Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00874/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02103/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2103 del 2023, proposto da
EO BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ufficio Scolastico Regionale per la AN, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1879/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. Lavoro, pubblicata in data 02/01/2022 divenuta definitiva giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale di Torre Annunziata in data 04/10/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha agito per veder condannata l’Amministrazione scolastica a pagare nei suoi confronti l’importo di € 3.711,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all’integrale soddisfo a titolo di Retribuzione Professionale Docenti; somma dovuta in virtù della sentenza n. 1879/2021 pubblicata in data 02/01/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. Lavoro, , che ha così disposto:
«a) accoglie la domanda della ricorrente e per l’effetto condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore della ricorrente della complessiva somma di € 3.711,71, dovuta per la causale di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo, ex art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724”;
la ricorrente deduce che:
- la sentenza, è stata spedita in formula esecutiva con provvedimento del 10/05/2022;
- è stata notificata in forma esecutiva in data 12/05/2022 , al Ministero dell’Istruzione – SR AN , ed è passata in giudicato per decorrenza del termine per la proposizione dell’appello, come indicato nell’allegato certificato rilasciato dal competente Tribunale di Torre Annunziata il 04/10/2022;
- a tutt’oggi nessun pagamento in merito alla suindicata controversia è stato corrisposto ;
- è decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’articolo 14 del D.L. n. 669/1996,
chiede pertanto che il TAR adito così provveda:
ordini l’ottemperanza della sentenza disponendo il pagamento di complessivi €3.711,71 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo, ex art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
nomini, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
condanni l’Amministrazione intimata al pagamento dell’ulteriore somma di danaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in pendenza del giudicato,
condanni la resistente Amministrazione scolastica al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre alla refusione del contributo unificato, da attribuirsi al sottoscritto procuratore
Il Ministero intimato si è costituito con memoria solo formale.
Alla cc del 22 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto nei sensi di seguito precisati.
Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Nella fattispecie in esame risulta osservato il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale competente il 4.10.2022 ( all. 7 al ricorso).
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, in copia esecutiva presso la sede reale del Ministero resistente,( cfr. Allegato 6 al ricorso) sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, non risultando avvenuta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato).
Va pertanto, ordinato al Ministero della Istruzione e del Merito, di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, a corrispondere alla ricorrente quanto spettante in base alla predetta sentenza dell’A.G.O.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, assegnato all’Amministrazione resistente per ottemperare, si nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a., quale Commissario ad acta, il Direttore dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, adotterà tutti gli atti necessari, a carico e spese della amministrazione inadempiente, per dare esecuzione al giudicato.
Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Ministero della Istruzione e del Merito e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
Va, altresì, accolta, nei termini e nei limiti di seguito specificati, la domanda di corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a., anche alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dall’art. 1, comma 781, lett. a), L. n. 208/2015, che, nel testo attuale, dispone “nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”, in tal modo espressamente sancendo, da un lato, il principio, già acquisito in via giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento, e, dall’altro lato, che non può considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
Il Collegio ritiene, quindi, in conformità all’orientamento consolidato di questo Tribunale (ex multis, T.A.R. AN, Sezione VII, 13/07/2023, n. 4244), che la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. debba essere quantificata, nella specie, in misura pari agli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’effettivo adempimento al giudicato di che trattasi da parte della Amministrazione resistente o, in mancanza dell’adempimento, il giorno di scadenza del termine concesso nella presente sentenza di ottemperanza (sessanta giorni) alla Amministrazione resistente per adempiere, dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN (Sezione Seconda), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta, per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Direttore dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, determinando in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Ministero resistente.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione.
Condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Michele Cascone antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO