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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 01/07/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1946/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dai Magistrati:
DO. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
DO. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
DO. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1946/2023 R.G.
avente per oggetto: affidamento figli promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto BAZZANO del Foro di Torino ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino (TO) via Castellamonte, n. 1,
Parte ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Gaiola con studio in Milano, Corso di Porta CP_1
Vittoria
rappresentata e difesa dall'avv. STEFANIA GARRONE del Foro di Asti, curatore Controparte_2 speciale della minore
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente pagina 1 di 13 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disciplinare la responsabilità genitoriale nei confronti della minorenne nelle modalità di seguito indicate:
a) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Affidamento esclusivo della minore al padre, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione di quest'ultimo. Per l'effetto di quanto precede, le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte dal padre, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Sarà onere del padre tenere comunque informata la madre circa tutte le questioni relative alla figlia, in particolare quelle di maggiore rilevanza. Entrambi i genitori saranno onerati della responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso di essi. Il SInor avrà la facoltà – ove lo ritenga Parte_1 opportuno – di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita della madre. In caso di trasferimento della residenza il padre sarà tenuto a dare notizia alla madre con congruo preavviso;
in subordine:
a1) Affidamento congiunto, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre.
Per l'effetto di quanto precede, le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Sarà onere di ciascun genitore tenere comunque informato l'altro circa tutte le questioni relative alla figlia, in particolare quelle di maggiore rilevanza. Entrambi i genitori saranno onerati della responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso di essi. Il SInor avrà la facoltà – ove lo ritenga Parte_1 opportuno – di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita della madre. In caso di trasferimento della residenza il padre sarà tenuto a dare notizia alla madre con congruo preavviso;
b) DIRITTO DI VISITA E DI FREQUENTAZIONE DELLA MADRE
La SInora avrà la facoltà di tenere con sé la figlia due giorni alla settimana. La CP_1 madre potrà, altresì, tenere con sé la figlia a fine settimana alterni, il sabato oppure la domenica.
Ulteriori periodi e/o orari di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia. La minore potrà frequentare la casa dei nonni paterni e dei nonni materni, sempre in accordo rispettivamente con il padre e la madre.
c) VACANZE ESTIVE E FESTIVITÀ
Per le vacanze estive la minore trascorrerà con la madre 15 giorni consecutivi di vacanze all'anno da individuarsi, compatibilmente con le eSIenze lavorative di entrambi, nei mesi di luglio ed agosto e da pagina 2 di 13 comunicarsi all'altro genitore entro un congruo termine, in ogni caso non successivo al giorno 31 maggio di ogni anno. Resta salvo ogni migliore accordo diretto tra i genitori.
Per le festività di Natale e di Pasqua e per le altre festività scolastiche, la parti si impegnano a seguire il consueto criterio dell'alternanza, anche in questo caso salvo ogni migliore accordo diretto.
Al di là delle festività sopra citate, eventuali ulteriori periodi di vacanze nel corso dell'anno saranno concordemente pattuiti tra i genitori.
d) CONCORSO DELLA MADRE NEL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
La madre s'impegna e obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso indiretto per il mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di € 200,00 (duecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far tempo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici Istat. Il sopracitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario da eseguirsi alle coordinate Iban già note alla madre e intestato al SInor , Parte_1 entro il termine del 5 (cinque) di ogni mese solare.
e) La madre rimborserà, inoltre, al padre il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie
(ovverosia non ricomprese nell'assegno di cui al precedente art. 4) dallo stesso sostenute nell'interesse della figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, e in particolare:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
al riguardo, ferma la scelta della facoltà, quella dell'università deve cadere, a fini della sussunzione delle spese correlative fra quelle che non richiedono il previo consenso, sulla sede universitaria più prossima dal punto di vista chilometrico alla residenza effettiva della figlia, avuto riguardo alla distanza coperta con i mezzi pubblici;
in ogni caso per ottenere la rifusione della quota di spese universitarie dovrà essere fornita la prova documentale di avere richiesto i sussidi, le detrazioni ovvero le borse di studio cui il figlio abbia eventualmente diritto;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati a inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra- scolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori, purché relativo ad attività già praticata al momento dell'interruzione della vita familiare o di convivenza, ovvero nei limiti del pagina 3 di 13 costo della diversa attività, di analoga natura, già praticata, ovvero ancora in caso di attività suggerita a livello scolastico nell'interesse specifico della figlia;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eSIenze lavorative del genitore collocatario;
c) gli esborsi per custodia relativi alla minore infraquattordicenne o comunque in caso di malattia della minore ove non sia possibile ricorrere ai nonni o ad altri stretti parenti e i genitori, per ragioni lavorative non derogabili o per malattia, siano effettivamente impossibilitati;
d) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario della figlia, in ragione dei preesistenti rapporti affettivi con la medesima, con l'obbligo, per le spese di cura, della documentazione veterinaria circa la loro necessità; e) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
f) spese per il conseguimento patente guida (scooter, moto, auto);
- spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento nella misura eccedente il costo per le analoghe voci contemplato al capo che precede;
b) spese di custodia (baby-sitter) in situazioni diverse da quelle indicate alla lettera c) del capo che precede;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) costi del centro ricreativo estivo e gruppo estivo, costi del soggiorno estivo, di studio, sportivo, di stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese (in esse comprese quelle per protesi, apparecchi ortodontici e occhiali da vista) connotate dai caratteri della necessità o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. In caso di contrasto fra i genitori sulla necessità o urgenza della spesa, chi la sosterrà dovrà munirsi di attestazione medica in tal senso;
le prestazioni che il SSN eroga dovranno essere utilizzate, salvo diverso accordo;
anche in questo caso, ove sorga contrasto, il genitore che intenda ricorrere a servizi medici in regime privato dovrà munirsi di certificazione medica che attesti che non è possibile ricorrere al SSN, per assenza del servizio o per tempistiche incompatibili con lo stato di salute della figlia. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il rimborso delle spese sarà effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta conseguente al computo di dare e avere;
per le somme da rimborsare superiori al valore del contributo ordinario mensile, al fine di evitare di onerare il genitore convivente con la figlia, oppure la madre nell'ipotesi in cui si faccia parte diligente della spesa, di anticipare integralmente tale importo, il genitore convivente o l'altro, se del caso, dovrà comunicare l'importo della spesa almeno 10 (dieci) giorni prima del momento in cui dovrà essere sostenuta così da consentire la compartecipazione alla stessa, senza che l'onere dell'anticipazione incomba su uno solo di essi.
pagina 4 di 13 La madre rimarrà obbligata a corrispondere i sopra citati contributi (ordinario e straordinario) nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere col padre e non sarà economicamente indipendente.
f) COLLABORAZIONE TRA I GENITORI
Quando la minore frequenterà le rispettive abitazioni dei genitori, queste dovranno rispettare un buon livello di igiene e dovranno essere adeguatamente riscaldate d'inverno e raffrescate d'estate.
Entrambi i genitori, a prescindere dalla comunicazione della propria reperibilità telefonica, dovranno garantire e favorire contatti telefonici quotidiani con la figlia, in orario in cui ciò sia agevole e praticabile per entrambi, nonché mantenere l'altro genitore costantemente informato circa lo stato di salute e le attività svolte dalla minore.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, e si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
Laddove uno dei genitori intendesse iniziare una relazione sentimentale con persona diversa dall'altro genitore dovrà adottare le opportune cautele, anche di carattere psicologico, nel coinvolgere la minore in detta relazione al fine di evitare che s'ingenerino confusioni in ordine ai ruoli genitoriali o che ciò osti alla frequentazione padre-figlia o madre-figlia, e in ogni caso sempre che tale frequentazione risponda al superiore interesse della minore.
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari per le prestazioni professionali relative alla presente causa, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, Cpa e Iva” come per legge”.
Per la resistente
“affidamento condiviso della minore ai genitori, il collocamento prevalente della minore presso la madre a Cesano Boscone (MI) e frequentazione padre-figlia sotto monitoraggio dei relativi servizi sociali.
Obbligare il SInor a versare alla figlia un contributo economico al Pt_1 CP_2 mantenimento pari a 700 euro mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo”.
Per la minore
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
- disporre l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre regolamentando i diritti di visita del padre come da indicazioni contenute nelle conclusioni della relazione della TU
DO.ss ; Persona_1
pagina 5 di 13 - confermare per il resto i provvedimenti provvisori datati 14/5/2024 così come modificati dal provvedimento 28/11/2024 disponendo la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare che dei genitori) da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con funzioni di monitoraggio e supporto sociale;
- confermare a carico del Sig l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI.ra Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della minore la somma di € 400,00 mensili, somma CP_1 rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate come da
Protocollo di questo Tribunale;
- confermare in capo alla madre, il diritto di percepire integralmente, e dunque nella misura del
100%, l'assegno unico e universale ed ogni altro emolumento a carattere previdenziale/assistenziale afferente alla prole.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.7.2023, chiedeva a questo Tribunale disporsi Parte_1
l'affidamento super esclusivo a sé della figlia (nata ad [...], il [...]), prevedersi CP_2 un calendario delle visite della minore con la madre e un contributo al mantenimento della figlia a carico della madre di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Allegava, a supporto della richiesta di affido super esclusivo a sé della figlia minore, che:
- il rapporto con la resistente era sempre stato caratterizzato da accesa conflittualità;
- nel mese di ottobre 2022 la SI.ra unitamente a senza il consenso CP_1 CP_2 del padre della minore, si era trasferita a vivere presso l'abitazione della nonna materna in Cesano
Boscone, sottraendo così la minore al padre, episodio per il quale pendeva procedimento penale;
- da allora aveva incontrato crescenti difficoltà a vedere la figlia a causa dei continui impedimenti frapposti dalla madre.
Si costituiva ritualmente la SI.ra eccependo, in via preliminare, l'incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale adito per essere competente Tribunale di Milano;
nel merito, esponeva di essere fuggita dalla residenza familiare sita in Canelli a causa delle condotte aggressive del compagno e del suo abituale abuso di sostanze alcoliche e per mettere in sicurezza sé stessa e la minore, negava di frapporre ostacoli alle visite del padre con la figlia, ma chiedeva fossero disposte cautele stante l'incapacità del SI. di occuparsi della figlia e il suo abituale stato Pt_1 di ebbrezza alcolica. Chiedeva il rigetto di tutte le domande avverse, l'affidamento condiviso della minore ai genitori con collocamento prevalente della minore presso la madre a Cesano Boscone
(MI) e frequentazione padre-figlia sotto monitoraggio dei relativi servizi sociali. Chiedeva, infine,
pagina 6 di 13 disporsi a carico del SInor un contributo economico al mantenimento della figlia Pt_1
di 700 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. CP_2
I servizi sociali attivati immediatamente dal GD, evidenziavano una situazione di immaturità ed evidente fragilità in capo ad entrambe le figure genitoriali, della SI.ra riconducibile alla CP_1 perdurante dipendenza psicologica con la figura materna e alla difficile situazione familiare in cui era cresciuta caratterizzata da un padre alcolista e violento, e del SI. a causa del suo Pt_1 segnalato abuso di sostanze alcoliche, circostanza che trovava riscontro nelle annotazioni dei
Carabinieri in atti (doc. n. 9 parte resistente).
Respinta l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale vertendosi in un caso di trasferimento non autorizzato del minore per il quale il secondo periodo del primo comma dell'art. 473 bis.11 c.p.c. prevede che resti ferma la competenza del Tribunale del precedente luogo di residenza del minore (nel caso di specie, Canelli), allorquando il ricorso sia depositato entro l'anno dal trasferimento (nella fattispecie, il trasferimento non autorizzato risale pacificamente ad ottobre
2022 e il ricorso è stato depositato il 4.7.2023), il GD, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento di ai servizi sociali del comune di Cesano Boscone, ferma la sua CP_2 collocazione presso la residenza materna in ragione della tenera età della minore, la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in funzione di sostegno alla genitorialità e monitoraggio, l'immediata attivazione di luoghi neutri tra padre e figlia con invito al SI. a rivolgersi senza ritardo al territorialmente Pt_1 CP_3 competente, condizione cui veniva subordinato qualsiasi ampliamento delle modalità e dei tempi di visita tra il padre e la minore;
veniva, inoltre, previsto a carico del padre un contributo al mantenimento della minore di € 400,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie con attribuzione dell'assegno unico alla madre nella misura del 100%.
Si provvedeva, contestualmente, alla nomina di un curatore speciale della minore e a CP_2 licenziare TU psico diagnostica.
Ad esito degli accertamenti delegati, il comunicava che l'esito di tutti i test eseguiti sul SI. CP_3 era risultato negativo, escludendo che lo stesso fosse soggetto abitualmente dedito Pt_1 all'alcool.
La consulente dell'Ufficio accertava che le competenze genitoriali di entrambi i genitori risultavano deficitarie. In particolare:
- il SInor appariva centrato più sui propri bisogni che su quelli della figlia, continuando Pt_1 ad alimentare il conflitto con la madre della bambina, che rischia di essere oggettualizzata come trofeo da contendersi. Evidenziava una sostanziale superficialità ed adesione acritica al modello educativo ricevuto con conseguente necessità di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità che permetta al padre di acquisire consapevolezza delle implicazioni degli interventi educativi e supportivi da mettere in atto nel corso dello sviluppo della minore e l'assenza di una adeguata rete pagina 7 di 13 famigliare che possa supportare il SI. nell'eventuale gestione quotidiana della figlia;
Pt_1 escludeva la presenza nel SI. di comportamenti pericolosi per la figlia, ragione per cui Pt_1 formulava un giudizio di inutilità circa il mantenimento dell'indicazione del luogo neutro;
- la SInora ostacolava il processo di separazione/individuazione della minore, CP_1 alimentando il rapporto simbiotico ben oltre l'età che lo prevedrebbe fisiologicamente, si frapponeva all'accesso all'altro genitore. La resistente presentava, altresì, fragilità personologiche che le impedivano di fungere da modello comportamentale e da riferimento in termini di solidità per la figlia. Il test somministrato evidenziava le consistenti difficoltà di mentalizzazione che interferivano pesantemente sullo stile educativo, imperniato esclusivamente sull'affettività e regole generiche non contestualizzate e personalizzate.
