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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/09/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1583/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1583/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. PIERFELICE VALENTINA
e nato a [...] il [...], CP assistito e difeso dall'avv. PIERFELICE VALENTINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/08/2025, e Parte_1 CP
esponevano di aver divorziato con Sentenza n. 237/2023 pubbl. il
[...]
14/02/2023.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come segue: Parte_1 CP
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio, concordate e confermate dalle predette parti:
a) della condizione di divorzio già sub 2) del relativo ricorso, prevedendosi in luogo della pattuizione secondo la quale impegnano a comunicarsi eventuali domicili, anche temporanei, e/o cambi di residenza>>, la condizione in forza di cui:
pagina 2 di 7 <<nell'interesse del minore, i ricorrenti si impegnano a comunicarsi con tempestività eventuali domicili, anche temporanei, e/o cambi di residenza, nonché le informazioni e/o i fatti che riguardano o possono avere ripercussioni sul loro comune figlio , incluse eventuali variazioni dei rispettivi stati di famiglia>>; Per_1
b) della condizione di divorzio già sub 9) del relativo ricorso, secondo la quale:
<<il signor corrisponderà altresì alla signora la cp_1 parte_1 somma di €. 30.000,00, in rate da 250,00 mensili ciascuna, versarsi entro il giorno 5 ogni mese a decorrere quello successivo all'udienza comparizione,
a titolo di rimborso dell'importo di €. 27.738,12, che, ai sensi del precedente art. 3), sarà sborsato dalla GN per l'estinzione anticipata del mutuo, oltre Pt_1 maggiorazione, già inclusa, per rivalutazione monetaria in misura del 1%, con facoltà dello stesso Signor durante la rateazione, di restituzione in CP unica soluzione del residuo che risulterà ancora dovuto, previa decurtazione della rivalutazione monetaria sul versando>>, da intendersi integrata con l'ulteriore previsione, secondo la quale: <<il signor corrisponderà altresì alla signora la cp_1 parte_1 somma di €. 30.000,00, in rate da 250,00 mensili ciascuna, versarsi entro il giorno 5 ogni mese a decorrere quello successivo all'udienza comparizione,
20.110,00, pari alla quota parte degli €. 27.738,12 residua, ancora da rimborsare alla medesima al 01.10.2025>>;
c) della condizione di divorzio già sub 12) del relativo ricorso, secondo la quale figlio minorenne rimane collocato con la madre ed affidato, in modo Per_1 condiviso, ad entrambi i genitori che, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la relativa cura, istruzione ed educazione e ad impegnarsi per mantenere con lo stesso un rapporto sereno ed equilibrato, anche dando la disponibilità a partecipare congiuntamente a percorsi di supporto psicologico, con suddivisione delle relative spese al 50% fra loro>>, da intendersi integrata con le ulteriori previsioni, secondo le quali:
pagina 3 di 7 - <<il signor corrisponderà altresì alla signora la cp_1 parte_1 somma di €. 30.000,00, in rate da 250,00 mensili ciascuna, versarsi entro il giorno 5 ogni mese a decorrere quello successivo all'udienza comparizione,
>;
- <<il signor corrisponderà altresì alla signora la cp_1 parte_1 somma di €. 30.000,00, in rate da 250,00 mensili ciascuna, versarsi entro il giorno 5 ogni mese a decorrere quello successivo all'udienza comparizione,
>;
d) della condizione di divorzio sub 13) del relativo ricorso, da intendersi integrata con l'ulteriore previsione, secondo la quale:
<<a decorrere dall'anno 2026 ed in relazione alle occasioni cui il padre terrà
con sé il figlio ed ai periodi di vacanza che lo stesso figlio, se consenziente, Per_1 trascorrerà con il padre (anche congiuntamente con la nuova famiglia del padre), quest'ultimo si impegna a condividere con la GN la decisione Parte_1 in ordine ai luoghi ove condurre il minore, alla tipologia ed alle modalità di svolgimento delle uscite e delle vacanze e le regole educative a cui attenersi di volta in volta, in relazione al tipo di uscita e/o di vacanza>>;
