Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, l'applicazione della confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato nella titolarità del bene, non comporta l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 575 del 1965.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2003, n. 47887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47887 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. FOSCARINI BRUNO - Presidente -
1. Dott. PERRONE PASQUALE - Consigliere -
2. Dott. AMATO ALFONSO "
3. Dott. ROTELLA MARIO "
4. Dott. MARASCA GENNARO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) San Paolo IMI SPA NEL PROC.
CONTRO
2) ZA OR N. IL 11/05/1940;
3) Agenzia del Demanio;
4) AR RA;
avverso DECRETO del 04/03/2003 TRIBUNALE di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere ROTELLA MARIO;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO
1 - Il Tribunale di CAGLIARI, ha rigettato in sede di esecuzione l'istanza dell'Istituto bancario S. Paolo - IMI, tendente al riconoscimento del diritto di garanzia su immobile di proprietà di ZA OR, oggetto di confisca da parte dello stesso Tribunale il 5.4.00, ai sensi degli artt. 1 e ss L. 1423/56, 2 ss. L. 576/65 e 14 L. 55/90. Motiva che l'omissione di avviso al richiedente di partecipazione al procedimento applicativo di misura patrimoniale di prevenzione (art. 2ter/5 L. 575/65) non determina invalidità del decreto che ha disposto la misura, e che l'interessato non si è attivato nella fase prodromica, benché a conoscenza della trascrizione del sequestro, ma addirittura dopo l'assegnazione del 22.6.01 del bene all'Agenzia del Demanio, con trasferimento al comune di Villasimius, e successiva destinazione a finalità di pubblico interesse.
Con il ricorso si denuncia: violazione dell'art. 2 ter/5 L. 575/65 (mancato avviso al terzo interessato, quale titolare di diritto reale) - e dell'art. 4 L. 2248/1865 all. E (inibizione d'intervento dell'A.G., per il divieto di revoca o modifica dell'atto amministrativo) - vizio di motivazione.
2 - Il ricorso è fondato.
Sul piano rituale (art. 676 CPP), il giudice dell'esecuzione, legittimamente adito dall'interessato, ben può riconoscere il suo diritto di garanzia su di un bene, che preesista alla confisca disposta in sede giurisdizionale.
Sul piano sostanziale, nessuna forma di confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato, implica l'estinzione dei diritti reali di garanzia di terzi costituiti sul bene confiscato (S.U. 9/99 B.). Difatti la confisca non estingue le obbligazioni facenti capo alla persona destinataria della misura (alla quale diversamente si recherebbe un vantaggio). Ma importa la sostituzione dello Stato nel rapporto con i terzi, senza che su tanto influisca minimamente la destinazione di pubblica utilità data al bene in via amministrativa dopo la confisca, ed il trasferimento ad ente locale. Tale trasferimento implica una questione diversa, che concerne i rapporti tra soggetti della P.A., sulla quale effettivamente il Giudice dell'esecuzione penale non può intervenire.
Se, pertanto, il sequestro a fini di prevenzione può essere trascritto (come è stato nella specie), ed opposto ai terzi che trascrivano posteriormente un loro diritto (Cass., Sez. VI, 3028/01, Palini GP, CED rv. 219622), è vero anche l'inverso. Ovvero i terzi che abbiano trascritto prima, e sia incontestata l'acquisizione del loro diritto in buona fede (di qui, a contrario, l'esigenza eventuale di curarne la citazione nel procedimento di prevenzione), possono in sede esecutiva vantare il proprio diritto reale o di garanzia. Ed insomma, per quanto Interessa, la mancata notifica dell'avviso al titolare di un diritto sul bene interessato nel procedimento di prevenzione, ancorché non contestata con impugnazione, non gli impedisce di ottenerne riconoscimento in quella di esecuzione.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 DICEMBRE 2003.