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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 2447 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2447/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ANANIA GIOVANNI
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ricorso depositato telematicamente in data 16/07/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
386/2024 pubblicata l'8/10/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 7/05/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino;
2) Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bra, via Gabotto 30/
G unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della signora nell' interesse del Parte_1
figlio minore ivi stabilmente convivente;
Persona_1
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORE
3) Confermare l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, i quali, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell' assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico fisica, in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) Confermare la collocazione prevalente del figlio minore presso la dimora materna;
5) la madre si rende disponibile ad agevolare il diritto di visita padre – figlio;
in ogni caso, si conviene che sia garantito un regime minimo di visita per il padre a week end alternati dal venerdì dalle ore
17.00 fino alla Domenica alle ore 20.30; con preavviso di almeno 24 ore può essere concordata in settimana qualunque altra occasione di visita;
durante le vacanze natalizie è concordata una settimana comprensiva ad anni alterni del Natale e del Capodanno e, durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell' Angelo;
durante le vacanze estive del minore è garantito un periodo per il padre di giorni 15 con la figlia anche non consecutivi da precisarsi previo accordo tra le parti entro il 31.5. di ogni anno;
6) Confermare l' assegno di mantenimento per il figlio minore pari nel complesso a euro 600,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese fino all'indipendenza economica del figlio, e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo;
7) Confermare che le spese straordinarie nell' interesse del figlio minore siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l' acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell' altro genitore;
le spese per l' iscrizione all' università, per visite specialistiche non coperte dal SSN, quelle per attività ludiche ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell' altro genitore, comunque entro i limiti di cui al protocollo in uso al Tribunale di Asti;
le parti si obbligano vicendevolmente al rispetto di detto protocollo. Per il resto le parti dichiarano di aver risolto le reciproche pretese patrimoniali;
8) Confermare che L'assegno unico per il figlio venga interamente percepito dalla sig.ra Parte_1
;
[...]
9) Confermare che i coniugi, ove occorra, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti, per sé stessi e per il figlio ai fini della validità per espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
TORINO (TO) il 06/09/1965, celebrato in BRA in data 10/10/2009, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 40, Parte I, Serie, Anno 2009, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 09/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2447/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ANANIA GIOVANNI
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ricorso depositato telematicamente in data 16/07/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
386/2024 pubblicata l'8/10/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 7/05/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino;
2) Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bra, via Gabotto 30/
G unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della signora nell' interesse del Parte_1
figlio minore ivi stabilmente convivente;
Persona_1
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORE
3) Confermare l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, i quali, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell' assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico fisica, in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) Confermare la collocazione prevalente del figlio minore presso la dimora materna;
5) la madre si rende disponibile ad agevolare il diritto di visita padre – figlio;
in ogni caso, si conviene che sia garantito un regime minimo di visita per il padre a week end alternati dal venerdì dalle ore
17.00 fino alla Domenica alle ore 20.30; con preavviso di almeno 24 ore può essere concordata in settimana qualunque altra occasione di visita;
durante le vacanze natalizie è concordata una settimana comprensiva ad anni alterni del Natale e del Capodanno e, durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell' Angelo;
durante le vacanze estive del minore è garantito un periodo per il padre di giorni 15 con la figlia anche non consecutivi da precisarsi previo accordo tra le parti entro il 31.5. di ogni anno;
6) Confermare l' assegno di mantenimento per il figlio minore pari nel complesso a euro 600,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese fino all'indipendenza economica del figlio, e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo;
7) Confermare che le spese straordinarie nell' interesse del figlio minore siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l' acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell' altro genitore;
le spese per l' iscrizione all' università, per visite specialistiche non coperte dal SSN, quelle per attività ludiche ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell' altro genitore, comunque entro i limiti di cui al protocollo in uso al Tribunale di Asti;
le parti si obbligano vicendevolmente al rispetto di detto protocollo. Per il resto le parti dichiarano di aver risolto le reciproche pretese patrimoniali;
8) Confermare che L'assegno unico per il figlio venga interamente percepito dalla sig.ra Parte_1
;
[...]
9) Confermare che i coniugi, ove occorra, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti, per sé stessi e per il figlio ai fini della validità per espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
TORINO (TO) il 06/09/1965, celebrato in BRA in data 10/10/2009, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 40, Parte I, Serie, Anno 2009, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 09/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.