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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/12/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3775 2021
Il Giudice
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza
o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente n. di R.G.: 3743/2021, a cui sono stati riuniti i proc R.G.: 581/2022, R.G.: ed RG :2622/2023 , nata a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Giovanna CodiceFiscale_1
RA e ME PI, giusta procura in atti;
Ricorrente
contro
in persona del leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Rita CP_1
Pisanu, giusta procura in atti;
Resistente
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto
Con distinti ricorsi depositati in data 09.12.2021, 11.02.2022 e 21.07.2023 la signora sul presupposto di aver lavorato come Parte_1 bracciante agricola, negli anni 2019 e 2020, presso l'azienda del signor con sede in Caraffa del Bianco (RC), per un totale di 102 Persona_1 giornate per l'anno 2019 e di 51 giornate per l'anno 2020, ha agito in giudizio al fine di accertare l'effettività della propria prestazione lavorativa - sul presupposto dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici- e conseguentemente alla revoca della disoccupazione agricola relativa al periodo dallo 01/2019 allo 12/2019 per un importo pari ad euro 5.008,47 percepita con annullamento dell'avviso di indebito n. 39420230000771914000 del 9/06/2023 poiché inesistente la fondatezza del titolo.
Si costituiva l' chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in CP_1 fatto ed in diritto.
Istruita la causa, con apposito decreto è stata disposta la sostituzione a con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
Il ricorso va accolto.
Nel caso di specie, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierna ricorrente, in quanto quest'ultima ha ottemperato all'onere della prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro. Dunque, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi sono emersi la tipologia delle mansioni svolte dalla ricorrente, l'orario di lavoro, la retribuzione, il vincolo di subordinazione, ovvero tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato. Deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova dell'espletamento da parte ricorrente dell'attività lavorativa di bracciante agricola svolta per il numero di giornate e per gli anni indicati in ricorso, con conseguente dichiarazione del diritto di all'iscrizione nell'elenco dei Parte_1 lavoratori agricoli del Comune di Siderno (RC) per gli anni 2019 e 2020, nonché il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e conseguentemente annullamento dell'avviso di addebito n. 39420230000771914000 e obbligo per l' di provvedere ai relativi CP_1 adempimenti.
Con ogni conseguenza di legge ed obbligo per l' di provvedere ai CP_1 relativi adempimenti. Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza, e visto il D.M. 55/2014, attesa l'assenza di questioni in fatto in diritto connotate di particolare complessità, esse sono liquidate in 1300,00 oltre spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla signora , nei confronti Parte_1 dell' in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, disattesa ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori Parte_1 agricoli del comune di Siderno per gli anni 2019 e 2020, con ogni conseguenza di legge;
2) dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità di disoccupazione per il predetto periodo di tempo;
3) dichiara illegittimo, per le ragioni di cui in parte motiva, l'indebito previdenziale e per l'effetto dichiara la nullità dell'avviso di addebito n. 39420230000771914000; 4) Condanna altresì l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1300,00, oltre spese nella misura del 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo
“Consolle del Magistrato”, in data 17/12/2025
IL GIUDICE dott. Enrico Rizzo