TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/12/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa LA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 484/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IA MA, del Foro di Siena, con domicilio eletto presso e nello Studio professionale del medesimo difensore in Rapolano Terme (SI), Via Provinciale Nord,
50, PEC: Email_1
ATTORE contro con sede in Siena, Strada del Casone 1/3, (Cod. Fisc. e P.I. CP_1
, R.E.A. SI-116175) in persona del suo legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti STEFANO INTURRISI ed EMANUELE
INTURRISI – PEC: Email_2 ed elettivamente domiciliata presso e Email_3 nel loro studio in Siena, La Lizza n. 10
CONVENUTA
e
(C.F. ), con sede in Mogliano Veneto (TV), Controparte_2 P.IVA_2
Via Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ENZO BENINCASA e dall'Avv. ALESSIA BENINCASA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Arezzo, Via G. Monaco, 65 –
PEC: Email_4
RZ TA
CONCLUSIONI pagina 1 di 11 Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- Accertare la responsabilità della (P.IVA in persona CP_1 P.IVA_3 del suo Amministratore e Legale rappresentante p.t. Dott. corrente in CP_3
53100 Siena, Strada Casone 1/3, nella causazione del danno subito dal sig. Parte_1 in conseguenza dell'incendio della propria automobile, per non aver eseguito a regola
d'arte e con la dovuta diligenza le operazioni di riparazione e ripristino effettuate sull'autovettura del sig. Parte_1
- Per l'effetto condannare la (P.IVA , in persona del CP_1 P.IVA_3 suo Amministratore unico e Legale rappresentante Dott. al risarcimento CP_3 di tutti i danni patrimoniali quantificabili in € 5.136,00, oltre spese per bollo, rottamazione auto e competenze CTP per come documentate in atti, o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo ed oltre ulteriori occorrende;
- Per l'effetto condannare la (P.IVA , in persona del CP_1 P.IVA_3 suo Amministratore unico e Legale rappresentante Dott. al risarcimento CP_3 del danno morale subito dal sig. per il disagio di essere rimasto senza la Parte_1 disponibilità di un'autovettura per circa 9 mesi e per aver dovuto provvedere ad acquistare un'altra auto;
danno morale che si quantifica in € 1.500,00, o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- Per l'effetto ingiungere alla (P.IVA ), in persona del CP_1 P.IVA_3 suo Amministratore unico e Legale rappresentante Dott. la restituzione CP_3 degli assegni consegnati dal sig. in data 04.08.2021; Parte_1
- Respingere le domande della terza chiamata formulate in tesi e nel merito perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa “
Per la convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis rejectis, in via preliminare disporre la rinnovazione della espletata CTU o, in subordine, disporre un supplemento ovvero un'integrazione delle indagini salvo, in ulteriore ipotesi, richiedere al CTU chiarimenti sulla relazione già depositata;
nel merito, respingere la domanda formulata dall'attore nei confronti Parte_1 della stessa perché infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
pagina 2 di 11 - sempre nel merito, in ipotesi, individuare il valore effettivo ante sinistro dell'autovettura per cui è causa limitando a detta somma l'ipotesi di un eventuale risarcimento in favore dell'attore;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenuta la in persona del suo l.r.p.t., a tenere Controparte_2 indenne la di tutto quanto sarà tenuta a pagare, per l'effetto CP_1 condannando la Compagnia stessa al pagamento di tale somma a favore dell'attore;
- in ogni caso onerare la parte o le parti soccombenti della rifusione delle spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento delle ragioni che precedono:
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede, per tutti i motivi esposti nelle note di trattazione scritta per l'ud. del 15.10.2024, la rinnovazione della ctu o, in subordine, la chiamata a chiarimenti dell'Ing. sui seguenti quesiti: Per_1
- se è stata verificata in concreto sulla testata del motore la presenza dell'iniettore inserito in modo non idoneo o comunque se sussistono elementi obiettivi che possano permettere di ritenere l'intervento di sostituzione svolto con negligenza;
- a quali listini ufficiali il CTU abbia fatto riferimento per la valutazione commerciale del veicolo al momento del sinistro.
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inoperatività della garanzia di cui alla polizza
GeneraImpresa contratta dalla con la comparente società, per tutti i Parte_2 motivi esposti in narrativa, e per l'effetto respingere la domanda di manleva dalla stessa promossa nei confronti della Controparte_4
respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in
[...] fatto ed in diritto e comunque non provata.
IN IPOTESI: nel caso di ritenuta responsabilità della e di operatività di Parte_2 polizza, riconoscere solo quei danni che verranno rigorosamente provati dall'attore come essere in correlazione causale con la condotta della convenuta assicurata, il tutto tenendo conto dei limiti contrattuali in punto di franchigia e/o scoperto e per tutto ciò che concerne la portata della garanzia assicurativa e dei massimali di Polizza.
pagina 3 di 11 Con vittoria delle spese di lite in ogni caso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_3 [...]
con sede in Siena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per CP_1 sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte. L'attore esponeva di aver ritirato, il giorno 3.08.2021, la propria autovettura, Marca BMW, modello UB 31
118, targata DP 623 RL, presso l'officina autorizzata BMW Service Blu Car Srl di
Siena, dove l'auto era stata ricoverata per un intervento manutentivo e di aver pagato le prestazioni effettuate mediante la corresponsione di tre assegni per un importo complessivo di € 2.990.00. Rappresentava di aver avvertito, lungo il viaggio di rientro verso la propria residenza in Rapolano Terme, un odore di gasolio sempre più intenso;
di essere riuscito a parcheggiare ed uscire dall'autovettura prima che questa venisse avvolta dalle fiamme;
che solo a seguito dell'intervento dei Vigili del
Fuoco, l'incendio era stato domato anche se la macchina era andata completamente distrutta. Lamentava come i tentativi di definire la vicenda in via conciliativa, nonostante l'intervento di un tecnico e l'accertata sussistenza del nesso di causalità tra gli interventi eseguiti e l'evento dannoso, si fossero rivelati infruttuosi a causa della disponibilità da parte della a pagare solo la somma di € 2.000,00 CP_1 anzichè quella pari al valore di mercato dell'auto di € 5.000,00, richiesta dall'attore.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta contestava la domanda attorea sia in punto di an che di quantum per non esser stata fornita la prova della riconducibilità dell'incendio alle riparazioni effettuate dal momento che tutte le componenti non metalliche erano andate distrutte;
anzi la responsabilità dell'officina poteva ritenersi esclusa atteso che l'incendio era stato provocato dalla rottura di un componente, tubo di gomma o guarnizione, non interessato dagli interventi oggetto di causa.
Contestava altresì il quantum del risarcimento richiesto: il valore della vettura, infatti, particolarmente sfruttata ed in condizioni generali non ottimali con molte componenti usurate e vetuste, si attestava sui € 2.430,00. Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto della domanda, e, in via preliminare, di essere autorizzata, previo differimento dell'udienza di comparizione delle parti, a chiamare in causa la propria pagina 4 di 11 compagnia assicurativa per esser tenuta indenne di quanto Controparte_2 condannata a pagare nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Differita l'udienza di prima comparizione delle parti per consentire la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, la quale eccepiva, preliminarmente, l'inoperatività della polizza alla stregua della clausola speciale rubricata “RC Postuma” che escludeva dalla manleva assicurativa i danni subiti dai veicoli oggetto degli interventi di riparazione e/o sostituzione;
richiamava, ad ogni buon conto, la previsione di uno scoperto a carico dell'assicurato del 10% non inferiore a € 1.500,00. Nel merito contestava la domanda attorea in punto di an, ritenuta l'insussistenza del nesso di causalità tra l'incendio e le riparazioni effettuate dalla convenuta, nonchè il quantum della richiesta poichè il valore pagato dall'attore per l'acquisto della macchina era nettamente superiore a quello effettivo.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, tenuta mediante trattazione scritta, il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc. Depositate le memorie, la causa, istruiva mediante produzioni documentali nonchè CTU volta ad accertare le cause dell'incendio e la loro riferibilità all'intervento manutentivo posto in essere dalla convenuta, veniva trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
*********************
Alla stregua delle emergenze processuali - prove documentali, consulenza tecnica e principio di non contestazione - risulta provato che il giorno Parte_1
3.08.2021 ritirò la propria autovettura, BMW 118d targata DP 623 RL, dall'officina autorizzata BMW Service Blu Car Srl di Siena, dove il veicolo era stato ricoverato per una serie di interventi manutentivi consistenti nella sostituzione della “catena di distribuzione”, di un sensore temperatura refrigerante, di un iniettore del gasolio nell'impianto di alimentazione, della “cinghia alternatore”, dell'olio motore nonché nella revisione dei cablaggi di alcuni componenti elettrici, nella pulizia motore, vano motore e sanificazione.
Risulta altresì provato che lungo il viaggio di rientro verso casa, in Rapolano Terme,
a circa 20/25 Km da Siena, l'attore, avvertito un odore di gasolio sempre più
pagina 5 di 11 intenso, fece appena in tempo a fermarsi e parcheggiare prima che l'autovettura andasse a fuoco;
che le fiamme, sviluppatosi sulla parte anteriore, si propagarono in maniera importante al resto dell'autoveicolo danneggiandolo gravemente e rendendolo inutilizzabile tant'è che per rimuoverlo fu necessario l'intervento del carro attrezzi;
che l'incendio fu domato solo a seguito dell'intervento dei Vigili del
Fuoco di Siena (doc. 4 citazione).
Quanto al nesso di causalità tra le riparazioni effettuate dalla e l'evento CP_1 dannoso, questo giudicante fa proprie, condividendole, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, Ing. nel proprio elaborato peritale, comprensivo dei Persona_2 chiarimenti resi, in quanto esaustivo, chiaro, congruo, ben motivato e immune da vizi logico-giuridici.
Scrive a riguardo il CTU: “per l'operazione di sostituzione dell'iniettore danneggiato,
l'officina della ha dovuto smontare tutto il sistema di iniezione, posizionato CP_1 sopra la testata del motore. E' plausibile che un riassemblaggio non accurato degli organi meccanici, possa avere causato una perdita di carburante che in un primo momento ha interessato il vano del coperchio della testata e successivamente questa si sia riversata sugli organi sottostanti, quali il collettore di scarico e la turbina ad esso collegata”. La ricostruzione effettuata dal consulente appare avvalorata dalla circostanza dell'odore di gasolio, sempre più intenso, avvertito dal conducente durante il tragitto di rientro verso casa: il contatto continuo fra gasolio e superfici ad alta temperatura “possono avere dato luogo alla combustione del gasolio e di conseguenza possono avere provocato l'incendio della vettura” (pag. 15 CTU).
Sulla riconducibilità dell'incendio ad eventuale perdita di gasolio concorda lo stesso
CTP di parte convenuta, P.I. il quale, però, ipotizza la responsabilità del Persona_3 conducente il quale, una volta avvertito l'odore di combustibile, avrebbe dovuto fermarsi immediatamente e spegnere il motore del veicolo. A riguardo si osserva che l'eventuale comportamento colposo del conducente - sia che questo venga in rilievo come causa esclusiva dell'evento dannoso ovvero quale concorso colposo della vittima del fatto illecito ai sensi dell'art. 1227 c.c. - costituisce questione estranea al thema decidendum così come delineato - alla stregua delle allegazioni, deduzioni ed eccezioni sollevate dalle parti - nei termini preclusivi fissati dalla legge.
pagina 6 di 11 Parimenti inconferente l'osservazione del CTP della , dott. Controparte_2 [...]
che richiama l'eventualità di possibili difetti della casa madre. Si conviene Per_4 invero con il CTU allorquando evidenzia come “Fra tutte le possibili cause di incendio, quella menzionata dal CTP appare essere quella statisticamente più improbabile dal momento che la vettura, immatricolata nel 2008, nei precedenti 13 anni di utilizzo non ha mai presentato i problemi a cui si fa riferimento. Appare altamente improbabile che tali problematiche si siano sviluppate proprio nei 15 minuti successivi al ritiro dell'auto dall'officina” (pag. 3 allegato 5).
Quanto alla presenza di plastiche incombuste, si richiama la condivisibile motivazione offerta dal CTU: “l'auto durante la marcia (con la velocità), tendeva a convogliare i fumi e le fiamme in direzione del sottoscocca. La posizione del cofano motore, che è posto sopra il suddetto vano (coperchio), non ha permesso la completa combustione delle plastiche a causa del vuoto d'aria dovuto proprio al fatto che i flussi dei fumi caldi venivano risucchiati verso il basso. Inoltre, il carburante scendendo dall'alto del coperchio della testata verso il basso (con la dinamica spiegata in relazione) ha fatto sì che la combustione si sviluppasse in una zona molto al di sotto del coperchio”.
A questo punto preme evidenziare che il contratto sorto tra il proprietario di un'autovettura da riparare e il titolare dell'officina meccanica va qualificato come contratto d'opera (cfr. Cass. n. 17918/2020) per cui il meccanico si impegna ad eseguire la prestazione con la dovuta diligenza e a restituire il mezzo integro e funzionante mentre il proprietario deve pagare il compenso per il lavoro svolto.
L'art. 1218 c.c., in materia di responsabilità contrattuale, stabilisce inoltre che “chi non adempie esattamente alla prestazione dovuta risponde del danno, a meno che non provi che l'inadempimento è stato determinato da una causa a lui non imputabile”: pertanto, se il danno deriva da negligenza, imperizia o mancata esecuzione a regola d'arte, il meccanico sarà tenuto al risarcimento.
Nello specifico, il legislatore ha distinto tra diligenza ordinaria e diligenza qualificata, imponendo ai professionisti di settore uno standard più elevato rispetto a un comune prestatore d'opera: il meccanico, in quanto professionista, è tenuto a una diligenza tecnica e specialistica.
pagina 7 di 11 Quindi se il danno all'auto è conseguenza di un'errata valutazione tecnica, di una diagnosi imprecisa o di un'installazione scorretta di componenti, si configura un inadempimento colposo.
Sulle base delle predette considerazioni, una volta accertata la responsabilità dell'officina convenuta per non aver eseguito l'intervento di manutenzione secondo le regole dell'arte, va affermato il diritto del convenuto al risarcimento dei danni subiti.
Costituisce un consolidato principio giurisprudenziale quello secondo il quale il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione, valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso.
Nella fattispecie concreta, sulla base degli elementi probatori acquisiti, va riconosciuto in favore dell'attore il c.d. danno emergente pari alle perdite economiche concretamente subite in conseguenza diretta dell'evento lesivo determinate in complessivi € 5.558,00 così calcolati:
€ 4.700,00 quale esborso sostenuto per l'acquisto dell'autovettura, documentato tramite bonifico bancario del 12.04.2021 emesso in favore di Persona_5
€ 109,80 costo dell'intervento del soccorso stradale;
€ 150,10, spese di rottamazione;
€ 13,50 denuncia di cessazione circolazione,
€ 584,60 spese dei bolli auto per gli anni 2023-2024.
Con riferimento alla determinazione del valore del veicolo incendiato, chi giudica ritiene non condivisibili le conclusioni del CTU, risultando pacifico che i lavori di riparazione non sono mai stati pagati in quanto i tre assegni corrisposti a tal titolo non sono stati portati all'incasso da parte della Diversamente opinando CP_1
l'attore si troverebbe ad essere risarcito di un danno non subito consistente nel ristoro (ingiustificato) di un esborso mai subito.
L'esecuzione della prestazione da parte della poiché non svolta a regola CP_1
d'arte, anziché riflettersi in un aumento del valore del bene oggetto dell'intervento manutentivo, comporta il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione degli assegni consegnati in data 04.08.2021.
pagina 8 di 11 Non meritevole di ristoro, inoltre, l'ulteriore pregiudizio asseritamente subito per la perdita degli effetti personali dell'attore – cellulare, casco, interfono, giubbotto in pelle – in quanto la pretesa è rimasta del tutto destituita di fondamento sia in punto di an che di quantum così come la richiesta risarcitoria avanzata a titolo di danno morale.
La giurisprudenza ha infatti precisato che la risarcibilità di tale voce di danno, ricompreso nell'ampia categoria del danno non patrimoniale e da intendersi come sofferenza soggettiva, pur potendo derivare anche da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (cfr. Cass. n.
21999/2011), presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova non potendosi riconoscere, nel nostro ordinamento giuridico, un danno “in re ipsa”. Deve comunque trattarsi di un danno da stress o da paterna d'animo non riconducibile ad una situazione di mero disagio della vita quotidiana come quello derivante dalla mancata disponibilità della vettura e dal doversene procurare una nuova.
In definitiva, va affermata la responsabilità della convenuta, per non aver eseguito a regola d'arte e con la dovuta diligenza le operazioni di riparazione e ripristino della autovettura BMW di proprietà dell'attore il quale ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per complessivi € 5.558,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Passando alla disamina della domanda di garanzia proposta dalla convenuta avverso la terza chiamata, pacifica e documentata la sussistenza inter partes, nel periodo di interesse, della polizza di copertura della responsabilità civile n. 320812843, risulta in contestazione la sua operatività alla stregua della clausola, invocata dalla
, RA02 denominata “RC Postuma” che, ad integrazione di quanto Controparte_2 previsto nella R051 e a parziale deroga dell'art.
2.1 lett. o) estende l'assicurazione ai danni conseguenti ad errori o difetti nell'esecuzione dei lavori di installazione, rimozione, riparazione, manutenzione e posa in opera, svolti direttamente dall' e dai suoi dipendenti con una serie di esclusioni tra cui al punto a) Parte_4 quella relativa “agli impianti e altre cose installate e/o oggetto dei lavori di riparazione
e/o manutenzione, subiti dai veicoli oggetto degli interventi, le spese per le relative
pagina 9 di 11 sostituzioni o riparazioni nonché, i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità”.
Come evidenziato dalla stessa compagnia assicurativa, la clausola in questione, avente portata generale per tutte le imprese, e non per le sole officine, va letta e contestualizzata per ogni singola attività commerciale. Ebbene, il tenore letterale della predetta pattuizione, formulata in modo tutt'altro che chiaro e cristallino, non può essere inteso nel senso di escludere la garanzia per i danni subiti dai veicoli oggetto degli interventi di riparazione e/o manutenzione svolti dall'assicurata poiché, in tal caso, svuoterebbe la garanzia del suo contenuto come condivisibilmente evidenziato dalla difesa della CP_1
Si conviene pertanto nel ritenere che l'esclusione vada circoscritta all'ipotesi in cui i danni subiti dal veicolo siano causati da impianti o altre cose (in quanto coperti/e dalla garanzia del produttore o del venditore) installati/e sul veicolo medesimo in occasione di interventi manutentivi mentre le prestazioni lavorative eseguite in modo non corretto dal titolare dell'impresa e dai suoi dipendenti sono ricomprese nell'ambito della copertura assicurativa.
La va pertanto condannata a tenere indenne la propria Controparte_2 assicurata di quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere all'attore in CP_1 dipendenza della presente pronuncia, dedotte eventuali franchigie ed entro il massimale di polizza.
Le spese di lite del presente giudizio in omaggio al principio di soccombenza sono poste a carico della parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo in conformità al D.M. 55/14 aggiornato al DM 147/2022, scaglione di riferimento da € 5.201 a €
26.000, tenuto conto del valore effettivo della controversia vicino al minimo della fascia e dell'attività effettivamente espletata.
Parimenti a carico della convenuta vanno definitivamente poste le spese di CTU, già liquidate con decreto del 3.12.2024.
Anche le spese di CTP, in quanto aventi natura di allegazione difensiva tecnica, sono tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto a vedersi rimborsate (Cass. SU n.
16990/2017) e vengono liquidate nella misura di cui alla notula prodotta (cfr. Cass. sent. n. 26729/2024).
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta la responsabilità della convenuta nella causazione del danno subito dall'attore in conseguenza dell'incendio della propria automobile, occorso il giorno 3.08.2021, per non aver eseguito a regola d'arte e con la dovuta diligenza le operazioni di riparazione e ripristino e, per l'effetto;
2. condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore: CP_1
- al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti da pari a Parte_1 complessivi € 5.558,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
- alla restituzione degli assegni consegnati dall'attore in data 04.08.2021;
- a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 3.800,00 per onorari, oltre 15 % per spese generali, CAP e IVA come per legge;
- a rimborsare all'attore le spese di CTP nella misura di cui alla notula emessa dal P.I. pari a € 813,60 oltre accessori di legge;
Persona_6
3. pone definitivamente a carico della le spese di CTU;
CP_1
4. condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, a manlevare e tenere indenne la di quanto questa è CP_1 tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza delle statuizioni che precedono, dedotte eventuali franchigie ed entro il massimale di polizza.
Siena, 14 dicembre 2025
Il Giudice OP
LA NI
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa LA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 484/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IA MA, del Foro di Siena, con domicilio eletto presso e nello Studio professionale del medesimo difensore in Rapolano Terme (SI), Via Provinciale Nord,
50, PEC: Email_1
ATTORE contro con sede in Siena, Strada del Casone 1/3, (Cod. Fisc. e P.I. CP_1
, R.E.A. SI-116175) in persona del suo legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti STEFANO INTURRISI ed EMANUELE
INTURRISI – PEC: Email_2 ed elettivamente domiciliata presso e Email_3 nel loro studio in Siena, La Lizza n. 10
CONVENUTA
e
(C.F. ), con sede in Mogliano Veneto (TV), Controparte_2 P.IVA_2
Via Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ENZO BENINCASA e dall'Avv. ALESSIA BENINCASA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Arezzo, Via G. Monaco, 65 –
PEC: Email_4
RZ TA
CONCLUSIONI pagina 1 di 11 Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- Accertare la responsabilità della (P.IVA in persona CP_1 P.IVA_3 del suo Amministratore e Legale rappresentante p.t. Dott. corrente in CP_3
53100 Siena, Strada Casone 1/3, nella causazione del danno subito dal sig. Parte_1 in conseguenza dell'incendio della propria automobile, per non aver eseguito a regola
d'arte e con la dovuta diligenza le operazioni di riparazione e ripristino effettuate sull'autovettura del sig. Parte_1
- Per l'effetto condannare la (P.IVA , in persona del CP_1 P.IVA_3 suo Amministratore unico e Legale rappresentante Dott. al risarcimento CP_3 di tutti i danni patrimoniali quantificabili in € 5.136,00, oltre spese per bollo, rottamazione auto e competenze CTP per come documentate in atti, o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo ed oltre ulteriori occorrende;
- Per l'effetto condannare la (P.IVA , in persona del CP_1 P.IVA_3 suo Amministratore unico e Legale rappresentante Dott. al risarcimento CP_3 del danno morale subito dal sig. per il disagio di essere rimasto senza la Parte_1 disponibilità di un'autovettura per circa 9 mesi e per aver dovuto provvedere ad acquistare un'altra auto;
danno morale che si quantifica in € 1.500,00, o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- Per l'effetto ingiungere alla (P.IVA ), in persona del CP_1 P.IVA_3 suo Amministratore unico e Legale rappresentante Dott. la restituzione CP_3 degli assegni consegnati dal sig. in data 04.08.2021; Parte_1
- Respingere le domande della terza chiamata formulate in tesi e nel merito perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa “
Per la convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis rejectis, in via preliminare disporre la rinnovazione della espletata CTU o, in subordine, disporre un supplemento ovvero un'integrazione delle indagini salvo, in ulteriore ipotesi, richiedere al CTU chiarimenti sulla relazione già depositata;
nel merito, respingere la domanda formulata dall'attore nei confronti Parte_1 della stessa perché infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
pagina 2 di 11 - sempre nel merito, in ipotesi, individuare il valore effettivo ante sinistro dell'autovettura per cui è causa limitando a detta somma l'ipotesi di un eventuale risarcimento in favore dell'attore;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenuta la in persona del suo l.r.p.t., a tenere Controparte_2 indenne la di tutto quanto sarà tenuta a pagare, per l'effetto CP_1 condannando la Compagnia stessa al pagamento di tale somma a favore dell'attore;
- in ogni caso onerare la parte o le parti soccombenti della rifusione delle spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento delle ragioni che precedono:
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede, per tutti i motivi esposti nelle note di trattazione scritta per l'ud. del 15.10.2024, la rinnovazione della ctu o, in subordine, la chiamata a chiarimenti dell'Ing. sui seguenti quesiti: Per_1
- se è stata verificata in concreto sulla testata del motore la presenza dell'iniettore inserito in modo non idoneo o comunque se sussistono elementi obiettivi che possano permettere di ritenere l'intervento di sostituzione svolto con negligenza;
- a quali listini ufficiali il CTU abbia fatto riferimento per la valutazione commerciale del veicolo al momento del sinistro.
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inoperatività della garanzia di cui alla polizza
GeneraImpresa contratta dalla con la comparente società, per tutti i Parte_2 motivi esposti in narrativa, e per l'effetto respingere la domanda di manleva dalla stessa promossa nei confronti della Controparte_4
respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in
[...] fatto ed in diritto e comunque non provata.
IN IPOTESI: nel caso di ritenuta responsabilità della e di operatività di Parte_2 polizza, riconoscere solo quei danni che verranno rigorosamente provati dall'attore come essere in correlazione causale con la condotta della convenuta assicurata, il tutto tenendo conto dei limiti contrattuali in punto di franchigia e/o scoperto e per tutto ciò che concerne la portata della garanzia assicurativa e dei massimali di Polizza.
pagina 3 di 11 Con vittoria delle spese di lite in ogni caso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_3 [...]
con sede in Siena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per CP_1 sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte. L'attore esponeva di aver ritirato, il giorno 3.08.2021, la propria autovettura, Marca BMW, modello UB 31
118, targata DP 623 RL, presso l'officina autorizzata BMW Service Blu Car Srl di
Siena, dove l'auto era stata ricoverata per un intervento manutentivo e di aver pagato le prestazioni effettuate mediante la corresponsione di tre assegni per un importo complessivo di € 2.990.00. Rappresentava di aver avvertito, lungo il viaggio di rientro verso la propria residenza in Rapolano Terme, un odore di gasolio sempre più intenso;
di essere riuscito a parcheggiare ed uscire dall'autovettura prima che questa venisse avvolta dalle fiamme;
che solo a seguito dell'intervento dei Vigili del
Fuoco, l'incendio era stato domato anche se la macchina era andata completamente distrutta. Lamentava come i tentativi di definire la vicenda in via conciliativa, nonostante l'intervento di un tecnico e l'accertata sussistenza del nesso di causalità tra gli interventi eseguiti e l'evento dannoso, si fossero rivelati infruttuosi a causa della disponibilità da parte della a pagare solo la somma di € 2.000,00 CP_1 anzichè quella pari al valore di mercato dell'auto di € 5.000,00, richiesta dall'attore.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta contestava la domanda attorea sia in punto di an che di quantum per non esser stata fornita la prova della riconducibilità dell'incendio alle riparazioni effettuate dal momento che tutte le componenti non metalliche erano andate distrutte;
anzi la responsabilità dell'officina poteva ritenersi esclusa atteso che l'incendio era stato provocato dalla rottura di un componente, tubo di gomma o guarnizione, non interessato dagli interventi oggetto di causa.
Contestava altresì il quantum del risarcimento richiesto: il valore della vettura, infatti, particolarmente sfruttata ed in condizioni generali non ottimali con molte componenti usurate e vetuste, si attestava sui € 2.430,00. Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto della domanda, e, in via preliminare, di essere autorizzata, previo differimento dell'udienza di comparizione delle parti, a chiamare in causa la propria pagina 4 di 11 compagnia assicurativa per esser tenuta indenne di quanto Controparte_2 condannata a pagare nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Differita l'udienza di prima comparizione delle parti per consentire la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, la quale eccepiva, preliminarmente, l'inoperatività della polizza alla stregua della clausola speciale rubricata “RC Postuma” che escludeva dalla manleva assicurativa i danni subiti dai veicoli oggetto degli interventi di riparazione e/o sostituzione;
richiamava, ad ogni buon conto, la previsione di uno scoperto a carico dell'assicurato del 10% non inferiore a € 1.500,00. Nel merito contestava la domanda attorea in punto di an, ritenuta l'insussistenza del nesso di causalità tra l'incendio e le riparazioni effettuate dalla convenuta, nonchè il quantum della richiesta poichè il valore pagato dall'attore per l'acquisto della macchina era nettamente superiore a quello effettivo.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, tenuta mediante trattazione scritta, il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc. Depositate le memorie, la causa, istruiva mediante produzioni documentali nonchè CTU volta ad accertare le cause dell'incendio e la loro riferibilità all'intervento manutentivo posto in essere dalla convenuta, veniva trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
*********************
Alla stregua delle emergenze processuali - prove documentali, consulenza tecnica e principio di non contestazione - risulta provato che il giorno Parte_1
3.08.2021 ritirò la propria autovettura, BMW 118d targata DP 623 RL, dall'officina autorizzata BMW Service Blu Car Srl di Siena, dove il veicolo era stato ricoverato per una serie di interventi manutentivi consistenti nella sostituzione della “catena di distribuzione”, di un sensore temperatura refrigerante, di un iniettore del gasolio nell'impianto di alimentazione, della “cinghia alternatore”, dell'olio motore nonché nella revisione dei cablaggi di alcuni componenti elettrici, nella pulizia motore, vano motore e sanificazione.
Risulta altresì provato che lungo il viaggio di rientro verso casa, in Rapolano Terme,
a circa 20/25 Km da Siena, l'attore, avvertito un odore di gasolio sempre più
pagina 5 di 11 intenso, fece appena in tempo a fermarsi e parcheggiare prima che l'autovettura andasse a fuoco;
che le fiamme, sviluppatosi sulla parte anteriore, si propagarono in maniera importante al resto dell'autoveicolo danneggiandolo gravemente e rendendolo inutilizzabile tant'è che per rimuoverlo fu necessario l'intervento del carro attrezzi;
che l'incendio fu domato solo a seguito dell'intervento dei Vigili del
Fuoco di Siena (doc. 4 citazione).
Quanto al nesso di causalità tra le riparazioni effettuate dalla e l'evento CP_1 dannoso, questo giudicante fa proprie, condividendole, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, Ing. nel proprio elaborato peritale, comprensivo dei Persona_2 chiarimenti resi, in quanto esaustivo, chiaro, congruo, ben motivato e immune da vizi logico-giuridici.
Scrive a riguardo il CTU: “per l'operazione di sostituzione dell'iniettore danneggiato,
l'officina della ha dovuto smontare tutto il sistema di iniezione, posizionato CP_1 sopra la testata del motore. E' plausibile che un riassemblaggio non accurato degli organi meccanici, possa avere causato una perdita di carburante che in un primo momento ha interessato il vano del coperchio della testata e successivamente questa si sia riversata sugli organi sottostanti, quali il collettore di scarico e la turbina ad esso collegata”. La ricostruzione effettuata dal consulente appare avvalorata dalla circostanza dell'odore di gasolio, sempre più intenso, avvertito dal conducente durante il tragitto di rientro verso casa: il contatto continuo fra gasolio e superfici ad alta temperatura “possono avere dato luogo alla combustione del gasolio e di conseguenza possono avere provocato l'incendio della vettura” (pag. 15 CTU).
Sulla riconducibilità dell'incendio ad eventuale perdita di gasolio concorda lo stesso
CTP di parte convenuta, P.I. il quale, però, ipotizza la responsabilità del Persona_3 conducente il quale, una volta avvertito l'odore di combustibile, avrebbe dovuto fermarsi immediatamente e spegnere il motore del veicolo. A riguardo si osserva che l'eventuale comportamento colposo del conducente - sia che questo venga in rilievo come causa esclusiva dell'evento dannoso ovvero quale concorso colposo della vittima del fatto illecito ai sensi dell'art. 1227 c.c. - costituisce questione estranea al thema decidendum così come delineato - alla stregua delle allegazioni, deduzioni ed eccezioni sollevate dalle parti - nei termini preclusivi fissati dalla legge.
pagina 6 di 11 Parimenti inconferente l'osservazione del CTP della , dott. Controparte_2 [...]
che richiama l'eventualità di possibili difetti della casa madre. Si conviene Per_4 invero con il CTU allorquando evidenzia come “Fra tutte le possibili cause di incendio, quella menzionata dal CTP appare essere quella statisticamente più improbabile dal momento che la vettura, immatricolata nel 2008, nei precedenti 13 anni di utilizzo non ha mai presentato i problemi a cui si fa riferimento. Appare altamente improbabile che tali problematiche si siano sviluppate proprio nei 15 minuti successivi al ritiro dell'auto dall'officina” (pag. 3 allegato 5).
Quanto alla presenza di plastiche incombuste, si richiama la condivisibile motivazione offerta dal CTU: “l'auto durante la marcia (con la velocità), tendeva a convogliare i fumi e le fiamme in direzione del sottoscocca. La posizione del cofano motore, che è posto sopra il suddetto vano (coperchio), non ha permesso la completa combustione delle plastiche a causa del vuoto d'aria dovuto proprio al fatto che i flussi dei fumi caldi venivano risucchiati verso il basso. Inoltre, il carburante scendendo dall'alto del coperchio della testata verso il basso (con la dinamica spiegata in relazione) ha fatto sì che la combustione si sviluppasse in una zona molto al di sotto del coperchio”.
A questo punto preme evidenziare che il contratto sorto tra il proprietario di un'autovettura da riparare e il titolare dell'officina meccanica va qualificato come contratto d'opera (cfr. Cass. n. 17918/2020) per cui il meccanico si impegna ad eseguire la prestazione con la dovuta diligenza e a restituire il mezzo integro e funzionante mentre il proprietario deve pagare il compenso per il lavoro svolto.
L'art. 1218 c.c., in materia di responsabilità contrattuale, stabilisce inoltre che “chi non adempie esattamente alla prestazione dovuta risponde del danno, a meno che non provi che l'inadempimento è stato determinato da una causa a lui non imputabile”: pertanto, se il danno deriva da negligenza, imperizia o mancata esecuzione a regola d'arte, il meccanico sarà tenuto al risarcimento.
Nello specifico, il legislatore ha distinto tra diligenza ordinaria e diligenza qualificata, imponendo ai professionisti di settore uno standard più elevato rispetto a un comune prestatore d'opera: il meccanico, in quanto professionista, è tenuto a una diligenza tecnica e specialistica.
pagina 7 di 11 Quindi se il danno all'auto è conseguenza di un'errata valutazione tecnica, di una diagnosi imprecisa o di un'installazione scorretta di componenti, si configura un inadempimento colposo.
Sulle base delle predette considerazioni, una volta accertata la responsabilità dell'officina convenuta per non aver eseguito l'intervento di manutenzione secondo le regole dell'arte, va affermato il diritto del convenuto al risarcimento dei danni subiti.
Costituisce un consolidato principio giurisprudenziale quello secondo il quale il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione, valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso.
Nella fattispecie concreta, sulla base degli elementi probatori acquisiti, va riconosciuto in favore dell'attore il c.d. danno emergente pari alle perdite economiche concretamente subite in conseguenza diretta dell'evento lesivo determinate in complessivi € 5.558,00 così calcolati:
€ 4.700,00 quale esborso sostenuto per l'acquisto dell'autovettura, documentato tramite bonifico bancario del 12.04.2021 emesso in favore di Persona_5
€ 109,80 costo dell'intervento del soccorso stradale;
€ 150,10, spese di rottamazione;
€ 13,50 denuncia di cessazione circolazione,
€ 584,60 spese dei bolli auto per gli anni 2023-2024.
Con riferimento alla determinazione del valore del veicolo incendiato, chi giudica ritiene non condivisibili le conclusioni del CTU, risultando pacifico che i lavori di riparazione non sono mai stati pagati in quanto i tre assegni corrisposti a tal titolo non sono stati portati all'incasso da parte della Diversamente opinando CP_1
l'attore si troverebbe ad essere risarcito di un danno non subito consistente nel ristoro (ingiustificato) di un esborso mai subito.
L'esecuzione della prestazione da parte della poiché non svolta a regola CP_1
d'arte, anziché riflettersi in un aumento del valore del bene oggetto dell'intervento manutentivo, comporta il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione degli assegni consegnati in data 04.08.2021.
pagina 8 di 11 Non meritevole di ristoro, inoltre, l'ulteriore pregiudizio asseritamente subito per la perdita degli effetti personali dell'attore – cellulare, casco, interfono, giubbotto in pelle – in quanto la pretesa è rimasta del tutto destituita di fondamento sia in punto di an che di quantum così come la richiesta risarcitoria avanzata a titolo di danno morale.
La giurisprudenza ha infatti precisato che la risarcibilità di tale voce di danno, ricompreso nell'ampia categoria del danno non patrimoniale e da intendersi come sofferenza soggettiva, pur potendo derivare anche da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (cfr. Cass. n.
21999/2011), presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova non potendosi riconoscere, nel nostro ordinamento giuridico, un danno “in re ipsa”. Deve comunque trattarsi di un danno da stress o da paterna d'animo non riconducibile ad una situazione di mero disagio della vita quotidiana come quello derivante dalla mancata disponibilità della vettura e dal doversene procurare una nuova.
In definitiva, va affermata la responsabilità della convenuta, per non aver eseguito a regola d'arte e con la dovuta diligenza le operazioni di riparazione e ripristino della autovettura BMW di proprietà dell'attore il quale ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per complessivi € 5.558,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Passando alla disamina della domanda di garanzia proposta dalla convenuta avverso la terza chiamata, pacifica e documentata la sussistenza inter partes, nel periodo di interesse, della polizza di copertura della responsabilità civile n. 320812843, risulta in contestazione la sua operatività alla stregua della clausola, invocata dalla
, RA02 denominata “RC Postuma” che, ad integrazione di quanto Controparte_2 previsto nella R051 e a parziale deroga dell'art.
2.1 lett. o) estende l'assicurazione ai danni conseguenti ad errori o difetti nell'esecuzione dei lavori di installazione, rimozione, riparazione, manutenzione e posa in opera, svolti direttamente dall' e dai suoi dipendenti con una serie di esclusioni tra cui al punto a) Parte_4 quella relativa “agli impianti e altre cose installate e/o oggetto dei lavori di riparazione
e/o manutenzione, subiti dai veicoli oggetto degli interventi, le spese per le relative
pagina 9 di 11 sostituzioni o riparazioni nonché, i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità”.
Come evidenziato dalla stessa compagnia assicurativa, la clausola in questione, avente portata generale per tutte le imprese, e non per le sole officine, va letta e contestualizzata per ogni singola attività commerciale. Ebbene, il tenore letterale della predetta pattuizione, formulata in modo tutt'altro che chiaro e cristallino, non può essere inteso nel senso di escludere la garanzia per i danni subiti dai veicoli oggetto degli interventi di riparazione e/o manutenzione svolti dall'assicurata poiché, in tal caso, svuoterebbe la garanzia del suo contenuto come condivisibilmente evidenziato dalla difesa della CP_1
Si conviene pertanto nel ritenere che l'esclusione vada circoscritta all'ipotesi in cui i danni subiti dal veicolo siano causati da impianti o altre cose (in quanto coperti/e dalla garanzia del produttore o del venditore) installati/e sul veicolo medesimo in occasione di interventi manutentivi mentre le prestazioni lavorative eseguite in modo non corretto dal titolare dell'impresa e dai suoi dipendenti sono ricomprese nell'ambito della copertura assicurativa.
La va pertanto condannata a tenere indenne la propria Controparte_2 assicurata di quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere all'attore in CP_1 dipendenza della presente pronuncia, dedotte eventuali franchigie ed entro il massimale di polizza.
Le spese di lite del presente giudizio in omaggio al principio di soccombenza sono poste a carico della parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo in conformità al D.M. 55/14 aggiornato al DM 147/2022, scaglione di riferimento da € 5.201 a €
26.000, tenuto conto del valore effettivo della controversia vicino al minimo della fascia e dell'attività effettivamente espletata.
Parimenti a carico della convenuta vanno definitivamente poste le spese di CTU, già liquidate con decreto del 3.12.2024.
Anche le spese di CTP, in quanto aventi natura di allegazione difensiva tecnica, sono tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto a vedersi rimborsate (Cass. SU n.
16990/2017) e vengono liquidate nella misura di cui alla notula prodotta (cfr. Cass. sent. n. 26729/2024).
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta la responsabilità della convenuta nella causazione del danno subito dall'attore in conseguenza dell'incendio della propria automobile, occorso il giorno 3.08.2021, per non aver eseguito a regola d'arte e con la dovuta diligenza le operazioni di riparazione e ripristino e, per l'effetto;
2. condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore: CP_1
- al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti da pari a Parte_1 complessivi € 5.558,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
- alla restituzione degli assegni consegnati dall'attore in data 04.08.2021;
- a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 3.800,00 per onorari, oltre 15 % per spese generali, CAP e IVA come per legge;
- a rimborsare all'attore le spese di CTP nella misura di cui alla notula emessa dal P.I. pari a € 813,60 oltre accessori di legge;
Persona_6
3. pone definitivamente a carico della le spese di CTU;
CP_1
4. condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, a manlevare e tenere indenne la di quanto questa è CP_1 tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza delle statuizioni che precedono, dedotte eventuali franchigie ed entro il massimale di polizza.
Siena, 14 dicembre 2025
Il Giudice OP
LA NI
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11