TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROVERBIO PIETRO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Nel merito: dichiarare nulla/illegittima/inammissibile ed improduttiva di effetti l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001612197 richiedente il pagamento del complessivo importo di €11.436,00, nonché eventuali provvedimenti consequenziali, per tutte le motivazioni sopra addotte, per l'effetto, revocare la stessa;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'impugnata ingiunzione, disporsi il pagamento del solo importo a sorte capitale, detratto di sanzioni ed interessi ed con l'annullamento di eventuali provvedimenti consequenziali;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da versarsi a favore dell'avv. Pietro Proverbio, anticipatario.
Per la parte convenuta:
Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' , in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, convalidare e/o confermare integralmente l'ordinanza ingiunzione opposta e la relativa sanzione amministrativa. Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 3 ha adito l'intestato Tribunale per sentire accertata l'illegittimità della ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-001612197, emessa a seguito dell'accertamento n.1500.18/01/2019.0023147 CP_1
del 18.1.2019, relativo a ritenute previdenziali non pagate nell'anno 2016, per un credito complessivo pari ad €11.436,00.
Il ricorrente ha dedotto che l'accertamento n. 1500.18/01/2019.0023147 del 18.1.2019 non gli è mai stato notificato, ha eccepito la prescrizione ex art.28 L.689/1981 e comunque ha sostenuto l'illegittimità della ordinanza ingiunzione rilevando che le sanzioni amministrative relative a rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridic a, anche quando gestita da un amministratore di fatto.
Si è costituito , dando atto di avere notificato accertamento di violazione ai sensi della normativa CP_1
di cui al D.Lgs. 8/2016 e di avere richiesto il pagamento dei contributi previdenziali con avviso di addebito non tempestivamente opposto. Ha contestato la prescrizione, invocando l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'ordinanza ingiunzione e la sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 103 comma 6 bis DL n. 18/2020.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
***
ha fornito la prova della notifica dell'accertamento n.1500.18/01/2019.0023147 del 18.1.2019 CP_1
della violazione ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 8/2016, a mezzo raccomandata A.R. n.
6803067591-2. Il doc.3 prova che il destinatario ha ritirato la raccomandata in data 1.2.2019, CP_1
come da sottoscrizione della cartolina di ricevimento. Oltre a ciò, l'ufficio postale ha apposto timbro con il quale ha certificato l'avvenuta consegna nei confronti di nella medesima data. Parte_1
Nel tempo intercorrente tra la notifica dell'atto di accertamento (1.2.2019) e la notifica della ordinanza ingiunzione (10.10.2024) è maturato il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art.28
L.689/1981.
Anche considerando la sospensione di cui all'art.103 comma 6 bis DL n. 18/2020, per un periodo pari a
98 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020) e, per l'effetto, lo spostamento del termine di prescrizione alla data del 9.5.2024, il termine di prescrizione è spirato visto che l'ordinanza ingiunzione
è stata notificata a in data 10.10.2024. Parte_1
Essendo maturata la prescrizione del credito oggetto di causa, l'ordinanza ingiunzione deve essere revocata.
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto revoca l'ordinanza ingiunzione n. OI-001612197;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in CP_1
€1.700,00 per compenso professionale ed €237,00 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a.,
c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Brescia, 7 maggio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROVERBIO PIETRO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Nel merito: dichiarare nulla/illegittima/inammissibile ed improduttiva di effetti l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001612197 richiedente il pagamento del complessivo importo di €11.436,00, nonché eventuali provvedimenti consequenziali, per tutte le motivazioni sopra addotte, per l'effetto, revocare la stessa;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'impugnata ingiunzione, disporsi il pagamento del solo importo a sorte capitale, detratto di sanzioni ed interessi ed con l'annullamento di eventuali provvedimenti consequenziali;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da versarsi a favore dell'avv. Pietro Proverbio, anticipatario.
Per la parte convenuta:
Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' , in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, convalidare e/o confermare integralmente l'ordinanza ingiunzione opposta e la relativa sanzione amministrativa. Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 3 ha adito l'intestato Tribunale per sentire accertata l'illegittimità della ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-001612197, emessa a seguito dell'accertamento n.1500.18/01/2019.0023147 CP_1
del 18.1.2019, relativo a ritenute previdenziali non pagate nell'anno 2016, per un credito complessivo pari ad €11.436,00.
Il ricorrente ha dedotto che l'accertamento n. 1500.18/01/2019.0023147 del 18.1.2019 non gli è mai stato notificato, ha eccepito la prescrizione ex art.28 L.689/1981 e comunque ha sostenuto l'illegittimità della ordinanza ingiunzione rilevando che le sanzioni amministrative relative a rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridic a, anche quando gestita da un amministratore di fatto.
Si è costituito , dando atto di avere notificato accertamento di violazione ai sensi della normativa CP_1
di cui al D.Lgs. 8/2016 e di avere richiesto il pagamento dei contributi previdenziali con avviso di addebito non tempestivamente opposto. Ha contestato la prescrizione, invocando l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'ordinanza ingiunzione e la sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 103 comma 6 bis DL n. 18/2020.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
***
ha fornito la prova della notifica dell'accertamento n.1500.18/01/2019.0023147 del 18.1.2019 CP_1
della violazione ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 8/2016, a mezzo raccomandata A.R. n.
6803067591-2. Il doc.3 prova che il destinatario ha ritirato la raccomandata in data 1.2.2019, CP_1
come da sottoscrizione della cartolina di ricevimento. Oltre a ciò, l'ufficio postale ha apposto timbro con il quale ha certificato l'avvenuta consegna nei confronti di nella medesima data. Parte_1
Nel tempo intercorrente tra la notifica dell'atto di accertamento (1.2.2019) e la notifica della ordinanza ingiunzione (10.10.2024) è maturato il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art.28
L.689/1981.
Anche considerando la sospensione di cui all'art.103 comma 6 bis DL n. 18/2020, per un periodo pari a
98 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020) e, per l'effetto, lo spostamento del termine di prescrizione alla data del 9.5.2024, il termine di prescrizione è spirato visto che l'ordinanza ingiunzione
è stata notificata a in data 10.10.2024. Parte_1
Essendo maturata la prescrizione del credito oggetto di causa, l'ordinanza ingiunzione deve essere revocata.
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto revoca l'ordinanza ingiunzione n. OI-001612197;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in CP_1
€1.700,00 per compenso professionale ed €237,00 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a.,
c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Brescia, 7 maggio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3