Sentenza 16 giugno 2009
Massime • 1
L'applicazione della misura di sicurezza della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto, quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2009, n. 32648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32648 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/06/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2016
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 8275/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- SI s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t;
- RO RI NE, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 20.10.2008 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino in veste di giudice dell'esecuzione;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale Dott. BUA Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. FATTO
1. Con sentenza in data 13.7.2006 era stata applicata, ex artt. 444 e 448 c.p.p., a NE RO RI la pena concordata per il reato, tra l'altro (secondo quanto riassume il provvedimento impugnato), di truffa aggravata ai danno dell'erario per inadempimento agli obblighi IVA su acquisti comunitari di veicoli, ed era stata altresì disposta la confisca della somma sottoposta a sequestro preventivo dalla Guardia di Finanza di Milano in data 1.12.2004 quale saldo attivo di un conto corrente del RO RI, pari, al momento del sequestro, ad Euro 104.310,89.
Con ordinanza in data 11.7.2007 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero (formulata in realtà nel senso di "dare formalmente atto che il provvedimento di confisca della somma di denaro in sequestro da lui adottato con sentenza 13.7.2006 ... era comprensivo della somma rappresentante il saldo attivo all'esito di chiusura del conto corrente n. 6250117851/13... così da comprendere, oltre alla somma di Euro 104.310,89 presente alla data del 1 dicembre 2004 in occasione del sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria anche le ulteriori somme nello stesso successivamente confluite"), disponendo la confisca delle ulteriori somme versate sul conto corrente acceso presso la Banca Intesa San Paolo, intestato alla ND S.r.l., con saldo di circa 177 mila Euro, in quanto ritenute riferibili alla attività illecita per cui il RO RI, legale rappresentante della ND, aveva riportato condanna.
Proposto ricorso dalla difesa del RO RI, con sentenza n. 28867 del 29.5.2008 questa Corte qualificava l'atto opposizione e lo trasmetteva al giudice dell'esecuzione per la decisione ex art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 666 c.p.p..
2. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, confermando il suo precedente provvedimento (pur senza nominarlo), confiscava la somma di 74.000,00 Euro confluita sul conto della ND in data 2/3.12.2004, su ordine della soc. p.a. SI.
Premetteva che la SI, intervenendo, aveva chiesto la restituzione di detta somma sostenendo che essa rappresentava il prezzo, anticipatamente versato, per l'acquisto di dieci autovetture in realtà mai consegnate dalla ND, e che a seguito di giudizio civile per inadempimento la ND era stata appunto condannata alla restituzione in suo favore della somma di 74.000,00 Euro, oltre interessi.
Osservava che tuttavia alla confisca doveva procedersi a mente dell'art. 640 quater c.p. e art. 322 ter c.p., la somma in esame apparendo profitto del reato di truffa aggravata, giacché si riferiva alla compravendita di autovetture, ovvero proprio all'attività per la quale la ND, nella persona del RO RI, aveva riportato condanna. Nè - precisava - poteva ritenersi leso il diritto della SI, "acquirente delle autovetture in parola, in quanto solo il mancato pagamento dell'IVA consentiva l'alienazione delle stesse a prezzo di favore in ambito nazionale". In realtà, aggiungeva, le società acquirenti da ND avevano potuto ottenere prezzi fortemente concorrenziali "solo in quanto la società amministrata dal RO RI era, in realtà, una società c.d. di comodo ovvero di interposizione fittizia (la predetta società non aveva alcuna sede operativa, alcun macchinario, ne' deposito per lo stoccaggio delle autovetture, ne' personale alle dipendenze, non intestataria di alcuna utenza telefonica di rete fissa o mobile, ne' di alcun numero di fax ) che consentiva ad altre imprese, regolari, di avvantaggiarsi del sistema truffaldino posto in danno dell'Erario", attuato omettendo di pagare l'IVA sugli acquisti comunitari, trasformando una parte dell'imponibile in IVA e abbattendo in tal modo il costo delle autovetture in favore degli acquirenti. Proprio con tale "risparmio" - che corrispondeva al debito d'imposta, pari nel 2003 ad Euro 2.397.045,18 e nel 2004 ad Euro 7.978.189,80 - era stata in grado di rivendere a prezzo ridotto le autovetture a soggetti che, acquistando autovetture ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello praticato sul mercato potevano, quindi, praticare a loro volta prezzi di rivendita concorrenziali, e che, inoltre, grazie alla detrazione dell'IVA al momento dell'acquisto, ottenevano indebiti rimborsi ovvero indebite detrazioni del tributo a debito.
La somma di 74.000 Euro della quale si discuteva risultava versata in esecuzione di una compravendita di autovetture, ovverosia proprio in forza di quel genere di attività truffaldina, che produceva danni all'Erario e indebito vantaggio per le società acquirenti, che operando nel settore non potevano certamente ignorare la natura della ND e il sistema seguito.
3. Hanno proposto ricorso NE RO RI, mezzo del difensore avvocato Stefano Castrale, e la SI s.p.a., in persona del legale rappresentante a mezzo del difensore e procuratore speciale avvocato Bruno Malattia, che chiedono l'annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione di legge e carenze nonché contraddittorietà, anche esterna, della motivazione.
3.1. Ricorso RO RI.
3.1.1. Con il primo motivo, riassunta la vicenda processuale, deduce violazione del combinato disposto dell'art. 640 quater c.p. e art.322 ter c.p, osservando:
- che il collegamento della somma confiscata al "genere di attività" posta in essere dal RO eludeva all'obbligo motivazionale, la correlazione andando posta non con la attività in "genere" del condannato ma con la condotta a lui imputata, oggetto della sentenza di patteggiamento;
- che il rapporto contrattuale tra la ND e la SI, in forza del quale era stata pagata la somma di 74.000,00 Euro confiscata era in realtà del tutto estraneo alle vicende oggetto del processo di cognizione e non poteva essere ritenuto illecito solo per similitudine;
- che nessuna condotta successiva ai sequestri (ovvero al sequestro operato il 1.12.2009) era stata mai contestata al RO RI, che a tale data doveva dunque ritenersi cristallizzata la contestazione, mentre il rapporto contrattuale tra ND e SI era ad essi successiva.
3.1.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in risposta alle questioni prospettate dalla difesa con l'atto di opposizione nonché con le memorie difensive 5.7.2007 e 16.10.2008, con le quali si contestava la ammissibilità della richiesta del Pubblico ministero, volta ad ottenere una sorta di interpretazione autentica del provvedimento di confisca preso in sede di cognizione.
3.2. Ricorso Sina s.p.a..
Precisa che a corredo della richiesta di restituzione in suo favore della somma di 74.000,00 Euro aveva allegato di avere concluso con la ND un contratto di acquisto per 10 autovetture che prevedeva il pagamento anticipato, di avere pagato senza avere ricevuto la merce, di essersi rivolta al giudice civile ottenendo un sequestro conservativo ante causam sulle somme versate a credito della ND sul c/c oggetto di sequestro penale limitatamente alla somma di 104.310,89 Euro, di avere ottenuto dal Tribunale civile di Milano (sentenza 31.5 - 1.6.2006) la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna della ND alla restituzione della somma di 74.000,00 Euro, oltre interessi e spese.
E lamenta:
- che l'affermazione secondo cui il diritto di SI s.p.a, terzo rispetto ai fatti oggetto di giudizio penale, non poteva ritenersi leso a causa del mancato pagamento dell'IVA ad opera di ND era malcerto, logicamente scorretta e inidoneo a sostenere il rigetto della richiesta;
- che la decisione era errata in diritto perché SI s.p.a. era terzo estraneo al reato e la confisca non può cadere su beni del terzo;
la somma, pur essendo confluita sul c/c di ND era stata oggetto, d'altra parte, di sequestro conservativo convertito, dopo la condanna civile, in pignoramento, mentre, dichiarata la risoluzione del contratto, discendeva dall'art. 1458 c.c. la restituito in integrum del diritto della ricorrente;
sicché al momento la confisca la somma non poteva ritenersi più nella disponibilità giuridica della ND;
- che, per altro, dei metodi fraudolenti attribuiti alla ND nel provvedimento impugnato la ricorrente era del tutto ignara (aveva avuto regolari rapporti tramite agenti commerciali e i prezzi praticati erano allineati a quelli del "mercato parallelo") e l'operazione commerciale del novembre 2004 era stata l'unica effettuata tra SI e TO;
che dunque non solo la ricorrente non aveva tratto alcun vantaggio dalla attività illecita della venditrice, ma era semmai terza danneggiata;
- che era erronea la qualificazione della somma alla stregua di "profitto del reato", giacché il prezzo di una vendita non perfezionata non poteva costituire il lucro o il vantaggio economico conseguito da ND per effetto del reato di truffa ai danni dell'Erario contestato, che andava semmai riferito all'inadempimento degli obblighi fiscali.
DIRITTO
1. Va ricordato che il Giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del Pubblico ministero, di accertamento del fatto che anche le somme successivamente confluite nel conto corrente intestato al ricorrente rientravano nel sequestro e nella successiva confisca disposta in sede di applicazione della pena su richiesta, nonché della contemporanea richiesta del RO RI di restituzione di tali somme perché confluite nel conto corrente dopo l'iniziale sequestro, ha adottato il provvedimento in esame interpretando la richiesta del Pubblico Ministero e ritenendo di potere disporre in via autonoma la confisca da questo (sostanzialmente) richiesta in quanto obbligatoria per legge, ex art. 640 quater c.p. e art. 122 ter c.p., investendo denaro da considerarsi profitto del reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, in relazione ad una vicenda riguardante, a quanto riferisce il provvedimento impugnato, l'importazione e la vendita di autovetture profittando delle norme sulla temporanea esenzione IVA per gli acquisti intracomunitari e aggirandole secondo, stando alla descrizione, il meccanismo della oramai nota "frode carosello" (COM/2004/0 260 def. e successive in materia). A ragione osservava, come s'è già detto in fatto, che la somma era stata versata in pagamento di autovetture, ovverosia proprio in forza di "quel genere di attività" truffaldina ai danni dell'Erario per la quale il RO RI era stato condannato.
