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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9453/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9453/2024 RG V.G., introdotta da
nata a [...] il [...] (C.F.: ed ivi residente in [...] C.F._1
Baldo degli Ubaldi n. 90, con il patrocinio dell' avv.to MEDAGLIA Andrea;
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), ed residente a [...] C.F._2
Baldo degli Ubaldi n. 30, con il patrocinio dell'avv.to MEDAGLIA Andrea;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati nell'anno 2024 e di non Parte_1 Controparte_1 avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato
Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. I figli maggiorenni (nata il [...]) e (nato il [...]) continueranno a vivere Per_1 Per_2 presso la casa coniugale con la madre.
2. La casa familiare sita in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 90, di proprietà della signora , viene Parte_1 assegnata definitivamente alla stessa con quanto in essa contenuto.
3. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4. La madre si occuperà integralmente del mantenimento ordinario del figlio , non autonomo in Per_2 quanto studente. 5. Le spese straordinarie per il figlio , secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 Per_2 dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Con riferimento al box sito in Roma alla Via Prospero Farinacci, in comproprietà dei coniugi, gli stessi si impegnano a sciogliere la comunione entro il mese di dicembre 2025, preferibilmente vendendosi reciprocamente, a chi ne ha più interesse, la rispettiva quota ovvero vendendolo a terzi.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 05/10/1991, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi, e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9453/2024 R.G.A.C., così decide:
[...
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 05/10/1991 tra
e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1 di Roma al n.00380, Parte II, Serie A07, Anno 1991, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 16/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9453/2024 RG V.G., introdotta da
nata a [...] il [...] (C.F.: ed ivi residente in [...] C.F._1
Baldo degli Ubaldi n. 90, con il patrocinio dell' avv.to MEDAGLIA Andrea;
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), ed residente a [...] C.F._2
Baldo degli Ubaldi n. 30, con il patrocinio dell'avv.to MEDAGLIA Andrea;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati nell'anno 2024 e di non Parte_1 Controparte_1 avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato
Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. I figli maggiorenni (nata il [...]) e (nato il [...]) continueranno a vivere Per_1 Per_2 presso la casa coniugale con la madre.
2. La casa familiare sita in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 90, di proprietà della signora , viene Parte_1 assegnata definitivamente alla stessa con quanto in essa contenuto.
3. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4. La madre si occuperà integralmente del mantenimento ordinario del figlio , non autonomo in Per_2 quanto studente. 5. Le spese straordinarie per il figlio , secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 Per_2 dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Con riferimento al box sito in Roma alla Via Prospero Farinacci, in comproprietà dei coniugi, gli stessi si impegnano a sciogliere la comunione entro il mese di dicembre 2025, preferibilmente vendendosi reciprocamente, a chi ne ha più interesse, la rispettiva quota ovvero vendendolo a terzi.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 05/10/1991, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi, e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9453/2024 R.G.A.C., così decide:
[...
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 05/10/1991 tra
e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1 di Roma al n.00380, Parte II, Serie A07, Anno 1991, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 16/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi