Sentenza 21 gennaio 2002
Massime • 1
L'art. 13, ultimo comma D.L. n. 402/1981 dispone agevolazioni in favore delle aziende operanti in zone svantaggiate commisurandole ad agevolazioni già previste da specifiche norme per le aziende operanti in zone montane e al fine di favorire lo sviluppo e la produttività delle aziende agricole delle zone svantaggiate; la diversa finalità delle agevolazioni comporta la loro non cumulabilità; infatti, vertendosi in materia di assicurazione obbligatoria, per accertare se un'azienda agraria deve ritenersi operante in zona montana o in zona svantaggiata, deve farsi riferimento esclusivamente alle leggi statali e non a quelle regionali (nella specie, l'INPS aveva proposto ricorso per cassazione deducendo che erroneamente i terreni della controparte erano stati classificati, a fini contributivi, montani in base alla legge regionale anziché svantaggiati in base a quella nazionale; la S.C. ha ritenuto la carenza d'interesse a impugnare data l'estensione accordata alle zone svantaggiate delle agevolazioni concesse a quelle montane).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AGRICOOPER SOC.COOP.A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOBBI GOFFREDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GORETTI STEFANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 157/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 29/09/98 R.G.N. 532/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CANTARINI per delega PONTURO;
udito l'Avvocato GOBBI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 1995 la Agricooper, società cooperativa a responsabilità limitata, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Perugia l'INPS chiedendone la condanna al rimborso dei contributi agricoli versati nel periodo 27 settembre 1979-4 ottobre 1985, attesa la natura montana dei territori interessati dall'azienda agraria della società e in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 370 del 1985. Con sentenza in data 16 gennaio 1997 il Pretore di Perugia accoglieva la domanda della Agricooper condannando l'INPS al rimborso dei contributi richiesto dalla società cooperativa nella misura successivamente modificata con riduzione dell'importo iniziale e maggiorava la somma di rivalutazione e di interessi legali. Con sentenza in data 15 maggio 1998 il Tribunale di Perugia rigettando l'appello dell'INPS confermava quasi integralmente la sentenza impugnata in quanto escludeva la rivalutazione monetaria e concedeva gli interessi legali a decorrere dalla domanda amministrativa sull'importo del rimborso riconosciuto dal Pretore e ulteriormente confermato.
Il giudice del gravame osservava che i contributi in contestazione afferivano a terreni dell'azienda qualificati dalla Regione cui spettava tale potere classificatorio, come montani e non già come terreni svantaggiati, secondo quanto aveva sostenuto l'INPS con il proposto appello.
Il Tribunale aggiungeva che il credito della società, non essendo previdenziale o assistenziale, non doveva essere rivalutato, non avendo la società allegato e dimostrato di avere subito un ulteriore maggior danno rispetto ai liquidati interessi legali, che andavano fatti decorrere, però, dalla effettiva messa in mora costituita dalla domanda amministrativa.
Contro la sopra indicata sentenza l'INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo illustrato da note presentate all'udienza di discussione.
Resiste la società Agricooper con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso l'INPS deduce che il Tribunale, in violazione di legge e incorrendo in vizio di motivazione, aveva ritenuto che ai fini dei versamenti contributivi i terreni agrari della società cooperativa andassero classificati in base alla richiamata legge regionale anziché in base agli artt. 1 e 8 della legge statale n. 991 del 1952 e in base agli artt. 1 e 15 della legge statale n. 984 del 1977. L'Istituto ricorrente aggiunge che, secondo i criteri indicati dalla stessa Corte Costituzionale, per le zone svantaggiate vige la disciplina di cui alla legge statale n. 984 del 27 dicembre 1977 anziché quella applicabile alle zone montane.
Rileva che la legge n. 991 del 1952 in attuazione dell'art. 44 della Costituzione, individua il territorio montano non in senso geografico bensì in base al reddito medio per ettaro non superiore a lire 2400, mentre la legge n. 984 del 1977 istituisce le zone svantaggiate per dare attuazione a interventi diretti allo sviluppo e all'incremento della produzione agricola.
L'INPS aggiunge che in base al prodotto certificato rilasciato dalla Regione Umbria emergeva che il territorio di Citerna, ove insistono i terreni agrari della società cooperativa non è classificato montano dalla Commissione Censuaria ai sensi della legge n. 951 del 1952 mentre è qualificato come svantaggiato ai sensi della legge n. 984 del 1977. L'Istituto conclude osservando che alla fattispecie risulta inapplicabile la legge regionale invocata dalla società cooperativa, poiché tale legge detta la classificazione per finalità diverse da quelle previste dalle leggi statali.
La controricorrente eccepisce che, caso mai, ove si accogliesse la tesi dell'INPS la sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 1985 n. 370, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 8 legge 25 luglio 1952 n. 991 e 7 D.L. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito in legge 27 febbraio 1978 n. 41, nella parte in cui escludeva l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati per i terreni compresi in territori ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare (legittimando, invece, il criterio del reddito medio di lire 2400 per ettaro) non ha esplicato alcuna efficacia diretta o indiretta nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate, come la stessa Corte costituzionale ha precisato con la successiva sentenza n. 254 del 1989, nella quale ha affermato che non contrasta con i principi costituzionali la mancata estensione ai terreni svantaggiati delle agevolazioni previste per i terreni montani, purché tale mancata estensione non sia collegata al criterio altimetrico. La società controricorrente deduce, infine, che caso mai la tesi dell'INPS potrebbe accogliersi soltanto concedendo sia le agevolazioni per le zone montane e sia quelle per le zone svantaggiate.
Il ricorso dell'INPS è infondato.
Invero l'art. 13 ultimo comma del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981 n. 537, dispone agevolazioni in favore delle aziende operanti in zone svantaggiate commisurandole ad agevolazioni già previste da specifiche norme per le aziende operanti in zone montane e al fine di favorire lo sviluppo e la produttività delle aziende agricole delle zone svantaggiate.
La diversa finalità delle due agevolazioni (costituita dalla bassa produttività per le aziende agrarie in zone montane e dalle difficoltà di produttività per le aziende in zone svantaggiate) comporta, perciò, la impossibilità del loro cumulo (salvo che la legge non lo preveda esplicitamente).
Infatti poiché si verte in materia di principi attinenti alle assicurazioni obbligatorie, per accertare ai fini delle esenzioni contributive o delle mere agevolazioni se una azienda agraria deve ritenersi operante in zona montana o in zona svantaggiata, deve farsi riferimento esclusivamente alle leggi statali vigenti in proposito e non già alle leggi regionali, posto che nella subiecta materia le regioni, anche se a statuto speciale, non hanno potere legiferativo (v. Cass. 13 luglio 2000 n. 9298). Tuttavia proprio il citato art. 13 con l'accordata estensione alle zone svantaggiate delle agevolazioni concesse alle zone montane, in armonia con i principi fissati dalla sentenza n. 254 della Corte Costituzionale, ha reso priva di interesse la tesi dell'Istituto volta a ottenere la classificazione dei terreni della Agricooper come rientranti in zone svantaggiate anziché in zone montane e, comunque, l'ha resa generica in quanto non supportata da specifiche indicazioni di testi normativi al fine di dimostrare la sussistenza dell'interesse dell'Istituto alla diversa classificazione. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l'Istituto ricorrente alle spese del presente giudizio in lire 38.000 (pari a euro 19,63) oltre lire 3.000.000 (tre milioni) (pari a euro 1.549,37) per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2002