Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 621
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Sentenza 21 gennaio 2002

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L'art. 13, ultimo comma D.L. n. 402/1981 dispone agevolazioni in favore delle aziende operanti in zone svantaggiate commisurandole ad agevolazioni già previste da specifiche norme per le aziende operanti in zone montane e al fine di favorire lo sviluppo e la produttività delle aziende agricole delle zone svantaggiate; la diversa finalità delle agevolazioni comporta la loro non cumulabilità; infatti, vertendosi in materia di assicurazione obbligatoria, per accertare se un'azienda agraria deve ritenersi operante in zona montana o in zona svantaggiata, deve farsi riferimento esclusivamente alle leggi statali e non a quelle regionali (nella specie, l'INPS aveva proposto ricorso per cassazione deducendo che erroneamente i terreni della controparte erano stati classificati, a fini contributivi, montani in base alla legge regionale anziché svantaggiati in base a quella nazionale; la S.C. ha ritenuto la carenza d'interesse a impugnare data l'estensione accordata alle zone svantaggiate delle agevolazioni concesse a quelle montane).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 621
    Data del deposito : 21 gennaio 2002

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