Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 2
I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In questa ultima ipotesi il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.
Ove il dirigente dell'ufficio responsabile alla manutenzione di beni di un ente pubblico sia a conoscenza dell'omesso collaudo di un'opera, ovvero del mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di una assidua vigilanza e di un attento controllo della stessa fino a quando non sia adempiuto a quanto prescritto, attivandosi affinché detti atti vengano compiuti nel più breve tempo possibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2000, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE DAVIDE Presidente del 22/03/2000
1. Dott. DE MAIO GUIDO Consigliere SENTENZA
2. " NO S. FELICE " N. 1167
3. " SO AU " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE FRANCESCO " N. 47064/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR CO n. a Carpeneto d'Agri il 22 dicembre 1939, OR LE n. a Torre del Greco il 6 marzo 1953 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 8 ottobre 1999, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Albano che ha concluso per A. Con Rinvio.
Uditi i difensori Romeo Del Giudice, Costantino Striano. Svolgimento del processo
Con sentenza del 9 dicembre 1996 il Tribunale di Torre Annunziata assolveva AR CO e OR LE dal delitto di omicidio colposo.
Tale pronuncia veniva impugnata dal P.M. ma la Corte di appello di Napoli con decisione resa in data 20 aprile 1998 confermava quella di prime cure.
Avverso questa sentenza ricorreva in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli e questa Corte, in accoglimento del gravame proposto, con pronuncia in data 24 marzo 1999, l'annullava per difetto di motivazione in ordine alla responsabilità degli imputati.
Il giudice di rinvio con decisione emessa in data 8 ottobre 1999 confermava l'assoluzione degli imputati.
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quali motivi la carenza e manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 627 c.p.p., nonché l'omessa assunzione di una prova decisiva tesa a dimostrare la conoscenza da parte dell'imputato AR di un precedente analogo incidente a quel cancello.
All'odierna udienza il difensore del AR eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal P.M.. Motivi della decisione
Occorre preliminarmente rilevare che non sussiste la dedotta inammissibilità del ricorso del P.M., avanzata in udienza dal difensore di AR, ma, in ogni caso, rilevabile di ufficio. Infatti sia che la poco perspicua eccezione si riferisca all'omessa indicazione della data in cui l'impugnazione è stata depositata sia alla mancata individuazione del proponente sia all'ufficio in cui è stata proposta, la stessa appare manifestamente infondata. Ed invero con valore assorbente esiste in atti l'annotazione del Cancelliere della Corte di appello di Napoli circa il momento e l'ufficio in cui il ricorso è stato depositato, mentre, inoltre, la data e la tempestiva proposizione presso la Cancelleria della Corte di appello risulta dall'epoca in cui è stato notificato alle parti ed ai loro difensori l'impugnazione (il 12 novembre 1999 per sentenza emessa in data 8 ottobre 1999) e l'individuazione del proponente non assume rilievo, poiché si tratta di parte pubblica ed attesa la fungibilità della persona del P.M., giacché è certo l'ufficio da cui promana.
Peraltro la persona fisica del P.M. impugnante risulta dall'atto di impugnazione, sicché l'eccezione appare defatigatoria. Ciò premesso, bisogna ribadire che esula dai poteri del giudice di legittimità una rilettura degli elementi di fatto, su cui si fonda la decisione, essendo detta valutazione riservata al giudice di merito, mentre la Corte di Cassazione deve accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez. un. 29 gennaio 1996 n. 930, Clarke rv. 203428 cui adde Cass. sez. un.16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214793) nei limiti stabiliti dall'art. 606 lett. e) c.p.p. cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.
Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente, dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato", sicché il giudice di merito dovrebbe evidenziare con completezza il fatto poiché questa esposizione consente al giudice di legittimità di valutare la congruità e la logicità della motivazione e di evincere in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolano la fattispecie concreta.
