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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 254/2025 sub. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 254/2025 sub. 1, nei confronti di
(c.f./P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in P.IVA_1
Finale LI (MO), fraz. Massa Finalese, Via Albero, n. 36;
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 6.10.2025, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando il mancato pagamento della somma di € 11.455,80 dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 2455/2024 (R.G. n. 5679/2024) emesso dal
Tribunale di Padova, per quanto consta non opposto, pedissequo atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi, conclusosi con esito negativo.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 26.11.2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi nei confronti della società con l'inserimento del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza nell'Area Web prevista dal novellato art. 40, co 7, CCII effettuato a cura della Cancelleria, e nei confronti del socio accomandatario mediante deposito presso la casa Comunale ex art. 40, comma 8, CCII, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della propria domanda, mentre la resistente, la quale non ha contestato i crediti dedotti in giudizio (ma ha eccepito solo il mancato superamento della soglia ex art. 49, u.c., CCII), ha chiesto un rinvio d'udienza.
Il rinvio (osteggiato dalla ricorrente) non può essere concesso, vuoi perché non risulta in alcun modo dimostrata – ma solo dedotta – la temporanea permanenza “all'estero” dell'imprenditore, vuoi perché in ogni caso alla luce dell'importante debito erariale di cui infra non appare possibile consentire una eventuale transazione con il creditore ricorrente, verosimilmente AR (il quale ultimo, oltretutto, non si è, correttamente, dimostrato a ciò disponibile).
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La resistente è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII, pur essendosi costituito nel presente giudizio, la debitrice non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia quanto rappresentato nel ricorso introduttivo e quanto dichiarato dalla debitrice nella propria comparsa di costituzione.
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito portato dal ricorrente è pari ad €11.455,80.
A ciò si aggiunga che, dagli accertamenti istruttori, sono emersi ulteriori debiti scaduti della convenuta verso i creditori istituzionali, di cui €
185.686,26 nei confronti di ADER ed € 3.562,68 nei confronti di ADE, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione.
Pertanto, la soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, risulta ampiamente superata.
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quanto previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
- (c.f./P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in P.IVA_1
Finale LI (MO), fraz. Massa Finalese, Via Albero, n. 36;
- nonché nei confronti del socio accomandatario (c.f. Controparte_1
C.F._1
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore il Dott. dell'ODCEC di Modena, Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 19.2.2026 ore 12.00, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 27.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 254/2025 sub. 1, nei confronti di
(c.f./P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in P.IVA_1
Finale LI (MO), fraz. Massa Finalese, Via Albero, n. 36;
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 6.10.2025, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando il mancato pagamento della somma di € 11.455,80 dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 2455/2024 (R.G. n. 5679/2024) emesso dal
Tribunale di Padova, per quanto consta non opposto, pedissequo atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi, conclusosi con esito negativo.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 26.11.2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi nei confronti della società con l'inserimento del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza nell'Area Web prevista dal novellato art. 40, co 7, CCII effettuato a cura della Cancelleria, e nei confronti del socio accomandatario mediante deposito presso la casa Comunale ex art. 40, comma 8, CCII, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della propria domanda, mentre la resistente, la quale non ha contestato i crediti dedotti in giudizio (ma ha eccepito solo il mancato superamento della soglia ex art. 49, u.c., CCII), ha chiesto un rinvio d'udienza.
Il rinvio (osteggiato dalla ricorrente) non può essere concesso, vuoi perché non risulta in alcun modo dimostrata – ma solo dedotta – la temporanea permanenza “all'estero” dell'imprenditore, vuoi perché in ogni caso alla luce dell'importante debito erariale di cui infra non appare possibile consentire una eventuale transazione con il creditore ricorrente, verosimilmente AR (il quale ultimo, oltretutto, non si è, correttamente, dimostrato a ciò disponibile).
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La resistente è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII, pur essendosi costituito nel presente giudizio, la debitrice non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia quanto rappresentato nel ricorso introduttivo e quanto dichiarato dalla debitrice nella propria comparsa di costituzione.
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito portato dal ricorrente è pari ad €11.455,80.
A ciò si aggiunga che, dagli accertamenti istruttori, sono emersi ulteriori debiti scaduti della convenuta verso i creditori istituzionali, di cui €
185.686,26 nei confronti di ADER ed € 3.562,68 nei confronti di ADE, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione.
Pertanto, la soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, risulta ampiamente superata.
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quanto previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
- (c.f./P. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in P.IVA_1
Finale LI (MO), fraz. Massa Finalese, Via Albero, n. 36;
- nonché nei confronti del socio accomandatario (c.f. Controparte_1
C.F._1
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore il Dott. dell'ODCEC di Modena, Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 19.2.2026 ore 12.00, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 27.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo