Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 2501
CASS
Sentenza 14 gennaio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il terzo che vanti un diritto reale di garanzia su un bene sottoposto a confisca ai sensi dell'art. 2-ter L. 31 maggio 1965 n. 575 ha l'onere di provare, nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la confiscabilità del medesimo bene, sia la titolarità del diritto, sulla base di un atto di data certa anteriore al sequestro di cui al citato art. 2-ter, sia la mancanza di collegamento del diritto stesso con l'attività illecita del proposto indiziato di mafia, derivante da condotte di agevolazione o di fiancheggiamento. (La Corte ha chiarito che l'onere probatorio a carico del terzo ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza).

Commentari2

  • 1La confisca e la tutela dei diritti dei terzi in buona fede non strumentali all’attività illecita, pregiudicati dalla misura ablatoria antimafia.
    Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 22 luglio 2021

  • 2Confisca di prevenzione, credito ipotecario, domanda di ammissione al passivo, termine di decadenza, omessa comunicazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 2501
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2501
Data del deposito : 14 gennaio 2009

Testo completo