Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione e disposizioni contro la mafia, l'applicazione della confisca, che determina la successione dello Stato, a titolo particolare, nella titolarità del bene, non comporta l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti, a condizione che si tratti di terzi in buona fede, che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro ai fini di prevenzione. (La Corte ha anche precisato che incombe ai terzi, che vantano diritti reali sul bene confiscato, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa che intendono far valere e cioè la tempestiva iscrizione dell'ipoteca nei pubblici registri immobiliari e la sussistenza della buona fede).
In tema di misure di prevenzione e disposizioni antimafia, la confisca prevista dall'art. 3 ter della legge n. 575 del 1965 attribusce ai beni sottoposti al provvedimento ablatorio un regime giuridico rigidamente pubblicistico assimilabile a quello dei beni demaniali o compresi nel patrimonio indisponibile. Ne consegue che gli immobili confiscati a norma della legislazione antimafia sono inalienabili, con l'unica eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2005, n. 13413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13413 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 09/03/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1087
Dott. SILVESTRI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 29890/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.p.a. Servizi Immobiliari Banche - S.I.B., in persona del legale rappresentante, con sede in Milano, Corso Monforte n. 19;
avverso l'ordinanza pronunciata il 16.4.2004 dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Silvestri;
Esaminati gli atti;
Sentite la conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona del Sostituto Dott. Antonio Gialanella, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16.4.2004, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata dalla s.p.a. Servizi Immobiliari Banche-S.I.B. diretta a fare accertare, a norma degli arti 665 e 666 c.p.p., "che nulla osta a che lo Stato, e per esso l'Amministrazione cui i beni sono stati devoluti, liberi i beni dalle ipoteche corrispondendo a favore della International Credit Recovery s.r.l., terzo in buona fede, il credito vantato in conformità a quanto previsto dagli artt. 2889 c.c.", nonché "il diritto di International Credit Recovery s.r.l. a proseguire l'instauranda espropriazione forzata immobiliare al fine di soddisfare il proprio credito sugli immobili ipotecati". Il tribunale rilevava che la richiesta della società non aveva ad oggetto la revoca della confisca degli immobili sui quali era stata iscritta ipoteca, ma l'adozione di una pronuncia meramente dichiarativa volta a fare riconoscere l'obbligo dello Stato di liberare i beni dal diritto reale di garanzia per evitare la prosecuzione dell'espropriazione immobiliare, di talché l'istanza non poteva costituire materia di incidente di esecuzione ed esulava dalla sfera di intervento del giudice dell'esecuzione, nelle cui attribuzioni rientra soltanto quella di porre nel nulla gli effetti ablatori della confisca su richiesta del terzo di buona fede titolare del bene. Il tribunale concludeva, quindi, ritenendo inaccoglibile la richiesta della società e precisando che la pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere in altra sede.
Il difensore della società proponeva ricorso per Cassazione esponendo, anzitutto, le vicende che avevano portato all'iscrizione dell'ipoteca negli anni 1981 e 1983 a favore dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino-Sezione di credito fondiario, il quale aveva provveduto il 27.7.1990 a pignorare gli immobili ipotecati, prima che questi fossero sequestrati il 24.2.1992 a norma dell'art.
2-ter della l. n. 575 del 1965 e che successivamente fossero confiscati con provvedimento del 15.2.1993. Tanto premesso, con i primi due motivi, la società ricorrente denunciava la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza e la violazione dell'art. 665 e segg. c.p.p., in riferimento agli artt.
2-ter n. 3 e 5 della l. n. 575 del 1965, sul rilievo che il tribunale aveva erroneamente escluso che potesse promuoversi incidente di esecuzione per fare accertare il diritto reale di garanzia ipotecaria sull'immobile confiscato, senza tenere conto che l'oggetto della richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione era costituito proprio dalla delimitazione dell'ambito di operatività della confisca per effetto dell'ipoteca gravante sull'immobile stesso, della quale era titolare un terzo di buona fede. Venivano, poi, dedotte, manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all'assunto del tribunale secondo cui il giudice dell'esecuzione potrebbe revocare la confisca a favore del terzo proprietario, ma non potrebbe dichiarare l'inefficacia del provvedimento ablatorio nei confronti del terzo di buona fede titolare di ipoteca anteriormente iscritta, con ciò contraddittoriamente ignorando che spetta al giudice della prevenzione, in sede di esecuzione, accertare l'estraneità del titolare di ipoteca ai fatti che hanno dato causa all'applicazione della misura di prevenzione personale.
Il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva per l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto. Con memoria dell'1.3.2005, il difensore contestava le argomentazioni svolte nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, ribadendo quanto già esposto nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - In relazione al contenuto della decisione impugnata e alle argomentazioni formulate dalla società ricorrente questa Corte è chiamata a stabilire se, esauritosi il procedimento di prevenzione con la confisca di un immobile, il terzo possa proporre o non incidente di esecuzione per fare accertare l'opponibilità allo Stato - divenuto proprietario per effetto della devoluzione ex art.
2-ter della l. n. 575 del 1965 - dell'ipoteca iscritta prima del sequestro e della confisca adottati nel predetto procedimento, ovvero se - come ha ritenuto il tribunale - il diritto del terzo debba essere fatto valere dinanzi al giudice civile, potendo richiedersi al giudice dell'esecuzione l'accertamento della proprietà dell'immobile in capo al terzo di buona fede, con la conseguente revoca della misura di prevenzione patrimoniale, e non anche la dichiarazione dell'esistenza sul bene di "iura in re aliena".
Sul tema le posizioni della giurisprudenza di legittimità non risultano uniformi.
In riferimento ad una fattispecie nella quale il terzo aveva acquistato un immobile già confiscato, a norma dell'art.
2-ter della l. n. 575 del 1965, per errore non gravato da alcuna trascrizione immobiliare, è stato stabilito che il terzo che rivendichi di aver acquistato in buona fede il bene oggetto di un provvedimento irrevocabile di confisca non è legittimato a proporre incidente di esecuzione, dovendo le sue pretese essere fatte valere esclusivamente dinanzi al giudice civile (Cass., Sez. 6^, 2 giugno 2003, Carotenuto, rv. 227133). Sembra collocata in una medesima prospettiva la decisione della Cassazione civile con cui è stato ritenuto che il provvedimento di confisca pronunciato ai sensi dell'art.
2-ter della l. 575/1965 nei confronti di un indiziato di appartenenza a consorteria mafiosa, camorristica o similare, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablatorio, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo, senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra giudice penale e giudice civile, essendo il diritto reale limitato "de quo" un diritto che si estingue per le sole cause indicate dall'art. 2878 c.c. (Cass. civ., Sez. 3^, 29 ottobre 2003, n. 16227).
Ciò posto, osservato che le linee argomentative dell'ordinanza impugnata risultano conformi a tale indirizzo interpretativo, va altresì sottolineato che analoghe conclusioni sono accolte dalla corrente di pensiero che esclude l'ammissibilità dell'incidente di esecuzione facendo leva sulla prevalenza dell'interesse pubblico sotteso alla misura di prevenzione patrimoniale rispetto all'interesse del titolare di ipoteca sull'immobile confiscato: è stato deciso, infatti, che il terzo, titolare di diritto reale di garanzia sul bene oggetto di sequestro di prevenzione, non rientra tra i soggetti che, a norma dell'art.
2-ter, comma quinto, della l. 31 maggio 1965 n. 575, devono essere chiamati a intervenire nel procedimento per l'applicazione della confisca, con la precisazione che a favore della interpretazione proposta militano argomenti di ordine costituzionale, posto che l'art. 41 della Carta fondamentale, nel conflitto tra l'iniziativa economica privata e l'utilità sociale, privilegia quest'ultima, e la circostanza che il sacrificio imposto al creditore non riguarda l'esistenza o l'entità del credito, anche in considerazione della solvibilità del debitore, che è lo Stato, ma solo le modalità per ottenerne il pagamento (Cass., Sez. 1^, 19 febbraio 2003, Monte dei Paschi di Siena, rv. 224027). Infine, secondo un differente orientamento, la misura di prevenzione della confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato nella titolarità del bene, non comporta l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi dell'art.
2-ter della l. n. 575 del 1965 (Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2003, soc. San Paolo IMI,
rv. 227585).
2.- A fronte della varietà delle posizioni giurisprudenziali, il Collegio ritiene di dovere aderire alla soluzione interpretativa da ultimo indicata, per la ragione che - come è stato affermato in una recente decisione di questa stessa Sezione (Cass., Sez. 1, 11 febbraio 2005, Fuoco ed altro) - l'opinione favorevole all'ammissibilità dell'incidente di esecuzione a tutela dei diritti reali dei terzi, di godimento e di garanzia, corrisponde a quella maggiormente compatibile con precisi dati normativi, con le linee fondanti dell'ordinamento e con i valori protetti dalla Costituzione. L'art.
2-ter della l. n. 575 del 1965, dispone che se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in Camera di consiglio le proprie deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. E la consolidata giurisprudenza di questa Corte riconosce che il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato o altro diritto reale, chiedendone la restituzione, può proporre incidente di esecuzione quando non abbia partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere (sia che venga chiamato dal tribunale con decreto motivato ovvero decida di intervenire nel procedimento) le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (Cass., Sez. 6^, 18 settembre 2002, Diana;
Sez. 1^, 20 ottobre 1997, Cifuni, rv. 208927). Precisi e concludenti argomenti logici e sistematici depongono univocamente nel senso che il potere di proporre incidente di esecuzione, dinanzi al giudice della prevenzione, fa capo anche al terzo che sia titolare di un diritto reale di garanzia sul bene colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale.
Con riferimento alla confisca regolata dall'art. 240 c.p. e da altre leggi speciali, le Sezioni Unite Penali hanno stabilito che la tutela dei diritti dei terzi non può essere circoscritta alla proprietà ma assiste anche i diritti reali di godimento e di garanzia, che sopravvivono, quindi, al provvedimento ablatorio di confisca (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini, rv. 199174; Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri). Nell'identica direzione è orientata la giurisprudenza civile di questa Corte in materia di confisca amministrativa, anch'essa connotata dalla funzione preventiva e repressiva di illeciti (Cass. civ., Sez. Un., 30 maggio 1989, n. 2635). Si è precisato, in particolare, che, quand'anche la confisca dovesse qualificarsi quale causa di acquisto a titolo originario, il trasferimento del diritto non può avere ad oggetto "un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare", ne' lo Stato può "legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità" (Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri, cit.). 3. - Gli stessi principi operano anche rispetto alla confisca quale misura di prevenzione patrimoniale prevista dalla l. n. 575 del 1965. Infatti, se è vero che il citato art.
2-ter, comma 5, subordina la partecipazione al procedimento di prevenzione (e, in mancanza, la proponibilità dell'incidente di esecuzione) alla circostanza che "i beni sequestrati appartengono a terzi", è non di meno certo che nella nozione di "appartenenza", che figura anche nelle norme sulla confisca quale misura di sicurezza e nella confisca amministrativa, sono inclusi, oltre al diritto dominicale, anche i diritti reali, di godimento e di garanzia, che incidono sul bene confiscato. Tali diritti, col delimitare la giuridica consistenza degli effettivi poteri spettanti al proprietario colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale, concorrono a circoscrivere l'oggetto effettivo della confisca ex art.
2-ter, di talché questa, stante la precipua funzione di interrompere la relazione col bene del soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso e di eliminare il bene stesso dal circuito criminale, non può non investire gli stessi diritti dei quali detto soggetto è titolare, senza sopprimere i diritti dei terzi che siano completamente estranei all'attività illecita del proposto.
Una simile analisi ricostruttiva delle linee della disciplina posta dall'art.
2-ter della l. n. 575 del 1965 è stata condivisa da una decisione della Cassazione civile con la quale è stato stabilito che il provvedimento di confisca, pronunciato ai sensi del citato art.
2- ter nei confronti dell'indiziato di appartenenza ad associazione maliosa, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia, costituiti sui beni confiscati in epoca anteriore al procedimento di prevenzione a favore di terzi estranei ai fatti che hanno dato luogo a detto provvedimento, potendo costoro far valere le loro pretese davanti al giudice dell'esecuzione penale nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 665 e segg. c.p.p., che attribuiscono al giudice dell'esecuzione competenza a decidere in ordine alla confisca e, pertanto, sui diritti che i terzi rimasti estranei al procedimento penale possano vantare sul bene confiscato (Cass. civ., Sez. 1^, 12 novembre 1999, n. 12535). La conclusione trova convincente conferma negli argomenti svolti nella pronuncia della Corte costituzionale, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 quinquies, 2 comma, l. 31 maggio 1965 n. 575, nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni possa riflettersi su soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l'immediata applicazione di una misura di prevenzione personale, ha precisato che la situazione di "sostanziale incolpevolezza" segna il limite della confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa (Corte cost., 20 novembre 1995, n. 487). Deve, dunque, affermarsi - alla luce di una interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata della legislazione antimafia - che la salvaguardia del preminente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, dovendo considerarsi la sua posizione "protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sè ogni ambito dell'ordinamento giuridico" (Corte cost., 10 gennaio 1997, n. 1): con la conseguenza che l'unica sede in cui può verificarsi la tutela della buona fede del terzo è costituita dal procedimento di prevenzione, ovvero dall'incidente di esecuzione, qualora il terzo non sia stato posto in condizione di partecipare al procedimento nel quale è stata disposta la misura di prevenzione patrimoniale. 4. - Accertata l'ammissibilità dell'incidente di esecuzione, occorre chiarirne i contenuti, precisando che l'oggetto della pronuncia del giudice di tale procedimento va identificato nell'accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca attraverso la determinazione dell'eventuale esistenza di "iura in re aliena", che, per il fatto di non essere pregiudicati dalla devoluzione del bene allo Stato, contribuiscono a delineare la condizione giuridica del bene stesso e a delimitare l'effettiva portata del trasferimento determinato dalla confisca.
Come è stato chiarito in una recente decisione di questa Corte (Cass., Sez. 1^, 11 febbraio 2005, Fuoco ed altro), dal coordinamento delle norme del codice civile che regolano l'ipoteca e il diritto potestativo ad essa inerente, comunemente qualificato come "ius distrahendi", con la disciplina della misura di prevenzione patrimoniale, prevista quale mezzo di repressione dell'illecita accumulazione di capitali da parte di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, può trarsi un primo preciso dato normativo:
quello per cui ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale non basta che l'ipoteca sia stata costituita, mediante iscrizione pubblici registri immobiliari, prima della trascrizione del sequestro ex ari 2-ter della l. n. 575 del 1965, ma è altresì richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole, dovendo individuarsi in quest'ultimo requisito la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia (cfr. la già citata Corte cost., 20 novembre 1995, n. 487). Ed in proposito è stato precisato che "l'esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato induce a dubitare e quindi ad escludere che l'accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un credito", in quanto "l'accertamento del diritto del terzo impone un'indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione" (Cass. civ., Sez. 1^, 12 novembre 1999, n. 12535, cit.). Pertanto, non può mai prescindersi dalla prova della effettiva terzietà di chi assume avere diritti sul bene oggetto di confisca, non potendo considerarsi terzo colui che, avendo ricavato vantaggi e utilità, non si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole rispetto alle attività illecite del soggetto colpito dalla misura di prevenzione personale e patrimoniale. Il principio testè indicato deve essere integrato rilevando che anche nel sistema della l. n. 575 del 1965 è applicabile il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di confisca quale misura di sicurezza applicabile per il delitto di usura, secondo cui i terzi che vantino diritti reali hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l'operatività' della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato e, di riflesso, la sopravvivenza del loro diritto (cfr. Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri, cit.). Deve inferirsene che, nell'analoga ipotesi della confisca quale misura di prevenzione patrimoniale ex art.
2-ter della l. n. 575 del 1965, sui terzi fa carico l'onere della prova sia relativamente al punto della effettiva titolarità dello "ius in re aliena", il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore al sequestro di cui al più volte citato art.
2-ter, sia relativamente al punto della mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto, indiziato di mafia, derivante da condotte di agevolazione o di fiancheggiamento. In altri termini, l'onere probatorio a carico del terzo ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'eventuale ignoranza o difetto di diligenza. 5.- Una volta accertato che il diritto reale di garanzia del terzo di buona fede non si estingue per effetto del solo provvedimento di confisca, in sè considerato, deve ritenersi esaurito il compito del giudice dell'esecuzione, nelle cui funzioni non può farsi rientrare quella di accertare se e con quali modalità il terzo possa fare valere il suo diritto verso lo Stato, subentrato al debitore sottoposto alla misura di prevenzione nella titolarità della proprietà dell'immobile sul quale è stata iscritta l'ipoteca. Sotto tale specifico profilo, la normativa dettata per la misura di prevenzione patrimoniale ex art.
2-ter della l. n. 575 del 1965 si differenzia nettamente dalla confisca prevista dall'art. 240 c.p. e da altre disposizioni speciali.
Infatti, riguardo alla confisca come misura di sicurezza, la legge processuale penale modella una procedura esecutiva, che, salvo tassative eccezioni, si conclude, anche per gli immobili, con la vendita delle cose confiscate (artt. 86 disp. att. c.p.p., 13 reg. esec. c.p.p. e 152 D.P.R. 30.5.2002, n. 115). Il che conferisce indubbia base giustificativa al principio enunciato dalle Sezioni Unite in tema di confisca conseguente alla condanna per il delitto di usura, secondo cui la custodia, l'amministrazione e la vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall'ufficio giudiziario e il giudice dell'esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati (cfr, Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri, cit.).
Totalmente difforme risulta la speciale normativa della l. n. 575 del 1965 - più volte modificata in virtù del d.l. 14.6.1989, n. 230,
convertito in l. 4.8.1989, n. 282, della l. 7.3.1996, n. 109, e della l. 22.12.1999, n. 512 - in materia di confisca quale misura di prevenzione patrimoniale. Dopo avere disposto che "i beni confiscati sono devoluti allo Stato" (art.
2-nonies), la l. n. 575 del 1965 stabilisce, al comma 2-undecies, che i beni immobili devoluti possono essere: "a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato testo unico approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile". Da tale peculiare disciplina emerge univocamente che gli immobili confiscati a norma della legislazione antimafia sono inalienabili, con l'unica eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, e acquisiscono, per effetto della confisca, una impronta rigidamente pubblicistica, che tipicizza la condizione giuridica e la destinazione dei beni, non potendo essere distolti da quella normativamente stabilita ("finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile" ovvero "finalità istituzionali o sociali"in caso di trasferimento degli immobili nel patrimonio dei comuni).
Pertanto, va riconosciuto che a seguito dell'insorgenza del vincolo di destinazione a finalità pubbliche, il regime giuridico dei beni confiscati a norma della l. n. 575 del 1965 è assimilabile a quello dei beni demaniali o a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile. La conclusione trova inequivoca conferma nell'art.
2- decies della stessa legge, laddove è specificato che la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse è effettuata con provvedimento dell'Amministrazione demaniale (comma 1) e che "anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'art. 823 del codice civile" (comma 3). E il richiamo fatto dall'art.
2-decies all'art. 823 c.c. è univocamente significativo del regime al quale viene a trovarsi sottoposto l'immobile confiscato, dato che quest'ultima disposizione riguarda proprio la condizione giuridica dei beni compresi nel demanio pubblico e - secondo l'opinione unanime della dottrina e della giurisprudenza - di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.
A conclusione di tutte le precedenti considerazioni, deve, dunque, pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, avendo il Tribunale di Salerno erroneamente escluso che fosse compreso nelle sue attribuzioni di giudice dell'esecuzione l'accertamento del diritto di garanzia ipotecaria sull'immobile confiscato. Nel procedimento di rinvio detto tribunale dovrà, quindi, limitarsi a verificare la reale sussistenza della situazione di buona fede della società ricorrente, senza, però, poter provvedere sulle ulteriori istanze relative all'obbligo dello Stato di liberare gli immobili dalle ipoteche mediante il pagamento del credito o alla promovibilità dell'espropriazione forzata immobiliare, trattandosi di questioni estranee all'ambito giudiziale di pertinenza del giudice dell'esecuzione penale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005