- la minore, allo stato attuale, appariva serena e in una ottima condizione di sviluppo psicofisico e cognitivo e in una buona relazione con il padre, ma il TU precisava che “qualora essa venisse esposta ad un condizionamento da parte materna o ad una conflittualità da parte di entrambi i genitori, come al momento sembra molto probabile, tale situazione potrebbe mutare radicalmente e rapidamente, con una importante compromissione del suo assetto psicologico”.
Concludeva, pertanto, affermando la SI.ra non presentava sufficienti competenze CP_1 genitoriali per potersi prendere cura della minore in maniera del tutto autonoma, ma che il legame affettivo tra e la madre era SInificativo e profondo e la bambina, anche in virtù CP_2 della tenera età, risentirebbe pesantemente di una condizione di affido differente da quella in cui si preveda la sua collocazione presso l'abitazione della madre;
suggeriva, quindi, la collocazione della minore presso la madre a condizione che la SInora continui ad abitare presso la CP_1 propria madre o nelle immediate vicinanze, potendo godere dell'aiuto della donna e della rete famigliare nell'accudimento della figlia, rete familiare adeguata e verosimilmente alla base delle buone condizioni psicologiche della bambina.
Prescriveva che, ove la SInora dovesse far saltare ripetutamente gli incontri con il padre CP_1 come da calendario stilato, di collocare presso la casa paterna senza ulteriori indugi ed CP_2 accertamenti;
parimenti, nel caso in cui la madre dovesse presentare denunce di comportamenti paterni lesivi per la minore, conSIliava di mettere in sicurezza attraverso un CP_2 temporaneo affido etero famigliare per tutta la durata degli accertamenti, dato il potenziale rischio di false denunce e/o di amplificazione della portata degli accadimenti su base psicopatologica da parte della SInora . CP_1
Alla luce delle conclusioni formulate dalla TU, veniva dato mandato ai servizi sociali di attuare il calendario delle visite tra e il padre proposto dalla consulente onde verificarne CP_2
l'applicazione.
A conclusione del periodo di graduale ampliamento degli incontri padre/figlia, i servizi incaricati riferivano che la minore appariva serena e tranquilla riguardi alla relazione con la figura paterna,
pagina 8 di 13 condizioni confermate anche dalle insegnanti che, rispetto allo stato d'animo riscontrato in al venerdì quando incontrava il papà, dichiaravano di vedere la bambina serena e CP_2 felice, emozionata all'idea di trascorrere del tempo con lui e aperta alla condivisione con i compagni delle attività svolte al rientro a scuola al lunedì.
Confermavano la buona riuscita dell'intervento materno a supporto della bambina nel rientro a casa e l'intento di mantenimento di una serenità protettiva per la figlia e l'adesione del Sig.
fin dall'inizio della presa in carico, alle indicazioni date dai servizi territoriali, la sua Pt_1 attenzione al benessere psicologico di e la sua disponibilità a compiere tutti i passi CP_2 necessari per tornare a svolgere il suo ruolo di padre con costanza e continuità, nonostante la distanza fisica che lo allontana dalla figlia.
Tuttavia, i servizi evidenziavano che i rapporti tra i genitori di continuavano ad essere CP_2 caratterizzati da un alto grado di conflittualità che si riverberava sulla minore che si mostrava dispiaciuta per la mancata comunicazione tra i genitori e manifestava il timore di una sostituzione della mamma con la nuova fidanzata del papà. Indicavano la necessità che gli adulti di riferimento rassicurino sulla costanza degli affetti e delle sue figure genitoriali e che si CP_2 impegnino a evitarle l'esposizione a qualsiasi tipo di conflitto o tensione. Oltre alla mancata comunicazione tra le figure genitoriali, evidenziavano il permanere di un disallineamento educativo che rischiava di confondere la bambina e polarizzare su ciascuno dei genitori aspettative, richieste e proiezioni sbilanciate e strumentali non sostenute da una sponda genitoriale coerente.
All'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'affidamento della figlia minore . CP_2
Le inadeguatezze genitoriali sopra evidenziate valutate unitamente all'estrema conflittualità e sfiducia che tuttora caratterizza i rapporti tra i genitori, alle inclinazioni ostative e simbiotiche della madre e alla persistenza propensione del padre ad alimentare, anche per via giudiziaria, il conflitto con la SI.ra , conSIliano, al fine di evitare che le dinamiche tra gli adulti possano arrecare CP_1 pregiudizio alla minore, di confermare l'affidamento di ai servizi sociali territorialmente CP_2 competenti (Comune di Cesano Boscone), presso i quali la minore avrà la sua residenza abituale, per la durata di 24 mesi rinnovabili. I servizi sociali assumeranno, nell'interesse di , tutte le CP_2 decisioni di maggiore importanza per la stessa quali quelle relative alla salute, istruzione, educazione e residenza abituale. Le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascun genitore nel periodo in cui la minore sarà con lui.
pagina 9 di 13 Stante la ancora tenera età della minore e il profondo legame affettivo con la madre, si mantiene la collocazione della minore presso la madre a condizione che la SInora continui ad abitare CP_1 presso la propria madre o nelle immediate vicinanze. I servizi sociali affidatari vigileranno costantemente sul rispetto di tale condizione riferendo senza ritardo, in caso di violazione, alla
Procura presso il Tribunale per i Minorenni per l'assunzione dei provvedimenti a tutela della minore.
Onde salvaguardare il diritto di alla bigenitorialità e lo sviluppo del positivo rapporto CP_2 instaurato ad oggi con il padre, il SI. potrà vedere e tenere con sé per tre fine Pt_1 CP_2 settimana al mese dal venerdì pomeriggio, quando egli andrà a prelevare la bambina alla scuola (o, nel periodo di sospensione della frequenza, a casa della madre entro le ore 10:00) fino alla domenica pomeriggio, quando la madre o chi per essa andrà a prenderla presso l'abitazione paterna entro le ore (19:00); durante il periodo estivo 2025 potrà trascorrere con il padre una settimana di CP_2 vacanza che comunicherà alla madre senza ritardo;
dall'estate 2026 il SInor potrà Pt_1 trascorrere tre settimane con la bambina, di cui solo due consecutive, comunicando alla SI.ra i periodi entro il 30 maggio di ogni anno. Egli dovrà fornire sempre alla madre tutte le CP_1 informazioni circa dove soggiornerà con la figlia ed i recapiti telefonici per raggiungerla;
nelle vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterno, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali trascorrerà ad anni CP_2 alterni con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. andandola a prendere al mattino alle 10 e riaccompagnandola entro le ore 21.00.
In caso di malattia che renda impossibile alla bambina lasciare l'abitazione materna, la SInora dovrà sempre presentare ai servizi sociali competenti e al padre certificazione medica con prescrizione dal pediatra. L'appuntamento mancato con il padre dovrà venir recuperato il primo giorno utile di benessere fisico della bambina. Nel caso in cui la SInora dovesse far saltare ripetutamente CP_1 gli incontri con il padre come dal superiore calendario, i servizi sociali affidatari riferiranno senza ritardo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per l'assunzione dei provvedimenti a tutela della minore.
Il padre, quando avrà con sé la figlia per i pernottamenti dovrà far chiamare la madre da CP_2 tutte le volte che la bambina dovesse farne richiesta spontaneamente e comunque una volta al giorno alle ore 18.00, salvo diverso accordo tra le parti.
Il padre potrà chiamare e videochiamare la figlia secondo le modalità con cui é già abituato o, qualora lo ritenesse necessario, tutte le sere alle ore 18.00. A tali videochiamate non dovranno essere presenti terze persone che possano interferire con la comunicazione padre/figlia.
Le carenze genitoriali evidenziate impongono la prosecuzione delle prese in carico in atto da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in funzione di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio, con implementazione di interventi di educativa territoriale.
pagina 10 di 13 I servizi attiveranno un percorso di Coordinazione Genitoriale con la finalità di attenuare la conflittualità esistente nella coppia genitoriale, instaurare un clima di fiducia reciproca e individuare nuove modalità comunicative.
Il contributo al mantenimento della figlia.
In ordine al mantenimento di , sulla base delle allegazioni delle parti e degli atti disponibili CP_2 risulta che:
- la SI.ra è assunta a tempo determinato come addetta alle vendite e percepisce un CP_1 reddito lordo annuo di € 21.000, è ospitata nell'abitazione della madre insieme alla bambina;
- il SI. è un imprenditore titolare di azienda agricola e Presidente del CdA della Pt_1
M2Conveyors srl solo dalla quale percepisce una somma netta mensile media di € 3.000 circa per
14 mensilità, come è evincibile dagli estratti conto prodotti, è titolare di terreni e vigneti ed è titolare della nuda proprietà dell'abitazione ove vive la madre.
Tenuto conto di quanto sopra, dell'età della minore e della sua permanenza prevalente presso la madre sulla quale grava in misura maggiore il suo quotidiano mantenimento, appare adeguato prevedere un contributo al mantenimento di che il SI. dovrà versare entro il 5 CP_2 Pt_1 di ogni mese alla SI.ra , di € 400,00, somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre CP_1 al 70% delle spese straordinarie individuate come da protocollo di questo Tribunale in data 7.7.2017 che qui si richiama.
Decorrenza ex lege dalla data della proposizione della domanda (4.7.2023).
L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla SI.ra sulla quale graverà l'onere di CP_1 richiederlo.
Le spese del giudizio.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese del curatore speciale di , liquidate come in dispositivo in favore dello Stato facendo CP_2 applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminati della causa, della semplicità della lite e delle attività in concreto svolte, sono poste a carico solidale delle parti.
Le spese della TU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste in via definitiva a carico delle parti nella misura del 50%, salva la solidarietà in favore del TU.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti,
pagina 11 di 13 - affida (nata ad [...], il [...]), ai servizi sociali territorialmente Controparte_2 competenti (Comune di Cesano Boscone), presso i quali la minore avrà la sua residenza, per la durata di 24 mesi rinnovabili;
- i servizi sociali assumeranno, nell'interesse di , tutte le decisioni di maggiore importanza CP_2 per la stessa quali quelle relative alla salute, istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascun genitore nel periodo in cui la minore sarà con lui;
- si mantiene la collocazione della minore presso la madre a condizione che la CP_1 SInora continui ad abitare presso la propria madre o nelle immediate vicinanze. I servizi CP_1 sociali affidatari vigileranno costantemente sul rispetto di tale condizione riferendo senza ritardo, in caso di violazione, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per l'assunzione dei provvedimenti a tutela della minore.
- il SI. potrà vedere e tenere con sé per tre fine settimana al mese dal venerdì Pt_1 CP_2 pomeriggio, quando egli andrà a prelevare la bambina alla scuola (o, nel periodo di sospensione della frequenza, a casa della madre entro le ore 10:00) fino alla domenica pomeriggio, quando la madre o chi per essa andrà a prenderla presso l'abitazione paterna entro le ore (19:00); durante il periodo estivo 2025 potrà trascorrere con il padre una settimana di vacanza che comunicherà alla CP_2 madre senza ritardo;
dall'estate 2026 il SInor potrà trascorrere tre settimane con la Pt_1 bambina, di cui solo due consecutive, comunicando alla SI.ra i periodi entro il 30 maggio CP_1 di ogni anno. Egli dovrà fornire sempre alla madre tutte le informazioni circa dove soggiornerà con la figlia ed i recapiti telefonici per raggiungerla;
nelle vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterno, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua e il CP_2
Lunedì dell'Angelo. andandola a prendere al mattino alle 10 e riaccompagnandola entro le ore
21.00.
In caso di malattia che renda impossibile alla bambina lasciare l'abitazione materna, la SInora dovrà sempre presentare ai servizi sociali competenti e al padre certificazione medica con prescrizione dal pediatra. L'appuntamento mancato con il padre dovrà venir recuperato il primo giorno utile di benessere fisico della bambina. Nel caso in cui la SInora dovesse far saltare ripetutamente CP_1 gli incontri con il padre come dal superiore calendario, i servizi sociali affidatari riferiranno senza ritardo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per l'assunzione dei provvedimenti a tutela della minore.
Il padre, quando avrà con sé la figlia per i pernottamenti dovrà far chiamare la madre da CP_2 tutte le volte che la bambina dovesse farne richiesta spontaneamente e comunque una volta al giorno alle ore 18.00, salvo diverso accordo tra le parti.
pagina 12 di 13 Il padre potrà chiamare e videochiamare la figlia secondo le modalità con cui é già abituato o, qualora lo ritenesse necessario, tutte le sere alle ore 18.00. A tali videochiamate non dovranno essere presenti terze persone che possano interferire con la comunicazione padre/figlia.
Dispone:
- la prosecuzione delle prese in carico in atto da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in funzione di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio, con implementazione di interventi di educativa territoriale;
- l'attivazione da parte dei servizi competenti di un percorso di Coordinazione Genitoriale con la finalità di attenuare la conflittualità esistente nella coppia genitoriale, instaurare un clima di fiducia reciproca e individuare nuove modalità comunicative.
Dispone che il SI. corrisponda entro il 5 di ogni mese alla SI.ra a titolo Pt_1 CP_1 di contributo al mantenimento di , la somma di € 400,00, somma rivalutabile annualmente CP_2 ex indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie individuate come da protocollo di questo
Tribunale in data 7.7.2017 che qui si richiama, con decorrenza ex lege dalla data della proposizione della domanda (4.7.2023);
- l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla SI.ra sulla quale graverà l'onere di CP_1 richiederlo.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Condanna e in via solidale tra loro, a corrispondere in favore dello Parte_1 CP_1
Stato le spese del curatore speciale che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, se e come per legge;
pone in via definitiva le spese della TU, liquidate come da separato provvedimento, a carico delle parti nella misura del 50%, salva la solidarietà in favore del TU.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi anche ai servizi sociali territorialmente competenti (Comune di Cesano Boscone, CISA Asti Sud).
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Asti in data 18.6.2025
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa Sara Pozzetti
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dai Magistrati:
DO. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
DO. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
DO. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1946/2023 R.G.
avente per oggetto: affidamento figli promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto BAZZANO del Foro di Torino ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino (TO) via Castellamonte, n. 1,
Parte ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Gaiola con studio in Milano, Corso di Porta CP_1
Vittoria
rappresentata e difesa dall'avv. STEFANIA GARRONE del Foro di Asti, curatore Controparte_2 speciale della minore
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente pagina 1 di 13 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disciplinare la responsabilità genitoriale nei confronti della minorenne nelle modalità di seguito indicate:
a) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Affidamento esclusivo della minore al padre, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione di quest'ultimo. Per l'effetto di quanto precede, le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte dal padre, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Sarà onere del padre tenere comunque informata la madre circa tutte le questioni relative alla figlia, in particolare quelle di maggiore rilevanza. Entrambi i genitori saranno onerati della responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso di essi. Il SInor avrà la facoltà – ove lo ritenga Parte_1 opportuno – di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita della madre. In caso di trasferimento della residenza il padre sarà tenuto a dare notizia alla madre con congruo preavviso;
in subordine:
a1) Affidamento congiunto, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre.
Per l'effetto di quanto precede, le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Sarà onere di ciascun genitore tenere comunque informato l'altro circa tutte le questioni relative alla figlia, in particolare quelle di maggiore rilevanza. Entrambi i genitori saranno onerati della responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso di essi. Il SInor avrà la facoltà – ove lo ritenga Parte_1 opportuno – di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita della madre. In caso di trasferimento della residenza il padre sarà tenuto a dare notizia alla madre con congruo preavviso;
b) DIRITTO DI VISITA E DI FREQUENTAZIONE DELLA MADRE
La SInora avrà la facoltà di tenere con sé la figlia due giorni alla settimana. La CP_1 madre potrà, altresì, tenere con sé la figlia a fine settimana alterni, il sabato oppure la domenica.
Ulteriori periodi e/o orari di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia. La minore potrà frequentare la casa dei nonni paterni e dei nonni materni, sempre in accordo rispettivamente con il padre e la madre.
c) VACANZE ESTIVE E FESTIVITÀ
Per le vacanze estive la minore trascorrerà con la madre 15 giorni consecutivi di vacanze all'anno da individuarsi, compatibilmente con le eSIenze lavorative di entrambi, nei mesi di luglio ed agosto e da pagina 2 di 13 comunicarsi all'altro genitore entro un congruo termine, in ogni caso non successivo al giorno 31 maggio di ogni anno. Resta salvo ogni migliore accordo diretto tra i genitori.
Per le festività di Natale e di Pasqua e per le altre festività scolastiche, la parti si impegnano a seguire il consueto criterio dell'alternanza, anche in questo caso salvo ogni migliore accordo diretto.
Al di là delle festività sopra citate, eventuali ulteriori periodi di vacanze nel corso dell'anno saranno concordemente pattuiti tra i genitori.
d) CONCORSO DELLA MADRE NEL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
La madre s'impegna e obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso indiretto per il mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di € 200,00 (duecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far tempo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici Istat. Il sopracitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario da eseguirsi alle coordinate Iban già note alla madre e intestato al SInor , Parte_1 entro il termine del 5 (cinque) di ogni mese solare.
e) La madre rimborserà, inoltre, al padre il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie
(ovverosia non ricomprese nell'assegno di cui al precedente art. 4) dallo stesso sostenute nell'interesse della figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, e in particolare:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
al riguardo, ferma la scelta della facoltà, quella dell'università deve cadere, a fini della sussunzione delle spese correlative fra quelle che non richiedono il previo consenso, sulla sede universitaria più prossima dal punto di vista chilometrico alla residenza effettiva della figlia, avuto riguardo alla distanza coperta con i mezzi pubblici;
in ogni caso per ottenere la rifusione della quota di spese universitarie dovrà essere fornita la prova documentale di avere richiesto i sussidi, le detrazioni ovvero le borse di studio cui il figlio abbia eventualmente diritto;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati a inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra- scolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori, purché relativo ad attività già praticata al momento dell'interruzione della vita familiare o di convivenza, ovvero nei limiti del pagina 3 di 13 costo della diversa attività, di analoga natura, già praticata, ovvero ancora in caso di attività suggerita a livello scolastico nell'interesse specifico della figlia;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eSIenze lavorative del genitore collocatario;
c) gli esborsi per custodia relativi alla minore infraquattordicenne o comunque in caso di malattia della minore ove non sia possibile ricorrere ai nonni o ad altri stretti parenti e i genitori, per ragioni lavorative non derogabili o per malattia, siano effettivamente impossibilitati;
d) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario della figlia, in ragione dei preesistenti rapporti affettivi con la medesima, con l'obbligo, per le spese di cura, della documentazione veterinaria circa la loro necessità; e) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
f) spese per il conseguimento patente guida (scooter, moto, auto);
- spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento nella misura eccedente il costo per le analoghe voci contemplato al capo che precede;
b) spese di custodia (baby-sitter) in situazioni diverse da quelle indicate alla lettera c) del capo che precede;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) costi del centro ricreativo estivo e gruppo estivo, costi del soggiorno estivo, di studio, sportivo, di stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese (in esse comprese quelle per protesi, apparecchi ortodontici e occhiali da vista) connotate dai caratteri della necessità o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. In caso di contrasto fra i genitori sulla necessità o urgenza della spesa, chi la sosterrà dovrà munirsi di attestazione medica in tal senso;
le prestazioni che il SSN eroga dovranno essere utilizzate, salvo diverso accordo;
anche in questo caso, ove sorga contrasto, il genitore che intenda ricorrere a servizi medici in regime privato dovrà munirsi di certificazione medica che attesti che non è possibile ricorrere al SSN, per assenza del servizio o per tempistiche incompatibili con lo stato di salute della figlia. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il rimborso delle spese sarà effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta conseguente al computo di dare e avere;
per le somme da rimborsare superiori al valore del contributo ordinario mensile, al fine di evitare di onerare il genitore convivente con la figlia, oppure la madre nell'ipotesi in cui si faccia parte diligente della spesa, di anticipare integralmente tale importo, il genitore convivente o l'altro, se del caso, dovrà comunicare l'importo della spesa almeno 10 (dieci) giorni prima del momento in cui dovrà essere sostenuta così da consentire la compartecipazione alla stessa, senza che l'onere dell'anticipazione incomba su uno solo di essi.
pagina 4 di 13 La madre rimarrà obbligata a corrispondere i sopra citati contributi (ordinario e straordinario) nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere col padre e non sarà economicamente indipendente.
f) COLLABORAZIONE TRA I GENITORI
Quando la minore frequenterà le rispettive abitazioni dei genitori, queste dovranno rispettare un buon livello di igiene e dovranno essere adeguatamente riscaldate d'inverno e raffrescate d'estate.
Entrambi i genitori, a prescindere dalla comunicazione della propria reperibilità telefonica, dovranno garantire e favorire contatti telefonici quotidiani con la figlia, in orario in cui ciò sia agevole e praticabile per entrambi, nonché mantenere l'altro genitore costantemente informato circa lo stato di salute e le attività svolte dalla minore.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, e si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
Laddove uno dei genitori intendesse iniziare una relazione sentimentale con persona diversa dall'altro genitore dovrà adottare le opportune cautele, anche di carattere psicologico, nel coinvolgere la minore in detta relazione al fine di evitare che s'ingenerino confusioni in ordine ai ruoli genitoriali o che ciò osti alla frequentazione padre-figlia o madre-figlia, e in ogni caso sempre che tale frequentazione risponda al superiore interesse della minore.
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari per le prestazioni professionali relative alla presente causa, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, Cpa e Iva” come per legge”.
Per la resistente
“affidamento condiviso della minore ai genitori, il collocamento prevalente della minore presso la madre a Cesano Boscone (MI) e frequentazione padre-figlia sotto monitoraggio dei relativi servizi sociali.
Obbligare il SInor a versare alla figlia un contributo economico al Pt_1 CP_2 mantenimento pari a 700 euro mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo”.
Per la minore
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
- disporre l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre regolamentando i diritti di visita del padre come da indicazioni contenute nelle conclusioni della relazione della TU
DO.ss ; Persona_1
pagina 5 di 13 - confermare per il resto i provvedimenti provvisori datati 14/5/2024 così come modificati dal provvedimento 28/11/2024 disponendo la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare che dei genitori) da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con funzioni di monitoraggio e supporto sociale;
- confermare a carico del Sig l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI.ra Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della minore la somma di € 400,00 mensili, somma CP_1 rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate come da
Protocollo di questo Tribunale;
- confermare in capo alla madre, il diritto di percepire integralmente, e dunque nella misura del
100%, l'assegno unico e universale ed ogni altro emolumento a carattere previdenziale/assistenziale afferente alla prole.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.7.2023, chiedeva a questo Tribunale disporsi Parte_1
l'affidamento super esclusivo a sé della figlia (nata ad [...], il [...]), prevedersi CP_2 un calendario delle visite della minore con la madre e un contributo al mantenimento della figlia a carico della madre di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Allegava, a supporto della richiesta di affido super esclusivo a sé della figlia minore, che:
- il rapporto con la resistente era sempre stato caratterizzato da accesa conflittualità;
- nel mese di ottobre 2022 la SI.ra unitamente a senza il consenso CP_1 CP_2 del padre della minore, si era trasferita a vivere presso l'abitazione della nonna materna in Cesano
Boscone, sottraendo così la minore al padre, episodio per il quale pendeva procedimento penale;
- da allora aveva incontrato crescenti difficoltà a vedere la figlia a causa dei continui impedimenti frapposti dalla madre.
Si costituiva ritualmente la SI.ra eccependo, in via preliminare, l'incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale adito per essere competente Tribunale di Milano;
nel merito, esponeva di essere fuggita dalla residenza familiare sita in Canelli a causa delle condotte aggressive del compagno e del suo abituale abuso di sostanze alcoliche e per mettere in sicurezza sé stessa e la minore, negava di frapporre ostacoli alle visite del padre con la figlia, ma chiedeva fossero disposte cautele stante l'incapacità del SI. di occuparsi della figlia e il suo abituale stato Pt_1 di ebbrezza alcolica. Chiedeva il rigetto di tutte le domande avverse, l'affidamento condiviso della minore ai genitori con collocamento prevalente della minore presso la madre a Cesano Boscone
(MI) e frequentazione padre-figlia sotto monitoraggio dei relativi servizi sociali. Chiedeva, infine,
pagina 6 di 13 disporsi a carico del SInor un contributo economico al mantenimento della figlia Pt_1
di 700 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. CP_2
I servizi sociali attivati immediatamente dal GD, evidenziavano una situazione di immaturità ed evidente fragilità in capo ad entrambe le figure genitoriali, della SI.ra riconducibile alla CP_1 perdurante dipendenza psicologica con la figura materna e alla difficile situazione familiare in cui era cresciuta caratterizzata da un padre alcolista e violento, e del SI. a causa del suo Pt_1 segnalato abuso di sostanze alcoliche, circostanza che trovava riscontro nelle annotazioni dei
Carabinieri in atti (doc. n. 9 parte resistente).
Respinta l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale vertendosi in un caso di trasferimento non autorizzato del minore per il quale il secondo periodo del primo comma dell'art. 473 bis.11 c.p.c. prevede che resti ferma la competenza del Tribunale del precedente luogo di residenza del minore (nel caso di specie, Canelli), allorquando il ricorso sia depositato entro l'anno dal trasferimento (nella fattispecie, il trasferimento non autorizzato risale pacificamente ad ottobre
2022 e il ricorso è stato depositato il 4.7.2023), il GD, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento di ai servizi sociali del comune di Cesano Boscone, ferma la sua CP_2 collocazione presso la residenza materna in ragione della tenera età della minore, la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in funzione di sostegno alla genitorialità e monitoraggio, l'immediata attivazione di luoghi neutri tra padre e figlia con invito al SI. a rivolgersi senza ritardo al territorialmente Pt_1 CP_3 competente, condizione cui veniva subordinato qualsiasi ampliamento delle modalità e dei tempi di visita tra il padre e la minore;
veniva, inoltre, previsto a carico del padre un contributo al mantenimento della minore di € 400,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie con attribuzione dell'assegno unico alla madre nella misura del 100%.
Si provvedeva, contestualmente, alla nomina di un curatore speciale della minore e a CP_2 licenziare TU psico diagnostica.
Ad esito degli accertamenti delegati, il comunicava che l'esito di tutti i test eseguiti sul SI. CP_3 era risultato negativo, escludendo che lo stesso fosse soggetto abitualmente dedito Pt_1 all'alcool.
La consulente dell'Ufficio accertava che le competenze genitoriali di entrambi i genitori risultavano deficitarie. In particolare:
- il SInor appariva centrato più sui propri bisogni che su quelli della figlia, continuando Pt_1 ad alimentare il conflitto con la madre della bambina, che rischia di essere oggettualizzata come trofeo da contendersi. Evidenziava una sostanziale superficialità ed adesione acritica al modello educativo ricevuto con conseguente necessità di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità che permetta al padre di acquisire consapevolezza delle implicazioni degli interventi educativi e supportivi da mettere in atto nel corso dello sviluppo della minore e l'assenza di una adeguata rete pagina 7 di 13 famigliare che possa supportare il SI. nell'eventuale gestione quotidiana della figlia;
Pt_1 escludeva la presenza nel SI. di comportamenti pericolosi per la figlia, ragione per cui Pt_1 formulava un giudizio di inutilità circa il mantenimento dell'indicazione del luogo neutro;
- la SInora ostacolava il processo di separazione/individuazione della minore, CP_1 alimentando il rapporto simbiotico ben oltre l'età che lo prevedrebbe fisiologicamente, si frapponeva all'accesso all'altro genitore. La resistente presentava, altresì, fragilità personologiche che le impedivano di fungere da modello comportamentale e da riferimento in termini di solidità per la figlia. Il test somministrato evidenziava le consistenti difficoltà di mentalizzazione che interferivano pesantemente sullo stile educativo, imperniato esclusivamente sull'affettività e regole generiche non contestualizzate e personalizzate.
