Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2005, n. 13413
CASS
Sentenza 9 marzo 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di misure di prevenzione e disposizioni contro la mafia, l'applicazione della confisca, che determina la successione dello Stato, a titolo particolare, nella titolarità del bene, non comporta l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti, a condizione che si tratti di terzi in buona fede, che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro ai fini di prevenzione. (La Corte ha anche precisato che incombe ai terzi, che vantano diritti reali sul bene confiscato, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa che intendono far valere e cioè la tempestiva iscrizione dell'ipoteca nei pubblici registri immobiliari e la sussistenza della buona fede).

In tema di misure di prevenzione e disposizioni antimafia, la confisca prevista dall'art. 3 ter della legge n. 575 del 1965 attribusce ai beni sottoposti al provvedimento ablatorio un regime giuridico rigidamente pubblicistico assimilabile a quello dei beni demaniali o compresi nel patrimonio indisponibile. Ne consegue che gli immobili confiscati a norma della legislazione antimafia sono inalienabili, con l'unica eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2005, n. 13413
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13413
    Data del deposito : 9 marzo 2005

    Testo completo