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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 681/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01220249001702146000 RIFIUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come atto depositato si depositava alla competente Corte Tributaria Provinciale ricorso avverso ingiunzione di pagamento relativa ad avviso di pagamento emessi per Irpef non versata, in particolare riferita a pregresso atto n.250TEFM000639.
Egli chiede annullarsi la predetta ingiunzione perchè non preceduta da regolare notifica dell'avviso di accertamento con conseguente estinzione dell'imposta.
Si costituisce l'Agenzia Entrate di Avellino che richiedono il rigetto del ricorso ed allegano copia della notifica dei pregressi avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Quanto alla notifica si deve ribadire in uniformità all'indirizzo pacifico della giurisprudenza di legittimità che la notifica della intimazione a di pagamento può certamente intervenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario del servizio di riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ex comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che consente una modalità di notifica integralmente affidata allo stesso ed all'ufficiale postale, da ritenersi alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione di competenza esclusiva dei soggetti ivi riportati.
Nel resto questo Giudice fa rilevare come dalla documentazione prodotta dalla società concessionaria resistente la ingiunzione impugnata risulti preceduta da regolare avviso di accertamento che appare compiutamente e tempestivamente notificati in data antecedente all'emissione delle stesse, come da relative relate sottoscritte e raccomandate informative allegate;
la consegna dell'atto propedeutico appare essere quindi regolare e tempestiva essendone attestata la consegna presso il recapito all'indirizzo corretto del destinatario a mezzo posta ordinaria.
Tanto premesso si deve rilevare come rispetto alla precisa contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge gli avvisi di accertamento presupposti che si assumono come detto non notificati al contribuente stesso, risulta correttamente assolto l'onere dell'imponente di fornire in giudizio prova contraria circa la definitività e tempestività della pretesa stessa. Ebbene nel caso di specie rispetto alle contestazioni riferite dal ricorrente di non avere ricevuto la notifica dell'avviso, è dato riscontrare per le ragioni sopra esposte, la regolare prova contraria fornita da parte dell'ente convenuto costituitosi ed emittente l'ingiunzione impugnata, che difatti allega prova completa della regolare e tempestiva procedura di notifica dell'avviso emesso e richiamato nell'atto impugnato.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere respinto avendo l'ente che ha emesso gli atti ingiuntivi impugnati correttamente operato richiedendo il pagamento delle imposte dovute.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 681/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01220249001702146000 RIFIUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come atto depositato si depositava alla competente Corte Tributaria Provinciale ricorso avverso ingiunzione di pagamento relativa ad avviso di pagamento emessi per Irpef non versata, in particolare riferita a pregresso atto n.250TEFM000639.
Egli chiede annullarsi la predetta ingiunzione perchè non preceduta da regolare notifica dell'avviso di accertamento con conseguente estinzione dell'imposta.
Si costituisce l'Agenzia Entrate di Avellino che richiedono il rigetto del ricorso ed allegano copia della notifica dei pregressi avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Quanto alla notifica si deve ribadire in uniformità all'indirizzo pacifico della giurisprudenza di legittimità che la notifica della intimazione a di pagamento può certamente intervenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario del servizio di riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ex comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che consente una modalità di notifica integralmente affidata allo stesso ed all'ufficiale postale, da ritenersi alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione di competenza esclusiva dei soggetti ivi riportati.
Nel resto questo Giudice fa rilevare come dalla documentazione prodotta dalla società concessionaria resistente la ingiunzione impugnata risulti preceduta da regolare avviso di accertamento che appare compiutamente e tempestivamente notificati in data antecedente all'emissione delle stesse, come da relative relate sottoscritte e raccomandate informative allegate;
la consegna dell'atto propedeutico appare essere quindi regolare e tempestiva essendone attestata la consegna presso il recapito all'indirizzo corretto del destinatario a mezzo posta ordinaria.
Tanto premesso si deve rilevare come rispetto alla precisa contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge gli avvisi di accertamento presupposti che si assumono come detto non notificati al contribuente stesso, risulta correttamente assolto l'onere dell'imponente di fornire in giudizio prova contraria circa la definitività e tempestività della pretesa stessa. Ebbene nel caso di specie rispetto alle contestazioni riferite dal ricorrente di non avere ricevuto la notifica dell'avviso, è dato riscontrare per le ragioni sopra esposte, la regolare prova contraria fornita da parte dell'ente convenuto costituitosi ed emittente l'ingiunzione impugnata, che difatti allega prova completa della regolare e tempestiva procedura di notifica dell'avviso emesso e richiamato nell'atto impugnato.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere respinto avendo l'ente che ha emesso gli atti ingiuntivi impugnati correttamente operato richiedendo il pagamento delle imposte dovute.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate