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8 agosto 2002
8 agosto 2002
Art. 1. 1. Il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108 , recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 60.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 60.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Salerno, sentenza 12/01/2021, n. 33Provvedimento: […] CP_2che la coop. “ ” aveva utilizzato propri dipendenti per lo svolgimento Org_2di attività lavorativa presso la società . Precisava che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 172/2002, “la ripetizione per prestazioni indebite non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori” dev'essere “esercitata esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non 2 dei beneficiari della prestazione stessa, ancorchè i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati dall'Istituito ai lavoratori”.Leggi di più...
- ripetizione di indebito·
- accertamento ispettivo·
- indebito previdenziale·
- art. 1 bis d.l. n. 108/2002·
- art. 91 cod. proc. civ.·
- prova per testi·
- responsabilità lavoratore·
- cassa integrazione·
- onere della prova