Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2007, n. 45572
CASS
Sentenza 21 novembre 2007

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Massime1

Il terzo titolare di diritto reale di garanzia su bene confiscato può far accertare, mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale (o della prevenzione, se si tratta di confisca "ex" art. 2-ter della L. n. 575 del 1965), l'esistenza delle condizioni di permanente validità del diritto, costituite dall'anteriorità della trascrizione del relativo titolo rispetto al provvedimento ablatorio e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, con onere della prova a carico dell'interessato. (Fattispecie relativa a confisca, disposta a norma dell'art. 12-sexies della L. n. 356 del 1992, di un immobile sul quale in data anteriore ad essa era stata iscritta ipoteca a garanzia di un credito derivante dalla concessione di un mutuo in favore di società che successivamente l'aveva ceduto al ricorrente, istante "in executivis" per la revoca del provvedimento ablatorio).

Commentario1

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Note a Trib. Milano penale 15 gennaio 2021 “Chi è causa del suo mal pianga se stesso” e “Chi prima arriva meglio alloggia” sono due noti aforismi che ben si addicono al dictum dell'ordinanza in commento, pubblicata il 15/01/2021, con la quale il Tribunale Penale ambrosiano, decidendo due incidenti di esecuzione riuniti aventi ad oggetto la confisca di un immobile, ha rigettato quello promosso dalla società cessionaria del credito assistito da ipoteca (iscritta, ça va sans dire, prima del sequestro preventivo), per il cui soddisfo l'istituto di credito mutuante aveva instaurato procedimento di espropriazione forzata in seno al quale si era poi verificata l'aggiudicazione e accolto quello …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2007, n. 45572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45572
Data del deposito : 21 novembre 2007

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