Sentenza 11 febbraio 2005
Massime • 1
I terzi titolari di diritti reali di garanzia su beni immobili sottoposti a confisca ai sensi dell'art. 2 ter della Legge antimafia 31 maggio 1965 n. 575, ove non siano potuti intervenire nel procedimento di prevenzione, possono far accertare, in sede di esecuzione, l'esistenza delle condizioni di permanente validità di detti diritti, costituite essenzialmente dall'anteriorità della trascrizione dei relativi titoli rispetto al provvedimento di sequestro cui ha fatto seguito la confisca e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, da desumersi sulla base di elementi di cui spetta agli interessati fornire la dimostrazione, fermo restando che, una volta effettuato il suddetto accertamento, rimane comunque esclusa la possibilità che i beni confiscati possano essere oggetto di espropriazione forzata immobiliare, atteso il loro avvenuto assoggettamento, in conseguenza della confisca (come si evince dagli artt. 2 nonies, decies e undecies della Legge n. 575 del 1965), ad un regime assimilabile a quello dei beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, per cui il credito garantito di cui i terzi di buona fede sono portatori potrà essere fatto valere soltanto dinanzi al giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge.
Commentari • 2
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Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2005, n. 12317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12317 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 11/02/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 662
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - N. 35731/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC NC, nata in data [...];
2) PO LI NO, nato in data [...];
avverso l'ordinanza pronunciata il 7.6.2004 dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Silvestri;
Esaminati gli atti;
Sentite la conclusioni del P.G., Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7.6.2004, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell'interesse di FU NC e di SA LI NO diretta ad ottenere la revoca del provvedimento di confisca di un fabbricato sito in Pomezia, via Cincinnato n. 50, emesso nel procedimento di prevenzione nei confronti di BE AN a norma della l. n. 575 del 1965. Il Tribunale esponeva gli antecedenti dell'incidente di esecuzione rilevando che: a) in data 18.7.1985 era stato trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari il pignoramento eseguito sull'immobile ad istanza della Banca Nazionale del Lavoro, creditrice ipotecaria del BE, proprietario del bene;
b) nel procedimento di prevenzione a carico del BE in data 1.4.1987 era stato disposto il sequestro dell'immobile, poi confiscato con provvedimento dell'8.7.1987, ed entrambi i provvedimenti erano stati trascritti;
c) nel procedimento di espropriazione immobiliare, instaurato con il pignoramento eseguito dalla Banca Nazionale del Lavoro, FU NC e SA LI NO erano risultati aggiudicatari nell'incanto disposto dal Giudice dell'esecuzione civile e il 12.2.1991 il Tribunale di Roma aveva emesso decreto di trasferimento del bene espropriato;
d) il 29.10.1993 il Tribunale di Salerno aveva revocato il provvedimento di confisca, ma il 16.1.1995 la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'intervenuta revoca;
e) infine, il 18.7.2000, con sentenza confermata dalla corte d'appello, il Tribunale civile di Roma aveva dichiarato il Ministero delle finanze esclusivo proprietario dell'immobile. Tanto premesso, il tribunale, dopo avere considerato ammissibile l'incidente di esecuzione proposto dalla FU e dallo SA in qualità di terzi, riteneva infondata la richiesta, osservando che l'acquisto della titolarità della proprietà del bene era avvenuto successivamente al provvedimento di confisca e che era eventualmente opponibile all'Amministrazione finanziaria soltanto il diritto di garanzia ipotecaria a favore dell'istituto bancario.
Il difensore dei richiedenti proponeva ricorso per cassazione denunciando la manifesta illogicità della motivazione della decisione di rigetto della richiesta di revoca della confisca, sull'assunto che il diritto ipotecario del creditore pignorante era stato trascritto antecedentemente al sequestro ed era, quindi, anteriore alla trascrizione di tale provvedimento cautelare e della successiva confisca intervenuti nel procedimento di prevenzione, di talché, non essendo stato estinto il credito per il quale era stato compiuto il pignoramento, legittimamente la procedura di espropriazione immobiliare aveva seguito il suo corso, conclusosi con l'aggiudicazione e con il trasferimento dell'immobile a favore della FU e dello SA, che si trovavano indubbiamente in una situazione di buona fede.