- la minore, allo stato attuale, appariva serena e in una ottima condizione di sviluppo psicofisico e cognitivo e in una buona relazione con il padre, ma il TU precisava che “qualora essa venisse esposta ad un condizionamento da parte materna o ad una conflittualità da parte di entrambi i genitori, come al momento sembra molto probabile, tale situazione potrebbe mutare radicalmente e rapidamente, con una importante compromissione del suo assetto psicologico”.
Concludeva, pertanto, affermando la SI.ra non presentava sufficienti competenze CP_1 genitoriali per potersi prendere cura della minore in maniera del tutto autonoma, ma che il legame affettivo tra e la madre era SInificativo e profondo e la bambina, anche in virtù CP_2 della tenera età, risentirebbe pesantemente di una condizione di affido differente da quella in cui si preveda la sua collocazione presso l'abitazione della madre;
suggeriva, quindi, la collocazione della minore presso la madre a condizione che la SInora continui ad abitare presso la CP_1 propria madre o nelle immediate vicinanze, potendo godere dell'aiuto della donna e della rete famigliare nell'accudimento della figlia, rete familiare adeguata e verosimilmente alla base delle buone condizioni psicologiche della bambina.
Prescriveva che, ove la SInora dovesse far saltare ripetutamente gli incontri con il padre CP_1 come da calendario stilato, di collocare presso la casa paterna senza ulteriori indugi ed CP_2 accertamenti;
parimenti, nel caso in cui la madre dovesse presentare denunce di comportamenti paterni lesivi per la minore, conSIliava di mettere in sicurezza attraverso un CP_2 temporaneo affido etero famigliare per tutta la durata degli accertamenti, dato il potenziale rischio di false denunce e/o di amplificazione della portata degli accadimenti su base psicopatologica da parte della SInora . CP_1
Alla luce delle conclusioni formulate dalla TU, veniva dato mandato ai servizi sociali di attuare il calendario delle visite tra e il padre proposto dalla consulente onde verificarne CP_2
l'applicazione.
A conclusione del periodo di graduale ampliamento degli incontri padre/figlia, i servizi incaricati riferivano che la minore appariva serena e tranquilla riguardi alla relazione con la figura paterna,
pagina 8 di 13 condizioni confermate anche dalle insegnanti che, rispetto allo stato d'animo riscontrato in al venerdì quando incontrava il papà, dichiaravano di vedere la bambina serena e CP_2 felice, emozionata all'idea di trascorrere del tempo con lui e aperta alla condivisione con i compagni delle attività svolte al rientro a scuola al lunedì.
Confermavano la buona riuscita dell'intervento materno a supporto della bambina nel rientro a casa e l'intento di mantenimento di una serenità protettiva per la figlia e l'adesione del Sig.
fin dall'inizio della presa in carico, alle indicazioni date dai servizi territoriali, la sua Pt_1 attenzione al benessere psicologico di e la sua disponibilità a compiere tutti i passi CP_2 necessari per tornare a svolgere il suo ruolo di padre con costanza e continuità, nonostante la distanza fisica che lo allontana dalla figlia.
Tuttavia, i servizi evidenziavano che i rapporti tra i genitori di continuavano ad essere CP_2 caratterizzati da un alto grado di conflittualità che si riverberava sulla minore che si mostrava dispiaciuta per la mancata comunicazione tra i genitori e manifestava il timore di una sostituzione della mamma con la nuova fidanzata del papà. Indicavano la necessità che gli adulti di riferimento rassicurino sulla costanza degli affetti e delle sue figure genitoriali e che si CP_2 impegnino a evitarle l'esposizione a qualsiasi tipo di conflitto o tensione. Oltre alla mancata comunicazione tra le figure genitoriali, evidenziavano il permanere di un disallineamento educativo che rischiava di confondere la bambina e polarizzare su ciascuno dei genitori aspettative, richieste e proiezioni sbilanciate e strumentali non sostenute da una sponda genitoriale coerente.
All'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'affidamento della figlia minore . CP_2
Le inadeguatezze genitoriali sopra evidenziate valutate unitamente all'estrema conflittualità e sfiducia che tuttora caratterizza i rapporti tra i genitori, alle inclinazioni ostative e simbiotiche della madre e alla persistenza propensione del padre ad alimentare, anche per via giudiziaria, il conflitto con la SI.ra , conSIliano, al fine di evitare che le dinamiche tra gli adulti possano arrecare CP_1 pregiudizio alla minore, di confermare l'affidamento di ai servizi sociali territorialmente CP_2 competenti (Comune di Cesano Boscone), presso i quali la minore avrà la sua residenza abituale, per la durata di 24 mesi rinnovabili. I servizi sociali assumeranno, nell'interesse di , tutte le CP_2 decisioni di maggiore importanza per la stessa quali quelle relative alla salute, istruzione, educazione e residenza abituale. Le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascun genitore nel periodo in cui la minore sarà con lui.
pagina 9 di 13 Stante la ancora tenera età della minore e il profondo legame affettivo con la madre, si mantiene la collocazione della minore presso la madre a condizione che la SInora continui ad abitare CP_1 presso la propria madre o nelle immediate vicinanze. I servizi sociali affidatari vigileranno costantemente sul rispetto di tale condizione riferendo senza ritardo, in caso di violazione, alla
Procura presso il Tribunale per i Minorenni per l'assunzione dei provvedimenti a tutela della minore.
Onde salvaguardare il diritto di alla bigenitorialità e lo sviluppo del positivo rapporto CP_2 instaurato ad oggi con il padre, il SI. potrà vedere e tenere con sé per tre fine Pt_1 CP_2 settimana al mese dal venerdì pomeriggio, quando egli andrà a prelevare la bambina alla scuola (o, nel periodo di sospensione della frequenza, a casa della madre entro le ore 10:00) fino alla domenica pomeriggio, quando la madre o chi per essa andrà a prenderla presso l'abitazione paterna entro le ore (19:00); durante il periodo estivo 2025 potrà trascorrere con il padre una settimana di CP_2 vacanza che comunicherà alla madre senza ritardo;
dall'estate 2026 il SInor potrà Pt_1 trascorrere tre settimane con la bambina, di cui solo due consecutive, comunicando alla SI.ra i periodi entro il 30 maggio di ogni anno. Egli dovrà fornire sempre alla madre tutte le CP_1 informazioni circa dove soggiornerà con la figlia ed i recapiti telefonici per raggiungerla;
nelle vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterno, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali trascorrerà ad anni CP_2 alterni con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. andandola a prendere al mattino alle 10 e riaccompagnandola entro le ore 21.00.
In caso di malattia che renda impossibile alla bambina lasciare l'abitazione materna, la SInora dovrà sempre presentare ai servizi sociali competenti e al padre certificazione medica con prescrizione dal pediatra. L'appuntamento mancato con il padre dovrà venir recuperato il primo giorno utile di benessere fisico della bambina. Nel caso in cui la SInora dovesse far saltare ripetutamente CP_1 gli incontri con il padre come dal superiore calendario, i servizi sociali affidatari riferiranno senza ritardo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per l'assunzione dei provvedimenti a tutela della minore.
