Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
Il terzo che vanti un diritto reale di garanzia su un bene sottoposto a confisca ai sensi dell'art. 2-ter L. 31 maggio 1965 n. 575 ha l'onere di provare, nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la confiscabilità del medesimo bene, sia la titolarità del diritto, sulla base di un atto di data certa anteriore al sequestro di cui al citato art. 2-ter, sia la mancanza di collegamento del diritto stesso con l'attività illecita del proposto indiziato di mafia, derivante da condotte di agevolazione o di fiancheggiamento. (La Corte ha chiarito che l'onere probatorio a carico del terzo ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza).
Commentari • 2
- 1. La confisca e la tutela dei diritti dei terzi in buona fede non strumentali all’attività illecita, pregiudicati dalla misura ablatoria antimafia.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 22 luglio 2021
- 2. Confisca di prevenzione, credito ipotecario, domanda di ammissione al passivo, termine di decadenza, omessa comunicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 118
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 030886/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SAN PAOLO IMI S.P.A.;
2) AGENZIA DEMANIO FILIALE CAMPANIA;
avverso ORDINANZA del 19/02/2008 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Izzo Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'istituto Bancario San Paolo Imi s.p.a., oggi denominato Intesa San Paolo, in quanto creditore di GI ON ed in relazione a detto credito titolare di un diritto reale di garanzia sui beni del debitore, oggetto di confisca giudiziaria in forza di provvedimento del Tribunale di Napoli, sezione misura di prevenzione, adottato nelle forme del decreto il 22.2.1990 e divenuto definitivo il 29.12.1993, proponeva con atto del 28.07.2006 incidente di esecuzione, che il Tribunale di Napoli rigettava con ordinanza resa il 19 febbraio 2008. Il giudice territoriale perveniva alla sua decisione osservando: che l'istituto ricorrente aveva erogato nel 1986 in favore della SOAP s.a.s. due finanziamenti, l'uno per L. 150.000.000 e l'altro per L. 366.000.000, entrambi garantiti con ipoteche volontarie iscritte su beni immobili di proprietà della società debitrice, all'epoca diretta da EL NI, moglie di GI ON;
che tali immobili erano stati dapprima sottoposti a sequestro, nel corso del 1989, eppoi confiscati, come detto, nel 1990 con decreto divenuto irrevocabile il 29.12.1993, perché ritenuti frutto dell'attività illecita svolta dal predetto GI ON, considerato nel provvedimento in parola come il reale dominus della società proprietaria, nonché esponente di spicco nel mondo della camorra imprenditoriale napoletana;
che l'istituto domandava la revoca del provvedimento di confisca ovvero, in subordine, la declaratoria della buona fede dell'istituto di credito al fine di consentile al soggetto creditore le iniziative consentite dalla legislazione civile per il recupero dei crediti garantiti;
che pur dovendosi riconoscere in favore del ricorrente la legittimazione processuale alla proposizione dell'incidente di esecuzione quale titolare di un diritto reale di garanzia, dappoiché la più recente giurisprudenza di legittimità ha in tali sensi ampliato la nozione normativa che pure fa riferimento al solo titolare di un diritto reale di godimento, rimane in capo al terzo creditore opponente l'onere di provare non solo la sussistenza dei requisiti legittimanti l'azione proposta, bensì anche l'insorgenza del diritto opposto in epoca anteriore alla confisca ed al sequestro di essa preparatorio, nonché la sussistenza dell'affidamento incolpevole e cioè di una situazione di buona fede del creditore ipotecario;
che compito del giudice dell'esecuzione è quello di verificare, sulla base delle prove fornite dal terzo, il soddisfacimento del descritto onere probatorio da parte dell'istante;
che sintomatici dell'assenza del requisito della buona fede in capo alla persona giuridica ricorrente sono i tempi rapidissimi in cui vennero concessi apertura di credito sul c/c ed i finanziamenti garantiti da ipoteca, l'assenza di seria istruttoria bancaria per l'accertamento dell'affidabilità del richiedente il finanziamento, sinteticamente dichiarato "di buona moralità" e commercialmente valido, l'improvvisa disponibilità di somme ingenti di denaro e l'acquisto da un giorno all'altro di beni immobili non corrispondenti al modesto livello degli affari societari, le inadempienze bancarie registratesi immediatamente dopo i finanziamenti (22 assegni a vuoto, mancato pagamento ratei di mutuo);
che, comunque, decisiva appariva la circostanza che lo status criminale del marito della titolare della società finanziata, e cioè di GI ON, in una comunità comunque di contenute dimensioni, non poteva non essere pienamente conosciuta soprattutto da parte di un istituto di credito operante nell'area; che GI ON era stato arrestato già nel 1982 per tentata estorsione mediante apposizione di bombe ad un esercizio commerciale, ed era stato, prima dei finanziamenti in questione, ripetutamente denunciato per estorsioni e per rapina ad un furgone della Banca d'Italia e fin'anco vittima, un anno dopo l'erogazione del secondo finanziamento, di un attentato all'ingresso della Banca che aveva curato le relative istruttorie (almeno in parte); che il complesso delle argomentazioni sintetizzate impediva di ritenere presente la buona fede dell'ente erogatore dei finanziamenti e per questo infondata la domanda.
2. Ricorre per Cassazione avverso il provvedimento di cui innanzi l'istituto creditore, con la difesa del suo avvocato di fiducia, chiedendone l'annui lamento perché viziato, secondo prospettazione difensiva, da difetto di motivazione ed all'uopo illustrando due articolati motivi di ricorso.
Col primo di essi il ricorrente, nel richiamare, come detto, l'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), denuncia che in relazione alla prima domanda formulata con l'incidente di esecuzione per cui è causa e precisamente la domanda di revoca del provvedimento di confisca, il giudice territoriale sarebbe incorso in un evidente e palese difetto di motivazione, dappoiché ignorata tale istanza non solo nelle argomentazioni motive comunque illustrate, bensì anche nelle conclusioni.
Col secondo motivo di doglianza denuncia il ricorrente il difetto di motivazione anche con riferimento alla domanda subordinata e questo sul rilievo che il giudice territoriale avrebbe confuso il profilo oggettivo e quello soggettivo della nozione di estraneità ovvero di terzietà rispetto all'attività illecita contestata, nel senso che la corretta lettura del precedente richiamato in atti (Cass. Sez. Un., 8.06.1999 Bacherotti) accredita la tesi giuridica secondo cui la prova della buona fede deve avvenire nella sola ipotesi in cui difetti quella dell'aspetto oggettivo del concetto di estraneità, della mancanza cioè di collegamenti del diritto del terzo con l'altrui condotta criminosa.
Su tale presupposto giuridico conclude l'istante sottolineando l'evidenza della prova documentale offerta a dimostrazione dell'assenza di collegamenti tra le ipoteche iscritte e gli illeciti consumati dall'GI.
Ma pur valutando le argomentazioni del giudice territoriale nella prospettiva della mancanza di sostegno probatorio alla tesi della sussistenza o meno della buona fede e dell'affidamento incolpevole, sarebbe rivelabile, ad avviso del difensore, il denunciato difetto di motivazione e questo in forza dei seguenti rilievi: il fido di L. 22.000.000 venne concesso in 48 ore ma trattavasi di somma modestissima e la relazione bancaria dice molto di più di quanto richiamato dal giudice territoriale, giacché richiama, partitamente, attività, comunque cospicue, e passività; il giudizio circa la moralità della richiedente il fido bancario, in quanto persona incensurata, non poteva ingenerare sospetto come testimoniato dal dott. Napoletano, ex direttore della Filiale di Nola del Banco di Napoli;
il primo ed il secondo finanziamento, contrariamente a quanto sostenuto con la motivazione impugnata, avvennero all'esito di curate istruttorie e con motivazioni ed analisi economi che precise ed adeguate, con significativa riduzione degli importi inizialmente richiesti, all'esito di un sostanzioso aumento di capitale della società finanziata, aumento nel quale intervennero tre nuovi soci e con la valutazione, quanto al secondo finanziamento, della direzione generale della Banca, necessariamente lontana da fatti e persone;
la banca, dopo i primi segni di sofferenza della società finanziata, entrò in forte contrasto con questa, tanto da decidere la revoca dell'affidamento di c/c e soltanto nel 1989 "a seguito di una serie di episodi di cronaca evidenziati dagli organi di stampa, veniva a conoscenza delle condotte criminose di stampo camorristico contestate a GI ON";
l'affermazione che la Banca erogatrice dovesse conoscere il profilo criminale dell'GI prima del 1989 è apodittica ed immotivata, perché la filiale di Nola, parte nel primo finanziamento, si avvalse per l'assunzione di informazioni sulla società di fonti solite, mentre il secondo finanziamento vide controparte la stessa direzione generale di Napoli, ancora più lontana dal territorio di operatività della società finanziata;
documentazione su tali informazioni non esistono più e la stessa magistratura è intervenuta con i sequestri immobiliari quattro anni dopo i finanziamenti, di guisa che, si chiede il difensore della parte ricorrente, perché mai la banca avrebbe dovuto sapere prima della stessa polizia e della stessa magistratura.