Il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva per l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto. Con memoria del 26.1.2005, il difensore contestava le argomentazioni svolte nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, ribadendo quanto già esposto nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - L'oggetto immediato dell'incidente di esecuzione è costituito dall'accertamento dell'opponibilità allo Stato - divenuto proprietario dell'immobile per effetto della devoluzione conseguente alla confisca disposta a norma dell'art.
2-ter della l. n. 575 del 1965 - dell'acquisto dello stesso bene da parte del FU e della
SA in forza dell'aggiudicazione a loro favore nella procedura di espropriazione forzata immobiliare ex art. 555 segg. c.p.c. promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro, titolare di ipoteca iscritta prima del sequestro e della confisca adottati nel procedimento di prevenzione.
Va segnalata la peculiarità della presente vicenda, che ha trovato origine dal mancato coordinamento dei due procedimenti, quello civile di espropriazione immobiliare e quello di prevenzione, ciascuno dei quali si è sviluppato autonomamente, senza tenere conto dell'eventuale conflitto dei regimi giuridici ai quali l'immobile era venuto a trovarsi in forza della coesistenza delle due procedure soggette a differenti normative. L'anomalia è accentuata dalla circostanza che l'esistenza di tale situazione era rivelata dall'avvenuta pubblicità degli atti dei diversi procedimenti, dato che l'ipoteca e il pignoramento ad istanza dell'istituto bancario erano stati trascritti nei pubblici registri immobiliari, al pari del sequestro e della confisca, la cui trascrizione era stata eseguita a norma dell'art.
2-quater della legge contenente disposizioni contro la mafia.
2. - Ciò posto, occorre preliminarmente stabilire se, alla stregua dei dati appena indicati, possa configurarsi una questione suscettibile di formare oggetto di un incidente di esecuzione appartenente alla cognizione del giudice della prevenzione. In particolare, è necessario chiarire se la confisca prevista dalla legislazione antimafia abbia o non determinato l'estinzione del diritto di garanzia ipotecaria, per l'evidente ragione che se la soluzione dovesse essere affermativa, verrebbe meno l'inderogabile presupposto giuridico dell'espropriazione forzata immobiliare dalla quale i ricorrenti traggono il fondamento dell'acquisto fatto valere con l'incidente di esecuzione.
Le posizioni della giurisprudenza di legittimità, civile e penale, risultano estremamente diversificate ed ispirate a principi talora del tutto opposti.
In una fattispecie analoga a quella di specie, nella quale il terzo aveva acquistato un immobile già confiscato, a norma dell'art.
2-ter della l. n. 575 del 1965, per errore non gravato da alcuna trascrizione immobiliare, è stato stabilito che il terzo che rivendichi di aver acquistato in buona fede il bene oggetto di un provvedimento irrevocabile di confisca non è legittimato a proporre incidente di esecuzione, dovendo le sue pretese essere fatte valere esclusivamente dinanzi al giudice civile (Cass., Sez. 6^, 2 giugno 2003, Carotenuto, rv. 227133). Sembra collocata in una prospettiva meramente civilistica la decisione della Cassazione civile con cui è stato ritenuto che il provvedimento di confisca pronunciato ai sensi dell'art.
2-ter della l. 575/1965 nei confronti di un indiziato di appartenenza a consorteria mafiosa, camorristica o similare, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo, senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra giudice penale e giudice civile, essendo il diritto reale limitato "de quo" un diritto che si estingue per le sole cause indicate dall'art. 2878 c.c. (Cass. civ., Sez. 3^, 29 ottobre 2003, n. 16227).
Nel senso dell'esclusione dell'ammissibilità dell'incidente di esecuzione, ma in una posizione in cui è privilegiato l'interesse pubblico sotteso alla misura di prevenzione patrimoniale, è stato deciso che il terzo, titolare di diritto reale di garanzia sul bene oggetto di sequestro di prevenzione, non rientra tra i soggetti che, a norma dell'art.
2-ter, comma quinto, della l. 31 maggio 1965 n. 575, devono essere chiamati a intervenire nel procedimento per l'applicazione della confisca, con la precisazione che a favore della interpretazione proposta militano argomenti di ordine costituzionale, posto che l'art. 41 della Carta fondamentale, nel conflitto tra l'iniziativa economica privata e l'utilità sociale, privilegia quest'ultima, e che la circostanza che il sacrificio imposto al creditore non riguarda l'esistenza o l'entità del credito, anche in considerazione della solvibilità del debitore, che è lo Stato, ma solo le modalità per ottenerne il pagamento (Cass., Sez. 1^, 19 febbraio 2003, Monte dei Paschi di Siena, rv. 224027). Infine, secondo un altro orientamento interpretativo, la misura di prevenzione della confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato nella titolarità del bene, non comporta l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi dell'art.
2-ter della l. n. 575 del 1965 (Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2003, soc. San Paolo IMI, rv. 227585). 3. - A fronte della variegata gamma di posizioni giurisprudenziali, il Collegio ritiene di dovere aderire alla soluzione interpretativa appena indicata, per la ragione che l'opinione favorevole all'ammissibilità dell'incidente di esecuzione a tutela dei diritti dei terzi risulta maggiormente compatibile con precisi dati normativi, con le linee fondanti dell'ordinamento e con valori protetti dalla Costituzione.
L'art.
2-ter della l. n. 575 del 1965, dispone che se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in Camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca e la consolidata giurisprudenza di questa Corte riconosce che il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato o altro diritto reale, chiedendone la restituzione, può proporre incidente di esecuzione quando non abbia partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere (sia che venga chiamato dal tribunale con decreto motivato ovvero decida di intervenire nel procedimento) le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (Cass., Sez. 6^, 18 settembre 2002, Diana;
Sez. 1^, 20 ottobre 1997, Cifuni, rv. 208927). Precisi argomenti logici e sistematici depongono univocamente nel senso che il potere di proporre incidente di esecuzione, dinanzi al giudice della prevenzione, fa capo anche al terzo che sia titolare di un diritto reale di garanzia sul bene colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale.
Con riferimento alla confisca regolata dall'art. 240 c.p. e da altre leggi speciali, le Sezioni Unite Penali hanno stabilito che la tutela dei diritti dei terzi non può essere circoscritta alla proprietà ma assiste anche i diritti reali di godimento e di garanzia, che sopravvivono, quindi, al provvedimento ablatorio di confisca (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Comit Leasing s.p.a., in proc. Longarini, rv. 199174; Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri). Nell'identica direzione è orientata la giurisprudenza civile di questa Corte in materia di confisca amministrativa, anch'essa connotata dalla funzione preventiva e repressiva di illeciti (Cass. civ., Sez. Un., 30 maggio 1989, n. 2635). Si è precisato, in particolare che, quand'anche la confisca dovesse qualificarsi quale causa di acquisto a titolo originario, il trasferimento del diritto non può avere ad oggetto "un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare", ne' lo Stato può "legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità" (Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri, cit). Gli stessi principi operano anche rispetto alla confisca quale misura di prevenzione patrimoniale prevista dalla l. n. 575 del 1965. Infatti, se è vero che il citato art.
2-ter, comma 5, prevede la partecipazione al procedimento di prevenzione (e, in mancanza, la proponibilità dell'incidente di esecuzione) alla circostanza che "i beni sequestrati appartengono a terzi", è non di meno certo che nella nozione di "appartenenza", che figura anche nelle norme sulla confisca quale misura di sicurezza e nella confisca amministrativa, sono inclusi, oltre al diritto dominicale, anche i diritti reali, di godimento e di garanzia, che incidono sul bene confiscato. Tali diritti, col delimitare la giuridica consistenza degli effettivi poteri spettanti al proprietario colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale, concorrono a circoscrivere l'oggetto effettivo della confisca ex art.
2-ter, di talché questa, stante la precipua funzione di interrompere la relazione col bene del soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso e di eliminare il bene stesso dal circuito criminale, non può non investire gli stessi diritti dei quali detto soggetto è titolare, senza sopprimere i diritti dei terzi che siano completamente estranei all'attività illecita del proposto.
Una simile analisi ricostruttiva delle linee della disciplina posta dall'art.
2-ter della l. n. 575 del 1965 è stata condivisa da una decisione della Cassazione civile con la quale è stato stabilito che il provvedimento di confisca, pronunciato ai sensi del citato art.
