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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 274/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n.274/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
cui sono state riunite le cause n.624/2021 e n.886/2021 promosse da
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Parte_3 C.F._1 tutti con il patrocinio dell'avv. MERLO DAVIDE MASSIMILIANO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) in proprio Controparte_1 P.IVA_3
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con i tre ricorsi riuniti la parte ricorrente ha impugnato:
l'ordinanza ingiunzione 87/21-00, notificata a in data 11.3.2021 ed emessa da ITL in Parte_3
data 24.2.2021, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di €19.770,65 a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica;
l'ordinanza ingiunzione 87/21-01, notificata a in data 21.4.2021 ed emessa da Controparte_2
ITL in data 24.2.2021, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di €19.770,65 a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica;
l'ordinanza ingiunzione 623/20-01, notificata a in data 15.1.2021 ed emessa da ITL Parte_1
in data 23.12.2020, con cui è stato ingiunto il pagamento, quale obbligata in solido, della somma di pagina 1 di 8 €19.748,75 a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica.
Le sanzioni amministrative sono state comminata per violazione dell'art.30 comma 1 e art 18 co.5 bis
D. Lgs. n.276/2003, così come modificato dall'art.1 comma 1 D.Lgs 8/2016, per avere occupato in virtù di distacco risultato irregolare, con le modalità e nei periodi indicati nel verbale unico di accertamento e contestazione n.BS00001/2019-034-01 (doc.2 ric.), i lavoratori inviati dalla ditta
Servizi alle Imprese srl BA PA, , , RI Parte_4 Persona_1 Parte_5
LA, . Persona_2
In tutti e tre i giudizi, la parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la nullità/inefficacia dei suddetti provvedimenti e, per l'effetto, che sia dichiarato che nulla è dovuto a ITL.
A fondamento dei ricorsi, la parte ricorrente ha esposto che ha stipulato con Controparte_2
distinti contratti di distacco di propri lavoratori dipendenti (doc.3) che, a dire Parte_1
della parte, rivestono i caratteri di cui all'art.30 comma 1 D.Lgs.276/2003.
In particolare la parte ricorrente ha dedotto che tra le due società vi erano rapporti commerciali aventi ad oggetto prestazioni intellettuali in materia di sicurezza ed igiene sui posti di lavoro e che Servizi alle
Imprese, a partire dal dicembre 2017, volendo indirizzare la propria prevalente attività nella consulenza per la sicurezza e igiene sui posti di lavoro e non riuscendo a reperire sul mercato figure professionali con specifiche competenze nel settore, aveva assunto personale inesperto da formare al proprio interno.
Da qui i distacchi del proprio personale presso non già per ragioni economiche, Parte_1
come affermato nel verbale unico di accertamento e notificazione, bensì per conseguire la formazione tramite il temporaneo inserimento delle maestranze in una società specializzata e leader nel settore, quale Parte_1
Pt_ Parte ricorrente ha altresì esposto che le sinergie tra Servizi alle Imprese e Parte_1
erano proseguite oltre la durata dei distacchi e sfociate nella sottoscrizione di un contratto di rete
(doc.5), figura contrattuale ex sé, idonea a giustificare il distacco dei lavoratori tra le imprese partecipanti.
Nei tre giudizi si è costituita ITL che ha contestato quanto dedotto dalla parte ricorrente, chiedendo il rigetto della domande.
La causa è stata istruita con l'esame dei testimoni , , , Persona_1 Tes_1 Persona_2
, BA PA, , e . Parte_4 Tes_2 Parte_5 Testimone_3
***
Le ordinanze ingiunzione impugnate - con cui è stata contestata alla parte ricorrente la violazione pagina 2 di 8 dell'art.30 comma 1 e art 18 co.5 bis D. Lgs. n.276/2003, come modificato dall'art.1 comma 1 Dlgs n.
8/2016 - traggono fondamento negli accertamenti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. BS00001/2019-034-01 del 12.12.2019 dei funzionari ispettivi di da cui CP_3
emergeva che, presso gli uffici di in Coccaglio, via Turoldo 14, avevano prestato Parte_1
attività lavorativa, come distaccati, ma in assenza dei requisiti di legge, i dipendenti BA PA (dal
29.12.2017 al 17.1.2019), (dal 13.12.2017 al 31.12.2018), (dal Parte_4 Persona_1
2.2.2018 al 30.6.2018), (dal 13.12.2017 al 17.1.2019), RI LA (dal 11.1.2019 al Parte_5
17.1.2019), (dal 2.2.2018 al 31.10.2018), formalmente assunti da Persona_2 Parte_2
,
[...]
Ai sensi dell'art.30 comma 1 D.Lgs. 276/2003, il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Ai sensi della citata norma i requisiti del distacco sono: l'esistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante, che deve sussistere per tutta la durata del distacco;
la temporaneità del distacco, non nel senso che debba essere breve, ma che debba essere non definitivo;
lo svolgimento di una determinata attività lavorativa da parte del lavoratore distaccato, nel senso che deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante.
