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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/10/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 23 ottobre 2025 dinanzi al G.I. dott. NI SO sono comparsi l'avv. IV GA per parte opponente e l'avv. Mara Montaruli in sostituzione dell'avv. Giovan Battista Santangelo e dell'avv. Martina Colomasi per parte opposta.
L'Avv. GA, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Montaruli, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Rileva che conseguenza irreversibile della mancata comparizione delle parti opponenti per rendere il saggio grafico è che il contratto di finanziamento dovrà essere dichiarato legalmente riconosciuto ex art. 219 comma 2 c.p.c. e che lo stesso è da considerarsi presupposto per la condanna per lite temeraria.
L'avv. GA evidenzia la carenza di legittimazione attiva della società opposta in mancanza di prova dell'acquisto del credito.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. NI SO,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3631 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) liati pr C.F._2
IV GA, sito in Civitavecchia via Zara n. 4, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
( ) e per essa, quale mandataria, CP_1 P.IVA_1
e per essa ancora, quale Controparte_2 P.IVA_2
( , elettivamente domiciliate Controparte_3 P.IVA_3 presso lo stu Roma via Ivanoe Bonomi n. 50, che le rappresenta e la difende, unitamente all'avv. Giovan Battista Santangelo, in virtù di procura in atti; OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
emesso dal Tribunale di Civitavecchia che li vedeva ingiunti al pagamento in favore di e per essa, quale mandataria, CP_1
e per essa ancora, quale mandataria, Controparte_2 [...]
27.380,07, oltre interessi e spese de CP_3 er saldo debitore di apertura di credito a carattere rotativo n. 543251891141863 e di prestito personale n. 45087313 finalizzato all'estinzione del prestito personale n. 470066. Deducevano, in particolare: -che era carente di rappresentanza CP_1 processuale, nonché di legittima e i contratti sottesi al decreto ingiuntivo non erano mai stati sottoscritti dagli opponenti. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 894/2022 Ing. emesso dal Tribunale Civile di Civitavecchia in data 31.08.2022, notificato al Sig. il 16.09.2022 e alla Sig.ra Parte_1
il 23.09.2022, revocando il medesimo, In ogni caso, con vittoria Parte_2 tenze ed onorari di causa, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
2.Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, CP_1
e per essa ancora, quale mandataria, Controparte_2 [...] datezza dell'opposizione sia in fatto CP_3 dendo la conferma del decreto ingiuntivo.
3.Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta l'istruttoria a mezzo di ctu grafologica, la causa veniva ritenuta di natura documentale e rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Al riguardo la parte opposta ha provato il credito mediante la produzione del contratto di finanziamento, riportante il dettaglio di tutte le condizioni economiche, quali spese, tasso di interesse (10,77%), numero ed importo delle rate, Taeg (11,79%), nonché mediante la produzione del contratto di apertura di credito, anche questo riportante tutte le condizioni economiche. L'opponente, invece, non ha dimostrato, come era suo onere, di avere adempiuto e corrisposto l'importo ingiunto. Le contestazioni degli opponenti hanno riguardato la falsità di sottoscrizione. Disposta, tuttavia, la ctu grafologica gli opponenti non si presentavano come era loro onere nel corso delle operazioni peritali per rendere il saggio grafico necessario per la prova della falsità della sottoscrizione. Pertanto, l'impossibilità dell'accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte sui contratti è imputabile all'inerzia colpevole degli opponenti e secondo l'art. 219 c.p.c. le scritture si hanno per riconosciute.
5.L'opposizione appare infondata anche laddove contesta la carenza di rappresentanza in capo a CP_1
Infatti, l'opposta ha do dimostrato che ha CP_1 delegato la (poi divenuta Controparte_2 Controparte_4
ed eventuale r
[...] crediti, con facoltà di sub delega e che ha delegato Controparte_2 ad la gestione, incasso e ropri crediti Controparte_3 di CP_1
6.Infine, è infondato il motivo di doglianza laddove contesta la carenza di prova della cessione del credito oggetto di decreto ingiuntivo e, dunque, il difetto di legittimazione attiva della società opposta. La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, di cui all'art. 58 Tub, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. Secondo, infatti, il più recente orientamento della Suprema Corte la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima. L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29- 02-2024, n. 5478). Ne consegue che si può certamente affermare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478).
7.Alla luce delle richiamate premesse, deve evidenziarsi che l'opposizione conteneva non la specifica contestazione dell'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti. Dalla documentazione prodotta in atti dalla parte opposta ricorre la prova della cessione del credito oggetto dell'ingiunzione sulla scorta delle seguenti considerazioni: 1) il contenuto e i limiti della cessione tra o Pt_3 [...]
e sono riportati nell'avviso oggetto ca Parte_4 CP_1 tt l credito deriva da rapporto di finanziamento e da apertura di credito menzionati nell'avviso pubblicato e riconducibile alla cornice temporale indicata nel medesimo avviso pubblicato;
3) risulta la dichiarazione del cedente di avvenuta cessione a (contenuta nella Pt_3 CP_1 comunicazione della cess vvenuta su carta inte , nonché la Pt_3 disponibilità dei documenti contrattuali in mano alla cession CP_1
4) a fronte di tanto parte opponente non ha fornito alcun elemento contrario alla riconducibilità del credito ingiunto nell'ambito della ridetta cessione.
8.In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo n. 894/2022 va confermato. Non sussistono i presupposti per dolo o colpa grave per la condanna per lite temeraria.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, al valore della causa e all'attività processuale svolta. Le spese di ctu vanno poste a carico degli opponenti con obbligo di restituire all'opposta quanto da questa anticipato al ctu a tale titolo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 894/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA e al pagamento di Parte_1 Parte_2 [...]
e pe a CP_1 Controparte_2 essa ancora, quale mandataria, delle spese di lite in favore Controparte_3 da liquidarsi nella somma di ompensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu a carico degli opponenti con obbligo di restituire all'opposta quanto da questa anticipato al ctu a tale titolo.
Si comunichi.
Il giudice
NI SO
All'udienza del giorno 23 ottobre 2025 dinanzi al G.I. dott. NI SO sono comparsi l'avv. IV GA per parte opponente e l'avv. Mara Montaruli in sostituzione dell'avv. Giovan Battista Santangelo e dell'avv. Martina Colomasi per parte opposta.
L'Avv. GA, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Montaruli, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Rileva che conseguenza irreversibile della mancata comparizione delle parti opponenti per rendere il saggio grafico è che il contratto di finanziamento dovrà essere dichiarato legalmente riconosciuto ex art. 219 comma 2 c.p.c. e che lo stesso è da considerarsi presupposto per la condanna per lite temeraria.
L'avv. GA evidenzia la carenza di legittimazione attiva della società opposta in mancanza di prova dell'acquisto del credito.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. NI SO,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3631 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) liati pr C.F._2
IV GA, sito in Civitavecchia via Zara n. 4, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
( ) e per essa, quale mandataria, CP_1 P.IVA_1
e per essa ancora, quale Controparte_2 P.IVA_2
( , elettivamente domiciliate Controparte_3 P.IVA_3 presso lo stu Roma via Ivanoe Bonomi n. 50, che le rappresenta e la difende, unitamente all'avv. Giovan Battista Santangelo, in virtù di procura in atti; OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
emesso dal Tribunale di Civitavecchia che li vedeva ingiunti al pagamento in favore di e per essa, quale mandataria, CP_1
e per essa ancora, quale mandataria, Controparte_2 [...]
27.380,07, oltre interessi e spese de CP_3 er saldo debitore di apertura di credito a carattere rotativo n. 543251891141863 e di prestito personale n. 45087313 finalizzato all'estinzione del prestito personale n. 470066. Deducevano, in particolare: -che era carente di rappresentanza CP_1 processuale, nonché di legittima e i contratti sottesi al decreto ingiuntivo non erano mai stati sottoscritti dagli opponenti. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 894/2022 Ing. emesso dal Tribunale Civile di Civitavecchia in data 31.08.2022, notificato al Sig. il 16.09.2022 e alla Sig.ra Parte_1
il 23.09.2022, revocando il medesimo, In ogni caso, con vittoria Parte_2 tenze ed onorari di causa, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
2.Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, CP_1
e per essa ancora, quale mandataria, Controparte_2 [...] datezza dell'opposizione sia in fatto CP_3 dendo la conferma del decreto ingiuntivo.
