Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
Il convivente del soggetto autore di attività di "spaccio" di sostanze stupefacenti ne risponde a titolo di concorso ove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, consentendone l'occultamento, mentre non ne risponde se si sia limitato a conoscere di tale attività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2008, n. 9842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9842 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 10/12/2008
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 2536
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla Immacolata - Consigliere - N. 23694/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI CA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 13 marzo 2008 dalla corte d'appello di Milano;
udita nella pubblica udienza del 10 dicembre 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Milano confermò la sentenza 7 luglio 2005 del giudice del tribunale di Voghera, che aveva dichiarato NI CA colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e l'aveva condannata alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa. Nella specie era accaduto che la polizia aveva arrestato per spaccio di eroina tale AT AD, convivente della NI;
che perquisita la casa gli agenti avevano trovato su una sedia del soggiorno, in piena vista, nove dosi di eroina e nei comodini della camera da letto 5 flaconi di metadone. Con i motivi di appello l'imputata aveva eccepito, tra l'altro, che per aversi concorso mediante omissione in un reato commissivo occorre che il soggetto abbia un obbligo di impedire l'evento; che nella specie al più vi era stata mera tolleranza;
che non vi era stato nemmeno un contributo all'occultamento, custodia e controllo della sostanza stupefacente finalizzato ad evitare il suo rinvenimento, tanto è vero che la stessa era stata trovata in bella vista su una sedia. La corte d'appello ha confermato il giudizio di colpevolezza osservando che l'imputata era certamente a conoscenza dell'attività di spaccio del convivente;
che non aveva contrastato tale attività; che aveva almeno accettato di vedersi affidata la custodia dell'eroina, dal che derivava la sua partecipazione alla attività di spaccio. L'imputata propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione perché la corte d'appello non ha risposto alle eccezioni ed argomentazioni svolte con i motivi di appello e non ha dato una congrua ed adeguata motivazione sulla sua presunta partecipazione alla attività di spaccio. Lamenta poi che meramente apparente è anche la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato perché effettivamente la motivazione della sentenza impugnata è carente oltre che manifestamente illogica. Innanzitutto, invero, l'imputata, con l'atto di appello, aveva dedotto degli specifici e puntuali motivi di impugnazione, motivi che non potevano ritenersi manifestamente infondati anche in punto di diritto, eccependo, tra l'altro, che occorreva l'esistenza di un obbligo di impedire l'evento per aversi concorso mediante omissione in un reato commissivo;
che nella specie al più vi era stata mera tolleranza;
che non era ravvisabile alcun contributo all'occultamento, custodia e controllo della sostanza stupefacente diretti ad evitare il suo rinvenimento. La corte d'appello ha in sostanza omesso di esaminare questi motivi di impugnazione e di motivare in proposito, pur non essendo gli stessi manifestamente infondati o chiaramente irrilevanti ai fini del decidere. La corte d'appello ha poi ritenuto provato un concorso ed una partecipazione della NI nell'attività di spaccio del convivente e quindi la sua responsabilità: a) perché ella era a conoscenza dell'attività di spaccio;
b) perché non aveva contrastato tale attività; c) perché aveva accettato di vedersi affidata l'eroina per il tempo in cui l'uomo usciva di casa. Si tratta però di motivazione erronea e comunque manifestamente illogica.
Ed infatti, quanto alla conoscenza della attività illecita del convivente ed al mancato contrasto della stessa, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "Per la sussistenza del concorso nel reato è necessaria una condotta idonea a recare un contributo, materiale o morale, all'attività illecita. Ne consegue che non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 la consapevolezza della donna della detenzione di droga con finalità di spaccio da parte del convivente e la mancanza di denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia" (Sez. 6^, 20.10.1994, Bonaffini, m. 199634); e "Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato è necessario un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale. (Nella specie la S. C. ha escluso che integri concorso la mera presenza in casa o l'essere assiduo frequentatore della casa in cui si consuma il reato di cessione di stupefacenti)" (Sez. 4^, 5.2.1998, Brescia, m. 210638). La mera conoscenza della attività di spaccio, quindi, era un elemento irrilevante, mentre per poter attribuire rilevanza al mancato contrasto di tale attività, ossia ad un comportamento meramente passivo, sarebbe occorso indicare la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento, ma sul punto nulla risulta dalla sentenza impugnata.
Quanto infine al fatto che l'imputata accettasse di vedersi affidata l'eroina per il tempo in cui il suo convivente usciva di casa, si tratta, da un lato, di affermazione apodittica, perché non si specifica in che cosa consisterebbe questo affidamento e da che cosa si ricaverebbe l'accettazione da parte della donna, e, da un altro lato, di affermazione che non interpreta correttamente i principi di diritto sostenuti da questa Corte sul punto. Si è infatti affermato che "Sussiste concorso nel reato nel caso in cui una donna non sia semplicemente la convivente dell'imputato di reato in materia di stupefacenti, ma sia colei che, mettendo a disposizione del convivente ed ospite la propria casa, faciliti la detenzione della droga, consentendone l'occultamento ed assicurando al convivente una relativa sicurezza" (Sez. 6^, 30.3.1990, Di Gennaro, m. 185195); e che "In tema di concorso in detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel secondo detto comportamento può manifestarsi anche informe che agevolino detta detenzione, consentendone l'occultamento e assicurando all'altro concorrente una relativa sicurezza" (Sez. 6^, 30.9.1993, Borgia, m. 196116). Dunque, per aversi concorso nel reato e non mera connivenza non punibile, è necessario che la convivente non tenga un comportamento meramente passivo, ma quanto meno agevoli la detenzione della droga consentendone l'occultamento. Ora - a parte il fatto che non è spiegato perché il "vedersi affidata la custodia" non sarebbe un comportamento meramente passivo - il punto decisivo su cui manca o è manifestamente illogica la motivazione riguarda il fatto che il comportamento dell'imputata avesse consentito l'occultamento della droga in modo da renderne difficoltoso il reperimento nel caso di accertamenti. Risulta infatti dalla stessa sentenza impugnata che la droga rinvenuta in casa consisteva in nove dosi di sostanza stupefacente che si trovavano su una sedia del soggiorno ben visibili, ed in cinque flaconi di metadone cloridrato, che si trovavano nei cassetti dei comodini della camera da letto. La sentenza impugnata avrebbe quindi dovuto spiegare le ragioni per le quali, nel caso concreto, la sostanza stupefacente potesse ritenersi "occultata" in modo tale da assicurare allo spacciatore una certa sicurezza.
Il motivo sul trattamento sanzionatorio resta assorbito. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata per vizio di motivazione con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2009