Sentenza 10 maggio 2006
Massime • 1
Per la sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen., è sufficiente che la minaccia sia posta in essere mediante l'uso di uno strumento atto ad offendere indipendentemente dalla legittimità o meno del porto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2006, n. 19518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19518 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/05/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 724
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 31479/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M.;
in proc. pen. a carico di:
NC GN, n. a Senigallia il 17 maggio 1959;
avverso la sentenza del Giudice di pace di Senigallia depositata il 9 maggio 2005. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di minaccia, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Senigallia ha dichiarato non doversi procedere a carico di GN EN in ordine ai delitti di lesioni personali e minaccia, perché estinti per remissione della querela.
Ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero e rileva che, essendo contestato l'uso di un martello, il delitto di minaccia è perseguibile d'ufficio e non è di competenza del giudice di pace. Il ricorso è fondato.
L'art. 612 c.p., comma 2, infatti, prevede come aggravante il fatto che il reato di minaccia sia stato commesso adoperando uno strumento di cui la legge vieti il porto senza giustificato motivo (art. 339 c.p. e 585 c.p., comma 2); ma non richiede affatto che l'uso di tale strumento sia avvenuto in una situazione di illiceità del porto. Sicché, per la configurabilità dell'aggravante, è sufficiente l'uso di un tale strumento, anche se lecitamente portato (Cass., sez. 1^, 19 giugno 1968, Alfonsi, m. 109236, Cass., sez. 1^, 20 novembre 1968, Iacobelli, m. 110208, Cass., sez. 1^, 11 marzo 1974, Trancucci, m. 128882, Cass., sez. 1^, 24 maggio 1976, Agus, m. 134906, Cass., sez. 5^, 26 novembre 1980, Pierorazio, m. 148092, Cass., sez. 5^, 2 febbraio 1984, Amodeo, m. 162759); e il reato così aggravato è perseguibile d'ufficio, oltre a essere sottratto alla competenza per materia del giudice di pace. Dichiarata pertanto l'incompetenza per materia del giudice di pace, essendo competente il Tribunale di Ancona, in applicazione dell'art. 620 c.p.p., lettera l) in relazione all'art. 23 c.p.p., comma 1, nel testo risultante dalla sentenza costituzionale n. 76 del 1993, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Ancona.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'incompetenza per materia del giudice di pace, essendo competente il Tribunale di Ancona, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di minaccia e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006