Con requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l'inammissibilità del gravame.
3.1 Il ricorso si appalesa infondato.
Non sussiste infatti nel caso di specie alcun difetto di motivazione in ordine alla domanda proposta dal ricorrente in prime cure volta alla revoca della confisca per cui è causa, dappoiché la motivazione illustrata in sentenza attiene al presupposto giuridico e di fatto di entrambe le domande formulate dalla parte privata, quella principale, appunto, volta alla revoca della confisca, e quella subordinata, volta a far dichiarare la buona fede dell'istituto, in assenza della quale, per quanto meglio si dirà in seguito, la domanda principale non poteva trovare positivo riconoscimento. Ampia, diffusa, corretta e logica appare pertanto la motivazione illustrata, oltre che completa nelle sue conclusioni, date dal dispositivo, che, nei rigettare la domanda esaminata, ha inteso rigettare entrambe le domande proposte dall'istante, in tal senso adottando una formula giuridicamente corretta. Del pari infondato è il secondo motivo di doglianza. La relativa censura pone la questione di diritto, se, in costanza di ampia documentazione contabile e bancaria comprovante la estraneità oggettiva dell'operazione di finanziamento bancario all'attività criminale del destinatario della misura di prevenzione, sia necessaria, altresì, la prova soggettiva della buona fede del finanziatore, atteso il principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. innanzi richiamata, che avrebbe escluso tale necessità. Al quesito va data risposta negativa per le ragioni, ormai oggetto di consolidata elaborazione giurisprudenziale, che si passano ad esporre.
Secondo un orientamento ormai certo di questa Corte, la misura di prevenzione della confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato nella titolarità del bene, non comporta l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter (Cass., Sez. 5, 19 novembre 2003, soc. San Paolo IMI, rv. 227585). E la Corte riconosce altresì che il terzo il quale rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato o altro diritto reale, chiedendone la restituzione, può proporre incidente di esecuzione quando, come nel caso che ci occupa, non abbia partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, risalente ad oltre un quindicennio, nel quale può svolgere le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (Cass., Sez. 6, 18 settembre 2002, Diana;
Sez. 1, 20 ottobre 1997, Cifuni, rv. 208927). Occorre però chiarire i contenuti della tutela esperibile come innanzi, precisando che l'oggetto della pronuncia del giudice adito va identificato nell'accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca attraverso la determinazione dell'eventuale esistenza di "iura in re aliena", che, per il fatto di non essere pregiudicati dalla devoluzione del bene allo Stato, contribuiscono a delineare la condizione giuridica del bene stesso e a delimitare l'effettiva portata del trasferimento determinato dalla confisca. Ciò posto giova richiamare una recente decisione di questa Corte (Cass., Sez. 1, 11 febbraio 2005, Fuoco ed altro), secondo la quale, dal coordinamento delle norme del codice civile che regolano l'ipoteca e il diritto potestativo ad essa inerente, comunemente qualificato come "ius distrahendi", con la disciplina della misura di prevenzione patrimoniale, prevista quale mezzo di repressione dell'illecita accumulazione di capitali da parte di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, può trarsi un primo preciso dato normativo: quello per cui ai fini dell'opponibilità dei diritto di garanzia reale non basta che l'ipoteca sia stata costituita, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, prima della trascrizione del sequestro L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, ma è altresì richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole, dovendo individuarsi in quest'ultimo requisito la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia (cfr. altresì Corte Cost., 20 novembre 1995, n. 487). Ed in proposito è stato precisato che "l'esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato induce a dubitare e quindi ad escludere che l'accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un credito", in quanto "l'accertamento del diritto del terzo impone un'indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione" (Cass. civ., Sez. 1, 12 novembre 1999, n. 12535, cit.). Pertanto, non può mai prescindersi dalla prova della effettiva terzietà di chi assume avere diritti sul bene oggetto di confisca, non potendo considerarsi terzo colui che, avendo ricavato vantaggi e utilità, non si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole rispetto alle attività illecite del soggetto colpito dalla misura di prevenzione personale e patrimoniale. Il principio testè indicato deve essere integrato rilevando che anche nel sistema della L. n. 575 del 1965 è applicabile il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di confisca quale misura di sicurezza applicabile per il delitto di usura, secondo cui i terzi che vantino diritti reali hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato e, di riflesso, la sopravvivenza del loro diritto (cfr. Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri, cit.).
Deve inferirsene che, nell'analoga ipotesi della confisca quale misura di prevenzione patrimoniale L. n. 575 del 1965, ex art. 1 ter, sui terzi fa carico l'onere della prova sia relativamente al punto della effettiva titolarità dello "ius in re aliena", il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore al sequestro di cui al più volte citato art. 2 ter, sia relativamente al punto della mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto, indiziato di mafia, derivante da condotte di agevolazione o di fiancheggiamento. In altri termini, l'onere probatorio a carico del terzo ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'eventuale ignoranza o difetto di diligenza senza, però, poter provvedere, e tanto si aggiunge per completezza di esposizione, sulle ulteriori istanze relative all'obbligo dello Stato di liberare gli immobili dalle ipoteche mediante il pagamento del credito o alla promovibilità dell'espropriazione forzata immobiliare, trattandosi di questioni estranee all'ambito giurisdizionale di pertinenza del giudice dell'esecuzione penale (Cass., Sez. 1, 11.2.2005, n. 12317;
28.1.2008, 8775; 5.5.2008, n. 19465).
Nè appare congruo il rinvio difensivo al principio affermato da Cass., Sez. Un. 28.4.1 999, n. 9, Bacherotti, dappoiché nella fattispecie decisa con tale pronuncia (ordinanza), come peraltro innanzi già precisato, i supremi giudici si occuparono della misura di sicurezza applicabile in seguito a condanna per il reato di usura, ponendo il principio che anche in ipotesi in cui i terzi titolari di diritto di garanzia reale abbiano tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa, gli stessi possono far valere uno stato psicologico di buona fede. Da tale principio, non può pertanto trarsi la conclusione interpretativa accreditata dall'odierno ricorrente, illegittima ed illogica, che qualora il terzo garantito non abbia tratto vantaggio dall'attività delittuosa, lo stesso sia esente da oneri probatori relativi alla sua buona fede, quasi che questa sia irrilevante e possa addirittura tramutarsi in malafede. La conclusione, l'unica prospettabile sul piano della logica giuridica, trova poi convincente ed autorevole conferma negli argomenti svolti nella pronuncia della Corte costituzionale, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 quinquies, comma 2, nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni possa riflettersi su soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l'immediata applicazione di una misura di prevenzione personale, ha precisato che la situazione di "sostanziale incolpevolezza" segna il limite della confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa (Corte Cost. 20 novembre 1995, n. 487). Deve, dunque, affermarsi - alla luce di una interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata della legislazione antimafia - che la salvaguardia del preminente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, soltanto ed esclusivamente allorché esso sia in buona fede, dovendo considerarsi la sua posizione tutelabile quando possa utilmente richiamarsi il "principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sè ogni ambito dell'ordinamento giuridico" (Corte Cost., 1.0 gennaio 1997, n. 1). Superata la questione giuridica rimane da delibare la critica comunque mossa dal ricorrente in ordine alla motivazione sviluppata in prime cure in relazione alla negata sussistenza della buona fede in capo all'istituto erogatore dei finanziamenti garantiti. Anche tale parte del gravame si appalesa infondata.
Giova qui ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Secondo costante insegnamento di questa Corte, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone;
Cass.
6.05.03 Curcillo).
Nel caso di specie il Tribunale ha logicamente dedotto l'inverosimiglianza che l'istituto ignorasse la circostanza che l'amministratore della società in accomandita, beneficiaria dei finanziamenti, fosse la moglie di un pericoloso ed accreditato esponente della delinquenza camorristica della zona, tenuto conto che una agenzia dell'istituto operava nel piccolo centro ove questi viveva e tenuto conto che un esponente della delinquenza organizzata non è mai sconosciuto in centri di tali dimensioni, soprattutto in considerazione che era egli stesso cliente di quella banca, davanti alla quale fu oggetto di attentato omicidiario sventato per pura e fortunata fatalità. Tale ultimo episodio, accaduto nel 1987, il direttore della filiale di Nola, dalla quale dipendeva l'agenzia di Casalnuovo, ha dichiarato di ignorare, con affermazione di per sè inattendibile.
In conclusione, poiché la decisione impugnata risulta conforme con i principi di diritto sopra enunciati e congruamente motivata, deve pronunciarsi il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009