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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/08/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. NO Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.949/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22 novembre 2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), tutti assistite e difesi dall'Avv. C.F._3 Parte_3
ATTORI IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._4
SPAGNA MARCELLO
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: riassunzione a seguito della sentenza n. 7050 del 12/03/2021 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte
d'Appello di Catania n. 1767/2015, pubblicata in data 23.11.2015.
CONCLUSIONI
Per Parte Attrice in riassunzione:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo accoglimento e raccolta di tutti
i mezzi istruttori richiesti, contrariis reiectis: 1) accertare, in via principale,
l'intestazione fittizia dell'immobile di Corso Gelone n. 148 p. 4° sc. B, e per
l'effetto dichiarare che proprietari di detto immobile dovevano essere considerati i genitori di (ovvero e ) che, essendo in CP_1 Controparte_2 CP_3 comunione dei beni, contribuirono al 50% ciascuno fornendo il denaro necessario per l'acquisto, così come d'altronde dichiarato da loro stessi, specularmente, nei loro rispettivi testamenti. Che pertanto, dopo il loro decesso, devono essere oggi considerati proprietari i rispettivi eredi universali di
[...]
(ossia ) e di (ossia e CP_2 Parte_1 CP_3 Parte_3 [...]
); conseguentemente condannare al suo rilascio la convenuta Pt_2 CP_1
, in favore degli attori;
e comunque dichiarare acquisito detto immobile
[...] alla massa ereditaria, ai fini della collazione e/o riunione fittizia, affinchè vengano rigettate le azioni di per riduzione delle disposizioni CP_1 testamentarie dei genitori, basate sul falso presupposto di non aver mai ricevuto nulla dai genitori, non sussistendo quindi alcuna lesione di legittima (una di questa cause, per l'eredità della madre , pende tuttora presso la CP_3
Corte di Appello di Catania (RG 2013/19), ed è stata attualmente sospesa in attesa della decisione della causa per declaratoria di indegnità di CP_1
(RG 1119/16, C. App. CT), dacchè istigò il padre a falsificare la data di un vecchio testamento olografo di per fare apparire erede universale il CP_3 marito e fargli così firmare anche in suo nome le conciliazioni del 01.09.87 e
09.09.87, ottenendo alla fine il dissequestro degli immobili) (un'altra causa, per
l'eredità di , pende attualmente presso il Tribunale di Siracusa, Controparte_2
RG 901/2011); 2) accertare, in subordine, che l'appartamento suddetto (sito in
Corso Gelone 148, p. 4° scala B, Siracusa), fu oggetto di una donazione indiretta in favore di , da parte dei suoi genitori (che contribuirono al 50 % CP_1
ciascuno al suo acquisto, come sopra illustrato), e che collegato alla suddetta donazione era il patto fiduciario che i genitori di potessero abitare CP_1 da veri padroni o usufruttuari, vita natural durante, come dimostrato peraltro dai fatti: e abitarono in detto appartamento fin dal Controparte_2 CP_3 suo acquisto, nel 1960. vi visse fino alla morte avvenuta nel CP_3
pag. 2/16 27.8.1984. purtroppo venne buttato fuori di casa con violenza e Controparte_2 barbaricamente un mese dopo la morte di . 3) accertare inoltre la CP_3
ricorrenza dell'ingratitudine di (per ingiuria grave arrecata ai CP_1 donanti), e per l'effetto dichiarare revocata la donazione indiretta del predetto appartamento di Corso Gelone, in favore degli attuali attori, eredi dei donanti, in ragione delle quote ereditarie dei rispettivi de cuius al 50 %; 4) accertare altresì la donazione indiretta a favore di , da parte dei suoi genitori, CP_1
degli altri due immobili elencati supra a pag. 8, ovvero l'appartamento di Via
Cavor 75 Siracusa, e il terreno con villa in c.da ex camping Il Minareto (adesso
Grand Hotel Il Minareto); 5) accertare anche per queste due donazioni, di cui al precedente punto 4, la ricorrenza di una causa di revocazione della donazione per ingratitudine (ingiuria grave) e per l'effetto dichiarare revocate tutte le suddette donazioni in favore degli attuali attori, eredi di ( Controparte_2 [...]
) e di ( e NO), rispettivamente nelle Parte_1 CP_3 Parte_3
quote del 50 % ciascuno in ragione dei rispettivi rami di eredità; 6) in ogni caso dichiarare, anche nei punti 2 e 3, e poi 4 e 5, come già chiesto al punto 1, che le donazioni indirette ricevute da debbano essere considerate ai fini CP_1 della collazione/riunione fittizia e pertanto al fine dell'accertamento dell'assenza alcuna di lesione di legittima, e pertanto del rigetto delle azioni per riduzione di disposizioni testamentarie, incoate infondatamente da contro gli CP_1 attuali attori, per le rispettive eredità di e di;
7) Controparte_2 CP_3
condannare altresì controparte ex art. 96 cpc, per resistenza temeraria in giudizio, soprattutto se si renderà necessaria la verifica delle firme di CP_1
tramite apposita CTU. Con vittoria di spese ed onorari di tutti e quattro i
[...] gradi di giudizio finora celebrati.
Per Parte Convenuta in riassunzione:
CORTE D'APPELLO, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_4 eccezione e difesa: Preliminarmente rigettare, perché inammissibili ed irrilevanti
pag. 3/16 ai sensi degli artt. 1417 e 2722 C.C. e degli artt. 105 e 268 C.p.c. tutte le richieste di prova formulate da , quale erede di , Parte_1 Controparte_2
e dagli intervenuti, e , quali eredi di . Parte_3 Parte_2 Persona_1
Nel merito: ritenere e dichiarare che domanda di simulazione per fittizia per interposizione di persona è infondata ed inammissibile in mancanza della prova, scritta ad substabtiam, dell'accordo simulatorio tra l'interponente,
[...]
e la interposta minore, ; ribadire, in riforma della CP_2 CP_1
motivazione della sentenza n. 1351/2008 emessa dal Tribunale di Siracusa,
Giudice Unico, il 25/9 – 16/10/2008, e conformemente alla sentenza della Corte
n. 1767/2015, e conformemente all'atto di conciliazione giudiziale sottoscritto dalle parti il 9/9/1987 avanti al Tribunale di Siracusa, confermato dalla sentenza
n. 639/2003 emessa dalla Corte d'Appello di Catania, già passata in giudicato, che la non dette alla figlia minore alcuna somma per Controparte_2 CP_1
l'acquisto dell'appartamento sito in Siracusa Corso Gelone n. 148 perchè questo fu acquistato con denaro della concludente come, peraltro, risulta dalla dichiarazione/ confessione resa al Giudice Tutelare, facente parte integrante e sostanziale dell'atto di acquisto.. Conseguentemente dichiarare inammissibili o, comunque infondate le domande attrici, di accertamento della donazione indiretta con la revoca per ingratitudine, proprio per la inesistenza della pretesa donazione di denaro. Dichiarare che le domande di annullamento dell'atto di conciliazione sopra richiamato e di accertamento della donazione indiretta, con conseguente revoca di questa per ingratitudine erano già oggetto del giudizio pendente avanti la Corte d'Appello che le decise con la sentenza n. 639/2003.