2. Tali essendo le premesse, entrambi i ricorsi appaiono fondati.
2.1. Quanto a quello del RO RI, deve innanzitutto osservarsi che come rimarca il ricorrente, la confisca non è stata disposta accogliendo l'impostazione del Pubblico Ministero secondo cui le somme di denaro di cui si discute sarebbero state da ritenersi di fatto già sequestrate (perché in tal caso sarebbe bastato interpretare il giudicato e dichiarare che erano state in realtà già confiscate) in quanto provento-profitto dei reati contestati, ma perché apparivano riferibili a operazioni dello stesso "genere" di quelle per le quali era intervenuta sentenza di patteggiamento e confisca.
A quanto risulta il Tribunale ha dunque disinvoltamente confiscato denaro che ha considerato profitto di operazioni "simili" a quelle considerate costituenti il reato di truffa aggravata nella sentenza di patteggiamento, ma che non risultando specificamente oggetto della sentenza di "condanna" non potevano essere assimilate a fatto reato giudicato al quale potesse conseguire in sede di esecuzione la confisca obbligatoria.
Per altro, e a tutto concedere, non spiega il Tribunale in che modo l'intero prezzo di acquisto versato per una compravendita di vetture potesse costituire il profitto di una frode nei confronti dell'erario (ritenuta integrare il reato di cui all'art. 640 cpv. c.p., n. 1) avente ad oggetto la quota relativa all'IVA non versata.
3. Tanto basterebbe all'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Deve per altro darsi atto della fondatezza altresì del ricorso della SI, la quale, assumendo di essere creditrice pignoratizia delle somme confiscate (per effetto della conversione de ture del sequestro conservativo in pignoramento a seguito di sentenza di condanna alla restituzione esecutiva, conformemente a quanto riconosciuto da Cass. civ., Sez. 3, n. 18536 del 03/09/2007) reclama la preesistenza del suo diritto reale di garanzia e lamenta l'omessa risposta alla deduzione che l'acquisto era soltanto una promessa di vendita, già risolta con la sentenza che aveva altresì disposto la restituzione in suo favore della somma confiscata.
Ora, su tali aspetti il provvedimento impugnato nella sostanza nulla dice, completamente obliterando i principi di S.U., n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, secondo cui l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto neppure quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole.
Il fatto poi che SI deducesse che in realtà la compravendita non era stata perfezionata e che la somma confiscata, costituendo "pagamento" anticipato, dopo la sentenza civile di risoluzione del contratto, le appartenesse a titolo di restituzione secondo quanto stabilito dal giudice civile, avrebbe reso necessaria una risposta puntuale e, anche ad ammettere che l'acquisto in regime di sospensione IVA ad opera del Roci RI delle vetture promesse alla SI fosse tra quelli contestati, che il Giudice dell'esecuzione verificasse non solo la situazione di buona fede della SI, o meglio dei suoi responsabili, apparentemente estranei al procedimento conclusosi con la "condanna" del RO RI, ma, a monte, l'esistenza di un oggettivo vantaggio da costoro realizzato in conseguenza dell'altrui attività criminosa (in tesi mai perfezionata per quanto riguardava quella specifica operazione). Potendosi solo aggiungere che la rapida osservazione secondo cui gli acquirenti che avevano acquistato, che non potevano che essere in mala fede conoscendo il mercato, in ogni caso "godevano di un duplice beneficio" per effetto della attività truffaldina contestata - acquisto a prezzi inferiori e indebita detrazione IVA -, sembra completamente prescindere dall'ampio dibattito giurisprudenziale in tema, conclusosi già con la sentenza della Corte di Giustizia, 3^ sez. del 6.7. 2006, cause riunite C-439/04 e C-444/04 (ribadito di recente da Cass. civ n. 6124 del 2009), per la quale ha invece diritto alla deduzione solo il soggetto nei cui confronti viene effettuata la cessione che risulti estraneo alla frode e che ampiamente ammette, in linea astratta, l'esistenza di acquirenti in buona fede. Di talché ancora una volta non è dato comprendere quali fossero i presupposti che in concreto legittimavano la confisca di una somma che, ad ammettere che l'acquirente fosse in mala fede, non era affatto necessariamente riconducibile (e per intero) a una indebita detrazione l'IVA.
3. Conclusivamente, il provvedimento impugnato non può che essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2009