Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2011, n. 858
CASS
Sentenza 22 dicembre 2011

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Il giudice di appello, che sia adito con impugnazione proposta in forza di un provvedimento di restituzione nel termine in favore del condannato contumaciale, deve motivare i provvedimenti relativi alle istanze preliminari di remissione in termini per la richiesta di riti alternativi, in quanto deve essere garantita la parità di diritti all'imputato rimasto inconsapevole, senza colpa alcuna, del procedimento a suo carico, così come é necessario che il giudice motivi la sua decisione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, pur essendo libero di valutare la sussistenza dei presupposti che la rendano necessaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2011, n. 858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 858
    Data del deposito : 22 dicembre 2011

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