Ritenere e dichiarare che l'intervento spiegato in giudizio da e Parte_2
non era è necessario all'integrazione del contraddittorio avendo Parte_3 questi proposto domande di natura economica che avrebbero potuto essere azionate autonomamente Dichiarare inammissibili le domande e gli accertamenti nuovi, non attinenti all'oggetto del giudizio unitamente alla
pag. 4/16 documentazione depositata ed alle prove orali richieste;
dichiarare ancora inammissibili le tardive produzioni documentali e le richieste di prove orali, avendo spiegato l'intervento in sede di precisazione di conclusioni, quando
l'istruttoria era chiusa e le domande non più modificabili. Rigettare le domande risarcitorie proposte da e , quali eredi di , Parte_2 Pt_3 Persona_1
non avendo dato prova del pagamento della somma che hanno sostenuto donata ad dalla loro dante causa. Condannare alle spese CP_1 Parte_1
compensi del primo grado di giudizio tenendo conto del valore del giudizio, delle difficoltà di difesa create dalla parte attrice nel riproporre domande già proposte in altro giudizio, del numero di udienze celebrate nel corso di 13 anni di giudizio e della corposità delle deduzioni in ciascuna udienza, del tenore delle contestazioni e della tariffa professionale vigente, nonchè condannarla alle spese
e compensi anche per il grado di appello. Condannare gli intervenuti alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio per i motivi esposti in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 10.8.1995, evocava dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Siracusa la figlia , esponendo di aver stipulato in nome CP_1 proprio, in data 30.9.1959, un preliminare di acquisto dell'immobile sito in
Siracusa, Corso Gelone 148, versando quasi integralmente il prezzo, e di aver successivamente chiesto al giudice tutelare l'autorizzazione per perfezionare il contratto definitivo a nome della figlia, dichiarando che il prezzo sarebbe stato versato con liquidità della minore. Assumeva che il successivo contratto di vendita, risalente al 18.10.1961, doveva considerarsi simulato e che l'immobile era stato - in realtà acquistato direttamente dall'attore, tanto che questi l'aveva utilizzato in via esclusiva fino al decesso della moglie, Chiedeva di CP_3 accertare, in suo favore, la piena proprietà del bene, o, in subordine, di dichiarare che il contratto integrava una donazione indiretta da ritenersi nulla per carenza pag. 5/16 della forma solenne o, in via ulteriormente gradata, di revocare la suddetta donazione per ingratitudine della donataria.
Si costituiva la convenuta, eccependo la prescrizione dell'azione e l'intervenuta conciliazione giudiziale della causa, istando per il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno.
A seguito del decesso di , la causa veniva proseguita dall'erede Controparte_2
. Parte_1
Il giudizio veniva riunito ad altra causa, avente ad oggetto la domanda di riduzione e lesione di legittima proposta da nei confronti di CP_1 [...]
e . Pt_2 Parte_3
I due processi venivano successivamente separati con ordinanza del 10.9.2000.
Con provvedimento del 2.4.2003 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore dell'immobile, ordine che rimaneva inadempiuto.
Con comparsa del 19/03/2005 intervenivano in giudizio e Parte_3
NO, eredi di chiedendo di accertare tutte le donazioni CP_3
effettuate dai genitori in favore di , di disporne la revoca per CP_1 ingratitudine o di tenerne conto ai fini della collazione, nel giudizio di riduzione e divisione ereditaria proposta da . CP_1
Il Tribunale di Siracusa con sentenza n. 1351/2008, emessa il 16/10/2008, dichiarava estinto il giudizio con riferimento alla domanda di simulazione dell'atto di vendita del 18.10.1961 e rigettava le domande di revocazione di donazione indiretta per insussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 801 c.c., dichiarando inammissibili le domande formulate dagli intervenuti.
Impugnata la predetta sentenza, la Corte d'appello di Catania, con sentenza n.
1767/2015, pubblicata il 23/11/2015, dichiarava inammissibile l'appello principale proposto da , ritenendo che, essendo totalmente vincitrice CP_1 in primo grado, non avesse interesse ad impugnare la pronuncia, precisando,
pag. 6/16 però, che le argomentazioni sollevate con l'impugnazione dovevano essere valutate nel merito, sostanziando eccezioni riproponibili ai sensi dell'art. 346
c.p.c.
Quanto all'appello incidentale proposto da e dai germani Parte_1 Pt_3
la sentenza riteneva sanato per raggiungimento dello scopo il vizio derivante dalla riapertura del verbale d'udienza del 18.5.2000 in assenza degli appellati, dato che il processo era proseguito nel contradditorio delle parti, senza alcun pregiudizio per l'esercizio dei diritti di difesa.
Secondo il Collegio era invece inoppugnabile il provvedimento di separazione dei giudizi adottato dal tribunale, trattandosi di misura a contenuto meramente ordinatorio e discrezionale, mentre, quanto al fatto che il Tribunale non avesse pronunciato sulle istanze istruttorie formulate a sostegno delle domande, rilevava che dette richieste non erano state ritualmente riproposte nelle conclusioni in primo grado, dovendo considerarsi rinunciate.
Il giudice del gravame confermava, poi, la pronuncia di estinzione del giudizio di primo grado relativamente alla domanda di simulazione della vendita, non essendo stato adempiuto l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore, mentre riteneva che la domanda di revocazione delle donazioni, proposta da , fosse preclusa dal giudicato esterno negativo di cui Controparte_2
alla sentenza della Corte d'appello di Catania n. 639/2003, confermata in cassazione con ordinanza n. 20236/2009.
Infine, la Corte distrettuale riteneva che NO e avessero Parte_3 spiegato non un intervento volontario ma un mero intervento adesivo semplice e che, in ogni caso, le loro richieste erano pregiudicate, in via conseguenziale, dal rigetto delle domande proposte da . Controparte_2
Per la cassazione della sentenza , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi.
non si costituiva nel predetto giudizio. CP_1
pag. 7/16 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7050/20 depositata il 12/03/2021 accoglieva il terzo motivo di ricorso, in esso assorbiti i primi due motivi, posto che a fronte della domanda di simulazione del contratto per interposizione fittizia
(e non reale) di persona il venditore non aveva alcun interesse a partecipare al giudizio, e il tribunale non doveva ordinarne la chiamata in causa ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il relativo ordine, adottato in carenza di presupposto, era privo di effetti e la sua violazione, essendo irrilevante, non poteva condurre alla pronuncia di estinzione del processo.
Disponeva quindi che la Corte territoriale, in sede di rinvio, doveva procedere ad un nuovo esame della lite e valutare nuovamente le istanze istruttorie formulate in appello, per cui il primo ed il secondo motivo di ricorso (che vertevano sulla mancata ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta e della prova testimoniale richiesta con l'atto di impugnazione, nonché sulle conseguenze della riapertura del verbale dell'udienza del 18.5.2000 in assenza degli appellanti), dovevano ritenersi assorbiti.
