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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE, GOP, Dott.ssa. Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1165 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2025
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Giuseppe Vespertina, giusta mandato in atti
RICORRENTE-
CONTRO
(p.iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t, Via Mazzini n.65, 74016 Massafra (Ta)
RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la evocava in causa la Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) Controparte_1
Ordinare alla convenuta la presentazione del rendiconto relativo al rapporto bancario oggetto
del giudizio contrassegnato dal numero di c/c C 01/01/000001640 dall'origine del rapporto sino alla data odierna, in particolare rendicontare se le somme istituite a titolo di deposito
vincolato siano ancora giacenti presso l'istituto di Credito o dallo stesso rimesse nel Fondo
presso il Ministero delle Economie e Finanze attestandone l'inoltro;2)Disporre che la suddetta
documentazione giustificativa, sia depositata in cancelleria entro un termine congruo stabilito
dal Magistrato;
3)Disporre, in caso di opposizione, la condanna al pagamento delle spese di
giudizio. Deduceva il ricorrente di avere emesso assegni bancari sul proprio conto corrente n.
Contr 01/01/000001640 acceso presso la di per garantire la soddisfazione dei portatori CP_1
dei titoli, la società ricorrente effettuava presso l'istituto di credito innanzi indicato “depositi
vincolati a favore dei portatori dei titoli ai sensi dell'art. 8 legge 15/12/1990 n. 386”. Sosteneva
che detta normativa stabilisce che le somme devono rimanere presso la sino a quando CP_2
non si dovesse presentare il creditore/portatore del titolo per la eventuale riscossione e qualora ciò non si realizzasse, decorsi i termini di prescrizione del diritto, le somme dovevano essere trasferite e riversate presso un fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanza,
presso il quale poi possono essere richieste in restituzione (c.d. fondi dormienti). Per ottenere la predetta restituzione l'intermediario avrebbe dovuto provvedere alla “attestazione di
devoluzione al Fondo di cui all'art. 1 comma 343 legge 266/2005 (rapporti dormienti)” in modo tale che essa società ricorrente, poteva inoltrare la relativa domanda di rimborso. La
aveva istituito detto deposito cauzionale infruttifero e alla data del Parte_1
31/12/2012, con un saldo accertato di € 12.679,50. Nonostante la società ricorrente avesse inoltrato diverse richieste alla resistente, ai sensi dell'art.119 TUB, onde ottenere una CP_2
rendicontazione circa l'esito delle somme giacenti al fine anche di attivare la procedura di rimborso presso il Ministero delle Economie e Finanze, la resistente non vi ottemperava rendendo, pertanto, necessaria l'attivazione del presente giudizio.
Nessuno si costituiva per la Banca opposta, regolarmente citata e non comparsa, di cui veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 18.06.2025. La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025.
Il ricorrente ha con il presente giudizio chiesto alla Banca convenuta di rendicontare il rapporto bancario contrassegnato dal numero di c/c C 01/01/000001640 dall'origine del rapporto sino alla data odierna, ed in particolare rendicontare se le somme istituite a titolo di deposito vincolato erano ancora giacenti presso l'istituto di Credito o dallo stesso rimesse nel Fondo
presso il Ministero delle Economie e Finanze attestandone l'inoltro.
Appare opportuno fare presente che dalla documentazione versata in atti è emerso che la con PEC del 20.06.2018, il cui contenuto veniva ribadito con altra Parte_1
PEC del 12.07.2018, aveva richiesto all'istituto bancario resistente, ai sensi dell'art.119 TUB,
la consegna della copia del contratto di deposito cauzionale cod. sottoconto 48002 e la copia dei movimenti e del saldo ad esso relativi, cui la non aveva dato esito alcuno. CP_2
L'art.119 Tub, al quarto comma, prevede il diritto del cliente della banca ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni del proprio conto corrente negli ultimi dieci anni. Nella
ipotesi di inottemperanza da parte della il diritto spettante al cliente può trovare tutela in CP_2
sede giurisdizionale con la proposizione di una autonoma domanda, cosa accaduta nel caso di specie.
La resistente non ha provveduto alla richiesta avanzata dalla società ricorrente, ex art.119 CP_2
TUB, né tantomeno ha ottemperato in seguito all'ordinanza emessa da codesto Giudice il
18.06.2025, rimanendo, tra l'altro contumace nel presente giudizio con consequenziale accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente.
Le richieste formalizzate dalla con il presente giudizio devono essere Parte_1
accolte nei limiti di quanto già stabilito con ordinanza del 18.06.2025, non potendo, invece accogliere la domanda relativa alla rendicontazione del Conto corrente n. c/c C
01/01/000001640 non avendo la ricorrente avanzato richiesta, in tale senso, ai sensi dell'art.119 TUB 4° comma, essendosi limitata a richiedere alla Banca resistente la consegna della copia del contratto di deposito cauzionale cod. sottoconto 48002 e della copia dei movimenti e del saldo ad esso relativi .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto,
ordina all'istituto bancario resistente di consegnare alla società ricorrente copia dei movimenti e del saldo relativi al deposito cauzionale cod. sottoconto 48002, specificando se le somme istituite dalla ricorrente a titolo di deposito vincolato siano ancora Parte_1
giacenti presso esso istituto di credito o siano state rimesse nel Fondo presso il Ministero della
Economie e Finanze, attestandone e dimostrandone l'inoltro;
2) Condanna la resistente a rifondere alla le spese del giudizio, CP_2 Parte_1
che liquida in complessive € 2.264,00, di cui € 264,00 per spese ed € 2.000,00 per onorario,
oltre al 15% di spese generali, CNAP e IVA se e nella misura in cui siano per legge spettanti,
il tutto da distrarre in prededuzione in favore dell'Avv. Giuseppe Vespertina, difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto, 15-12-2025 Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte