Sentenza 22 dicembre 2011
Massime • 1
Il giudice di appello, che sia adito con impugnazione proposta in forza di un provvedimento di restituzione nel termine in favore del condannato contumaciale, deve motivare i provvedimenti relativi alle istanze preliminari di remissione in termini per la richiesta di riti alternativi, in quanto deve essere garantita la parità di diritti all'imputato rimasto inconsapevole, senza colpa alcuna, del procedimento a suo carico, così come é necessario che il giudice motivi la sua decisione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, pur essendo libero di valutare la sussistenza dei presupposti che la rendano necessaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2011, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 22/12/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 3078
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 32228/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR SE N. IL 26/04/1976;
avverso la sentenza n. 173/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del 15/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
La Corte di appello di Trento, con sentenza in data 15.4.2011, confermava la sentenza del Tribunale di Trento, in data 21/11/2007, che dichiarava RS EL colpevole del reato di tentata estorsione al fine di ottenere, mediante minacce di incendi e danneggiamenti del negozio Al Athir, la somma giornaliera di Euro 100, e lo condannava la pena di anni tre di reclusione e Euro 3000 di multa. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
a) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla mancata restituzione nel termine per la proposizione di riti alternativi, in forza del provvedimento di restituzione nel termine per proporre l'impugnazione, sia in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento di primo grado e, in particolare, della audizione della parte offesa, unica fonte di prova a suo carico;
b) contraddittorietà e manifeste illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di attendibilità dell'individuazione dell'autore del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato ed è assorbente del secondo motivo. Il giudice di appello ha omesso ogni motivazione sulle richieste preliminari della difesa di remissione in termini per la richiesta di riti alternativi e di rinnovazione del dibattimento. Dev'essere, infatti, garantita la parità di diritti all'imputato rimasto inconsapevole, senza colpa alcuna, del procedimento a suo carico al fine di proporre l'applicazione di procedimenti speciali (quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato) che comportino la riduzione di un terzo della pena concretamente applicabile. Medesime considerazioni valgono con riferimento all'omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento per sentire la parte offesa.
Ancorché il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non vincola o condiziona il giudice di secondo grado in ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, dovendo egli sempre valutare, in modo autonomo, la sussistenza di ipotesi che la rendano necessaria, tuttavia è necessario che lo stesso motivi in ordine alla richiesta formulata dalla difesa. L'accoglimento del primo motivo è assorbente anche del secondo. Va, conseguentemente, annullata l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012