Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: 1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.806/2024 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio La Cola. Parte_1
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'avvocato Loredana Di Salvo.
- APPELLATO -
Oggetto: indennità – rendita vitalizia o equivalente CP_1
All'udienza del 5.6.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
Fatto e motivi della decisione 1) Con ricorso depositato il 12.07.2024 ha interposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n.994/2024, pubblicata il 2.7.2024 - con la quale il Tribunale di Agrigento G.L. aveva rigettato la sua domanda diretta, in ragione dell'infortunio sul lavoro patito il 30.06.2021, alla condanna dell' alla CP_1 corresponsione in suo favore della rendita da inabilità permanente ex art.13 del D.Lgs.
n. 38/2000 - lamentando l'erroneità delle conclusioni del Tribunale di prime cure nella parte in cui, omettendo di esaminare compiutamente la documentazione in atti, aveva ritenuto non adeguatamente allegate le patologie sofferte dall'infortunato e il grado di invalidità permanente oggetto di riconoscimento. Ha resistito in appello l' variamente contestando la fondatezza degli avversi assunti. CP_1
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositato l'elaborato peritale, la causa, all'udienza del 5.6.2024, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo in calce.
2) L'appello non merita accoglimento in quanto all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass.
- sostanzialmente incentrate sulla mancata valutazione da parte del CTU di “un'ipoacusia neurosensoriale limitata alla frequenze acute a destra” sofferta dal quale Pt_1 conseguenza del sinistro per cui è causa (come diagnostica nel certificato del 26.10.2021 rilasciato dai medici del Presidio Ospedaliero Sant'Elia di Caltanissetta), ha rilevato testualmente che “un solo esame audiometrico, peraltro molto datato (2021), non possa assolutamente avere significativa valenza medico-legale” e che, in ogni caso, “da esame ORL eseguito sempre nel 2021, pochi mesi [prima] dell'audiometria, si rileva la presenza a destra, di membrana timpanica “retratta con chiazza calcarea quadranti posteriori”, certamente condizione cronica, non riconducibile all'evento traumatico di che trattasi”. Per quanto suesposto l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma.
3) La parte appellante deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite del gravame avendo la stessa presentato regolare dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. Per la medesima ragione le spese della c.t.u. espletata in appello sono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.994/2024 emessa dal Tribunale di Agrigento G.L. il 2 luglio 2024.
Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del gravame. Pone in via definitiva a carico dell' le spese per la consulenza tecnica d'ufficio CP_1 espletata in appello.
Così deciso in Palermo il 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco