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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1330 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'esito dell'udienza del
11.2.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Salvatore Comirato Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Ragioni della decisione
1. ha domandato pronunziarsi la separazione Parte_1 dalla coniuge, , con la quale ha Controparte_1 contratto matrimonio in CA (Venezuela) in data 30.7.2015, precisando
1 che dall'unione non sono nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si sono gravemente deteriorati, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Parte ricorrente ha dunque articolato nel merito la seguente domanda: “1)
PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi tra Parte_1
e , ordinandone l'annotazione
[...] Controparte_1 al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di MB IN”.
2. , benché ritualmente evocata, Controparte_1 non si è costituita in giudizio e deve essere dichiarata contumace.
3. All'udienza del 11.2.2025 parte ricorrente si è riportata al ricorso e ha chiesto che la causa fosse decisa.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
4. Ciò posto, la domanda di separazione personale deve essere accolta.
Al riguardo, deve rilevarsi che difetta il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
5. Poiché dall'unione non sono nati figli e parte ricorrente non ha articolato ulteriori domande accessorie a quella di separazione personale, non residuano altre questioni oggetto del giudizio.
6. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio in CA (Venezuela) in data 30.7.2015;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di MB IN (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, n. 32, parte II, serie C);
c) compensa tra le parti le spese del giudizio.
2 Così deciso nella camera di consiglio del 11.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli dott. Michele Cappai
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1330 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'esito dell'udienza del
11.2.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Salvatore Comirato Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Ragioni della decisione
1. ha domandato pronunziarsi la separazione Parte_1 dalla coniuge, , con la quale ha Controparte_1 contratto matrimonio in CA (Venezuela) in data 30.7.2015, precisando
1 che dall'unione non sono nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si sono gravemente deteriorati, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Parte ricorrente ha dunque articolato nel merito la seguente domanda: “1)
PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi tra Parte_1
e , ordinandone l'annotazione
[...] Controparte_1 al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di MB IN”.
2. , benché ritualmente evocata, Controparte_1 non si è costituita in giudizio e deve essere dichiarata contumace.
3. All'udienza del 11.2.2025 parte ricorrente si è riportata al ricorso e ha chiesto che la causa fosse decisa.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
4. Ciò posto, la domanda di separazione personale deve essere accolta.
Al riguardo, deve rilevarsi che difetta il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
5. Poiché dall'unione non sono nati figli e parte ricorrente non ha articolato ulteriori domande accessorie a quella di separazione personale, non residuano altre questioni oggetto del giudizio.
6. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio in CA (Venezuela) in data 30.7.2015;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di MB IN (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, n. 32, parte II, serie C);
c) compensa tra le parti le spese del giudizio.
2 Così deciso nella camera di consiglio del 11.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli dott. Michele Cappai
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