Sentenza 7 luglio 2006
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.) - e non quello di cui all'art. 480 cod. pen. (falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in certificato o autorizzazioni amministrative) - la compilazione del modello H ter (cosiddetto certificato di provenienza) con dati falsi, considerato che l'attestazione della provenienza del prodotto petrolifero dal deposito in esso indicato nonché la prova della sua identità e delle circostanze soggettive di spazio e di tempo che ne accompagnano il trasporto scaturiscono in modo originario dall'attività direttamente compiuta o, comunque, avvenuta sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale che forma il documento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2006, n. 31019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31019 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/07/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1443
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 038022/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI IO, N. IL 17/01/1961;
2) LI IO, N. IL 24/08/1962;
avverso SENTENZA del 04/04/2005 TRIBUNALE di AVEZZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. FATTO E DIRITTO
IL VA e IL IO sono stati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale monocratico di Avezzano per rispondere di una serie di falsità ideologiche in atto pubblico relative ad altrettanti modelli H-ter 16, emessi in occasione di trasporti di gasolio combustibile da riscaldamento che essi avevano disposto tra il 1995 e il 1996, nella qualità di imprenditori del settore.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la fattispecie fosse da riqualificare ai sensi dell'art. 480 c.p. inquadrando i modelli H-ter fra le autorizzazioni o i certificati amministrativi e non fra gli atti pubblici.
Ha conseguentemente dichiarato la prescrizione.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo che al modello in questione non può essere attribuita alcuna funzione autorizzatoria ma, essenzialmente, quella di documentare il trasporto dei prodotti soggetti ad accisa per consentire all'Erario un controllo puntuale sul versamento del dovuto ed evitare evasioni delle imposte sul consumo. Ha chiesto in conclusione l'annullamento della sentenza con rinvio.
Il ricorso è fondato.
Come puntualmente rilevato anche dal giudice del merito, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui in tema di contrabbando di oli minerali i certificati mod. H ter 16 (cosiddetti "certificati di provenienza") vanno ricondotti nella categoria degli atti pubblici e non in quella del certificato o dell'attestato, giacché l'attestazione della provenienza del prodotto petrolifero dal deposito in esso indicato nonché la prova della sua identità e delle circostanze soggettive, di spazio e di tempo che ne accompagnano il trasporto scaturiscono in modo originario dall'attività direttamente compiuta o caduta sotto la diretta percezione del p.u. che forma il documento (Sez. 6^, 12 dicembre 1989, Bettinelli, rv. 184921; Sez. 1^, 5 febbraio 1991, Aceto, rv 187208).
Anche le Sezioni unite di questa Corte avevano formulato un analogo principio rilevando che mentre l'atto pubblico è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica e, in via congiuntiva o anche alternativa, dalla documentazione di attività compiuta dal pubblico ufficiale o di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti, il certificato si risolve in una mera attestazione di verità o di scienza, priva di contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente percepite o effettuate dal pubblico ufficiale, relativa a fatti dei quali è stata già accertata la esistenza. Esse hanno perciò ritenuto la natura di atto pubblico nel caso del modello H- ter 16 del modulario generale degli stampati del ramo dogane e imposte indirette dell'amministrazione finanziaria, disciplinato dalla L. n. 474 del 1957, art. 5, precisando che l'attestazione della provenienza del prodotto petrolifero dal deposito indicato nell'anzidetto modello si correla all'attività direttamente compiuta o caduta sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale: nel che consiste "quel primo passaggio dalla realtà fenomenica a quella giuridica che è carattere essenziale dell'atto pubblico e non del certificato", essendo quest'ultimo atto derivativo di secondo grado, nel quale si ha riguardo ad una prova già altrimenti accertata (Sez. un. 29 ottobre 1983, Mario, rv 162200). Da tali principi non v'è motivo di discostarsi.
In particolare non è condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui non si sarebbe in presenza di atto pubblico in quanto il modello H-ter non sarebbe costitutivo di alcun diritto ma serviva all'imprenditore per esercitare il preesistente diritto al commercio che gli derivava da altre concessioni e licenze.
Non può, in effetti, sostenersi che il diritto al commercio discenda dal modello H-ter ma ciò non toglie che esso assolvesse ad una funzione di attestazione primaria di quanto cadeva sotto la percezione di colui che lo redigeva, secondo lo schema dell'art. 479 c.p.. E la veste di pubblico ufficiale in capo a tale soggetto non è
posta in discussione nemmeno dal giudice di primo grado il quale, proprio su tale presupposto, ha applicato l'art. 480 c.p.. Anche il secondo argomento del suo ragionamento non appare fondato. Il giudice nega in modo sostanzialmente apodittico che il modello H- ter esplichi una funzione probatoria autonoma.
Valga, al riguardo, quanto sopra si è rilevato circa la attività che il redigente compiva nel compilare il modello, dovendo indicare, com'è noto, tra l'altro, la qualità e la quantità dei prodotti destinati al carico, e finanche il numero dei recipienti in cui essi erano contenuti.
Appare singolare, al riguardo, l'osservazione del giudice secondo cui su tali elementi l'atto non sarebbe destinato a provare la verità. La norma che lo impone è la L. n. 574 del 1957, stesso art. 5, della la quale nel dettagliare i fatti da indicare nel modello comportava la implicita ma doverosa interpretazione che il dato andasse indicato in modo conforme al vero.
La funzione documentativa del modello era poi denunciata anche dal fatto che il certificato era detenuto dal trasportatore e doveva essere conservato e pertanto ad esso andava e va riconosciuta la funzione probatoria de veritate come sostenuto anche da Sez. 3^, 25 febbraio 1999, Ferrante, rv. 213090. In conclusione la compilazione del modello H-ter con dati falsi integra il reato di cui all'art. 479 c.p.. La sentenza va annullata con rinvio per il giudizio, da celebrarsi secondo il principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avezzano, per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2006