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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 275/2025 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Francesca Di Liello Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rapp. e dif. ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2025, ha impugnato il licenziamento Parte_1
comminato dalla convenuta con lettera recante data 12.12.2024.
Ella ha dedotto: di essere stata dipendente della resistente per circa 24 anni, da CP_1
ultimo con mansioni di Responsabile dei Servizi Musicali;
che a seguito di avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415-bis cpp, comunicato alla datrice in data CP_1
27.11.2024, le veniva contestato di essersi introdotta plurime volte senza autorizzazione nei camerini del , dopo aver sottratto numerosi mazzi di chiavi e passepartout, al CP_1
fine di impossessarsi di denaro ed altri effetti personali dei lavoratori impegnati nel teatro;
che a seguito di tali contestazioni le veniva irrogato il licenziamento disciplinare in data
12.12.2024 con decorrenza dal 3.12.2024; la nullità del licenziamento in quanto sottoscritto dal Sovrintendente della e non dal Presidente;
l'insussistenza del fatto CP_1 contestato;
la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. per non aver potuto visionare i filmati relativi al procedimento penale che asseritamente la vedrebbero commettere fatti costituenti reato;
l'inutilizzabilità delle registrazioni;
la genericità dell'addebito e la violazione del principio di proporzionalità della sanzione.
Pertanto, ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso chiedendo: in via principale di dichiararsi il licenziamento come tamquam non esset con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e con condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra;
in subordine di dichiararsi l'illegittimità del licenziamento con condanna della datrice alla reintegra e al pagamento dell'indennità risarcitoria non superiore alle 12 mensilità; in via ulteriormente subordinata di dichiararsi risolto il rapporto e di condannare la al CP_1 pagamento dell'indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità. Il tutto oltre il pagamento di interessi e rivalutazione;
spese vinte.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
2 Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, innanzitutto, individuare il fatto storico del licenziamento ed il provvedimento espulsivo comminato dal datore.
Con lettera raccomandata del 12.12.2024, la datrice ha irrogato il licenziamento CP_1
all' sulla base della contestazione disciplinare del 2.12.2024 che di seguito si riporta: Pt_1
“In data 27.11.2024, stata trasmessa alle parti offese copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis, art.369 bis c.p.p., emanato a Suo carico-in quanto persona indagata per i reati elencati dalla lettera A) alla lettera I) dell'atto medesimo
(allegato n. 1) -dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trieste, dott. Andrea La Ganga. Dagli atti allegati al provvedimento de quo, all'esito dell'indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria, emerge che Lei si è resa responsabile, tra l'altro, e tanto dunque Le contestiamo, delle seguenti condotte:-ha indebitamente sottratto alla scrivente una serie di mazzi di chiavi e passepartout (allegato n. 2) necessari ad aprire le CP_1 porte di camerini, uffici e altre stanze del fra le quali anche l'ufficio del CP_1
Sovrintendente, con lo scopo aggravante di eseguire i predetti reati;
-in data 26.03.2024, alle ore 20.26, ha tentato di entrare furtivamente nel camerino del 3^ piano, n. 606, assegnato dalla in uso esclusivo alle artiste CP_1 Persona_1 mentre erano assenti perché impegnate in palcoscenico nelle prove dell'opera “ Per_2
di (allegato n. 3); -in data 04.04.2024, tra le ore 16.46 e le ore 16.50, utilizzando CP_2
le chiavi indebitamente sottratte alla per due volte è entrata, mantenendo una CP_1
condotta attenta e prudente, nel camerino del 3^ piano, n.608, assegnato dalla CP_1
3 in uso esclusivo al direttore d'orchestra , in quel momento assente in quanto CP_3 impegnato in palcoscenico nelle prove dell'opera “La Cenerentola” di CP_4
sottraendo dal portafoglio dello stesso, riposto all'interno di una borsa, la somma di duecentoquaranta euro (allegato n. 4). Fermo restando il diritto della ad agire CP_1
per il risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione della commissione dei predetti reati, tali condotte integrano di per sé, anche se valutate disgiuntamente, gravissime e reiterate violazioni dei più basilari e comuni doveri civici, nonché dei più elementari obblighi insiti nel rapporto di lavoro intercorrente con la quali, a titolo CP_1
meramente esemplificativo e non esaustivo, agire in correttezza e buona fede, non commettere reati nello svolgimento dell'attività lavorativa, non sottrarre beni aziendali, non impossessarsi di beni altrui custoditi presso la sede della non introdursi CP_1
furtivamente in locali assegnati ad altri in uso esclusivo, e sono potenzialmente idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro. Le ricordiamo che potrà presentare le Sue giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della presente”.
A fronte di tale provvedimento, l' ha impugnato il licenziamento sulla base dei Pt_1
seguenti motivi:
1-la nullità della sottoscrizione licenziamento in quanto proveniente dal
Sovrintendente della e non dal Presidente;
2-l'insussistenza del fatto contestato;
CP_1
3-la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. poiché non le è stato concesso di prendere visione delle videoregistrazioni, che la riguardavano, oggetto del procedimento penale;
4-l'inutilizzabilità delle suddette registrazioni;
5-la genericità dell'addebito e la violazione del principio di proporzionalità della sanzione.
A questo punto, è necessario valutare i singoli motivi di impugnativa del licenziamento dedotti dal ricorrente.
Per quanto concerne la deduzione attorea inerente al difetto di sottoscrizione, occorre premettere che “gli enti lirici sono divenuti fondazioni con personalità giuridica di diritto privato. La trasformazione è avvenuta per effetto del decreto -legge 24 novembre 2000, n.
4 345 (recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico -sinfoniche), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 all'esito di un procedimento che era stato avviato dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. A tale privatizzazione del datore di lavoro è conseguita chiaramente la trasformazione della natura giuridica del rapporto di lavoro dipendente, che è diventato un comune rapporto di lavoro subordinato, fatte salve alcune regole speciali dettate dalla normativa di trasformazione” (cfr. Tribunale
Palermo sez. lav., 11/02/2021, n.550).
Tanto premesso, la deduzione della ricorrente è infondata. Ed infatti, dalla lettura dell'art. 10, lettera f) dello Statuto della depositato in atti, si evince che la gestione dei CP_1
rapporti e la sottoscrizione dei contratti riguardanti il personale spetta al Sovrintendente;
di guisa che, quest'ultimo rappresenta il soggetto legittimato a comminare il licenziamento ed a sottoscrivere il relativo atto.
Venendo alla censura inerente all'insussistenza del fatto contestato, è d'uopo, in primis, individuare la normativa in tema di licenziamento per giusta causa applicabile al caso de quo così come interpretata dalla giurisprudenza.
Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che “Il licenziamento per giusta causa, irrogato per una condotta tenuta dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro e ritenuta dal datore di lavoro tanto scorretta da minare il vincolo fiduciario, è un licenziamento ontologicamente disciplinare, a prescindere dalla sua inclusione tra le misure disciplinari dello specifico regime del rapporto, e deve essere assoggettato, quindi, alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 Stat. lav. circa la contestazione dell'addebito e il diritto di difesa” (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., n. 14326 del 9 agosto 2012).
Venendo al merito della contestazione in esame, è necessario accertare se il comportamento addebitato al ricorrente, così come contestato, sia idoneo a configurare un grave inadempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore e conseguentemente a giustificare l'esercizio del potere di recesso del datore di lavoro.
In proposito vale la pena di premettere in diritto la nozione di giusta causa, così come espressa in una massima consolidata dei giudici di legittimità: “La giusta causa di
5 licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici” (cfr. Cass., sez. lav., 26 aprile 2012, n. 6498; Cass., sez. lav., 8 settembre 2006, n. 19270).
Per giungere al giudizio relativo alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'art. 2119 c.c., occorre, pertanto, accertare in concreto, se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore di lavoro, e, quindi, alla qualità ed al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obbiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere, in modo grave, così da farla venire meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere una sanzione non minore di quella massima, definitivamente espulsiva (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 01.03.2011, n. 5019).