Il padre, quando avrà con sé la figlia per i pernottamenti dovrà far chiamare la madre da CP_2 tutte le volte che la bambina dovesse farne richiesta spontaneamente e comunque una volta al giorno alle ore 18.00, salvo diverso accordo tra le parti.
Il padre potrà chiamare e videochiamare la figlia secondo le modalità con cui é già abituato o, qualora lo ritenesse necessario, tutte le sere alle ore 18.00. A tali videochiamate non dovranno essere presenti terze persone che possano interferire con la comunicazione padre/figlia.
Le carenze genitoriali evidenziate impongono la prosecuzione delle prese in carico in atto da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in funzione di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio, con implementazione di interventi di educativa territoriale.
pagina 10 di 13 I servizi attiveranno un percorso di Coordinazione Genitoriale con la finalità di attenuare la conflittualità esistente nella coppia genitoriale, instaurare un clima di fiducia reciproca e individuare nuove modalità comunicative.
Il contributo al mantenimento della figlia.
In ordine al mantenimento di , sulla base delle allegazioni delle parti e degli atti disponibili CP_2 risulta che:
- la SI.ra è assunta a tempo determinato come addetta alle vendite e percepisce un CP_1 reddito lordo annuo di € 21.000, è ospitata nell'abitazione della madre insieme alla bambina;
- il SI. è un imprenditore titolare di azienda agricola e Presidente del CdA della Pt_1
M2Conveyors srl solo dalla quale percepisce una somma netta mensile media di € 3.000 circa per
14 mensilità, come è evincibile dagli estratti conto prodotti, è titolare di terreni e vigneti ed è titolare della nuda proprietà dell'abitazione ove vive la madre.
Tenuto conto di quanto sopra, dell'età della minore e della sua permanenza prevalente presso la madre sulla quale grava in misura maggiore il suo quotidiano mantenimento, appare adeguato prevedere un contributo al mantenimento di che il SI. dovrà versare entro il 5 CP_2 Pt_1 di ogni mese alla SI.ra , di € 400,00, somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre CP_1 al 70% delle spese straordinarie individuate come da protocollo di questo Tribunale in data 7.7.2017 che qui si richiama.
Decorrenza ex lege dalla data della proposizione della domanda (4.7.2023).
L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla SI.ra sulla quale graverà l'onere di CP_1 richiederlo.
Le spese del giudizio.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese del curatore speciale di , liquidate come in dispositivo in favore dello Stato facendo CP_2 applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminati della causa, della semplicità della lite e delle attività in concreto svolte, sono poste a carico solidale delle parti.
Le spese della TU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste in via definitiva a carico delle parti nella misura del 50%, salva la solidarietà in favore del TU.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti,
pagina 11 di 13 - affida (nata ad [...], il [...]), ai servizi sociali territorialmente Controparte_2 competenti (Comune di Cesano Boscone), presso i quali la minore avrà la sua residenza, per la durata di 24 mesi rinnovabili;
- i servizi sociali assumeranno, nell'interesse di , tutte le decisioni di maggiore importanza CP_2 per la stessa quali quelle relative alla salute, istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascun genitore nel periodo in cui la minore sarà con lui;
- si mantiene la collocazione della minore presso la madre a condizione che la CP_1 SInora continui ad abitare presso la propria madre o nelle immediate vicinanze. I servizi CP_1 sociali affidatari vigileranno costantemente sul rispetto di tale condizione riferendo senza ritardo, in caso di violazione, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per l'assunzione dei provvedimenti a tutela della minore.
- il SI. potrà vedere e tenere con sé per tre fine settimana al mese dal venerdì Pt_1 CP_2 pomeriggio, quando egli andrà a prelevare la bambina alla scuola (o, nel periodo di sospensione della frequenza, a casa della madre entro le ore 10:00) fino alla domenica pomeriggio, quando la madre o chi per essa andrà a prenderla presso l'abitazione paterna entro le ore (19:00); durante il periodo estivo 2025 potrà trascorrere con il padre una settimana di vacanza che comunicherà alla CP_2 madre senza ritardo;
dall'estate 2026 il SInor potrà trascorrere tre settimane con la Pt_1 bambina, di cui solo due consecutive, comunicando alla SI.ra i periodi entro il 30 maggio CP_1 di ogni anno. Egli dovrà fornire sempre alla madre tutte le informazioni circa dove soggiornerà con la figlia ed i recapiti telefonici per raggiungerla;
nelle vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterno, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua e il CP_2
Lunedì dell'Angelo. andandola a prendere al mattino alle 10 e riaccompagnandola entro le ore
21.00.
In caso di malattia che renda impossibile alla bambina lasciare l'abitazione materna, la SInora dovrà sempre presentare ai servizi sociali competenti e al padre certificazione medica con prescrizione dal pediatra. L'appuntamento mancato con il padre dovrà venir recuperato il primo giorno utile di benessere fisico della bambina. Nel caso in cui la SInora dovesse far saltare ripetutamente CP_1 gli incontri con il padre come dal superiore calendario, i servizi sociali affidatari riferiranno senza ritardo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per l'assunzione dei provvedimenti a tutela della minore.
Il padre, quando avrà con sé la figlia per i pernottamenti dovrà far chiamare la madre da CP_2 tutte le volte che la bambina dovesse farne richiesta spontaneamente e comunque una volta al giorno alle ore 18.00, salvo diverso accordo tra le parti.
pagina 12 di 13 Il padre potrà chiamare e videochiamare la figlia secondo le modalità con cui é già abituato o, qualora lo ritenesse necessario, tutte le sere alle ore 18.00. A tali videochiamate non dovranno essere presenti terze persone che possano interferire con la comunicazione padre/figlia.
Dispone:
- la prosecuzione delle prese in carico in atto da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in funzione di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio, con implementazione di interventi di educativa territoriale;
- l'attivazione da parte dei servizi competenti di un percorso di Coordinazione Genitoriale con la finalità di attenuare la conflittualità esistente nella coppia genitoriale, instaurare un clima di fiducia reciproca e individuare nuove modalità comunicative.
Dispone che il SI. corrisponda entro il 5 di ogni mese alla SI.ra a titolo Pt_1 CP_1 di contributo al mantenimento di , la somma di € 400,00, somma rivalutabile annualmente CP_2 ex indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie individuate come da protocollo di questo
Tribunale in data 7.7.2017 che qui si richiama, con decorrenza ex lege dalla data della proposizione della domanda (4.7.2023);
- l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla SI.ra sulla quale graverà l'onere di CP_1 richiederlo.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Condanna e in via solidale tra loro, a corrispondere in favore dello Parte_1 CP_1
Stato le spese del curatore speciale che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, se e come per legge;
pone in via definitiva le spese della TU, liquidate come da separato provvedimento, a carico delle parti nella misura del 50%, salva la solidarietà in favore del TU.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi anche ai servizi sociali territorialmente competenti (Comune di Cesano Boscone, CISA Asti Sud).
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Asti in data 18.6.2025
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa Sara Pozzetti
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli
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