In merito al quarto motivo di ricorso - in cui era stata denunciata la violazione degli artt. 324, 329 e 112 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito non poteva esaminare nel merito le questioni contenute nell'atto di appello proposto da dopo aver dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, CP_1
proposta da quest'ultima, per carenza di interesse - la Corte di legittimità dichiarava il motivo inammissibile per difetto di interesse
La Suprema Corte accoglieva anche il quinto motivo, precisando che la domanda di revocazione non poteva ritenersi preclusa dal giudicato esterno negativo di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 639/2003, presentando le due cause una identità oggettiva solo parziale, posto che nel giudizio in esame erano stati dedotti fatti di ingratitudine anche successivi al pag. 8/16 primo giudizio, con la conseguenza che i fatti nuovi sopravvenuti dovevano essere valutati dal giudice d'appello e ora da quello di rinvio.
Infine La Corte di Cassazione accoglieva anche il sesto motivo, rilevando che erratamente la Corte d'appello aveva ritenuto che NO e eredi Parte_3
testamentari di avessero spiegato un mero intervento adesivo CP_3
semplice, facendo proprie le ragioni di , senza proporre alcuna Controparte_2 domanda giudiziale, mentre dalla lettura dell'atto di intervento era chiaro - per
contro
- che i non si erano limitati a far valere un mero interesse di fatto Pt_3 alla pronuncia, ma avevano chiesto di individuare tutte le donazioni fatte dai genitori a (non solo quella riguardante l'immobile di Corso Gelone di CP_1
Siracusa), per ottenerne la collazione nell'autonomo e già pendente giudizio di riduzione e di divisione dell'asse ereditario della oltre che di disporne la CP_3
revocazione in modo da ottenere l'acquisizione all'asse ereditario della quota dei beni di cui aveva disposto in vita la comune dante causa.
Con atto di riassunzione notificato il 10/06/2021 e i germani Parte_1
e NO hanno riassunto il giudizio davanti questa Corte, Parte_3
concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita che ha concluso come sopra trascritto. CP_1
Indi, all'udienza del 22/11/2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come può evincersi dalle conclusioni sopra trascritte a seguito del decisum della Corte di Cassazione in ordine alle questioni procedurali sollevate in sede di appello originario, gli attori in riassunzione hanno riproposto gli originari motivi di appello, chiedendo, con la prima domanda, la riforma della sentenza di primo grado e di “accertare, in via principale, l'intestazione fittizia dell'immobile di Corso Gelone n. 148 p. 4° sc. B, e per l'effetto dichiarare che proprietari di
pag. 9/16 detto immobile dovevano essere considerati i genitori di (ovvero CP_1
e ) che, essendo in comunione dei beni, Controparte_2 CP_3
contribuirono al 50% ciascuno fornendo il denaro necessario per l'acquisto, così come d'altronde dichiarato da loro stessi, specularmente, nei loro rispettivi testamenti”.
Per come detto siffatta domanda va valutata nel merito atteso quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio.
A giudizio del Collegio siffatta domanda è, in parte, inammissibile e, in parte infondata.
Ed invero, con riferimento alla posizione di la domanda di Parte_1 intestazione del 50% al padre e del 50% alla madre si palesa nuova CP_3
visto che il padre aveva sempre chiesto di essere dichiarato Controparte_2
proprietario in via esclusiva dell'immobile di Corso Gelone n. 148 p. 4° sc. B, avendo proceduto all'acquisto con denaro suo.
La domanda di simulazione per interposizione fittizia è altresì infondata con riferimento a tutti gli attori in riassunzione per difetto di prova, atteso che la prova richiesta (per interpello e testimoniale) è inammissibile.
Invero, i capitolo di prova formulati dall'originario attore erano: 1) Vero è che il denaro corrente per l'acquisto dell'appartamento al quarto piano di Corso
Gelone 148 fu interamente sborsato da e che , minore Controparte_2 CP_1 di età all'epoca d'Italia acquisto non disponeva della relativa somma; 2) vero no che pendenza dei diversi giudizi davanti agli uffici giudiziari di SR mio padre
fu indotto a rinunciare alle pretese fatte valere in giudizio nei Controparte_2
miei confronti a condizione che io stessa e a mia volta rinunciasse alla pretesa in oggetto dei detti giudizi.
Tuttavia la prova della simulazione per interposizione fittizia può essere fornita solo mediante prova scritta, richiesta ad substabtiam, dell'accordo simulatorio tra l'interponente, , e la interposta minore, . Controparte_2 CP_1
pag. 10/16 Non appare superfluo ricordare che quanto al regime probatorio secondo la giurisprudenza, l'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (cfr. ex multis Cass. n. 41132 del 21/12/2021).
Nel caso in esame tutti gli attori in riassunzione hanno agito al dichiarato fine di ottenere la collazione dei beni nel giudizio instaurato da (v. punto CP_1
6 delle conclusioni in cui è stato chiesto di “dichiarare, anche nei punti 2 e 3, e poi 4 e 5, come già chiesto al punto 1, che le donazioni indirette ricevute da
debbano essere considerate ai fini della collazione/riunione fittizia e CP_1 pertanto al fine dell'accertamento dell'assenza alcuna di lesione di legittima, e pertanto del rigetto delle azioni per riduzione di disposizioni testamentarie, incoate infondatamente da contro gli attuali attori, per le rispettive CP_1 eredità di e di ”). Controparte_2 CP_3
Peraltro le prove dedotte risultano irrilevanti nei confronti degli intervenuti fratelli posto che con i capitoli formulati tempestivamente da Pt_3 [...]
si sarebbe semmai raggiunta la prova della intestazione fittizia in capo CP_2
a e non già in capo alla estranea ai capitoli di prova. Controparte_2 Per_1
Con la seconda domanda, gli attori in riassunzione, hanno impugnato la sentenza di primo grado, chiedendo di accertare, in subordine, che l'appartamento suddetto (sito in Corso Gelone 148, p. 4° scala B, Siracusa), fu oggetto di una pag. 11/16 donazione indiretta in favore di , da parte dei suoi genitori (che CP_1 contribuirono al 50 % ciascuno al suo acquisto, come sopra illustrato), e che collegato alla suddetta donazione era il patto fiduciario che i genitori di CP_1 potessero abitare da veri padroni o usufruttuari, vita natural durante, come
[...]
dimostrato peraltro dai fatti: e abitarono in detto Controparte_2 CP_3
appartamento fin dal suo acquisto, nel 1960. vi visse fino alla morte CP_3 avvenuta nel 27.8.1984. purtroppo venne buttato fuori di casa con Controparte_2
violenza e barbaricamente un mese dopo la morte di Gli attori in CP_3 riassunzione hanno quindi richiesto con la terza domanda di accertare la ricorrenza dell'ingratitudine di (per ingiuria grave arrecata ai CP_1 donanti), e per l'effetto dichiarare revocata la donazione indiretta del predetto appartamento di Corso Gelone.
La domanda di accertamento della sussistenza di una donazione indiretta è anch'essa in parte, inammissibile e, in parte, infondata.
Inammissibile per , perché affetta dal medesimo vizio di novità Parte_1 sopra rilevato e perché coperta da giudicato.