e) della condizione di divorzio già sub 15) del relativo ricorso, prevedendosi in luogo della pattuizione secondo la quale in proporzione alle proprie risorse, a contribuire al mantenimento del proprio figlio, restando a carico del padre l'impegno aggiuntivo di versare alla madre, ad esclusivo beneficio del medesimo figlio e sin quando questi non raggiunga la piena indipendenza economica, €. 1.500,00 mensili, da corrispondersi, in via anticipata,
pagina 4 di 7 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente in titolarità della GN e da assoggettarsi annualmente a Parte_1 rivalutazione ISTAT come per legge, a decorrere dal mese di gennaio del 2023, permanendo, nel contempo, l'obbligo della GN di destinare Parte_1 quota parte di detto importo, in misura di €. 400,00 mensili, a titolo di accantonamento o di investimento in piano di accumulo a basso rischio, convenendo la non applicazione, su detta quota, della rivalutazione ISTAT>> la condizione in forza di cui:
<<il signor corrisponderà altresì alla signora la cp_1 parte_1 somma di €. 30.000,00, in rate da 250,00 mensili ciascuna, versarsi entro il giorno 5 ogni mese a decorrere quello successivo all'udienza comparizione,
risorse, a contribuire al mantenimento del proprio figlio, restando a carico del padre
l'impegno aggiuntivo di versare alla madre, ad esclusivo beneficio del medesimo figlio e sin quando questi non raggiunga la piena indipendenza economica, a partire dal 01.09.2025 l'importo di €. 1.822,00 di cui €. 1.222,00 da assoggettare a rivalutazione ISTAT come per legge maturanda a decorrere dal mese di gennaio del
2026 sulla nuova complessiva somma dovuta da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente in titolarità della GN , permanendo, nel contempo, l'obbligo di Parte_1 quest'ultima di destinare quota parte di detto importo, aumentato rispetto a quanto convenuto in ricorso per divorzio in misura di €. 600,00 mensili, a titolo di accantonamento o di investimento in piano di accumulo a basso rischio, convenendo la non applicazione, su detta quota, della rivalutazione ISTAT>>;
f) della condizione di divorzio già sub 16) del relativo ricorso, prevedendosi in luogo della pattuizione secondo la quale da banco, quelle afferenti la psiche del minore, con esclusione per quest'ultime della relativa quota non coperta da polizza assicurativa, da ripartirsi fra i genitori in misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, nonché tutte le altre spese straordinarie necessarie per lo stesso minore, da individuarsi e pagina 5 di 7 distinguersi secondo quanto previsto nell'apposito Protocollo del Tribunale di
Pescara, escludendo quelle sportive, da intendersi già ricomprese nel contributo al mantenimento di cui al precedente art. 13), rimangono integralmente a carico del padre, ivi compreso per quanto attiene agli esborsi, previamente concordati, per la quota delle vacanze estive che il minore trascorrerà con la madre>> la condizione in forza di cui:
<<rimangono integralmente a carico del padre:
- le spese mediche, fatta eccezione per i farmaci da banco;
- le spese afferenti la psiche del minore, le cure odontoiatriche e connesse e quelle per il supporto scolastico ai compiti;
- gli esborsi, previamente concordati, per le vacanze estive che il minore trascorrerà con la madre relativamente alla sola quota di riferimento dello stesso minore, a meno che il padre - fermo restando quanto previsto in ordine al diritto di visita del minore dall'art. 13) della sentenza di divorzio - non dedichi almeno 3 settimane, anche non consecutive, delle 12 estive di chiusura scolastica alla convivenza e/o a vacanze organizzate con il figlio, sempre che quest'ultimo sia consenziente;
- gli oneri di copertura assicurativa per la polizza, già contratta dal Signor CP
e che prevede, in caso di morte del contraente, il pagamento in favore del
[...] figlio , quale beneficiario esclusivo, che il padre si obbliga a mantenere tale Per_1 senza limiti di età propria e/o del figlio, di un premio ricorrente mensile e con capitale assicurato di €. 100.000,00, che il Signor si impegna, a CP decorrere da giugno del 2026, ad elevare ad €. 150.000,00, con raddoppio del capitale, in caso di morte per infortunio, e con triplicazione del capitale, in caso di incidente stradale;
