Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, è legittimo attribuire rilievo, in riferimento alle condotte precedenti all'entrata in vigore della L. n. 49 del 2006, al dato ponderale e al numero delle dosi ricavabili per valutare la destinazione della sostanza detenuta. (Fattispecie relativa ad importazione - ritenuta illecita - di circa g. 430 di hashish, dai quali risultavano ricavabili oltre 1700 dosi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2008, n. 39268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39268 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 25/09/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1578
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 010347/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA VA NT N. IL 11/06/1952;
avverso SENTENZA del 08/05/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA IO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. FALCETTA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità di MA NN IO in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La sentenza è stata confermata dalla corte d'appello di Roma. L'imputazione attiene all'importazione di 430 g circa di hashish.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo due motivi.
1. Con il primo si deduce la mancata assunzione di prova decisiva. Si espone che l'imputato ha spiegato di essere consumatore inveterato di hashish, di essersi recato in India e di esservisi trattenuto a lungo in relazione alla sua attività di musicista e scultore, di aver fatto uso della sostanza stupefacente per stimolare la propria creatività, di aver acquistato l'hashish solo per scorta personale. A fronte di tale difesa il giudice non ha fornito alcuna prova della destinazione illecita della sostanza sequestrata. Tra l'altro, la Corte ha tratto argomento a favore della tesi accusatoria dalla presunta volatilità del principio attivo presente nell'hashish, che non trova alcuna base scientifica essendo al contrario vero che il principio stupefacente si conserva durevolmente a condizione che si curi una corretta conservazione. La stessa Corte ha del tutto ingiustificatamente trascurato di dar corso all'integrazione probatoria richiesta, relativa al tema scientifico in questione.
2. Con il secondo motivo si prospetta vizio della motivazione. La pronunzia ha omesso di prendere in considerazione alcune significative circostanze indicative della non illiceità della condotta. Infatti l'imputato non fece nulla per sottrarsi ai controlli, era abbigliato in modo insolito e trascurato, di marcata ispirazione orientale, a denotare un atteggiamento ingenuo e non proprio di un importatore di droga. Egli, inoltre, superati i controlli doganali non si è allontanato in fretta ma si è seduto nell'area dell'aeroporto in attesa. Pure tale condotta è incompatibile con quella dello spacciatore. Il AN, infine, aveva all'epoca del fatto una età matura, versa in condizioni economiche buone, svolge una attività regolare e soddisfacente. Tutte tali emergenze avrebbero dovuto indurre il giudice ad escludere che si fosse in presenza di importazione per finalità di lucro. Su tutte tali circostanze, dedotte in appello, il giudice ha omesso di esprimere qualunque valutazione dando quindi luogo a carenza di motivazione.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 La pronunzia impugnata evidenzia che l'imputato, al rientro dall'India, fu trovato in possesso di hashish con principio attivo di valore medio, utile al confezionamento di 1756 dosi. Si espone altresì la tesi difensiva secondo cui la sostanza sarebbe stata detenuta a scopo terapeutico e per propiziare l'ispirazione e non per fini illeciti, come dimostrato anche dal fatto che il ritorno in Italia dall'India ebbe luogo dopo una lunga permanenza in quel - paese. Pur in presenza delle emergenze dedotte dalla difesa, la Corte d'appello ritiene che esse non siano in grado di porre nel nulla il dato oggettivo altamente significativo costituito dall' elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata. Come ritenuto dalle Sezioni unite, si afferma, non si può prescindere da una valutazione della quantità di sostanza detenuta, in considerazione del rischio di cessione a terzi correlato all'accumulo di esse. D'altra parte proprio l'elevatissimo numero di dosi ricavabili dalla sostanza rende sostanzialmente irrilevante la discussione sulla volatilità del principio attivo, sicché non vi è necessità di rinnovazione dell'istruttoria.
Tale approccio alla questione è corretto. In relazione alle situazioni nelle quali l'uso della sostanza stupefacente non è ancora avvenuto è richiesto al giudice di determinare quale fosse la finalità della detenzione. Si tratta di un'indagine su quale sarebbe stato l'uso futuro dello stupefacente, sui progetto presente nella mente dell'agente. Essendo quindi in questione un atteggiamento inferiore, la sua ricostruzione non può che avvenire in chiave indiziaria e quindi valutando tutte le contingenze del caso concreto. Peraltro, come già ritenuto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite (S.U. Primavera) già evocata dal giudice di merito, anche in considerazione della natura e della gravita dell'illecito, nonché dei molteplici pericoli per la collettività che esso sottende, l'indagine di cui si discute non può mancare di attribuire forte rilievo al dato ponderale ed al numero di dosi ricavabili. Di fronte a quantitativi di rilievo, la destinazione ad uso personale può essere conseguentemente ritenuta solo quando si sia in presenza di emergenze probatorie che spieghino in modo concludente le ragioni per cui l'agente si sia indotto a detenere, per uso personale, stupefacente che eccede i bisogni di un breve arco temporale. Nel caso di specie il giudice di merito si è fatto carico del problema, ha esaminato le deduzioni difensive ed è pervenuto a ritenere che la detenzione per uso personale di oltre 1.700 dosi non trovasse plausibile giustificazione. Si tratta di valutazione di merito conforme ai principi e fondata su significative emergenze probatorie che non può essere sindacata nella presente sede di legittimità.
3.2 Quanto alla questione inerente all'indagine sulla volatilità del principio attivo, si è in presenza di apprezzamento congruamente motivato, che ha escluso l'utilità del richiesto approfondimento proprio in considerazione del dato obiettivo ed insuperabile costituito dal numero esorbitante di dosi detenute. Dunque, pure tale valutazione si sottrae alle indicate censure.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2008