Ed invero nella sentenza della Corte d'appello di Catania n. 639/2003 è stata definitivamente accertata la validità delle dichiarazioni di nelle Controparte_2 conciliazioni del 01.09.87 e 09.09.87, dichiarazioni in cui lo stesso
[...]
non solo rinunciava “a tutte le domande spiegate sia nel giudizio CP_2 iscritto al n. 3375/81 RG” (in cui l'Italia aveva chiesto in via riconvenzionale di dichiarare la donazione revocabile per ingratitudine) “sia in quello iscritto al n.
1144/83 RG” (avente ad oggetto il sequestro conservativo) ma, e soprattutto, dichiarava e riconosceva “che la proprietà esclusiva dello appartamento sito in
Siracusa C.so Gelone 148 piano IV appartiene alla figlia che lo CP_5 abita essendo già nel legale possesso dello stesso.
Ne consegue che tali dichiarazioni e la predetta sentenza fanno stato anche nei confronti di costituitasi quale erede di . Parte_1 Controparte_2
pag. 12/16 La domanda di accertamento della donazione indiretta si palesa viceversa ammissibile per i germani essendo ormai accertato (v. sentenza della Pt_3
Cassazione che ha disposto il rinvio) che gli stessi hanno spiegato un intervento autonomo ed essendo pacifico che agli non sono precluse domande autonome, anche se nuove.
Tuttavia siffatta domanda difetta di ogni prova.
Appare utile precisare in via preliminare che sin dall'origine la domanda formulata da - poi proseguita dall'erede e autonomamente Controparte_2 proposta dagli intervenuti - avrebbe dovuto essere qualificata come donazione indiretta.
Notoriamente, tale ultimo istituto - già meglio individuato dalle Cass. SU 5 agosto 1992 n. 9282 - rientra nel genus del c.d. negozio indiretto, ovvero in quell'operazione negoziale che, pur non costituendo espressa donazione (per la quale è richiesta, peraltro, la forma dell'atto pubblico), si caratterizzi per la presenza di una causa di liberalità che emerge indirettamente, funzionale ad arricchire gratuitamente il beneficiario (art. 809 c.c.); fine che può essere ricavato indirettamente dall'esame di tutte le circostanze dedotte e provate in giudizio.
Nella fattispecie concreta, aveva prospettato - e gli odierni Controparte_2 attori prospettano -, che avesse acquistato l'immobile dal venditore CP_1
attraverso il pagamento del prezzo direttamente da parte del padre e in tal caso, secondo costante giurisprudenza, si realizza la fattispecie della c.d. «intestazione del bene a nome altrui», la quale costituisce un'ipotesi di donazione indiretta.
La donazione indiretta può essere provata con ogni mezzo e anche per presunzioni.
Tuttavia nel caso in esame le uniche prove tempestivamente dedotte sono le prova per interpello e per testi formulata da che per come detto si Controparte_2
palesa irrilevante per i germani posto che si intende provare che il denaro Pt_3 era solo di e, peraltro, è assolutamente generica facendo Controparte_2
pag. 13/16 riferimento al “denaro” senza precisare da dove fu prelevata la somma versata al venditore, quando e con quali modalità fu consegnato il denaro (assegni? Bancari
o circolari? Etc).
Inammissibili si palesano, invece, le prove dedotte dai (sia orali che Pt_3
documentali), essendo state formulate con l'atto di intervento depositato dopo che erano maturate le preclusioni istruttorie. Invero la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa sul ruolo al solo fine di integrare il contraddittorio.
È infatti pacifico in giurisprudenza che “Agli intervenienti in giudizio non sono precluse domande autonome, anche se nuove, poiché essi comunque accettano la causa nello stato processuale in cui essa di trova al momento dell'intervento, così sono soltanto soggetti alle preclusioni istruttorie che si siano eventualmente già verificate, e, di conseguenza, non vi è il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (cfr. da ultimo
Cass, n. 40/2025), principio applicabile anche alle cause introdotte ante riforma del 2005.
Non sussistono neanche le presunzioni dedotte dalle parti, ma anzi sussiste la prova contraria: lo stesso dichiarò davanti al giudice tutelare che Controparte_2
l'acquisto era avvenuta con i soldi di ed anche nel giudizio instaurato CP_1 da davanti al pretore del lavoro le parti erano d'accordo che CP_1
l'immobile era stato comprato da con la divisione degli utili CP_1 dell'impresa familiare cui la stessa partecipava.
La domanda di accertamento della sussistenza di una donazione indiretta dell'immobile sito in Siracusa, C.so Gelone 148, va pertanto rigettata per difetto di prova, rigetto che necessariamente assorbe la terza domanda formulata dagli attori in riassunzione i quali hanno chiesto di accertare la ricorrenza dell'ingratitudine di (per ingiuria grave arrecata ai CP_1
pag. 14/16 donanti), e per l'effetto dichiarare revocata la donazione indiretta del predetto appartamento di Corso Gelone.
Con la quarta domanda, gli attori in riassunzione hanno chiesto di accertare altresì la donazione indiretta a favore di , da parte dei suoi genitori, CP_1
degli altri due immobili elencati supra a pag. 8, ovvero l'appartamento di Via
Cavor 75 Siracusa, e il terreno con villa in c.da ex camping Il Minareto (adesso
Grand Hotel Il Minareto) e di dichiararne la revoca per indegnità.
Siffatte domande si palesano inammissibili nei confronti di non Parte_1 essendo state formulate in primo grado e, seppure ammissibili nei confronti dei germani risentono del medesimo difetto di prova sopra rilevato con Pt_3 riguardo alla donazione di Corso Gelone.
Oltre alla irrilevanza della prova per interpello e per testi formulata da
[...]
- riguardante, per come detto solo l'immobile di corso Gelone - va CP_2 ricordato che la prova per testi dedotta dai è per giurisprudenza pacifica Pt_3
inammissibile ex art. 268 e ss. c.p.c., mentre i documenti richiamati dalle parti - dai quali risulterebbe che aveva riconosciuto le suddette donazioni - CP_1
non sono stati prodotti tempestivamente in questo giudizio, ma in data
31.5.2004 in quello recante il n. 2696/95 RG dopo che era stata già disposta la separazione nel 2000.
Ne consegue il rigetto anche delle domande proposte da e Parte_2
(quali eredi di , con riguardo all'immobile sito in Via Pt_3 Persona_1
Cavour 75 Siracusa e al terreno con villa in c.da ex camping Il Minareto, non avendo gli stessi dato prova del pagamento della somma per l'acquisto degli stessi da parte dei loro dante causa, rigetto che assorbe la domanda formulata al punto 5) di revoca della donazione per indegnità.
L'appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1351/2008 emessa il
16/10/2008 va pertanto rigettato e la sentenza va confermata sebbene con diversa motivazione.
pag. 15/16 Tenuto conto che alla presente controversia risulta applicabile l'art. 92 c.p.c. nel testo antecedente la riforma del 2005, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione di tutti i gradi del giudizio, attesa la complessità della controversia e i diversi giudizi via via instauratisi tra le parti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli attori in riassunzione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_1
Catania n. 1351/2008 emessa il 16/10/2008, così provvede: rigetta l'appello per le ragioni sopra esposte e compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. NO Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.949/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22 novembre 2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), tutti assistite e difesi dall'Avv. C.F._3 Parte_3
ATTORI IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._4
SPAGNA MARCELLO
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: riassunzione a seguito della sentenza n. 7050 del 12/03/2021 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte
d'Appello di Catania n. 1767/2015, pubblicata in data 23.11.2015.
CONCLUSIONI
Per Parte Attrice in riassunzione:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo accoglimento e raccolta di tutti
i mezzi istruttori richiesti, contrariis reiectis: 1) accertare, in via principale,
l'intestazione fittizia dell'immobile di Corso Gelone n. 148 p. 4° sc. B, e per
l'effetto dichiarare che proprietari di detto immobile dovevano essere considerati i genitori di (ovvero e ) che, essendo in CP_1 Controparte_2 CP_3 comunione dei beni, contribuirono al 50% ciascuno fornendo il denaro necessario per l'acquisto, così come d'altronde dichiarato da loro stessi, specularmente, nei loro rispettivi testamenti. Che pertanto, dopo il loro decesso, devono essere oggi considerati proprietari i rispettivi eredi universali di
[...]
(ossia ) e di (ossia e CP_2 Parte_1 CP_3 Parte_3 [...]
); conseguentemente condannare al suo rilascio la convenuta Pt_2 CP_1
, in favore degli attori;
e comunque dichiarare acquisito detto immobile
[...] alla massa ereditaria, ai fini della collazione e/o riunione fittizia, affinchè vengano rigettate le azioni di per riduzione delle disposizioni CP_1 testamentarie dei genitori, basate sul falso presupposto di non aver mai ricevuto nulla dai genitori, non sussistendo quindi alcuna lesione di legittima (una di questa cause, per l'eredità della madre , pende tuttora presso la CP_3
Corte di Appello di Catania (RG 2013/19), ed è stata attualmente sospesa in attesa della decisione della causa per declaratoria di indegnità di CP_1
(RG 1119/16, C. App. CT), dacchè istigò il padre a falsificare la data di un vecchio testamento olografo di per fare apparire erede universale il CP_3 marito e fargli così firmare anche in suo nome le conciliazioni del 01.09.87 e
09.09.87, ottenendo alla fine il dissequestro degli immobili) (un'altra causa, per
l'eredità di , pende attualmente presso il Tribunale di Siracusa, Controparte_2
RG 901/2011); 2) accertare, in subordine, che l'appartamento suddetto (sito in
Corso Gelone 148, p. 4° scala B, Siracusa), fu oggetto di una donazione indiretta in favore di , da parte dei suoi genitori (che contribuirono al 50 % CP_1
ciascuno al suo acquisto, come sopra illustrato), e che collegato alla suddetta donazione era il patto fiduciario che i genitori di potessero abitare CP_1 da veri padroni o usufruttuari, vita natural durante, come dimostrato peraltro dai fatti: e abitarono in detto appartamento fin dal Controparte_2 CP_3 suo acquisto, nel 1960. vi visse fino alla morte avvenuta nel CP_3
pag. 2/16 27.8.1984. purtroppo venne buttato fuori di casa con violenza e Controparte_2 barbaricamente un mese dopo la morte di . 3) accertare inoltre la CP_3
ricorrenza dell'ingratitudine di (per ingiuria grave arrecata ai CP_1 donanti), e per l'effetto dichiarare revocata la donazione indiretta del predetto appartamento di Corso Gelone, in favore degli attuali attori, eredi dei donanti, in ragione delle quote ereditarie dei rispettivi de cuius al 50 %; 4) accertare altresì la donazione indiretta a favore di , da parte dei suoi genitori, CP_1
degli altri due immobili elencati supra a pag. 8, ovvero l'appartamento di Via
Cavor 75 Siracusa, e il terreno con villa in c.da ex camping Il Minareto (adesso
Grand Hotel Il Minareto); 5) accertare anche per queste due donazioni, di cui al precedente punto 4, la ricorrenza di una causa di revocazione della donazione per ingratitudine (ingiuria grave) e per l'effetto dichiarare revocate tutte le suddette donazioni in favore degli attuali attori, eredi di ( Controparte_2 [...]
) e di ( e NO), rispettivamente nelle Parte_1 CP_3 Parte_3
quote del 50 % ciascuno in ragione dei rispettivi rami di eredità; 6) in ogni caso dichiarare, anche nei punti 2 e 3, e poi 4 e 5, come già chiesto al punto 1, che le donazioni indirette ricevute da debbano essere considerate ai fini CP_1 della collazione/riunione fittizia e pertanto al fine dell'accertamento dell'assenza alcuna di lesione di legittima, e pertanto del rigetto delle azioni per riduzione di disposizioni testamentarie, incoate infondatamente da contro gli CP_1 attuali attori, per le rispettive eredità di e di;
7) Controparte_2 CP_3
condannare altresì controparte ex art. 96 cpc, per resistenza temeraria in giudizio, soprattutto se si renderà necessaria la verifica delle firme di CP_1
tramite apposita CTU. Con vittoria di spese ed onorari di tutti e quattro i
[...] gradi di giudizio finora celebrati.
Per Parte Convenuta in riassunzione:
CORTE D'APPELLO, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_4 eccezione e difesa: Preliminarmente rigettare, perché inammissibili ed irrilevanti
pag. 3/16 ai sensi degli artt. 1417 e 2722 C.C. e degli artt. 105 e 268 C.p.c. tutte le richieste di prova formulate da , quale erede di , Parte_1 Controparte_2
e dagli intervenuti, e , quali eredi di . Parte_3 Parte_2 Persona_1
Nel merito: ritenere e dichiarare che domanda di simulazione per fittizia per interposizione di persona è infondata ed inammissibile in mancanza della prova, scritta ad substabtiam, dell'accordo simulatorio tra l'interponente,
[...]
e la interposta minore, ; ribadire, in riforma della CP_2 CP_1
motivazione della sentenza n. 1351/2008 emessa dal Tribunale di Siracusa,
Giudice Unico, il 25/9 – 16/10/2008, e conformemente alla sentenza della Corte
n. 1767/2015, e conformemente all'atto di conciliazione giudiziale sottoscritto dalle parti il 9/9/1987 avanti al Tribunale di Siracusa, confermato dalla sentenza
n. 639/2003 emessa dalla Corte d'Appello di Catania, già passata in giudicato, che la non dette alla figlia minore alcuna somma per Controparte_2 CP_1
l'acquisto dell'appartamento sito in Siracusa Corso Gelone n. 148 perchè questo fu acquistato con denaro della concludente come, peraltro, risulta dalla dichiarazione/ confessione resa al Giudice Tutelare, facente parte integrante e sostanziale dell'atto di acquisto.. Conseguentemente dichiarare inammissibili o, comunque infondate le domande attrici, di accertamento della donazione indiretta con la revoca per ingratitudine, proprio per la inesistenza della pretesa donazione di denaro. Dichiarare che le domande di annullamento dell'atto di conciliazione sopra richiamato e di accertamento della donazione indiretta, con conseguente revoca di questa per ingratitudine erano già oggetto del giudizio pendente avanti la Corte d'Appello che le decise con la sentenza n. 639/2003.