3.Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta l'istruttoria a mezzo di ctu grafologica, la causa veniva ritenuta di natura documentale e rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Al riguardo la parte opposta ha provato il credito mediante la produzione del contratto di finanziamento, riportante il dettaglio di tutte le condizioni economiche, quali spese, tasso di interesse (10,77%), numero ed importo delle rate, Taeg (11,79%), nonché mediante la produzione del contratto di apertura di credito, anche questo riportante tutte le condizioni economiche. L'opponente, invece, non ha dimostrato, come era suo onere, di avere adempiuto e corrisposto l'importo ingiunto. Le contestazioni degli opponenti hanno riguardato la falsità di sottoscrizione. Disposta, tuttavia, la ctu grafologica gli opponenti non si presentavano come era loro onere nel corso delle operazioni peritali per rendere il saggio grafico necessario per la prova della falsità della sottoscrizione. Pertanto, l'impossibilità dell'accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte sui contratti è imputabile all'inerzia colpevole degli opponenti e secondo l'art. 219 c.p.c. le scritture si hanno per riconosciute.
5.L'opposizione appare infondata anche laddove contesta la carenza di rappresentanza in capo a CP_1
Infatti, l'opposta ha do dimostrato che ha CP_1 delegato la (poi divenuta Controparte_2 Controparte_4
ed eventuale r
[...] crediti, con facoltà di sub delega e che ha delegato Controparte_2 ad la gestione, incasso e ropri crediti Controparte_3 di CP_1
6.Infine, è infondato il motivo di doglianza laddove contesta la carenza di prova della cessione del credito oggetto di decreto ingiuntivo e, dunque, il difetto di legittimazione attiva della società opposta. La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, di cui all'art. 58 Tub, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. Secondo, infatti, il più recente orientamento della Suprema Corte la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima. L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29- 02-2024, n. 5478). Ne consegue che si può certamente affermare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478).
7.Alla luce delle richiamate premesse, deve evidenziarsi che l'opposizione conteneva non la specifica contestazione dell'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti. Dalla documentazione prodotta in atti dalla parte opposta ricorre la prova della cessione del credito oggetto dell'ingiunzione sulla scorta delle seguenti considerazioni: 1) il contenuto e i limiti della cessione tra o Pt_3 [...]
e sono riportati nell'avviso oggetto ca Parte_4 CP_1 tt l credito deriva da rapporto di finanziamento e da apertura di credito menzionati nell'avviso pubblicato e riconducibile alla cornice temporale indicata nel medesimo avviso pubblicato;
3) risulta la dichiarazione del cedente di avvenuta cessione a (contenuta nella Pt_3 CP_1 comunicazione della cess vvenuta su carta inte , nonché la Pt_3 disponibilità dei documenti contrattuali in mano alla cession CP_1
4) a fronte di tanto parte opponente non ha fornito alcun elemento contrario alla riconducibilità del credito ingiunto nell'ambito della ridetta cessione.
8.In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo n. 894/2022 va confermato. Non sussistono i presupposti per dolo o colpa grave per la condanna per lite temeraria.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, al valore della causa e all'attività processuale svolta. Le spese di ctu vanno poste a carico degli opponenti con obbligo di restituire all'opposta quanto da questa anticipato al ctu a tale titolo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 894/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA e al pagamento di Parte_1 Parte_2 [...]
e pe a CP_1 Controparte_2 essa ancora, quale mandataria, delle spese di lite in favore Controparte_3 da liquidarsi nella somma di ompensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu a carico degli opponenti con obbligo di restituire all'opposta quanto da questa anticipato al ctu a tale titolo.
Si comunichi.
Il giudice
NI SO