Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2002, n. 37025
CASS
Sentenza 18 settembre 2002

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In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato chiedendone la restituzione può proporre incidente di esecuzione solo se non ha partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere (sia che venga chiamato dal Tribunale con decreto motivato ovvero decida di intervenire nel procedimento) le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Ne deriva che qualora il terzo, formalmente intestatario del bene, partecipi al giudizio di cognizione e non osservi l'onere di allegazione di cui all'art. 2-ter, comma quinto, della legge n. 575 del 1965 il ricorso all'incidente di esecuzione non è consentito, in quanto servirebbe a porre in discussione il titolo non contestato dal soggetto posto in condizione di rivendicare il suo diritto sul bene e a riproporre in sede di esecuzione questioni già scrutinate dal giudice della prevenzione e che il ricorrente ben avrebbe potuto allegare al suo atto di intervento.

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  • 1Misure di prevenzione antimafia: sulla revocabilità della confiscaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2002, n. 37025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37025
Data del deposito : 18 settembre 2002

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