Ritenere e dichiarare che l'intervento spiegato in giudizio da e Parte_2
non era è necessario all'integrazione del contraddittorio avendo Parte_3 questi proposto domande di natura economica che avrebbero potuto essere azionate autonomamente Dichiarare inammissibili le domande e gli accertamenti nuovi, non attinenti all'oggetto del giudizio unitamente alla
pag. 4/16 documentazione depositata ed alle prove orali richieste;
dichiarare ancora inammissibili le tardive produzioni documentali e le richieste di prove orali, avendo spiegato l'intervento in sede di precisazione di conclusioni, quando
l'istruttoria era chiusa e le domande non più modificabili. Rigettare le domande risarcitorie proposte da e , quali eredi di , Parte_2 Pt_3 Persona_1
non avendo dato prova del pagamento della somma che hanno sostenuto donata ad dalla loro dante causa. Condannare alle spese CP_1 Parte_1
compensi del primo grado di giudizio tenendo conto del valore del giudizio, delle difficoltà di difesa create dalla parte attrice nel riproporre domande già proposte in altro giudizio, del numero di udienze celebrate nel corso di 13 anni di giudizio e della corposità delle deduzioni in ciascuna udienza, del tenore delle contestazioni e della tariffa professionale vigente, nonchè condannarla alle spese
e compensi anche per il grado di appello. Condannare gli intervenuti alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio per i motivi esposti in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 10.8.1995, evocava dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Siracusa la figlia , esponendo di aver stipulato in nome CP_1 proprio, in data 30.9.1959, un preliminare di acquisto dell'immobile sito in
Siracusa, Corso Gelone 148, versando quasi integralmente il prezzo, e di aver successivamente chiesto al giudice tutelare l'autorizzazione per perfezionare il contratto definitivo a nome della figlia, dichiarando che il prezzo sarebbe stato versato con liquidità della minore. Assumeva che il successivo contratto di vendita, risalente al 18.10.1961, doveva considerarsi simulato e che l'immobile era stato - in realtà acquistato direttamente dall'attore, tanto che questi l'aveva utilizzato in via esclusiva fino al decesso della moglie, Chiedeva di CP_3 accertare, in suo favore, la piena proprietà del bene, o, in subordine, di dichiarare che il contratto integrava una donazione indiretta da ritenersi nulla per carenza pag. 5/16 della forma solenne o, in via ulteriormente gradata, di revocare la suddetta donazione per ingratitudine della donataria.
Si costituiva la convenuta, eccependo la prescrizione dell'azione e l'intervenuta conciliazione giudiziale della causa, istando per il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno.
A seguito del decesso di , la causa veniva proseguita dall'erede Controparte_2
. Parte_1
Il giudizio veniva riunito ad altra causa, avente ad oggetto la domanda di riduzione e lesione di legittima proposta da nei confronti di CP_1 [...]
e . Pt_2 Parte_3
I due processi venivano successivamente separati con ordinanza del 10.9.2000.
Con provvedimento del 2.4.2003 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore dell'immobile, ordine che rimaneva inadempiuto.
Con comparsa del 19/03/2005 intervenivano in giudizio e Parte_3
NO, eredi di chiedendo di accertare tutte le donazioni CP_3
effettuate dai genitori in favore di , di disporne la revoca per CP_1 ingratitudine o di tenerne conto ai fini della collazione, nel giudizio di riduzione e divisione ereditaria proposta da . CP_1
Il Tribunale di Siracusa con sentenza n. 1351/2008, emessa il 16/10/2008, dichiarava estinto il giudizio con riferimento alla domanda di simulazione dell'atto di vendita del 18.10.1961 e rigettava le domande di revocazione di donazione indiretta per insussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 801 c.c., dichiarando inammissibili le domande formulate dagli intervenuti.
Impugnata la predetta sentenza, la Corte d'appello di Catania, con sentenza n.
1767/2015, pubblicata il 23/11/2015, dichiarava inammissibile l'appello principale proposto da , ritenendo che, essendo totalmente vincitrice CP_1 in primo grado, non avesse interesse ad impugnare la pronuncia, precisando,
pag. 6/16 però, che le argomentazioni sollevate con l'impugnazione dovevano essere valutate nel merito, sostanziando eccezioni riproponibili ai sensi dell'art. 346
c.p.c.
Quanto all'appello incidentale proposto da e dai germani Parte_1 Pt_3
la sentenza riteneva sanato per raggiungimento dello scopo il vizio derivante dalla riapertura del verbale d'udienza del 18.5.2000 in assenza degli appellati, dato che il processo era proseguito nel contradditorio delle parti, senza alcun pregiudizio per l'esercizio dei diritti di difesa.
Secondo il Collegio era invece inoppugnabile il provvedimento di separazione dei giudizi adottato dal tribunale, trattandosi di misura a contenuto meramente ordinatorio e discrezionale, mentre, quanto al fatto che il Tribunale non avesse pronunciato sulle istanze istruttorie formulate a sostegno delle domande, rilevava che dette richieste non erano state ritualmente riproposte nelle conclusioni in primo grado, dovendo considerarsi rinunciate.
Il giudice del gravame confermava, poi, la pronuncia di estinzione del giudizio di primo grado relativamente alla domanda di simulazione della vendita, non essendo stato adempiuto l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore, mentre riteneva che la domanda di revocazione delle donazioni, proposta da , fosse preclusa dal giudicato esterno negativo di cui Controparte_2
alla sentenza della Corte d'appello di Catania n. 639/2003, confermata in cassazione con ordinanza n. 20236/2009.
Infine, la Corte distrettuale riteneva che NO e avessero Parte_3 spiegato non un intervento volontario ma un mero intervento adesivo semplice e che, in ogni caso, le loro richieste erano pregiudicate, in via conseguenziale, dal rigetto delle domande proposte da . Controparte_2
Per la cassazione della sentenza , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi.
non si costituiva nel predetto giudizio. CP_1
pag. 7/16 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7050/20 depositata il 12/03/2021 accoglieva il terzo motivo di ricorso, in esso assorbiti i primi due motivi, posto che a fronte della domanda di simulazione del contratto per interposizione fittizia
(e non reale) di persona il venditore non aveva alcun interesse a partecipare al giudizio, e il tribunale non doveva ordinarne la chiamata in causa ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il relativo ordine, adottato in carenza di presupposto, era privo di effetti e la sua violazione, essendo irrilevante, non poteva condurre alla pronuncia di estinzione del processo.
Disponeva quindi che la Corte territoriale, in sede di rinvio, doveva procedere ad un nuovo esame della lite e valutare nuovamente le istanze istruttorie formulate in appello, per cui il primo ed il secondo motivo di ricorso (che vertevano sulla mancata ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta e della prova testimoniale richiesta con l'atto di impugnazione, nonché sulle conseguenze della riapertura del verbale dell'udienza del 18.5.2000 in assenza degli appellanti), dovevano ritenersi assorbiti.