2- ter nei confronti dell'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia, costituiti sui beni confiscati in epoca anteriore al procedimento di prevenzione a favore di terzi estranei ai fatti che hanno dato luogo a detto provvedimento, potendo costoro far valere le loro pretese davanti al giudice dell'esecuzione penale nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 665 e segg. c.p.p., che attribuiscono al giudice dell'esecuzione competenza a decidere in ordine alla confisca e, pertanto, sui diritti che i terzi rimasti estranei al procedimento penale possano vantare sul bene confiscato (Cass. civ., Sez. 1, 12 novembre 1999, n. 12535). La conclusione trova convincente conferma negli argomenti svolti nella pronuncia della Corte costituzionale, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 quinquies, 2 comma, l. 31 maggio 1965 n. 575, nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni ivi previsto possa riflettersi su soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l'immediata applicazione di una misura di prevenzione personale, ha precisato che la situazione di "sostanziale incolpevolezza" segna il limite della confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa (Corte cost., 20 novembre 1995, n. 487). Deve, dunque, affermarsi - anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della legislazione antimafia - che la salvaguardia del preminente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, dovendo considerarsi la sua posizione "protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sè ogni ambito dell'ordinamento giuridico" (Corte cost., 10 gennaio 1997, n. 1). 4. - Accertata l'ammissibilità dell'incidente di esecuzione, occorre chiarirne i contenuti, precisando che l'oggetto della pronuncia del giudice di tale procedimento va identificato nell'accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca attraverso la determinazione dell'eventuale esistenza di "iura in re aliena", che, per il fatto di non essere pregiudicati dalla devoluzione del bene allo Stato, contribuiscono a delineare la condizione giuridica del bene stesso e a delimitare l'effettiva portata del trasferimento determinato dalla confisca.
Dal coordinamento delle norme del codice civile che regolano l'ipoteca e il diritto potestativo ad essa inerente, comunemente qualificato come "ius distrahendi", con la disciplina della misura di prevenzione patrimoniale, prevista quale mezzo di repressione dell'illecita accumulazione di capitali da parte di indiziati di appartenenza ad associazioni maliose, può trarsi un primo preciso dato normativo: quello per cui ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale non basta che l'ipoteca sia stata costituita, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, prima della trascrizione del sequestro ex art.
2-ter della l. n. 575 del 1965, ma è altresì richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole, dovendo individuarsi in quest'ultimo requisito la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia (cfr. la già citata Corte cost, 20 novembre 1995, n. 487). Ed in proposito è stato chiaramente precisato che "l'esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato induce a dubitare e quindi ad escludere che l'accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un credito", in quanto "l'accertamento del diritto del terzo impone un'indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione" (Cass. civ., Sez. 1^, 12 novembre 1999, n. 12535, cit). Pertanto, non può mai prescindersi dalla prova della effettiva terzietà di chi assume avere diritti sul bene oggetto di confisca, non potendo considerarsi terzo colui che, avendo ricavato vantaggi e utilità, non si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole.
Il principio testè indicato deve essere integrato rilevando che anche nel sistema della l. n. 575 del 1965 è applicabile il principio enunciato in materia di confisca quale misura di sicurezza dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui i terzi che vantino diritti reali hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato: di talché, nell'analoga ipotesi della confisca quale misura di prevenzione patrimoniale, sui terzi fa carico l'onere della prova sia relativamente alla titolarità dello "ius in re aliena", il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore al sequestro di cui al più volte citato art.
2-ter, sia relativamente alla mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto, indiziato di mafia, derivante da condotte di agevolazione o, addirittura, di fiancheggiamento. In altri termini, l'onere probatorio a carico del terzo ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (cfr. Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri, cit). 5. - Nel presente incidente di esecuzione è essenziale accertare, dunque, se l'ipoteca di cui era titolare la Banca Nazionale del Lavoro sia rimasta impregiudicata dalla confisca, dato che, se così non fosse, dovrebbe senz'altro inevitabilmente riconoscersi l'inesistenza del titolo giuridico in base al quale è stata promossa la procedura di espropriazione immobiliare al cui esito il bene già devoluto allo Stato è stato aggiudicato ai ricorrenti. In tale particolare prospettiva va ritenuto che nel caso di specie non possa riconoscersi l'intangibilità del diritto di garanzia ipotecario e la sua sopravvivenza alla confisca ex art.
2-ter della l. 575 del 1965, per l'evidente ragione che i ricorrenti si sono limitati a dedurre che l'ipoteca è opponibile allo Stato per il solo motivo che è stata trascritta prima del sequestro previsto da detta disposizione, senza minimamente addurre alcun elemento di prova indicativo della condizione di buona fede del creditore ipotecario rispetto alle illecite attività del proposto, indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa. Deve trarsene il corollario che la mancata prova della posizione di effettiva terzietà porta necessariamente ad escludere che il diritto reale di garanzia sia rimasto impregiudicato dalla confisca dell'immobile sul quale era stata iscritta l'ipoteca e abbia conservato l'idoneità a tenere in vita l'espropriazione immobiliare conclusasi con il provvedimento di trasferimento del bene ai due ricorrenti.