Peraltro la dettagliata descrizione del fatto non è l'unico mezzo per valutare la sussistenza dei vizi della motivazione su evidenziati, giacché l'esigenza della completezza deve essere bilanciata dalla necessità di una coincisa esposizione, dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza, la quale risponde a criteri di efficienza e di rapida definizione dei giudizi. Inoltre il riferimento "al testo del provvedimento impugnato" non deve essere inteso con riguardo esclusivo al dato cartolare, ma riguarda la possibilità di considerare solo le argomentazioni svolte con le prove ivi indicate pure attraverso un mero richiamo ad alcuni atti del procedimento, limitando soltanto i poteri di accertamento del giudice di legittimità alla rispondenza di quanto solamente con il pensiero svolto e le argomentazioni tratte in conformità al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi. Questo collegio che ha sempre escluso la deducibilità del c.d. travisamento fatto sia sotto il profilo del vizio di motivazione sia come violazione di legge (cfr. Cass. sez. III 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091), deve rilevare come gran parte del ricorso proposto dal Procuratore Generale in uno con l'allegata "memoria integrativa" della parte civile si fondi su considerazioni in fatto, su pretesi travisamenti e su differenti ricostruzioni e valutazioni delle prove come tali inammissibili in sede di legittimità. Tuttavia, insieme a numerose argomentazioni di tal fatta, l'impugnazione deduce in maniera sintetica ma specifica la violazione dell'art. 627 c.p.p. cioè dei principi stabiliti dal giudice di legittimità a quello di rinvio e l'omessa assunzione di una prova decisiva.
A tal ultimo riguardo deve rilevarsi che funzione di questo vizio è quella di offrire una forma di tutela contro eventuali violazioni del c.d. diritto alla controprova, che abbiano compromesso l'effettiva instaurazione del contraddittorio fra le parti in dibattimento in ordine ad un elemento decisivo dell'istruzione probatoria, mentre, nella fattispecie, si richiede un'integrazione ex art. 507 c.p.p. su un fatto (precedente incidente concernente quello stesso cancello automatico) per il quale non è stata richiesta tempestiva prova e, comunque, risulta superato dall'impostazione effettuata dalla Corte di appello partenopea.
Per quel che concerne la violazione dell'art. 627 c.p.p., secondo giurisprudenza unanime di questa Corte (Cass. sez. I 4 maggio 1994 n. 5189, Intile rv. 197786 ), detta norma stabilisce, in tema di poteri del giudice di rinvio, un principio di ordine generale in base al quale il giudice esercita gli stessi poteri conferiti all'organo giurisdizionale il cui provvedimento è stato annullato in sede di legittimità.
Peraltro questi poteri sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, in questa ultima ipotesi, il giudice è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (Cass. sez. I 21 marzo 1996, Velotti). Orbene la pronuncia di questa Corte considerava le argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza e rilevava come fosse contraddittorio asserire la responsabilità dell'omesso collaudo del cancello in capo al dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torre del Greco., dando atto che, all'epoca dei fatti, il titolare di tale ufficio fosse deceduto e non indagare su chi l'avesse sostituito, giacché la sentenza di annullamento con rinvio si riferisce a "quanto evidenziato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli", le cui argomentazioni erano state poco prima riferite.
Pertanto, secondo la stessa sentenza, "sussiste effettivamente un salto logico .. tra le precise affermazioni in ordine alla ritenuta sussistenza del difetto della struttura, del nesso di occasionalità (rectius n.d.r. causalità) tra il difetto costruttivo del manufatto ed il suo crollo, e quindi tra queste circostanze e la morte del piccolo LO (rectius n.d.r. Zurolo) Angelo, nonché dell'obbligatorietà del collaudo e la conclusione cui la sentenza perviene, sorvolando in punto di responsabilità e scagionando il AR e il OR senza fornire una spiegazione plausibile su detta esclusione di responsabilità", in quanto deceduto il funzionario responsabile non si era creato un "vuoto" nell'ufficio stesso.
A questa critica tranciante la Corte fa seguire un'analitica indicazione delle manchevolezze in ordine alla colpa, riscontrata nel momento del collaudo omesso e sotto il profilo della vigilanza. La diffusa trattazione delle ragioni svolte da questa Corte in sede di annullamento serve per dimostrare come sia non completa l'individuazione effettuata dal giudice del rinvio dei punti sottoposti al suo esame, giacché il giudice di legittimità non ha approfondito la questione relativa alla necessità del certificato di collaudo dell'opera ovvero di quello di regolare esecuzione, richiesto dalla legge 10 dicembre 1931 n. 741, basandosi sull'errate affermazioni della sentenza di secondo grado senza rilevare, anche per carenza di uno specifico motivo, l'errore di diritto in cui era incorsa la Corte partenopea e ritenendo che la stessa avesse effettuato un accertamento implicito in fatto dal quale risultava il costo dei lavori superiore ai centocinquanta milioni. Tuttavia detto accertamento appare in parte inutile, secondo quanto sostenuto dal giudice di rinvio, poiché il certificato di collaudo doveva essere rilasciato entro tre mesi, mentre il capo dell'Ufficio tecnico del Comune è deceduto nelle more del giudizio e, quindi, in epoca successiva, sebbene, tenuto conto del differente funzionario da cui deve essere redatto, nella fattispecie, il direttore dei lavori ex art. 17 della legge n. 1 del 1978, non è del tutto ininfluente. Dalla sentenza impugnata non è dato dedurre se il collaudo o meglio il certificato di regolare esecuzione dei lavori sia stato mai effettuato o più esattamente emesso (art. 5 terzo comma l. n.741 del 1981), sicché appare inficiata da illogicità manifesta la successiva affermazione relativa al "legittimo dubbio circa la sussistenza d'un dovere di assidua vigilanza, da parte del tecnico responsabile, in relazione ad una struttura che, per l'epoca di realizzazione e in assenza di segnalazione di inconvenienti, non aveva dato mai adito a sospetti circa un imminente pericolo di rovina".
Ed invero una tale proposizione, giustamente avanzata in formula dubitativa, appare logica, coerente ed esente da vizi giuridici, ove si riferisca ad un'opera "collaudata", utilizzando il termine in senso ampio comprensivo del certificato di regolare esecuzione dei lavori, mentre appare in contrasto con i principi costantemente affermati da questa Corte in tema di colpa, qualora si sia in presenza di un'opera non collaudata a nulla rilevando la sua recente esecuzione, che anzi fa presumere un doveroso controllo sulla regolarità dei vari atti da compiere, poiché, in detta ipotesi, una volta accertata la conoscenza dell'omessa emissione del certificato di regolare esecuzione, ne discende una serie di obblighi: l'assidua e costante vigilanza, la richiesta di una pronta verifica della regolare esecuzione da parte del dirigente l'Ufficio al direttore dei lavori e la necessità del direttore dei lavori di rappresentare il mancato rilascio del prescritto certificato e di emetterlo rapidamente.
Peraltro, ove il dirigente dell'Ufficio non fosse stato a conoscenza di detta omissione, bisogna accertare la responsabilità della stessa e verificare la sussistenza del nesso causale tra detta mancanza e l'evento verificatosi, che sembra evidente.
Pertanto devono affermarsi i seguenti principi secondo cui, ove il dirigente dell'ufficio responsabile alla manutenzione di beni di un ente pubblico sia a conoscenza dell'omesso collaudo di un'opera ovvero del mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di un'assidua vigilanza e di un attento controllo della stessa fino a quando non si sia adempiuto a quanto prescritto, attivandosi affinché detti atti vengano compiuti nel più breve tempo possibile.
La mancata conoscenza di detta omissione impone, invece, al giudice di accertare la responsabilità per la dimenticata emissione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione, la cui competenza è attribuita a differenti soggetti, ed il nesso di causalità tra questa omissione e l'evento.
Peraltro, poiché è stato riscontrato un vizio inerente alla violazione dell'art. 627 c.p.p, a parere del collegio, non assume rilievo la giurisprudenza costante di questa Corte sotto il vigore del precedente codice di rito (Cass. sez. I 18 aprile 1985, Madonna cui adde Cass. sez. I 19 ottobre 1988, Quattrocchi) e dell'attuale (Cass. sez. I 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri e Cass. sez. III 23 aprile 1994, Scauri), secondo cui le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Infatti, si ritiene che questa integrazione è anche possibile riguardo alla pronuncia emessa in sede di rinvio in virtù di annullamento del giudice di legittimità per difetto di motivazione, solo però ove il materiale probatorio e le varie questioni poste non concernano i punti ritenuti carenti o manifestamente illogici, ma quelli esaminati con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità tanto più ove i motivi di gravame non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare situazioni già esaminate e discusse in prima istanza (cfr: cass. sez. III 25 giugno 1999, pc. Mariola in corso di massimazione). Tuttavia, nella fattispecie, a parte l'evidenziato omesso rispetto dello schema logico-giuridico individuato in sede di annullamento, in considerazione dei vizi evidenziati, è possibile soltanto riferirsi alla sentenza di primo grado per trarne alcuni elementi fattuali invece che valutativi.
Orbene, anche sotto questo profilo e con l'effettuata integrazione, permangono i difetti su evidenziati, che non sono solo motivazionali, ma impingono il rispetto dei principi e dello schema logico-giuridico indicati dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, il 22 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2000