La condotta addebitata al lavoratore deve, dunque, configurare un inadempimento di tale gravità da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro, a causa del venir meno dell'elemento fiduciario che rappresenta il presupposto fondamentale
6 della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro. Il licenziamento, pertanto, deve rappresentare una conseguenza proporzionata alla violazione commessa, la cui gravità deve risultare tale che qualunque altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro. (in tal senso cfr. Cass., sez. lav., 18.09.2012, n. 15654; Cass., sez. lav.,
11.05.2002, n. 6790).
Per quanto concerne l'onere della prova, “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (Cassazione civile sez. lav.,
29/03/2018, n.7830). Dunque, “Nel caso di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro che contesti ad un lavoratore di aver posto in essere un determinato comportamento ha, o quanto meno dovrebbe avere, gli elementi necessari a dimostrarne la sussistenza di tale comportamento, eventualmente anche mediante presunzioni, mentre il lavoratore che neghi l'esistenza del comportamento o la sua rilevanza disciplinare dovrebbe provare anche in via presuntiva eventuali fatti positivi contrari a quello contestato o attestanti l'insussistenza della sua rilevanza disciplinare, fermo restando l'onere probatorio gravante in via principale sul datore di lavoro. Quindi, se la sussistenza del fatto contestato non risulti sufficientemente provata, si applica la tutela indennitaria, laddove, se sia stata raggiunta prova evidente dell'insussistenza del fatto, la tutela è quella reintegratoria attenuata. Nel caso di contumacia del datore di lavoro, il fatto contestato è indimostrato e, quindi, insussistente, senza ulteriori oneri probatori a carico del lavoratore, ai fini della tutela reintegratoria” (Tribunale Roma sez. lav., 12/05/2020, n.2442).
Va, poi, precisato che la disciplina di cui al D.lgs. 23/2015 stabilisce all'art.
3 -rubricato
“Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa- che: “1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il
7 datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.”
La disposizione legislativa prevede la tutela reintegratoria in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo esclusivamente allorquando sia provato in giudizio da parte del ricorrente l'insussistenza del fatto materiale.
La suddetta disposizione deve essere interpretata non in senso derogatorio rispetto a quanto previsto dall'art. 5 della L. n. 604/1966, bensì combinandosi con esso;
di tal che in capo al datore è posta sempre la prova della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo,
8 mentre il lavoratore potrà ottenere la tutela reintegratoria piena solo allorquando dimostri in giudizio direttamente l'insussistenza del fatto materiale.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla giurisprudenza, la quale ha stabilito che:
“Con la tutela prevista dall'art. 3 comma 2 D.L.vo 23/2015, nella parte in cui prevede che l'insussistenza del fatto contestato sia direttamente dimostrata in giudizio, il legislatore non ha voluto trasferire sul lavoratore l'onere di dimostrare quanto da lui affermato in sede di impugnazione del licenziamento, in deroga dunque al principio generale codificato all'art. 5, legge n. 604/1966, che invece affida tale onere probatorio al datore di lavoro, atteso che non può di certo ritenersi che con l'avverbio “direttamente” si sia voluto ribaltare la norma generale sul riparto dell'onere della prova. In effetti, se il legislatore avesse voluto introdurre una modifica così ingente al riparto degli oneri probatori, avrebbe fatto uso di espressioni normative molto più esplicite e incisive del semplice ricorso ad un avverbio.
Resta, così fermo, a parere della Corte, il principio stabilito dall'art. 5 legge 604/66 con la conseguenza che il difetto di prova della sussistenza del fatto contestato cade in danno del datore di lavoro e conduce all'accertamento giudiziale di illegittimità del recesso. Ciò che la norma introduce, tuttavia, è un differente grado di tutela, questo sicuramente conseguenza anche di una precisa scelta processuale del lavoratore. Se quest'ultimo, infatti, intende beneficiare della maggior tutela, dovrà premurarsi di offrire elementi di prova che dimostrino l'insussistenza del fatto addebitato. Certo, tuttavia, che nel caso come quello in esame, in cui sia acquisita in giudizio la prova piena dell'insussistenza del fatto anche sotto il profilo della non addebitabilità dello stesso al lavoratore, la domanda di reintegrazione da quest'ultimo proposta dovrà ritenersi fondata, laddove, in caso di elementi acquisiti equivoci e/o contraddittori, il lavoratore riceverà la tutela indennitaria”
(Corte di Appello di Roma del 9 aprile 2019).
Quanto alla nozione di “fatto materiale”, la Suprema Corte ha precisato che: “4.3.
L'articolazione delle tutele, nel suo impianto generale, richiama quella già intrapresa dalla L. n. 92 del 2012 di modifica della L. n. 300 del 1970, art. 18, anche nella sua logica di ritenere la reintegrazione come residuale rispetto alla tutela indennitaria (Cass. n. 19732 del 2018; Cass. n. 30323 del 2017; Cass. n. 14021 del 2016), già letta dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 30985 del 2017) quale "espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale".
9 4.4. Tuttavia la formulazione del D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, non è perfettamente coincidente con quella di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, che, invece, riconosce la sanzione della reintegrazione, sia pure nella forma cd. "attenuata", nei casi in cui "Il giudice (...) accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perchè il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa (...)".
In particolare, in un caso, la reintegrazione è collegata all'insussistenza del "fatto materiale contestato" (D.Lgs. n. 23 del 2015), nell'altro, all'insussistenza del "fatto contestato" (art. 18 cit.).
4.5. La giurisprudenza di legittimità, in questi anni, ha elaborato una nozione di insussistenza del "fatto contestato" che, come efficacemente sintetizzato nella sentenza n.
10019 del 2016, "comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente".
Nella pronuncia n. 13178 del 2017, questa Corte, nel fare il punto sulla interpretazione del comma 4 dell'art. 18 cit., ha ricostruito in termini di continuità le pronunce rese al riguardo, evidenziando come il principio affermato da Cass. n. 23669 del 6 novembre
2014 sia "stato ripreso, sviluppandone l'effetto applicativo, da Cass. 13.10.2015 n.
20540, Cass. 20.9.2016 n. 18418 e Cass. 12.5.2016 n. 10019, secondo cui l'insussistenza del fatto contestato comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che il fatto non imputabile al lavoratore e da Cass. 13.10.2015 n. 20545, che ha chiarito come ogniqualvolta il fatto contestato presupponga anche un elemento non materiale (come la gravità del danno) allora tale elemento diventa anch'esso parte integrante del "fatto materiale" come tale soggetto ad accertamento, sicchè anche in tale ipotesi l'eventuale carenza determina la tutela reintegratoria".
4.6. E' significativo osservare che, per pervenire a dette conclusioni, siano stati valorizzati da un lato il tenore letterale della norma, che fa riferimento al "fatto contestato", dall'altro,
10 sotto il profilo logico, la assoluta sovrapponibilità "dei casi di condotta materialmente inesistente a quelli di condotta che non costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero non sia imputabile al lavoratore stesso" (in questi termini, Cass. n.
10009 cit).
5. Occorre, a questo punto, domandarsi se le medesime conclusioni possano confermarsi anche in relazione alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 23 del 2015.
5.1. Ritiene il Collegio che alla domanda debba darsi risposta affermativa.
5.2. Il testo del D.Lgs n. 23 del 2015, art. 3 ha, evidentemente, riacceso il dibattito, già in precedenza sviluppatosi in relazione all'art. 18 cit.. I fautori della tesi del fatto materiale, inteso come riferito alla sola condotta realizzatasi nella realtà fenomenica, comprensiva cioè unicamente di azione o omissione, nesso di causalità ed evento, ravvisano nella nuova e più stringente locuzione normativa la necessità di un'esegesi che, maggiormente conforme al dato letterale, imponga di interpretare la norma nel senso che la tutela reintegratoria, in quanto di carattere eccezionale, debba rimanere circoscritta alla sola assenza degli elementi costitutivi della condotta, come realizzatasi nella realtà fenomenica, senza che possa assumere alcun rilievo l'atteggiamento psicologico dell'agente; dall'altro, i sostenitori del fatto giuridico che, nell'evidenziare il carattere atecnico della nozione di fatto materiale, valorizzano il richiamo alla contestazione e/o fanno leva sul concetto di inadempimento per giungere alle conclusioni già espresse in passato.
5.3. Osserva la Corte come, pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di "fatto contestato" come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente.
5.4. Il medesimo criterio razionale che ha già portato questa Corte a ritenere che "quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione" (in termini, ab imo, Cass. n. 20540 del
2015), induce il convincimento, sia pure in presenza di un dato normativo, parzialmente mutato, che la irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la
11 sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2.
Invero al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso.
5.5. Conforta tale assunto una lettura costituzionalmente orientata della norma, dovendosi, al riguardo, affermare che qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità.
5.6. Non va poi trascurato che la Corte Costituzionale, come in ultimo rammentato con la pronuncia n. 194 del 2018 (punto 9.1 del Considerato in diritto), affermò (sentenza n. 45 del 1965, punti 3. e 4. del Considerato in diritto) che il diritto al lavoro, "fondamentale diritto di libertà della persona umana", pur non garantendo "il diritto alla conservazione del lavoro", tuttavia "esige che il legislatore (...) adegui (...) la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie (...) e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti". Questa esortazione, come è noto, fu accolta con l'approvazione della L. n. 604 del 1966, che sancì, all'art. 1, il principio della necessaria giustificazione del licenziamento, da considerarsi illegittimo se non sorretto da una "giusta causa" o da un "giustificato motivo".
Il Giudice delle leggi ha in seguito affermato il "diritto (garantito dall'art. 4 Cost.) a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente" (sentenza n. 60 del 1991, punto 9. del Considerato in diritto) e ha poi ribadito la "garanzia costituzionale (del) diritto di non subire un licenziamento arbitrario" (sentenza n. 541 del 2000, punto 2. del
Considerato in diritto e ordinanza n. 56 del 2006); in altra pronuncia, la Corte
Costituzionale ha richiamato la "L. 9 febbraio 1999, n. 30, recante "Ratifica ed esecuzione della Carta sociale Europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996" per contenere " detta Carta, entrata in vigore il 1 settembre 1999, (...) disposizioni volte a circondare di specifiche garanzie la posizione dei prestatori di lavoro contro i
12 licenziamenti, prevedendo, in particolare (art. 24), l'impegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo"
(sentenza nr 46 del 2000, punto 3., ultima parte, del Considerando in diritto) ed ha, inoltre, affermato che "la materia dei licenziamenti individuali è oggi regolata, in presenza degli artt. 4 e 35 Cost., in base al principio della necessaria giustificazione del recesso"
(sentenza n. 41 del 2003, punto 2.1. del Considerato in diritto).
5.7. A rafforzare la raggiunta conclusione, vi è altresì la considerazione che l'art. 3, al pari dell'art. 18, fa riferimento alla contestazione, già valorizzata da questa Corte per equiparare alla insussistenza del fatto la completa irrilevanza dello stesso sotto il profilo disciplinare e che, dunque, anche rispetto alla nuova disciplina, impone di ritenere che il
"fatto materiale contestato", di cui al D.Lgs n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, sia il "fatto contestato" e cioè, in definitiva, un fatto non solo materialmente integrato ma anche di rilievo disciplinare.
5.8. Infine non può tacersi che la diversa soluzione lessicale adottata dal legislatore del
2015 -che ha implementato la formula che limita i casi di reintegrazione con l'aggiunta dell'aggettivo "materiale" in stretta connessione con l'esplicita estraneità di "ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento"- si spiega agevolmente con l'esigenza di dissipare per la nuova disciplina dubbi interpretativi che all'epoca erano ancora ben presenti nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale a proposito del comma 4 dell'art. 18 novellato…
7. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata alla Corte di appello che nel riesaminare la fattispecie dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: "Ai fini della pronuncia di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare "” (Cassazione civile sez. lav., 08/05/2019,
n.12174).
Così ricostruita la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa, occorre, poi, delineare il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare. La
13 giurisprudenza ha precisato che: “in relazione al procedimento civile riguardante un licenziamento disciplinare, deve essere applicato l'art. 654 c.p.p., che regola l' “Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi”.
Recita tale articolo: “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché
i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
Questa Sezione, tuttavia, ha posto in luce che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non di danno, il giudicato penale di assoluzione non è opponibile a soggetti, che non abbiano partecipato al relativo processo (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
17.7.2020, n. 15344).
Risulta quindi costante l'insegnamento per cui la “sentenza penale” di assoluzione in seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale, “in quanto l'art. 653 comporta l'efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al “giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità“. (Sez. L, Sentenza n. 10752 del 02/12/1996, n. 8896 del 1996, n. 10752 del 1996,
10521 del 1998, n. 1330 del 1999, n. 7250 del 1999).
Questo comporta che il giudice del lavoro adito con impugnativa del licenziamento, ove pure irrogato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non è affatto obbligato a tener conto dell'accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto
14 svincolate dall'esito del procedimento penale” (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 30748 depositata il 29 novembre 2024).
Sulla scorta di tale orientamento, quindi, il giudicato penale di assoluzione ha efficacia nel giudizio di licenziamento solo nelle ipotesi di rapporto di lavoro pubblico;
pertanto, nessun effetto può essere attribuito nel giudizio civile alla sentenza penale di assoluzione passata in giudicato nell'ambito di un rapporto di lavoro privato dove non vi sia stata costituzione del datore come parte civile nel giudizio penale.
Allo stesso tempo, la giurisprudenza ha precisato che “il giudice civile è libero di valorizzare, attraverso un'autonoma valutazione, gli elementi probatori che emergano dal procedimento penale, ben potendo giungere a conclusioni diverse da quelle raggiunte in quella sede” (Cassazione civile sez. lav., 06/03/2023, n.6660).
Corollario dei principi innanzi esposti è l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale e la possibilità per il giudice investito dell'impugnativa di licenziamento di poter valutare autonomamente le prove raccolte nel giudizio penale ed utilizzarle come prova atipica, potendo giungere a conclusioni diverse rispetto all'esito del procedimento penale.
Orbene, sulla scorta di quanto evidenziato in narrativa, nessuna efficacia vincolante spiega l'esito del procedimento penale nel giudizio in esame.
Ed invero, nel procedimento penale che ha scaturito quello disciplinare è intervenuta sentenza di non luogo a procedere da parte del Gip del Tribunale di Trieste recante n. 666-
2025, la quale è stata appellata dall' il cui giudizio non è stato ancora Parte_2
definito. Dunque, non si è presenza di una fattispecie di giudicato penale assolutorio in grado di spiegare efficacia extrapenale.
Tuttavia, possono essere valorizzati nel presente giudizio gli atti del procedimento penale.
Con riferimento ai furti contestati, dalla documentazione del procedimento penale, risulta che nei giorni e negli orari in cui essi sono avvenuti, ad eccezione del fatto della giornata del
16 gennaio 2023, la ricorrente è sempre stata presente nel di . CP_1 CP_1
Con specifico riferimento, poi, al furto commesso ai danni del Maestro in Parte_3 data 4.4.2024, dall'esame delle videoregistrazioni delle telecamere collocate nel Teatro dalla
P.G. nel corso delle indagini, e così come descritto nell'annotazione di P.G. relativa alla
15 visione del filmato, “in uno spazio temporale compreso tra le ore16:46:08” e le ore16:50”:51” si vede chiaramente una donna entrare ed uscire tre volte dal camerino numero 608, in uso esclusivo al direttore musicale prof. , mantenendo una CP_3
condotta singolarmente attenta e prudente”.
Dalle immagini della telecamera destra si constatava:
h 16 46'14” una donna giunge al camerino, bussa alla porta per verificare che non ci sia nessuno all'interno, prova ad aprire, guarda a destra e sinistra con molta attenzione ed estrae dallo zaino un mazzo di chiavi, apre la porta e, effettuato un secondo controllo, entra nel camerino.
Corrispondentemente, dalle immagini della telecamera sinistra si vedeva: h 16 47°17” la stessa donna esce, controlla il corridoio a destra e sinistra, chiude la porta a chiave e si allontana.
h1647'56 ritorna, estrae le chiavi dallo zaino, apre la porta, attende qualche secondo nel corridoio ed entra nel camerino.
h16 48°42” esce per qualche secondo, controlla nuovamente la situazione nel corridoio e rientra.
h16 49°01”esce,chiude la porta senza chiave e si allontana.
h 16 50°50” ritorna davanti al camerino, chiude la porta a chiave e si allontana.
La donna viene riconosciuta con certezza nella la quale del resto ne dà Pt_1
conferma”
(cfr. memoria difensiva resistente e atto di appello del P.M. avverso sentenza di non luogo a provvedere).
Al riguardo, la ricorrente non ha fornito giustificazioni sulle ragioni per le quali si fosse introdotta nel camerino del in data 4.4.2024. CP_3
Pertanto, si ravvisano indizi presuntivi gravi precisi e concordanti della circostanza che la ricorrente ha commesso il furto ai danni del , in considerazione della mancata CP_3
giustificazione dei motivi di ingresso nel suddetto camerino e dell'assenza di altre persone che ivi si sono introdotte nella medesima data, come risultante dai filmati citati.
16 Tuttavia, pur volendo ritenere insussistenti gravi e precisi indizi così come sostenuto dal
GIP nel procedimento penale, a parere del Tribunale risulta provato l'ingiustificato possesso delle copie di chiavi e di passepartout del da parte della ricorrente idoneo a CP_1
ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
A tal proposito, infatti, la P.G. ha effettuato una perquisizione in data 24.4.2024 nei confronti della ricorrente, all'esito della quale sono state rinvenute:
“La chiave passepartout di colore bronzo, contrassegnata con il numero “1”, apre tutti i camerini del terzo piano dal nr.601° al nr. 609, compreso quindi quello (n. 608) in uso esclusivo al prof. e il magazzino nr. 830/831°del 5°piano. CP_3
La chiave passepartout di colore acciaio, marca “ERREBI” modello PP27M, contrassegnata con il numero “2”, apre tutti i camerini del terzo piano dal nr. 601 al nr.
609, compreso quindi quello (n.608) in uso esclusivo al prof. e il magazzino nr. CP_3
830/831 del 5° piano.
…la chiave di sicurezza in acciaio marca “CVVA TPS” modello 300F011 MK F9, contrassegnata con il numero “3”, la quale ha consentito di aprire le stanze 413/414 in uso esclusivo del Sovraintendente ” (cfr. memoria difensiva). CP_5
Dalla sentenza di non luogo a procedere si evince che nel procedimento penale la ricorrente ha dichiarato che tali chiavi le erano state fornite dal precedente Direttore del Parte_4
.
[...]
Ebbene, nel giudizio in esame parte ricorrente non ha allegato tale circostanza e non ha in alcun modo giustificato le ragioni del possesso delle predette chiavi. Del resto, anche in sede di procedimento disciplinare ella non ha fornito idonee spiegazioni al riguardo.
Altresì, in sede di indagini penali il Sovrintendente ha dichiarayo alla P.G. CP_5
che solo tre persone, tra cui non figura la ricorrente, ovvero il direttore tecnico e responsabile della struttura , il responsabile trasporti ed il Parte_5 Tes_1
responsabile della portineria sono autorizzate a possedere tutte le chiavi CP_6
del Teatro. Inoltre, egli ha dichiarato che le chiavi delle stanze nn. 413-414, di suo uso esclusivo, sono state cambiate nel dicembre del 2022 a seguito del relativo cambio di serratura. Tale circostanza è corroborata dalle fatture allegato n. 8 di parte resistente.
17 Pertanto, quanto meno con riferimento a tali chiavi, non può essere condivisa la tesi dell' secondo cui tutte le chiavi rinvenute all'esito della perquisizione le sono state Pt_1
date dal cessato Direttore, come riportato nella sentenza di non luogo a procedere.
Le dichiarazioni rese dal trovano corrispondenza con quanto dichiarato alla P.G. dal CP_5 responsabile , il quale ha dichiarato: “di possedere tutte le chiavi necessarie Parte_5
per accedere a tutti i locali del nell'arco delle 24 ore ,che a parte lui nessuno detiene Pt_6
le chiavi e non tutte le chiavi sono depositate presso la portineria di Via San Carlo 2, ingresso artisti, poiché buona parte sono depositate presso il magazzino del terzo piano che
è in uso a lui e al magazziniere sig. , che pertanto le chiavi depositate nel Tes_1
magazzino sono di uso suo esclusivo e del magazziniere, mentre quelle della portineria si ricevono su richiesta personale dei dipendenti aventi titolo, previa registrazione su apposito registro e che la non è autorizzata a detenere alcun tipo di chiave utile Pt_1
all'apertura degli uffici del Teatro e come tutti i dipendenti deve richiederle alla portineria”-
Alla luce di quanto esposto, risulta provato il possesso ingiustificato di chiavi da parte della ricorrente fatto di per sé idoneo a ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario.
Deve essere precisato che per tutti i fatti contestati, l' non ha allegato e provato la Pt_1
loro insussistenza, la quale viene fatta discendere de plano dalla sentenza resa in sede penale dal Gip di . CP_1
Il provvedimento espulsivo, risulta proporzionato ai fatti commessi in considerazione della loro intrinseca gravità. Anche il solo possedere chiavi delle stanze e dei camerini in maniera ingiustificata, tra cui quelle in grado di aprire le stanze del Sovrintendente, e di accedere ai camerini occupati senza ragioni, rappresentano fatti in grado di legittimare il licenziamento.
In argomento, giova rammentare che nel giudizio di proporzionalità il giudice non è vincolato dalle ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo elencate dalla contrattazione collettiva, le quali assumono valenza esclusivamente esemplificativa.
In tal guisa, infatti, il provvedimento impugnato, considerando la gravità del comportamento della ricorrente e tutte le circostanze di fatto, risulta proporzionato potendo la prosecuzione del rapporto di lavoro addirittura arrecare pregiudizio alla società. Ciò alla stregua
18 dell'insegnamento della giurisprudenza ad avviso della quale “Nel caso di licenziamento per giusta causa, per valutare la proporzionalità della sanzione irrogata alla condotta contestata non è sufficiente un'indagine limitata a verificare se il fatto è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, ma è sempre necessario valutare il comportamento concretamente tenuto, per verificare se lo stesso, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere il rapporto di fiducia intercorrente tra il dipendente ed il datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto sia addirittura pregiudizievole per l'azienda” (Corte appello Campobasso sez. lav., 15/11/2022,
n.174).
Di conseguenza, risulta infondata anche la censura attorea inerente alla sproporzione della sanzione.
Del pari, è infondata anche la deduzione dell'asserita genericità della contestazione, in quanto risultano in modo chiari i fatti addebitati ed il riferimento al procedimento penale di cui la ricorrente era a conoscenza, essendole stato consentito il relativo esercizio del diritto di difesa.
Quest'ultimo è stato garantito anche in relazione ai filmati oggetto del procedimento penale.
Con riferimento ad essi, si tratta di videoregistrazioni effettuate dalla P.G. nel corso delle indagini quali intercettazioni ambientali, per cui risultano infondate le censure relative ai diritti dei lavoratori in caso dell'installazione di telecamere aziendali sul luogo di lavoro vertendosi nel caso di specie in una differente situazione.
Tali filmati, inoltre, sono utilizzabili nel presente giudizio come prova atipica.
Infondata è, da ultimo, anche la censura relativa all'asserita violazione dell'art. 7 dello
Statuto dei lavoratori per non aver potuto la ricorrente visionare i suddetti filmati nel procedimento disciplinare. Come eccepito dalla resistente, essi non erano allo stato nella disponibilità della in quanto afferenti al procedimento penale. Il datore, tuttavia, CP_1
ha allegato gli atti penali in suo possesso al momento delle contestazioni, i quali potevano essere richiesti anche dalla ricorrente all'autorità competente.
19 Oltretutto, come espresso in narrativa, i filmati non sono dirimenti per la prova della giusta causa di licenziamento. Ciò comporta il venir meno della rilevanza di tale deduzione di parte ricorrente.
In conclusione, per le ragioni sopraesposte, il licenziamento risulta legittimo e a ciò consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa -scaglione per le cause di valore indeterminabile- e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Dott. Giannicola Paladino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 3.689,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Trieste, 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 275/2025 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Francesca Di Liello Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rapp. e dif. ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2025, ha impugnato il licenziamento Parte_1
comminato dalla convenuta con lettera recante data 12.12.2024.
Ella ha dedotto: di essere stata dipendente della resistente per circa 24 anni, da CP_1
ultimo con mansioni di Responsabile dei Servizi Musicali;
che a seguito di avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415-bis cpp, comunicato alla datrice in data CP_1
27.11.2024, le veniva contestato di essersi introdotta plurime volte senza autorizzazione nei camerini del , dopo aver sottratto numerosi mazzi di chiavi e passepartout, al CP_1
fine di impossessarsi di denaro ed altri effetti personali dei lavoratori impegnati nel teatro;
che a seguito di tali contestazioni le veniva irrogato il licenziamento disciplinare in data
12.12.2024 con decorrenza dal 3.12.2024; la nullità del licenziamento in quanto sottoscritto dal Sovrintendente della e non dal Presidente;
l'insussistenza del fatto CP_1 contestato;
la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. per non aver potuto visionare i filmati relativi al procedimento penale che asseritamente la vedrebbero commettere fatti costituenti reato;
l'inutilizzabilità delle registrazioni;
la genericità dell'addebito e la violazione del principio di proporzionalità della sanzione.
Pertanto, ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso chiedendo: in via principale di dichiararsi il licenziamento come tamquam non esset con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e con condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra;
in subordine di dichiararsi l'illegittimità del licenziamento con condanna della datrice alla reintegra e al pagamento dell'indennità risarcitoria non superiore alle 12 mensilità; in via ulteriormente subordinata di dichiararsi risolto il rapporto e di condannare la al CP_1 pagamento dell'indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità. Il tutto oltre il pagamento di interessi e rivalutazione;
spese vinte.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
2 Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, innanzitutto, individuare il fatto storico del licenziamento ed il provvedimento espulsivo comminato dal datore.
Con lettera raccomandata del 12.12.2024, la datrice ha irrogato il licenziamento CP_1
all' sulla base della contestazione disciplinare del 2.12.2024 che di seguito si riporta: Pt_1
“In data 27.11.2024, stata trasmessa alle parti offese copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis, art.369 bis c.p.p., emanato a Suo carico-in quanto persona indagata per i reati elencati dalla lettera A) alla lettera I) dell'atto medesimo
(allegato n. 1) -dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trieste, dott. Andrea La Ganga. Dagli atti allegati al provvedimento de quo, all'esito dell'indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria, emerge che Lei si è resa responsabile, tra l'altro, e tanto dunque Le contestiamo, delle seguenti condotte:-ha indebitamente sottratto alla scrivente una serie di mazzi di chiavi e passepartout (allegato n. 2) necessari ad aprire le CP_1 porte di camerini, uffici e altre stanze del fra le quali anche l'ufficio del CP_1
Sovrintendente, con lo scopo aggravante di eseguire i predetti reati;
-in data 26.03.2024, alle ore 20.26, ha tentato di entrare furtivamente nel camerino del 3^ piano, n. 606, assegnato dalla in uso esclusivo alle artiste CP_1 Persona_1 mentre erano assenti perché impegnate in palcoscenico nelle prove dell'opera “ Per_2
di (allegato n. 3); -in data 04.04.2024, tra le ore 16.46 e le ore 16.50, utilizzando CP_2
le chiavi indebitamente sottratte alla per due volte è entrata, mantenendo una CP_1
condotta attenta e prudente, nel camerino del 3^ piano, n.608, assegnato dalla CP_1
3 in uso esclusivo al direttore d'orchestra , in quel momento assente in quanto CP_3 impegnato in palcoscenico nelle prove dell'opera “La Cenerentola” di CP_4
sottraendo dal portafoglio dello stesso, riposto all'interno di una borsa, la somma di duecentoquaranta euro (allegato n. 4). Fermo restando il diritto della ad agire CP_1
per il risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione della commissione dei predetti reati, tali condotte integrano di per sé, anche se valutate disgiuntamente, gravissime e reiterate violazioni dei più basilari e comuni doveri civici, nonché dei più elementari obblighi insiti nel rapporto di lavoro intercorrente con la quali, a titolo CP_1
meramente esemplificativo e non esaustivo, agire in correttezza e buona fede, non commettere reati nello svolgimento dell'attività lavorativa, non sottrarre beni aziendali, non impossessarsi di beni altrui custoditi presso la sede della non introdursi CP_1
furtivamente in locali assegnati ad altri in uso esclusivo, e sono potenzialmente idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro. Le ricordiamo che potrà presentare le Sue giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della presente”.
A fronte di tale provvedimento, l' ha impugnato il licenziamento sulla base dei Pt_1
seguenti motivi:
1-la nullità della sottoscrizione licenziamento in quanto proveniente dal
Sovrintendente della e non dal Presidente;
2-l'insussistenza del fatto contestato;
CP_1
3-la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. poiché non le è stato concesso di prendere visione delle videoregistrazioni, che la riguardavano, oggetto del procedimento penale;
4-l'inutilizzabilità delle suddette registrazioni;
5-la genericità dell'addebito e la violazione del principio di proporzionalità della sanzione.
A questo punto, è necessario valutare i singoli motivi di impugnativa del licenziamento dedotti dal ricorrente.
Per quanto concerne la deduzione attorea inerente al difetto di sottoscrizione, occorre premettere che “gli enti lirici sono divenuti fondazioni con personalità giuridica di diritto privato. La trasformazione è avvenuta per effetto del decreto -legge 24 novembre 2000, n.
4 345 (recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico -sinfoniche), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 all'esito di un procedimento che era stato avviato dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. A tale privatizzazione del datore di lavoro è conseguita chiaramente la trasformazione della natura giuridica del rapporto di lavoro dipendente, che è diventato un comune rapporto di lavoro subordinato, fatte salve alcune regole speciali dettate dalla normativa di trasformazione” (cfr. Tribunale
Palermo sez. lav., 11/02/2021, n.550).
Tanto premesso, la deduzione della ricorrente è infondata. Ed infatti, dalla lettura dell'art. 10, lettera f) dello Statuto della depositato in atti, si evince che la gestione dei CP_1
rapporti e la sottoscrizione dei contratti riguardanti il personale spetta al Sovrintendente;
di guisa che, quest'ultimo rappresenta il soggetto legittimato a comminare il licenziamento ed a sottoscrivere il relativo atto.
Venendo alla censura inerente all'insussistenza del fatto contestato, è d'uopo, in primis, individuare la normativa in tema di licenziamento per giusta causa applicabile al caso de quo così come interpretata dalla giurisprudenza.
Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che “Il licenziamento per giusta causa, irrogato per una condotta tenuta dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro e ritenuta dal datore di lavoro tanto scorretta da minare il vincolo fiduciario, è un licenziamento ontologicamente disciplinare, a prescindere dalla sua inclusione tra le misure disciplinari dello specifico regime del rapporto, e deve essere assoggettato, quindi, alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 Stat. lav. circa la contestazione dell'addebito e il diritto di difesa” (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., n. 14326 del 9 agosto 2012).
Venendo al merito della contestazione in esame, è necessario accertare se il comportamento addebitato al ricorrente, così come contestato, sia idoneo a configurare un grave inadempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore e conseguentemente a giustificare l'esercizio del potere di recesso del datore di lavoro.
In proposito vale la pena di premettere in diritto la nozione di giusta causa, così come espressa in una massima consolidata dei giudici di legittimità: “La giusta causa di
5 licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici” (cfr. Cass., sez. lav., 26 aprile 2012, n. 6498; Cass., sez. lav., 8 settembre 2006, n. 19270).
Per giungere al giudizio relativo alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'art. 2119 c.c., occorre, pertanto, accertare in concreto, se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore di lavoro, e, quindi, alla qualità ed al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obbiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere, in modo grave, così da farla venire meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere una sanzione non minore di quella massima, definitivamente espulsiva (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 01.03.2011, n. 5019).
La condotta addebitata al lavoratore deve, dunque, configurare un inadempimento di tale gravità da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro, a causa del venir meno dell'elemento fiduciario che rappresenta il presupposto fondamentale
6 della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro. Il licenziamento, pertanto, deve rappresentare una conseguenza proporzionata alla violazione commessa, la cui gravità deve risultare tale che qualunque altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro. (in tal senso cfr. Cass., sez. lav., 18.09.2012, n. 15654; Cass., sez. lav.,
11.05.2002, n. 6790).
Per quanto concerne l'onere della prova, “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (Cassazione civile sez. lav.,
29/03/2018, n.7830). Dunque, “Nel caso di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro che contesti ad un lavoratore di aver posto in essere un determinato comportamento ha, o quanto meno dovrebbe avere, gli elementi necessari a dimostrarne la sussistenza di tale comportamento, eventualmente anche mediante presunzioni, mentre il lavoratore che neghi l'esistenza del comportamento o la sua rilevanza disciplinare dovrebbe provare anche in via presuntiva eventuali fatti positivi contrari a quello contestato o attestanti l'insussistenza della sua rilevanza disciplinare, fermo restando l'onere probatorio gravante in via principale sul datore di lavoro. Quindi, se la sussistenza del fatto contestato non risulti sufficientemente provata, si applica la tutela indennitaria, laddove, se sia stata raggiunta prova evidente dell'insussistenza del fatto, la tutela è quella reintegratoria attenuata. Nel caso di contumacia del datore di lavoro, il fatto contestato è indimostrato e, quindi, insussistente, senza ulteriori oneri probatori a carico del lavoratore, ai fini della tutela reintegratoria” (Tribunale Roma sez. lav., 12/05/2020, n.2442).
Va, poi, precisato che la disciplina di cui al D.lgs. 23/2015 stabilisce all'art.
3 -rubricato
“Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa- che: “1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il
7 datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.”
La disposizione legislativa prevede la tutela reintegratoria in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo esclusivamente allorquando sia provato in giudizio da parte del ricorrente l'insussistenza del fatto materiale.
La suddetta disposizione deve essere interpretata non in senso derogatorio rispetto a quanto previsto dall'art. 5 della L. n. 604/1966, bensì combinandosi con esso;
di tal che in capo al datore è posta sempre la prova della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo,
8 mentre il lavoratore potrà ottenere la tutela reintegratoria piena solo allorquando dimostri in giudizio direttamente l'insussistenza del fatto materiale.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla giurisprudenza, la quale ha stabilito che:
“Con la tutela prevista dall'art. 3 comma 2 D.L.vo 23/2015, nella parte in cui prevede che l'insussistenza del fatto contestato sia direttamente dimostrata in giudizio, il legislatore non ha voluto trasferire sul lavoratore l'onere di dimostrare quanto da lui affermato in sede di impugnazione del licenziamento, in deroga dunque al principio generale codificato all'art. 5, legge n. 604/1966, che invece affida tale onere probatorio al datore di lavoro, atteso che non può di certo ritenersi che con l'avverbio “direttamente” si sia voluto ribaltare la norma generale sul riparto dell'onere della prova. In effetti, se il legislatore avesse voluto introdurre una modifica così ingente al riparto degli oneri probatori, avrebbe fatto uso di espressioni normative molto più esplicite e incisive del semplice ricorso ad un avverbio.
Resta, così fermo, a parere della Corte, il principio stabilito dall'art. 5 legge 604/66 con la conseguenza che il difetto di prova della sussistenza del fatto contestato cade in danno del datore di lavoro e conduce all'accertamento giudiziale di illegittimità del recesso. Ciò che la norma introduce, tuttavia, è un differente grado di tutela, questo sicuramente conseguenza anche di una precisa scelta processuale del lavoratore. Se quest'ultimo, infatti, intende beneficiare della maggior tutela, dovrà premurarsi di offrire elementi di prova che dimostrino l'insussistenza del fatto addebitato. Certo, tuttavia, che nel caso come quello in esame, in cui sia acquisita in giudizio la prova piena dell'insussistenza del fatto anche sotto il profilo della non addebitabilità dello stesso al lavoratore, la domanda di reintegrazione da quest'ultimo proposta dovrà ritenersi fondata, laddove, in caso di elementi acquisiti equivoci e/o contraddittori, il lavoratore riceverà la tutela indennitaria”
(Corte di Appello di Roma del 9 aprile 2019).
Quanto alla nozione di “fatto materiale”, la Suprema Corte ha precisato che: “4.3.
L'articolazione delle tutele, nel suo impianto generale, richiama quella già intrapresa dalla L. n. 92 del 2012 di modifica della L. n. 300 del 1970, art. 18, anche nella sua logica di ritenere la reintegrazione come residuale rispetto alla tutela indennitaria (Cass. n. 19732 del 2018; Cass. n. 30323 del 2017; Cass. n. 14021 del 2016), già letta dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 30985 del 2017) quale "espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale".
9 4.4. Tuttavia la formulazione del D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, non è perfettamente coincidente con quella di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, che, invece, riconosce la sanzione della reintegrazione, sia pure nella forma cd. "attenuata", nei casi in cui "Il giudice (...) accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perchè il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa (...)".
In particolare, in un caso, la reintegrazione è collegata all'insussistenza del "fatto materiale contestato" (D.Lgs. n. 23 del 2015), nell'altro, all'insussistenza del "fatto contestato" (art. 18 cit.).
4.5. La giurisprudenza di legittimità, in questi anni, ha elaborato una nozione di insussistenza del "fatto contestato" che, come efficacemente sintetizzato nella sentenza n.
10019 del 2016, "comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente".
Nella pronuncia n. 13178 del 2017, questa Corte, nel fare il punto sulla interpretazione del comma 4 dell'art. 18 cit., ha ricostruito in termini di continuità le pronunce rese al riguardo, evidenziando come il principio affermato da Cass. n. 23669 del 6 novembre
2014 sia "stato ripreso, sviluppandone l'effetto applicativo, da Cass. 13.10.2015 n.
20540, Cass. 20.9.2016 n. 18418 e Cass. 12.5.2016 n. 10019, secondo cui l'insussistenza del fatto contestato comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che il fatto non imputabile al lavoratore e da Cass. 13.10.2015 n. 20545, che ha chiarito come ogniqualvolta il fatto contestato presupponga anche un elemento non materiale (come la gravità del danno) allora tale elemento diventa anch'esso parte integrante del "fatto materiale" come tale soggetto ad accertamento, sicchè anche in tale ipotesi l'eventuale carenza determina la tutela reintegratoria".
4.6. E' significativo osservare che, per pervenire a dette conclusioni, siano stati valorizzati da un lato il tenore letterale della norma, che fa riferimento al "fatto contestato", dall'altro,
10 sotto il profilo logico, la assoluta sovrapponibilità "dei casi di condotta materialmente inesistente a quelli di condotta che non costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero non sia imputabile al lavoratore stesso" (in questi termini, Cass. n.
10009 cit).
5. Occorre, a questo punto, domandarsi se le medesime conclusioni possano confermarsi anche in relazione alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 23 del 2015.
5.1. Ritiene il Collegio che alla domanda debba darsi risposta affermativa.
5.2. Il testo del D.Lgs n. 23 del 2015, art. 3 ha, evidentemente, riacceso il dibattito, già in precedenza sviluppatosi in relazione all'art. 18 cit.. I fautori della tesi del fatto materiale, inteso come riferito alla sola condotta realizzatasi nella realtà fenomenica, comprensiva cioè unicamente di azione o omissione, nesso di causalità ed evento, ravvisano nella nuova e più stringente locuzione normativa la necessità di un'esegesi che, maggiormente conforme al dato letterale, imponga di interpretare la norma nel senso che la tutela reintegratoria, in quanto di carattere eccezionale, debba rimanere circoscritta alla sola assenza degli elementi costitutivi della condotta, come realizzatasi nella realtà fenomenica, senza che possa assumere alcun rilievo l'atteggiamento psicologico dell'agente; dall'altro, i sostenitori del fatto giuridico che, nell'evidenziare il carattere atecnico della nozione di fatto materiale, valorizzano il richiamo alla contestazione e/o fanno leva sul concetto di inadempimento per giungere alle conclusioni già espresse in passato.
5.3. Osserva la Corte come, pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di "fatto contestato" come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente.
5.4. Il medesimo criterio razionale che ha già portato questa Corte a ritenere che "quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione" (in termini, ab imo, Cass. n. 20540 del
2015), induce il convincimento, sia pure in presenza di un dato normativo, parzialmente mutato, che la irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la
11 sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2.
Invero al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso.
5.5. Conforta tale assunto una lettura costituzionalmente orientata della norma, dovendosi, al riguardo, affermare che qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità.
5.6. Non va poi trascurato che la Corte Costituzionale, come in ultimo rammentato con la pronuncia n. 194 del 2018 (punto 9.1 del Considerato in diritto), affermò (sentenza n. 45 del 1965, punti 3. e 4. del Considerato in diritto) che il diritto al lavoro, "fondamentale diritto di libertà della persona umana", pur non garantendo "il diritto alla conservazione del lavoro", tuttavia "esige che il legislatore (...) adegui (...) la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie (...) e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti". Questa esortazione, come è noto, fu accolta con l'approvazione della L. n. 604 del 1966, che sancì, all'art. 1, il principio della necessaria giustificazione del licenziamento, da considerarsi illegittimo se non sorretto da una "giusta causa" o da un "giustificato motivo".
Il Giudice delle leggi ha in seguito affermato il "diritto (garantito dall'art. 4 Cost.) a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente" (sentenza n. 60 del 1991, punto 9. del Considerato in diritto) e ha poi ribadito la "garanzia costituzionale (del) diritto di non subire un licenziamento arbitrario" (sentenza n. 541 del 2000, punto 2. del
Considerato in diritto e ordinanza n. 56 del 2006); in altra pronuncia, la Corte
Costituzionale ha richiamato la "L. 9 febbraio 1999, n. 30, recante "Ratifica ed esecuzione della Carta sociale Europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996" per contenere " detta Carta, entrata in vigore il 1 settembre 1999, (...) disposizioni volte a circondare di specifiche garanzie la posizione dei prestatori di lavoro contro i
12 licenziamenti, prevedendo, in particolare (art. 24), l'impegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo"
(sentenza nr 46 del 2000, punto 3., ultima parte, del Considerando in diritto) ed ha, inoltre, affermato che "la materia dei licenziamenti individuali è oggi regolata, in presenza degli artt. 4 e 35 Cost., in base al principio della necessaria giustificazione del recesso"
(sentenza n. 41 del 2003, punto 2.1. del Considerato in diritto).
5.7. A rafforzare la raggiunta conclusione, vi è altresì la considerazione che l'art. 3, al pari dell'art. 18, fa riferimento alla contestazione, già valorizzata da questa Corte per equiparare alla insussistenza del fatto la completa irrilevanza dello stesso sotto il profilo disciplinare e che, dunque, anche rispetto alla nuova disciplina, impone di ritenere che il
"fatto materiale contestato", di cui al D.Lgs n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, sia il "fatto contestato" e cioè, in definitiva, un fatto non solo materialmente integrato ma anche di rilievo disciplinare.
5.8. Infine non può tacersi che la diversa soluzione lessicale adottata dal legislatore del
2015 -che ha implementato la formula che limita i casi di reintegrazione con l'aggiunta dell'aggettivo "materiale" in stretta connessione con l'esplicita estraneità di "ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento"- si spiega agevolmente con l'esigenza di dissipare per la nuova disciplina dubbi interpretativi che all'epoca erano ancora ben presenti nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale a proposito del comma 4 dell'art. 18 novellato…
7. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata alla Corte di appello che nel riesaminare la fattispecie dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: "Ai fini della pronuncia di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare "” (Cassazione civile sez. lav., 08/05/2019,
n.12174).
Così ricostruita la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa, occorre, poi, delineare il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare. La
13 giurisprudenza ha precisato che: “in relazione al procedimento civile riguardante un licenziamento disciplinare, deve essere applicato l'art. 654 c.p.p., che regola l' “Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi”.
Recita tale articolo: “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché
i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
Questa Sezione, tuttavia, ha posto in luce che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non di danno, il giudicato penale di assoluzione non è opponibile a soggetti, che non abbiano partecipato al relativo processo (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
17.7.2020, n. 15344).
Risulta quindi costante l'insegnamento per cui la “sentenza penale” di assoluzione in seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale, “in quanto l'art. 653 comporta l'efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al “giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità“. (Sez. L, Sentenza n. 10752 del 02/12/1996, n. 8896 del 1996, n. 10752 del 1996,
10521 del 1998, n. 1330 del 1999, n. 7250 del 1999).
Questo comporta che il giudice del lavoro adito con impugnativa del licenziamento, ove pure irrogato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non è affatto obbligato a tener conto dell'accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto
14 svincolate dall'esito del procedimento penale” (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 30748 depositata il 29 novembre 2024).
Sulla scorta di tale orientamento, quindi, il giudicato penale di assoluzione ha efficacia nel giudizio di licenziamento solo nelle ipotesi di rapporto di lavoro pubblico;
pertanto, nessun effetto può essere attribuito nel giudizio civile alla sentenza penale di assoluzione passata in giudicato nell'ambito di un rapporto di lavoro privato dove non vi sia stata costituzione del datore come parte civile nel giudizio penale.
Allo stesso tempo, la giurisprudenza ha precisato che “il giudice civile è libero di valorizzare, attraverso un'autonoma valutazione, gli elementi probatori che emergano dal procedimento penale, ben potendo giungere a conclusioni diverse da quelle raggiunte in quella sede” (Cassazione civile sez. lav., 06/03/2023, n.6660).
Corollario dei principi innanzi esposti è l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale e la possibilità per il giudice investito dell'impugnativa di licenziamento di poter valutare autonomamente le prove raccolte nel giudizio penale ed utilizzarle come prova atipica, potendo giungere a conclusioni diverse rispetto all'esito del procedimento penale.
Orbene, sulla scorta di quanto evidenziato in narrativa, nessuna efficacia vincolante spiega l'esito del procedimento penale nel giudizio in esame.
Ed invero, nel procedimento penale che ha scaturito quello disciplinare è intervenuta sentenza di non luogo a procedere da parte del Gip del Tribunale di Trieste recante n. 666-
2025, la quale è stata appellata dall' il cui giudizio non è stato ancora Parte_2
definito. Dunque, non si è presenza di una fattispecie di giudicato penale assolutorio in grado di spiegare efficacia extrapenale.
Tuttavia, possono essere valorizzati nel presente giudizio gli atti del procedimento penale.
Con riferimento ai furti contestati, dalla documentazione del procedimento penale, risulta che nei giorni e negli orari in cui essi sono avvenuti, ad eccezione del fatto della giornata del
16 gennaio 2023, la ricorrente è sempre stata presente nel di . CP_1 CP_1
Con specifico riferimento, poi, al furto commesso ai danni del Maestro in Parte_3 data 4.4.2024, dall'esame delle videoregistrazioni delle telecamere collocate nel Teatro dalla
P.G. nel corso delle indagini, e così come descritto nell'annotazione di P.G. relativa alla
15 visione del filmato, “in uno spazio temporale compreso tra le ore16:46:08” e le ore16:50”:51” si vede chiaramente una donna entrare ed uscire tre volte dal camerino numero 608, in uso esclusivo al direttore musicale prof. , mantenendo una CP_3
condotta singolarmente attenta e prudente”.
Dalle immagini della telecamera destra si constatava:
h 16 46'14” una donna giunge al camerino, bussa alla porta per verificare che non ci sia nessuno all'interno, prova ad aprire, guarda a destra e sinistra con molta attenzione ed estrae dallo zaino un mazzo di chiavi, apre la porta e, effettuato un secondo controllo, entra nel camerino.
Corrispondentemente, dalle immagini della telecamera sinistra si vedeva: h 16 47°17” la stessa donna esce, controlla il corridoio a destra e sinistra, chiude la porta a chiave e si allontana.
h1647'56 ritorna, estrae le chiavi dallo zaino, apre la porta, attende qualche secondo nel corridoio ed entra nel camerino.
h16 48°42” esce per qualche secondo, controlla nuovamente la situazione nel corridoio e rientra.
h16 49°01”esce,chiude la porta senza chiave e si allontana.
h 16 50°50” ritorna davanti al camerino, chiude la porta a chiave e si allontana.
La donna viene riconosciuta con certezza nella la quale del resto ne dà Pt_1
conferma”
(cfr. memoria difensiva resistente e atto di appello del P.M. avverso sentenza di non luogo a provvedere).
Al riguardo, la ricorrente non ha fornito giustificazioni sulle ragioni per le quali si fosse introdotta nel camerino del in data 4.4.2024. CP_3
Pertanto, si ravvisano indizi presuntivi gravi precisi e concordanti della circostanza che la ricorrente ha commesso il furto ai danni del , in considerazione della mancata CP_3
giustificazione dei motivi di ingresso nel suddetto camerino e dell'assenza di altre persone che ivi si sono introdotte nella medesima data, come risultante dai filmati citati.
16 Tuttavia, pur volendo ritenere insussistenti gravi e precisi indizi così come sostenuto dal
GIP nel procedimento penale, a parere del Tribunale risulta provato l'ingiustificato possesso delle copie di chiavi e di passepartout del da parte della ricorrente idoneo a CP_1
ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
A tal proposito, infatti, la P.G. ha effettuato una perquisizione in data 24.4.2024 nei confronti della ricorrente, all'esito della quale sono state rinvenute:
“La chiave passepartout di colore bronzo, contrassegnata con il numero “1”, apre tutti i camerini del terzo piano dal nr.601° al nr. 609, compreso quindi quello (n. 608) in uso esclusivo al prof. e il magazzino nr. 830/831°del 5°piano. CP_3
La chiave passepartout di colore acciaio, marca “ERREBI” modello PP27M, contrassegnata con il numero “2”, apre tutti i camerini del terzo piano dal nr. 601 al nr.
609, compreso quindi quello (n.608) in uso esclusivo al prof. e il magazzino nr. CP_3
830/831 del 5° piano.
…la chiave di sicurezza in acciaio marca “CVVA TPS” modello 300F011 MK F9, contrassegnata con il numero “3”, la quale ha consentito di aprire le stanze 413/414 in uso esclusivo del Sovraintendente ” (cfr. memoria difensiva). CP_5
Dalla sentenza di non luogo a procedere si evince che nel procedimento penale la ricorrente ha dichiarato che tali chiavi le erano state fornite dal precedente Direttore del Parte_4
.
[...]
Ebbene, nel giudizio in esame parte ricorrente non ha allegato tale circostanza e non ha in alcun modo giustificato le ragioni del possesso delle predette chiavi. Del resto, anche in sede di procedimento disciplinare ella non ha fornito idonee spiegazioni al riguardo.
Altresì, in sede di indagini penali il Sovrintendente ha dichiarayo alla P.G. CP_5
che solo tre persone, tra cui non figura la ricorrente, ovvero il direttore tecnico e responsabile della struttura , il responsabile trasporti ed il Parte_5 Tes_1
responsabile della portineria sono autorizzate a possedere tutte le chiavi CP_6
del Teatro. Inoltre, egli ha dichiarato che le chiavi delle stanze nn. 413-414, di suo uso esclusivo, sono state cambiate nel dicembre del 2022 a seguito del relativo cambio di serratura. Tale circostanza è corroborata dalle fatture allegato n. 8 di parte resistente.
17 Pertanto, quanto meno con riferimento a tali chiavi, non può essere condivisa la tesi dell' secondo cui tutte le chiavi rinvenute all'esito della perquisizione le sono state Pt_1
date dal cessato Direttore, come riportato nella sentenza di non luogo a procedere.
Le dichiarazioni rese dal trovano corrispondenza con quanto dichiarato alla P.G. dal CP_5 responsabile , il quale ha dichiarato: “di possedere tutte le chiavi necessarie Parte_5
per accedere a tutti i locali del nell'arco delle 24 ore ,che a parte lui nessuno detiene Pt_6
le chiavi e non tutte le chiavi sono depositate presso la portineria di Via San Carlo 2, ingresso artisti, poiché buona parte sono depositate presso il magazzino del terzo piano che
è in uso a lui e al magazziniere sig. , che pertanto le chiavi depositate nel Tes_1
magazzino sono di uso suo esclusivo e del magazziniere, mentre quelle della portineria si ricevono su richiesta personale dei dipendenti aventi titolo, previa registrazione su apposito registro e che la non è autorizzata a detenere alcun tipo di chiave utile Pt_1
all'apertura degli uffici del Teatro e come tutti i dipendenti deve richiederle alla portineria”-
Alla luce di quanto esposto, risulta provato il possesso ingiustificato di chiavi da parte della ricorrente fatto di per sé idoneo a ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario.
Deve essere precisato che per tutti i fatti contestati, l' non ha allegato e provato la Pt_1
loro insussistenza, la quale viene fatta discendere de plano dalla sentenza resa in sede penale dal Gip di . CP_1
Il provvedimento espulsivo, risulta proporzionato ai fatti commessi in considerazione della loro intrinseca gravità. Anche il solo possedere chiavi delle stanze e dei camerini in maniera ingiustificata, tra cui quelle in grado di aprire le stanze del Sovrintendente, e di accedere ai camerini occupati senza ragioni, rappresentano fatti in grado di legittimare il licenziamento.
In argomento, giova rammentare che nel giudizio di proporzionalità il giudice non è vincolato dalle ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo elencate dalla contrattazione collettiva, le quali assumono valenza esclusivamente esemplificativa.
In tal guisa, infatti, il provvedimento impugnato, considerando la gravità del comportamento della ricorrente e tutte le circostanze di fatto, risulta proporzionato potendo la prosecuzione del rapporto di lavoro addirittura arrecare pregiudizio alla società. Ciò alla stregua
18 dell'insegnamento della giurisprudenza ad avviso della quale “Nel caso di licenziamento per giusta causa, per valutare la proporzionalità della sanzione irrogata alla condotta contestata non è sufficiente un'indagine limitata a verificare se il fatto è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, ma è sempre necessario valutare il comportamento concretamente tenuto, per verificare se lo stesso, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere il rapporto di fiducia intercorrente tra il dipendente ed il datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto sia addirittura pregiudizievole per l'azienda” (Corte appello Campobasso sez. lav., 15/11/2022,
n.174).
Di conseguenza, risulta infondata anche la censura attorea inerente alla sproporzione della sanzione.
Del pari, è infondata anche la deduzione dell'asserita genericità della contestazione, in quanto risultano in modo chiari i fatti addebitati ed il riferimento al procedimento penale di cui la ricorrente era a conoscenza, essendole stato consentito il relativo esercizio del diritto di difesa.
Quest'ultimo è stato garantito anche in relazione ai filmati oggetto del procedimento penale.
Con riferimento ad essi, si tratta di videoregistrazioni effettuate dalla P.G. nel corso delle indagini quali intercettazioni ambientali, per cui risultano infondate le censure relative ai diritti dei lavoratori in caso dell'installazione di telecamere aziendali sul luogo di lavoro vertendosi nel caso di specie in una differente situazione.
Tali filmati, inoltre, sono utilizzabili nel presente giudizio come prova atipica.
Infondata è, da ultimo, anche la censura relativa all'asserita violazione dell'art. 7 dello
Statuto dei lavoratori per non aver potuto la ricorrente visionare i suddetti filmati nel procedimento disciplinare. Come eccepito dalla resistente, essi non erano allo stato nella disponibilità della in quanto afferenti al procedimento penale. Il datore, tuttavia, CP_1
ha allegato gli atti penali in suo possesso al momento delle contestazioni, i quali potevano essere richiesti anche dalla ricorrente all'autorità competente.
19 Oltretutto, come espresso in narrativa, i filmati non sono dirimenti per la prova della giusta causa di licenziamento. Ciò comporta il venir meno della rilevanza di tale deduzione di parte ricorrente.
In conclusione, per le ragioni sopraesposte, il licenziamento risulta legittimo e a ciò consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa -scaglione per le cause di valore indeterminabile- e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Dott. Giannicola Paladino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 3.689,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Trieste, 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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