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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 07/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 38/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 38/2025 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a Vasto (CH), elettivamente domiciliata a Vasto (CH) al largo Robert Baden Powell n. 4 presso lo studio dell'Avv. MARIA
ANGELICA ARGENTIERI che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 27/2/1988, residente a Vasto (CH), elettivamente domiciliato a
Vasto (CH) alla via Giulio Cesare n. 82/D presso lo studio dell'Avv. MASSIMILIANO BACCALA' che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
1 “- affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Prevedere che il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.30; i fine settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 15.00 della domenica. Quanto alle festività, la bimba trascorrerà il giorno di Natale, il primo dell'anno e l'Epifania con i genitori in modo alternato, di anno in anno;
per le vacanze pasquali, la medesima si alternerà con il padre o con la madre relativamente al giorno della Santa Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; il compleanno della minore verrà festeggiato con entrambi i genitori lo stesso giorno;
relativamente alle vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia per quindici giorni consecutivi ad agosto;
- porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla T_
IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile Pt_1 di € 375,00= - di cui € 350,00= al titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, ed € 25,00= quale assegno divorzile in favore della stessa -, oltre aggiornamento Istat. Statuire che il IG. provveda altresì a rimborsare alla T_
IG.ra il 50% delle spese straordinarie che si rendessero Pt_1 necessarie per la figlia e per la cui determinazione si rimanda al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vasto;
- prevedere che l'assegno unico per la figlia sia percepito Per_1 interamente dalla IG.ra ; Pt_1
- assegnare la casa coniugale al marito;
- prevedere che al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Vasto al Viale Perth n. 14/C, di proprietà esclusiva della IG.ra , provveda quest'ultima. Pt_1
Qualora la IG.ra dovesse rendersi inadempiente nel Pt_1 versamento dei ratei del mutuo, il IG. sarà legittimato T_ ad interrompere la corresponsione dell'assegno divorzile in favore della stessa, come sopra determinato nella misura mensile di € 25,00=;
- raccomandare ai genitori di contribuire al percorso educativo e in generale evolutivo della figlia in maniera armonica, cercando di rispettare la volontà della stessa anche in merito alla conoscenza
e frequentazione di eventuali nuovi partner dei genitori. Prescrivere che nel periodo di permanenza della minore presso un genitore, questi garantisca costanti contatti telefonici tra la medesima e l'altro genitore;
- i coniugi, sin d'ora, si danno reciproco permesso per l'espatrio;
- disporre in ordine alle spese legali come per legge”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2
che si sono sposati a Vasto (CH) il 15/12/2011, hanno chiesto
[...] lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza del 26/2/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 19/7/2022 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 19/7/2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a Vasto (CH) il 15/12/2011 e trascritto nel
Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al n. 55, parte
I dell'anno 2011.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali della figlia . Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo
3 con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Vasto (CH) il 15/12/2011 e trascritto nel Registro Parte_2 dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al numero 55, parte I dell'anno 2011;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 01/03/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 38/2025 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a Vasto (CH), elettivamente domiciliata a Vasto (CH) al largo Robert Baden Powell n. 4 presso lo studio dell'Avv. MARIA
ANGELICA ARGENTIERI che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 27/2/1988, residente a Vasto (CH), elettivamente domiciliato a
Vasto (CH) alla via Giulio Cesare n. 82/D presso lo studio dell'Avv. MASSIMILIANO BACCALA' che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
1 “- affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Prevedere che il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.30; i fine settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 15.00 della domenica. Quanto alle festività, la bimba trascorrerà il giorno di Natale, il primo dell'anno e l'Epifania con i genitori in modo alternato, di anno in anno;
per le vacanze pasquali, la medesima si alternerà con il padre o con la madre relativamente al giorno della Santa Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; il compleanno della minore verrà festeggiato con entrambi i genitori lo stesso giorno;
relativamente alle vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia per quindici giorni consecutivi ad agosto;
- porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla T_
IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile Pt_1 di € 375,00= - di cui € 350,00= al titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, ed € 25,00= quale assegno divorzile in favore della stessa -, oltre aggiornamento Istat. Statuire che il IG. provveda altresì a rimborsare alla T_
IG.ra il 50% delle spese straordinarie che si rendessero Pt_1 necessarie per la figlia e per la cui determinazione si rimanda al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vasto;
- prevedere che l'assegno unico per la figlia sia percepito Per_1 interamente dalla IG.ra ; Pt_1
- assegnare la casa coniugale al marito;
- prevedere che al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Vasto al Viale Perth n. 14/C, di proprietà esclusiva della IG.ra , provveda quest'ultima. Pt_1
Qualora la IG.ra dovesse rendersi inadempiente nel Pt_1 versamento dei ratei del mutuo, il IG. sarà legittimato T_ ad interrompere la corresponsione dell'assegno divorzile in favore della stessa, come sopra determinato nella misura mensile di € 25,00=;
- raccomandare ai genitori di contribuire al percorso educativo e in generale evolutivo della figlia in maniera armonica, cercando di rispettare la volontà della stessa anche in merito alla conoscenza
e frequentazione di eventuali nuovi partner dei genitori. Prescrivere che nel periodo di permanenza della minore presso un genitore, questi garantisca costanti contatti telefonici tra la medesima e l'altro genitore;
- i coniugi, sin d'ora, si danno reciproco permesso per l'espatrio;
- disporre in ordine alle spese legali come per legge”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2
che si sono sposati a Vasto (CH) il 15/12/2011, hanno chiesto
[...] lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza del 26/2/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 19/7/2022 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 19/7/2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a Vasto (CH) il 15/12/2011 e trascritto nel
Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al n. 55, parte
I dell'anno 2011.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali della figlia . Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo
3 con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Vasto (CH) il 15/12/2011 e trascritto nel Registro Parte_2 dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al numero 55, parte I dell'anno 2011;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 01/03/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
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