di lite che CP_1
liquida in tale ridotta misura in complessivi € 1900,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi;
compensa la restante metà; pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata, 30/05/2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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