In merito al quarto motivo di ricorso - in cui era stata denunciata la violazione degli artt. 324, 329 e 112 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito non poteva esaminare nel merito le questioni contenute nell'atto di appello proposto da dopo aver dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, CP_1
proposta da quest'ultima, per carenza di interesse - la Corte di legittimità dichiarava il motivo inammissibile per difetto di interesse
La Suprema Corte accoglieva anche il quinto motivo, precisando che la domanda di revocazione non poteva ritenersi preclusa dal giudicato esterno negativo di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 639/2003, presentando le due cause una identità oggettiva solo parziale, posto che nel giudizio in esame erano stati dedotti fatti di ingratitudine anche successivi al pag. 8/16 primo giudizio, con la conseguenza che i fatti nuovi sopravvenuti dovevano essere valutati dal giudice d'appello e ora da quello di rinvio.
Infine La Corte di Cassazione accoglieva anche il sesto motivo, rilevando che erratamente la Corte d'appello aveva ritenuto che NO e eredi Parte_3
testamentari di avessero spiegato un mero intervento adesivo CP_3
semplice, facendo proprie le ragioni di , senza proporre alcuna Controparte_2 domanda giudiziale, mentre dalla lettura dell'atto di intervento era chiaro - per
contro
- che i non si erano limitati a far valere un mero interesse di fatto Pt_3 alla pronuncia, ma avevano chiesto di individuare tutte le donazioni fatte dai genitori a (non solo quella riguardante l'immobile di Corso Gelone di CP_1
Siracusa), per ottenerne la collazione nell'autonomo e già pendente giudizio di riduzione e di divisione dell'asse ereditario della oltre che di disporne la CP_3
revocazione in modo da ottenere l'acquisizione all'asse ereditario della quota dei beni di cui aveva disposto in vita la comune dante causa.
Con atto di riassunzione notificato il 10/06/2021 e i germani Parte_1
e NO hanno riassunto il giudizio davanti questa Corte, Parte_3
concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita che ha concluso come sopra trascritto. CP_1
Indi, all'udienza del 22/11/2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come può evincersi dalle conclusioni sopra trascritte a seguito del decisum della Corte di Cassazione in ordine alle questioni procedurali sollevate in sede di appello originario, gli attori in riassunzione hanno riproposto gli originari motivi di appello, chiedendo, con la prima domanda, la riforma della sentenza di primo grado e di “accertare, in via principale, l'intestazione fittizia dell'immobile di Corso Gelone n. 148 p. 4° sc. B, e per l'effetto dichiarare che proprietari di
pag. 9/16 detto immobile dovevano essere considerati i genitori di (ovvero CP_1
e ) che, essendo in comunione dei beni, Controparte_2 CP_3
contribuirono al 50% ciascuno fornendo il denaro necessario per l'acquisto, così come d'altronde dichiarato da loro stessi, specularmente, nei loro rispettivi testamenti”.
Per come detto siffatta domanda va valutata nel merito atteso quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio.
A giudizio del Collegio siffatta domanda è, in parte, inammissibile e, in parte infondata.
Ed invero, con riferimento alla posizione di la domanda di Parte_1 intestazione del 50% al padre e del 50% alla madre si palesa nuova CP_3
visto che il padre aveva sempre chiesto di essere dichiarato Controparte_2
proprietario in via esclusiva dell'immobile di Corso Gelone n. 148 p. 4° sc. B, avendo proceduto all'acquisto con denaro suo.
La domanda di simulazione per interposizione fittizia è altresì infondata con riferimento a tutti gli attori in riassunzione per difetto di prova, atteso che la prova richiesta (per interpello e testimoniale) è inammissibile.
Invero, i capitolo di prova formulati dall'originario attore erano: 1) Vero è che il denaro corrente per l'acquisto dell'appartamento al quarto piano di Corso
Gelone 148 fu interamente sborsato da e che , minore Controparte_2 CP_1 di età all'epoca d'Italia acquisto non disponeva della relativa somma; 2) vero no che pendenza dei diversi giudizi davanti agli uffici giudiziari di SR mio padre
fu indotto a rinunciare alle pretese fatte valere in giudizio nei Controparte_2
miei confronti a condizione che io stessa e a mia volta rinunciasse alla pretesa in oggetto dei detti giudizi.
Tuttavia la prova della simulazione per interposizione fittizia può essere fornita solo mediante prova scritta, richiesta ad substabtiam, dell'accordo simulatorio tra l'interponente, , e la interposta minore, . Controparte_2 CP_1
pag. 10/16 Non appare superfluo ricordare che quanto al regime probatorio secondo la giurisprudenza, l'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (cfr. ex multis Cass. n. 41132 del 21/12/2021).
Nel caso in esame tutti gli attori in riassunzione hanno agito al dichiarato fine di ottenere la collazione dei beni nel giudizio instaurato da (v. punto CP_1
6 delle conclusioni in cui è stato chiesto di “dichiarare, anche nei punti 2 e 3, e poi 4 e 5, come già chiesto al punto 1, che le donazioni indirette ricevute da
debbano essere considerate ai fini della collazione/riunione fittizia e CP_1 pertanto al fine dell'accertamento dell'assenza alcuna di lesione di legittima, e pertanto del rigetto delle azioni per riduzione di disposizioni testamentarie, incoate infondatamente da contro gli attuali attori, per le rispettive CP_1 eredità di e di ”). Controparte_2 CP_3
Peraltro le prove dedotte risultano irrilevanti nei confronti degli intervenuti fratelli posto che con i capitoli formulati tempestivamente da Pt_3 [...]
si sarebbe semmai raggiunta la prova della intestazione fittizia in capo CP_2
a e non già in capo alla estranea ai capitoli di prova. Controparte_2 Per_1
Con la seconda domanda, gli attori in riassunzione, hanno impugnato la sentenza di primo grado, chiedendo di accertare, in subordine, che l'appartamento suddetto (sito in Corso Gelone 148, p. 4° scala B, Siracusa), fu oggetto di una pag. 11/16 donazione indiretta in favore di , da parte dei suoi genitori (che CP_1 contribuirono al 50 % ciascuno al suo acquisto, come sopra illustrato), e che collegato alla suddetta donazione era il patto fiduciario che i genitori di CP_1 potessero abitare da veri padroni o usufruttuari, vita natural durante, come
[...]
dimostrato peraltro dai fatti: e abitarono in detto Controparte_2 CP_3
appartamento fin dal suo acquisto, nel 1960. vi visse fino alla morte CP_3 avvenuta nel 27.8.1984. purtroppo venne buttato fuori di casa con Controparte_2
violenza e barbaricamente un mese dopo la morte di Gli attori in CP_3 riassunzione hanno quindi richiesto con la terza domanda di accertare la ricorrenza dell'ingratitudine di (per ingiuria grave arrecata ai CP_1 donanti), e per l'effetto dichiarare revocata la donazione indiretta del predetto appartamento di Corso Gelone.
La domanda di accertamento della sussistenza di una donazione indiretta è anch'essa in parte, inammissibile e, in parte, infondata.
Inammissibile per , perché affetta dal medesimo vizio di novità Parte_1 sopra rilevato e perché coperta da giudicato.
Ed invero nella sentenza della Corte d'appello di Catania n. 639/2003 è stata definitivamente accertata la validità delle dichiarazioni di nelle Controparte_2 conciliazioni del 01.09.87 e 09.09.87, dichiarazioni in cui lo stesso
[...]
non solo rinunciava “a tutte le domande spiegate sia nel giudizio CP_2 iscritto al n. 3375/81 RG” (in cui l'Italia aveva chiesto in via riconvenzionale di dichiarare la donazione revocabile per ingratitudine) “sia in quello iscritto al n.
1144/83 RG” (avente ad oggetto il sequestro conservativo) ma, e soprattutto, dichiarava e riconosceva “che la proprietà esclusiva dello appartamento sito in
Siracusa C.so Gelone 148 piano IV appartiene alla figlia che lo CP_5 abita essendo già nel legale possesso dello stesso.
Ne consegue che tali dichiarazioni e la predetta sentenza fanno stato anche nei confronti di costituitasi quale erede di . Parte_1 Controparte_2
pag. 12/16 La domanda di accertamento della donazione indiretta si palesa viceversa ammissibile per i germani essendo ormai accertato (v. sentenza della Pt_3
Cassazione che ha disposto il rinvio) che gli stessi hanno spiegato un intervento autonomo ed essendo pacifico che agli non sono precluse domande autonome, anche se nuove.
Tuttavia siffatta domanda difetta di ogni prova.
Appare utile precisare in via preliminare che sin dall'origine la domanda formulata da - poi proseguita dall'erede e autonomamente Controparte_2 proposta dagli intervenuti - avrebbe dovuto essere qualificata come donazione indiretta.
Notoriamente, tale ultimo istituto - già meglio individuato dalle Cass. SU 5 agosto 1992 n. 9282 - rientra nel genus del c.d. negozio indiretto, ovvero in quell'operazione negoziale che, pur non costituendo espressa donazione (per la quale è richiesta, peraltro, la forma dell'atto pubblico), si caratterizzi per la presenza di una causa di liberalità che emerge indirettamente, funzionale ad arricchire gratuitamente il beneficiario (art. 809 c.c.); fine che può essere ricavato indirettamente dall'esame di tutte le circostanze dedotte e provate in giudizio.
Nella fattispecie concreta, aveva prospettato - e gli odierni Controparte_2 attori prospettano -, che avesse acquistato l'immobile dal venditore CP_1
attraverso il pagamento del prezzo direttamente da parte del padre e in tal caso, secondo costante giurisprudenza, si realizza la fattispecie della c.d. «intestazione del bene a nome altrui», la quale costituisce un'ipotesi di donazione indiretta.
La donazione indiretta può essere provata con ogni mezzo e anche per presunzioni.
Tuttavia nel caso in esame le uniche prove tempestivamente dedotte sono le prova per interpello e per testi formulata da che per come detto si Controparte_2
palesa irrilevante per i germani posto che si intende provare che il denaro Pt_3 era solo di e, peraltro, è assolutamente generica facendo Controparte_2
pag. 13/16 riferimento al “denaro” senza precisare da dove fu prelevata la somma versata al venditore, quando e con quali modalità fu consegnato il denaro (assegni? Bancari
o circolari? Etc).
Inammissibili si palesano, invece, le prove dedotte dai (sia orali che Pt_3
documentali), essendo state formulate con l'atto di intervento depositato dopo che erano maturate le preclusioni istruttorie. Invero la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa sul ruolo al solo fine di integrare il contraddittorio.
È infatti pacifico in giurisprudenza che “Agli intervenienti in giudizio non sono precluse domande autonome, anche se nuove, poiché essi comunque accettano la causa nello stato processuale in cui essa di trova al momento dell'intervento, così sono soltanto soggetti alle preclusioni istruttorie che si siano eventualmente già verificate, e, di conseguenza, non vi è il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (cfr. da ultimo
Cass, n. 40/2025), principio applicabile anche alle cause introdotte ante riforma del 2005.
Non sussistono neanche le presunzioni dedotte dalle parti, ma anzi sussiste la prova contraria: lo stesso dichiarò davanti al giudice tutelare che Controparte_2
l'acquisto era avvenuta con i soldi di ed anche nel giudizio instaurato CP_1 da davanti al pretore del lavoro le parti erano d'accordo che CP_1
l'immobile era stato comprato da con la divisione degli utili CP_1 dell'impresa familiare cui la stessa partecipava.
La domanda di accertamento della sussistenza di una donazione indiretta dell'immobile sito in Siracusa, C.so Gelone 148, va pertanto rigettata per difetto di prova, rigetto che necessariamente assorbe la terza domanda formulata dagli attori in riassunzione i quali hanno chiesto di accertare la ricorrenza dell'ingratitudine di (per ingiuria grave arrecata ai CP_1
pag. 14/16 donanti), e per l'effetto dichiarare revocata la donazione indiretta del predetto appartamento di Corso Gelone.
Con la quarta domanda, gli attori in riassunzione hanno chiesto di accertare altresì la donazione indiretta a favore di , da parte dei suoi genitori, CP_1
degli altri due immobili elencati supra a pag. 8, ovvero l'appartamento di Via
Cavor 75 Siracusa, e il terreno con villa in c.da ex camping Il Minareto (adesso
Grand Hotel Il Minareto) e di dichiararne la revoca per indegnità.
Siffatte domande si palesano inammissibili nei confronti di non Parte_1 essendo state formulate in primo grado e, seppure ammissibili nei confronti dei germani risentono del medesimo difetto di prova sopra rilevato con Pt_3 riguardo alla donazione di Corso Gelone.
Oltre alla irrilevanza della prova per interpello e per testi formulata da
[...]
- riguardante, per come detto solo l'immobile di corso Gelone - va CP_2 ricordato che la prova per testi dedotta dai è per giurisprudenza pacifica Pt_3
inammissibile ex art. 268 e ss. c.p.c., mentre i documenti richiamati dalle parti - dai quali risulterebbe che aveva riconosciuto le suddette donazioni - CP_1
non sono stati prodotti tempestivamente in questo giudizio, ma in data
31.5.2004 in quello recante il n. 2696/95 RG dopo che era stata già disposta la separazione nel 2000.
Ne consegue il rigetto anche delle domande proposte da e Parte_2
(quali eredi di , con riguardo all'immobile sito in Via Pt_3 Persona_1
Cavour 75 Siracusa e al terreno con villa in c.da ex camping Il Minareto, non avendo gli stessi dato prova del pagamento della somma per l'acquisto degli stessi da parte dei loro dante causa, rigetto che assorbe la domanda formulata al punto 5) di revoca della donazione per indegnità.
L'appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1351/2008 emessa il
16/10/2008 va pertanto rigettato e la sentenza va confermata sebbene con diversa motivazione.
pag. 15/16 Tenuto conto che alla presente controversia risulta applicabile l'art. 92 c.p.c. nel testo antecedente la riforma del 2005, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione di tutti i gradi del giudizio, attesa la complessità della controversia e i diversi giudizi via via instauratisi tra le parti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli attori in riassunzione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_1
Catania n. 1351/2008 emessa il 16/10/2008, così provvede: rigetta l'appello per le ragioni sopra esposte e compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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