Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2005, n. 12317
CASS
Sentenza 11 febbraio 2005

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I terzi titolari di diritti reali di garanzia su beni immobili sottoposti a confisca ai sensi dell'art. 2 ter della Legge antimafia 31 maggio 1965 n. 575, ove non siano potuti intervenire nel procedimento di prevenzione, possono far accertare, in sede di esecuzione, l'esistenza delle condizioni di permanente validità di detti diritti, costituite essenzialmente dall'anteriorità della trascrizione dei relativi titoli rispetto al provvedimento di sequestro cui ha fatto seguito la confisca e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, da desumersi sulla base di elementi di cui spetta agli interessati fornire la dimostrazione, fermo restando che, una volta effettuato il suddetto accertamento, rimane comunque esclusa la possibilità che i beni confiscati possano essere oggetto di espropriazione forzata immobiliare, atteso il loro avvenuto assoggettamento, in conseguenza della confisca (come si evince dagli artt. 2 nonies, decies e undecies della Legge n. 575 del 1965), ad un regime assimilabile a quello dei beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, per cui il credito garantito di cui i terzi di buona fede sono portatori potrà essere fatto valere soltanto dinanzi al giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge.

Commentari2

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    Anna Maria Maugeri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

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    Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2005, n. 12317
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12317
Data del deposito : 11 febbraio 2005

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