Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 1
In tema di spese processuali conseguenti alla remissione di querela, va tenuto conto della volontà delle parti; invero, l'art. 340 comma 4 cod. proc. pen. prevede che dette spese,in caso di remissione, sono a carico del remittente, salvo che, nello stesso atto di remissione, sia stato convenuto che esse siano, in tutto o in parte, a carico del querelato. Ciò che, viceversa, la norma non prevede è la responsabilità congiunta delle parti. (Nella fattispecie, la Corte ha interpretato la pattuizione relativa alla assunzione di congiunta responsabilità in ordine alle spese, come legittima espressione di volontà di ripartire a metà le stesse tra querelante e querelato, ferma l'assunzione di responsabilità solidale nei confronti dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/1999, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PANDOLFO VINCENZO GIUSEPPE PRESIDENTE del 1^/3/1999
1. Dott. MARRONE FRANCO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " CA CO " N. 424
3. " OT UC " REGISTRO GENERALE
4. " PE QU " N. 28836/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT MA n. Catania l'8.11.1954
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 7.5.1998 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Marrone
Udito il Procuratore Generale dr. MA Fraticelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza
Udito il difensore avv. Sebastiano Pogliese del Foro di Catania M O T I V I
Il CO è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 581 c.p. ai danni di MA BA. Nelle more il BA ha rimesso la querela con atto 17.6.1998 ed il CO ha contestualmente accettato la remissione. Il reato è perciò estinto.
Per quanto riguarda il pagamento delle spese processuali, va osservato:
- che le parti hanno convenuto che "le spese giudiziarie siano a carico del querelante e del querelato";
- che l'art. 340, 4 c.p. prevede che le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell'atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato;
- che, perciò, la norma non prevede la responsabilità congiunta delle parti;
- che dalla stessa, però, è desumibile il principio che, in tema di spese processuali conseguenti alla remissione di querela, va tenuto conto della volontà delle parti;
- che tale volontà, nel caso in esame, è interpretabile nel senso della ripartizione a metà delle spese processuali nel rapporto interno tra le parti e nell'assunzione della responsabilità solidale nei confronti dello Stato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelante ed il querelato in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999