Sentenza 2 aprile 2008
Massime • 1
Il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, al quale viene riconosciuta a condizione che risultino l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano realizzate in capo al cedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2008, n. 16743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16743 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/04/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 998
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 031948/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ITALFONDARIO S.P.A.;
avverso ORDINANZA del 19/07/2007 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha rigettato il ricorso della "Italfondiario S.p.A.", mandataria della "Castello Finance s.r.l." volto ad accertare il diritto di quest'ultima di agire esecutivamente sugli immobili realizzati in Monterotondo, via Gramsci, 4, dal "Centro Residenziale Le Terrazze s.r.l." (già "Aracne Costruzioni s.r.l.") quale cessionaria del credito ipotecario originariamente vantato dalla IT (Cassa Risparmio di Viterbo) nei confronti della società costruttrice in forza di mutuo fondiario garantito da ipoteca iscritta il 16.6.1995, rilevando che la "Castello Finance" aveva acquistato detto credito dalla "Intesa Gestione Crediti S.p.A." (prima cessionaria del medesimo credito dalla IT) in data 6.12.2005, posteriore a quella in cui il Tribunale di Roma, a seguito di sequestro del 17.6.1998, aveva, con decreto 14.6.2000, trascritto il 4.7.2000 e definitivo l'8.10.2002, disposto la confisca dei beni nell'ambito di un procedimento di prevenzione attivato nei confronti di IA AT, per cui doveva escludersi la buona fede della cessionaria agente esecutivamente sui predetti immobili. La "Italfondiario S.p.A.", nella citata qualità, ha proposto ricorso per violazione di legge, sull'assunto, ribadito anche con memoria di replica alla richiesta di rigetto dell'impugnazione formulata dal P.G., che la buona fede, da intendere - peraltro - non come mera conoscenza o meno dei provvedimenti adottati in sede di procedimento di prevenzione ma anche come coinvolgimento o meno nelle attività illecite del destinatario della misura di prevenzione, debba essere accertata unicamente in capo all'originario creditore ipotecario (IT) e non anche del cessionario del credito (nella specie società costituita nel 2004, avente ad oggetto la cartolarizzazione di crediti e del tutto ignara delle asserite attività illecite della IA, risalenti ad epoca anteriore al 1998, anche perché il credito ipotecario vantato dalla cedente vedeva come debitore la "Aracne Costruzioni", rappresentata da tale Romano Petretti). La ricorrente deduce, altresì, che il tribunale aveva ritenuto provata la buona fede della "IT" e che la "Castello Finance" non poteva ritenersi in mala fede solo per aver acquistato il credito, peraltro nelle forme di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 58 (T.U.B.) e L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4 (acquisto di rapporti giuridici in blocco) in epoca successiva alla trascrizione del decreto di confisca dell'immobile, confidando nella legittimità del proprio operato per l'estraneità del creditore originario alle attività illecite da cui era scaturito il procedimento di prevenzione.
Da ultimo la ricorrente confuta l'attribuzione al terzo dell'onere di provare la propria buona fede, assumendo che dovrebbe, all'opposto, farsi carico all'Erario dell'onere di dimostrarne la mala fede. Il ricorso è infondato.
Anche la tutela del terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro ed a confisca di prevenzione deve ritenersi condizionata all'accertamento dei medesimi presupposti esigibili per la tutela del creditore originario, che la giurisprudenza consolidata di questa corte (v., per tutte, Cass., sez. un., 28.4.1999, Bacherotti, in Foro it, 1999, 2, 571 nonché sez. 1, 11.2.2005, Fuoco, Ced Cass., rv. 232245, e 9.3.2005, Soc. Serv. Immob. Banche, in Riv. pen., 2005, 943)) ha individuato nella anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto ai provvedimenti cautelari od ablatori intervenuti nel procedimento di prevenzione ed alla buona fede ed affidamento incolpevole del terzo che agisca innanzi al giudice dell'esecuzione penale per il riconoscimento dell'opponibilità all'Erario del proprio diritto, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano verificate in capo al cedente.
È sufficiente considerare, a sostegno dell'orientamento qui espresso, che la cessione del credito potrebbe strumentalmente avvenire da parte dell'originario creditore, pur ipoteticamente in buona fede all'atto dell'acquisto del proprio diritto, in favore di prestanome del prevenuto o di soggetto comunque legato a quello colpito dalla misura di prevenzione reale onde consentirgli il recupero del bene sottoposto a confisca per comprendere l'esigenza che le predette condizioni siano verificate anche in capo al cessionario.
Nella specie è pacifico che la "Castello Finance s.r.l." si rese cessionaria del credito ipotecario in parola in data 6.12.2005 - a distanza di oltre 3 anni dalla data in cui i beni in questione avevano formato oggetto di confisca di prevenzione con decreto 14.6.2000, trascritto il 4.7.2000 e divenuto irrevocabile l'8.10.2002 - e, dunque, in epoca in cui detta società avrebbe potuto agevolmente accertare che gli immobili sui quali era costituita l'ipoteca erano stati sottoposti al provvedimento ablatorio in favore dello Stato, donde l'inconfigurabilità nei suoi confronti di una situazione di affidamento incolpevole.
Manca, in definitiva, una delle condizioni per la tutela del diritto di garanzia vantato dal terzo cessionario, imprescindibilmente costituito dall'anteriorità dell'acquisto del diritto rispetto all'applicazione della misura di prevenzione reale, a prescindere dal profilo dell'esistenza o meno di un collegamento funzionale della cessione del credito con l'attività illecita attribuita alla IA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008