- tutte le altre spese straordinarie necessarie per lo stesso minore e non ricomprese nei capoversi che precedono, da individuarsi e distinguersi secondo quanto previsto pagina 6 di 7 nell'apposito Protocollo del Tribunale di Pescara, con la sola esclusione di quelle per attività sportive, da intendersi già ricomprese nel contributo al mantenimento previsto nell'art. 13) siccome integrato col presente ricorso>>;
g) della condizione di divorzio già sub 18) del relativo ricorso, prevedendosi in luogo della pattuizione secondo la quale compensativi, risarcitori e comunque solutori fra le Parti, dell'immobile di cui al precedente art. 3), il Signor continuerà a riconoscere in favore della CP
GN , seppur in misura ridotta rispetto a quanto pattuito in sede Parte_1 di separazione consensuale e sempre entro il giorno 5 di ogni mese e mediante bonifico bancario su conto corrente in titolarità della stessa, usufruendo della corrispondente deducibilità fiscale, assegno di mantenimento in misura di €. 50,00 mensili, rinunciando espressamente la GN alla relativa Parte_1 rivalutazione ISTAT>> la condizione in forza di cui:
<<in aggiunta al trasferimento, a fini conciliativi, compensativi, risarcitori e comunque solutori fra le Parti, dell'immobile di cui all'art. 3) del ricorso per divorzio, il Signor continuerà a riconoscere in favore della GN CP
, seppur in misura ridotta rispetto a quanto pattuito in sede di Parte_1 separazione consensuale e sempre entro il giorno 5 di ogni mese e mediante bonifico bancario su conto corrente in titolarità della stessa, usufruendo della corrispondente deducibilità fiscale, assegno di mantenimento, che a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente ricorso, viene elevato ad €. 100,00 mensili, con espressa rinuncia della GN alla relativa rivalutazione ISTAT, Parte_1 fermo restando il relativo diritto alla pensione di reversibilità come per legge>>.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/09/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1583/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. PIERFELICE VALENTINA
e nato a [...] il [...], CP assistito e difeso dall'avv. PIERFELICE VALENTINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/08/2025, e Parte_1 CP
esponevano di aver divorziato con Sentenza n. 237/2023 pubbl. il
[...]
14/02/2023.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come segue: Parte_1 CP
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio, concordate e confermate dalle predette parti:
a) della condizione di divorzio già sub 2) del relativo ricorso, prevedendosi in luogo della pattuizione secondo la quale impegnano a comunicarsi eventuali domicili, anche temporanei, e/o cambi di residenza>>, la condizione in forza di cui:
pagina 2 di 7 <<nell'interesse del minore, i ricorrenti si impegnano a comunicarsi con tempestività eventuali domicili, anche temporanei, e/o cambi di residenza, nonché le informazioni e/o i fatti che riguardano o possono avere ripercussioni sul loro comune figlio , incluse eventuali variazioni dei rispettivi stati di famiglia>>; Per_1
b) della condizione di divorzio già sub 9) del relativo ricorso, secondo la quale:
<<il signor corrisponderà altresì alla signora la cp_1 parte_1 somma di €. 30.000,00, in rate da 250,00 mensili ciascuna, versarsi entro il giorno 5 ogni mese a decorrere quello successivo all'udienza comparizione,
a titolo di rimborso dell'importo di €. 27.738,12, che, ai sensi del precedente art. 3), sarà sborsato dalla GN per l'estinzione anticipata del mutuo, oltre Pt_1 maggiorazione, già inclusa, per rivalutazione monetaria in misura del 1%, con facoltà dello stesso Signor durante la rateazione, di restituzione in CP unica soluzione del residuo che risulterà ancora dovuto, previa decurtazione della rivalutazione monetaria sul versando>>, da intendersi integrata con l'ulteriore previsione, secondo la quale: <<il signor corrisponderà altresì alla signora la cp_1 parte_1 somma di €. 30.000,00, in rate da 250,00 mensili ciascuna, versarsi entro il giorno 5 ogni mese a decorrere quello successivo all'udienza comparizione,
20.110,00, pari alla quota parte degli €. 27.738,12 residua, ancora da rimborsare alla medesima al 01.10.2025>>;
c) della condizione di divorzio già sub 12) del relativo ricorso, secondo la quale figlio minorenne rimane collocato con la madre ed affidato, in modo Per_1 condiviso, ad entrambi i genitori che, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la relativa cura, istruzione ed educazione e ad impegnarsi per mantenere con lo stesso un rapporto sereno ed equilibrato, anche dando la disponibilità a partecipare congiuntamente a percorsi di supporto psicologico, con suddivisione delle relative spese al 50% fra loro>>, da intendersi integrata con le ulteriori previsioni, secondo le quali:
pagina 3 di 7 - <<il signor corrisponderà altresì alla signora la cp_1 parte_1 somma di €. 30.000,00, in rate da 250,00 mensili ciascuna, versarsi entro il giorno 5 ogni mese a decorrere quello successivo all'udienza comparizione,
>;
- <<il signor corrisponderà altresì alla signora la cp_1 parte_1 somma di €. 30.000,00, in rate da 250,00 mensili ciascuna, versarsi entro il giorno 5 ogni mese a decorrere quello successivo all'udienza comparizione,
>;
d) della condizione di divorzio sub 13) del relativo ricorso, da intendersi integrata con l'ulteriore previsione, secondo la quale:
<<a decorrere dall'anno 2026 ed in relazione alle occasioni cui il padre terrà
con sé il figlio ed ai periodi di vacanza che lo stesso figlio, se consenziente, Per_1 trascorrerà con il padre (anche congiuntamente con la nuova famiglia del padre), quest'ultimo si impegna a condividere con la GN la decisione Parte_1 in ordine ai luoghi ove condurre il minore, alla tipologia ed alle modalità di svolgimento delle uscite e delle vacanze e le regole educative a cui attenersi di volta in volta, in relazione al tipo di uscita e/o di vacanza>>;
e) della condizione di divorzio già sub 15) del relativo ricorso, prevedendosi in luogo della pattuizione secondo la quale in proporzione alle proprie risorse, a contribuire al mantenimento del proprio figlio, restando a carico del padre l'impegno aggiuntivo di versare alla madre, ad esclusivo beneficio del medesimo figlio e sin quando questi non raggiunga la piena indipendenza economica, €. 1.500,00 mensili, da corrispondersi, in via anticipata,
pagina 4 di 7 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente in titolarità della GN e da assoggettarsi annualmente a Parte_1 rivalutazione ISTAT come per legge, a decorrere dal mese di gennaio del 2023, permanendo, nel contempo, l'obbligo della GN di destinare Parte_1 quota parte di detto importo, in misura di €. 400,00 mensili, a titolo di accantonamento o di investimento in piano di accumulo a basso rischio, convenendo la non applicazione, su detta quota, della rivalutazione ISTAT>> la condizione in forza di cui:
<<il signor corrisponderà altresì alla signora la cp_1 parte_1 somma di €. 30.000,00, in rate da 250,00 mensili ciascuna, versarsi entro il giorno 5 ogni mese a decorrere quello successivo all'udienza comparizione,
risorse, a contribuire al mantenimento del proprio figlio, restando a carico del padre
l'impegno aggiuntivo di versare alla madre, ad esclusivo beneficio del medesimo figlio e sin quando questi non raggiunga la piena indipendenza economica, a partire dal 01.09.2025 l'importo di €. 1.822,00 di cui €. 1.222,00 da assoggettare a rivalutazione ISTAT come per legge maturanda a decorrere dal mese di gennaio del
2026 sulla nuova complessiva somma dovuta da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente in titolarità della GN , permanendo, nel contempo, l'obbligo di Parte_1 quest'ultima di destinare quota parte di detto importo, aumentato rispetto a quanto convenuto in ricorso per divorzio in misura di €. 600,00 mensili, a titolo di accantonamento o di investimento in piano di accumulo a basso rischio, convenendo la non applicazione, su detta quota, della rivalutazione ISTAT>>;
f) della condizione di divorzio già sub 16) del relativo ricorso, prevedendosi in luogo della pattuizione secondo la quale da banco, quelle afferenti la psiche del minore, con esclusione per quest'ultime della relativa quota non coperta da polizza assicurativa, da ripartirsi fra i genitori in misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, nonché tutte le altre spese straordinarie necessarie per lo stesso minore, da individuarsi e pagina 5 di 7 distinguersi secondo quanto previsto nell'apposito Protocollo del Tribunale di
Pescara, escludendo quelle sportive, da intendersi già ricomprese nel contributo al mantenimento di cui al precedente art. 13), rimangono integralmente a carico del padre, ivi compreso per quanto attiene agli esborsi, previamente concordati, per la quota delle vacanze estive che il minore trascorrerà con la madre>> la condizione in forza di cui:
<<rimangono integralmente a carico del padre:
- le spese mediche, fatta eccezione per i farmaci da banco;
- le spese afferenti la psiche del minore, le cure odontoiatriche e connesse e quelle per il supporto scolastico ai compiti;
- gli esborsi, previamente concordati, per le vacanze estive che il minore trascorrerà con la madre relativamente alla sola quota di riferimento dello stesso minore, a meno che il padre - fermo restando quanto previsto in ordine al diritto di visita del minore dall'art. 13) della sentenza di divorzio - non dedichi almeno 3 settimane, anche non consecutive, delle 12 estive di chiusura scolastica alla convivenza e/o a vacanze organizzate con il figlio, sempre che quest'ultimo sia consenziente;
- gli oneri di copertura assicurativa per la polizza, già contratta dal Signor CP
e che prevede, in caso di morte del contraente, il pagamento in favore del
[...] figlio , quale beneficiario esclusivo, che il padre si obbliga a mantenere tale Per_1 senza limiti di età propria e/o del figlio, di un premio ricorrente mensile e con capitale assicurato di €. 100.000,00, che il Signor si impegna, a CP decorrere da giugno del 2026, ad elevare ad €. 150.000,00, con raddoppio del capitale, in caso di morte per infortunio, e con triplicazione del capitale, in caso di incidente stradale;
- tutte le altre spese straordinarie necessarie per lo stesso minore e non ricomprese nei capoversi che precedono, da individuarsi e distinguersi secondo quanto previsto pagina 6 di 7 nell'apposito Protocollo del Tribunale di Pescara, con la sola esclusione di quelle per attività sportive, da intendersi già ricomprese nel contributo al mantenimento previsto nell'art. 13) siccome integrato col presente ricorso>>;
g) della condizione di divorzio già sub 18) del relativo ricorso, prevedendosi in luogo della pattuizione secondo la quale compensativi, risarcitori e comunque solutori fra le Parti, dell'immobile di cui al precedente art. 3), il Signor continuerà a riconoscere in favore della CP
GN , seppur in misura ridotta rispetto a quanto pattuito in sede Parte_1 di separazione consensuale e sempre entro il giorno 5 di ogni mese e mediante bonifico bancario su conto corrente in titolarità della stessa, usufruendo della corrispondente deducibilità fiscale, assegno di mantenimento in misura di €. 50,00 mensili, rinunciando espressamente la GN alla relativa Parte_1 rivalutazione ISTAT>> la condizione in forza di cui:
<<in aggiunta al trasferimento, a fini conciliativi, compensativi, risarcitori e comunque solutori fra le Parti, dell'immobile di cui all'art. 3) del ricorso per divorzio, il Signor continuerà a riconoscere in favore della GN CP
, seppur in misura ridotta rispetto a quanto pattuito in sede di Parte_1 separazione consensuale e sempre entro il giorno 5 di ogni mese e mediante bonifico bancario su conto corrente in titolarità della stessa, usufruendo della corrispondente deducibilità fiscale, assegno di mantenimento, che a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente ricorso, viene elevato ad €. 100,00 mensili, con espressa rinuncia della GN alla relativa rivalutazione ISTAT, Parte_1 fermo restando il relativo diritto alla pensione di reversibilità come per legge>>.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/09/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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