Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 1
Il terzo titolare di diritto reale di garanzia su bene confiscato può far accertare, mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale (o della prevenzione, se si tratta di confisca "ex" art. 2-ter della L. n. 575 del 1965), l'esistenza delle condizioni di permanente validità del diritto, costituite dall'anteriorità della trascrizione del relativo titolo rispetto al provvedimento ablatorio e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, con onere della prova a carico dell'interessato. (Fattispecie relativa a confisca, disposta a norma dell'art. 12-sexies della L. n. 356 del 1992, di un immobile sul quale in data anteriore ad essa era stata iscritta ipoteca a garanzia di un credito derivante dalla concessione di un mutuo in favore di società che successivamente l'aveva ceduto al ricorrente, istante "in executivis" per la revoca del provvedimento ablatorio).
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Note a Trib. Milano penale 15 gennaio 2021 “Chi è causa del suo mal pianga se stesso” e “Chi prima arriva meglio alloggia” sono due noti aforismi che ben si addicono al dictum dell'ordinanza in commento, pubblicata il 15/01/2021, con la quale il Tribunale Penale ambrosiano, decidendo due incidenti di esecuzione riuniti aventi ad oggetto la confisca di un immobile, ha rigettato quello promosso dalla società cessionaria del credito assistito da ipoteca (iscritta, ça va sans dire, prima del sequestro preventivo), per il cui soddisfo l'istituto di credito mutuante aveva instaurato procedimento di espropriazione forzata in seno al quale si era poi verificata l'aggiudicazione e accolto quello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2007, n. 45572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45572 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 21/11/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3717
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 018340/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UPGRADE S.R.L. - BRESCIA;
avverso ORDINANZA del 06/04/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI Emilio Giovanni;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GALASSO Aurelio, per annullamento con rinvio.
MOTIVI ELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha rigettato l'istanza della "Upgrade s.r.l" volta ad ottenere, in via principale, la revoca della confisca, disposta L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, di un immobile su cui in data anteriore al provvedimento ablativo era stata iscritta ipoteca a favore della "Akros Casa s.p.a." a garanzia di un credito, poi ceduto dalla "Akros Casa" alla "Upgrade", derivante dalla concessione di un mutuo in favore di tali D'AN GI e EL TE IL, od, in subordine, l'accertamento della buona fede del creditore ipotecario e l'opponibilità del credito allo Stato. La corte territoriale, adita quale G.E., riteneva l'infondatezza della richiesta di revoca, non essendo il trasferimento del bene impedito dall'esistenza dell'ipoteca, e concludeva nel senso che sulla questione relativa all'inefficacia della confisca nei confronti del terzi avrebbe dovuto essere risolta in sede civile. Ricorre il difensore della Upgrade per violazione di legge e mancanza di motivazione limitatamente alla ritenuta incompetenza del G.E. penale a dichiarare la buona fede del terzo titolare di diritto reale di garanzia sul bene confiscato, invocando, a sostegno dell'opposta tesi, Cass. 1, sez. civ., 12.11.1999, n. 12535, Ministero Finanze c. Sicilcassa, S.U. Pen. 28.4.1999, Bacherotti e 1 sez. pen., 11.2.2005, Fuoco, nonché altre conformi, tutte nel senso dell'attribuzione al G.E. penale del compito dì accertare la buona fede del terzo. Il ricorso è fondato.
La citata sentenza BACHEROTTI delle sezioni unite penali, proprio in una fattispecie di confisca in procedimento per il delitto di usura, ha, infatti statuito che detto provvedimento ablatorio non determina l'estinzione del preesistente diritto reale di garanzia costituito sul bene in favore di terzi, ove costoro provino di versare in buona fede o in una situazione di affidamento incolpevole, e le successive sentenze della sez. 1, 9.3.2005, Soc. servizi immob. Banche, in Riv. pen., 2005, 943 e 11.2.2005, Fuoco, Ced Cass. rv. 232245, hanno precisato, sia pure in fattispecie di confisca L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, ma con statuizione estensibile anche ad altre ipotesi di confisca, che i terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni confiscati possono fare accertare mediante incidente d'esecuzione l'esistenza delle condizioni di permanente validità di detti diritti, costituiti dall'anteriorità della trascrizione dei relativi titoli rispetto al provvedimento ablatorio e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, con onere della prova a carico degli interessati.
La competenza ad accertare la buona fede dell'istante spetta, pertanto al G.E. penale o della prevenzione, per cui l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per l'esame, nel merito, della richiesta subordinata formulata dalla "Upgrade s.r.l.".
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame sul punto alla C.A. di Milano.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007