È utile altresì precisare che, anche a volere fare esclusivo riferimento alla condizione soggettiva, o psicologica, dei ricorrenti e a volere ipotizzare il loro pieno convincimento sulla legittimità dell'acquisto dell'immobile, ingenerato dalla partecipazione alla procedura di espropriazione e all'incanto disposto dal giudice dell'esecuzione civile, non può trascurarsi di osservare che essi conoscevano, o erano in grado di conoscere, l'esistenza del sequestro e della confisca di prevenzione, essendo stati tali provvedimenti trascritti sui pubblici registri immobiliari: di talché non può certamente profilarsi a loro favore una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole per il fatto di avere erroneamente ritenuto che il trasferimento dell'immobile non fosse pregiudicato dalla già disposta confisca antimafia.
6. - Per completezza espositiva, mette conto altresì osservare che, a tutto concedere, pur ammettendo l'esistenza della buona fede, l'esito dell'incidente di esecuzione non potrebbe comunque essere favorevole per gli istanti, trovando tale risultato insuperabile impedimento nella disciplina dettata dalla l. n. 575 del 1965 in ordine al particolare regime giuridico dei beni immobili confiscati, alla forme di gestione degli stessi e alla loro specifica destinazione.
A differenza di quanto previsto per la confisca di diritto comune, la cui procedura, salvo specifiche eccezioni, si conclude normalmente con la vendita delle cose confiscate (artt. 86 disp. att. c.p.p., 13 reg. es. c.p.p. e 152 D.P.R. 30.5.2002, n. 115), la confisca quale misura di prevenzione patrimoniale è soggetta alla speciale normativa della l. n. 575 del 1965, più volte modificata in virtù del di 14.6.1989, n. 230, convertito in l. 4.8.1989, n. 282, della l. 7.3.1996, n. 109, e della l. 22.12.1999, n. 512. Dopo avere disposto che "i beni confiscati sono devoluti allo Stato" (art.
2-nonies), la l. n. 575 del 1965 stabilisce, al comma 2-undecies, che i beni immobili devoluti possono essere: "a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato testo unico approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile". Da tale peculiare disciplina emerge univocamente che gli immobili confiscati a norma della legislazione antimafia sono inalienabili, con l'unica eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, e acquisiscono, per effetto della confisca, una impronta rigidamente pubblicistica, che tipicizza la loro condizione giuridica e la loro destinazione, non potendo essere distolti da quella normativamente stabilita ("finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile", ovvero "finalità istituzionali o sociali" in caso di trasferimento degli immobili nel patrimonio dei comuni).
Pertanto, va riconosciuto che il regime giuridico dei beni confiscati a norma della l. n. 575 del 1965 è assimilabile a quello dei beni demaniali o a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile. Del resto, la conclusione è inequivocamente confermata dall'art.
2- decies della stessa legge, laddove è specificato che la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse è effettuata con provvedimento dell'Amministrazione demaniale (comma 1) e che "anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'art. 823 del codice civile" (comma 3), a norma del quale è previsto, in riferimento alla condizione giuridica del demanio pubblico, il potere dell'autorità amministrativa di provvedere alla tutela dei beni demaniali, procedendo sia in via amministrativa che mediante i mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso.
Le precedenti considerazioni convergono univocamente verso la soluzione interpretativa per cui è da escludere che i beni confiscati ad indiziati di mafia possano essere oggetto di un'espropriazione forzata immobiliare, che ne modifichi la destinazione, ancorché tale procedura sia stata promossa da un terzo in buona fede titolare di credito assistito da garanzia ipotecaria iscritta prima della trascrizione della confisca. Con la conclusiva precisazione che - una volta riconosciuta a mezzo di incidente di esecuzione penale la posizione di terzietà e l'opponibilità dell'ipoteca - il credito garantito, pur deprivato della facoltà di procedere direttamente ad esecuzione forzata per soddisfarsi sul ricavato ("ius distrahendi"), può essere fatto valere soltanto dinanzi al giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge.
I ricorsi devono essere, dunque, rigettati e i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2005