Secondo la parte ricorrente ricorrono i requisiti di cui al citato art.30 comma 1 ed in particolare vi è
l'interesse in capo a avendo stipulato con distinti Controparte_2 Parte_1
contratti di distacco di propri lavoratori dipendenti messi a disposizione di allo Parte_1
scopo di istruirli nelle attività proprie del settore della consulenza per la sicurezza ed igiene sui posti di lavoro, verso cui aveva indirizzato la propria prevalente attività (cosiddetto distacco per finalità formative) per tutto il tempo necessario alla loro completa assimilazione.
Alla luce delle risultanze probatorie quanto sostenuto dalla parte ricorrente è privo di fondamento.
Con il documento 3, la parte ricorrente ha prodotto “accordo per il distacco temporaneo di lavoratore subordinato a tempo pineo ed indeterminato ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 276/2003” recante la data
13.12.2017 e 29.12.2017, sottoscritto tra e ove si legge Controparte_2 Parte_1
che ha interesse a distaccare temporaneamente presso Controparte_2 Parte_1 la figura di un impiegato tecnico (…) per lo svolgimento delle seguenti attività nell'ambito della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro:
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del cantiere;
pagina 3 di 8 - Redazione documento di valutazione dei rischi;
- Redazione piani operativi di sicurezza;
- Progettazione e disegno esecutivo dei ponteggi;
- Redazione piani di montaggio e smontaggio dei ponteggi
Lo stesso documento contiene ulteriore “accordo per il distacco temporaneo di lavoratore subordinato
a tempo pineo ed indeterminato ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 276/2003” recante la data 11.1.2019, sottoscritto tra le medesime parti, ove si legge che ha interesse a distaccare Controparte_2 temporaneamente presso la figura di un impiegato amministrativo (…) per lo Parte_1
svolgimento delle seguenti attività:
- Gestione,interazione dell'ufficio con i clienti e visitatori. Ciò include l'accoglienza e la direzione degli
Ospiti, la risposta a domande telefoniche e il trattamento professionale di richieste o reclami;
- Gestione inventario e collaborazione con i fornitori di materiali di consumo per garantire un ufficio ben fornito;
- Consegna file e rapporti a vari reparti all'interno dell'organizzazione;
- Gestione e mantenimento della riservatezza dei file in un formato facilmente accessibile;
- Coordinazione della comunicazione tra i vari reparti, programmazione riunioni, distribuzione rapporti e tenere tutte le parti interessate informate sulle operazioni commerciali generali;
- Gestione della manutenzione delle macchine per ufficio comprese fotocopiatrici, fax e stampanti
Con lo stesso documento la parte ricorrente ha anche prodotto, relativamente ai lavoratori BA PA,
e , le comunicazione con le quali - sul presupposto che Servizi alle Persona_1 Parte_5
Imprese avesse esigenza che il ruolo di impiegato tecnico venga svolto presso la società
[...] al fine di favorire la formazione nell'ambito della sicurezza ed igiene sui luoghi di Parte_1
lavoro - è stato disposto che, per il periodo indicato in ciascuna comunicazione, la prestazione fosse svolta in favore di presso la sede di via Padre Turoldo 14. Parte_1
Per BA PA (assunta a tempo indeterminato da in data 13.12.2017) il periodo Controparte_2
stabilito era dal 29.12.2017 al 17.1.2019.
Per (assunto a tempo determinato dal 2.2.2018 al 30.6.2018) il periodo stabilito era dal Persona_1
1.1.2018 al 30.6.2019.
Per (assunto a tempo indeterminato dal 13.12.2017), il periodo stabilito era dal Parte_5
13.12.2017 al 17.1.2019.
pagina 4 di 8 Risulta prodotta analoga comunicazione relativamente a con la quale - sul presupposto che CP_4
avesse esigenza che il ruolo di impiegato amministrativo venga svolto presso la Controparte_2 società al fine di favorire la formazione nell'ambito dell'amministrazione Parte_1
aziendale - è stato disposto che, per il periodo dal 14..1.2019 al 28.2.2019, la prestazione fosse svolta in favore di presso la sede di via Padre Turoldo 14 Parte_1
Non sono state prodotte analoghe comunicazioni in relazione alle lavoratrici Parte_4
. Persona_2
Per i dipendenti BA PA, e , sebbene nelle predette Persona_1 Parte_5 comunicazioni venga dato atto dell'interesse in capo a alla formazione dei Controparte_2 dipendenti nell'ambito della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, deve ritenersi che si sia trattato di un mero rilievo di stile, dietro il quale non vi era alcun reale interesse per Servizi alle Imprese.
A tale conclusione si perviene considerando che nessuno dei tre dipendenti, successivamente al periodo di “formazione” presso , è rientrato a lavorare presso alle Imprese. Parte_1 CP_2
BA PA: “Io imparavo a fare i piani operativi di sicurezza (pos), mi stavano insegnando a farli perché ancora non ero in grado di farli e ho fatto questo per circa un anno, un anno e mezzo.
Dopo di che si è deciso che ero pronta e sono stata assunta direttamente dalla ” Parte_1
: “Dopo che abbiamo passato quel periodo abbiamo formalizzato dov'ero, però Persona_1
sempre lì con , sempre nella dove poi io ero già stato distaccato.”. Parte_3 Parte_1
Anche , come risulta dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva (doc.5 conv,), ha sempre Parte_5
lavorato, quando non da casa, presso la sede di Coccaglio di senza mai essersi Parte_1
recato presso la sede di Servizi alle Imprese.
Deve escludersi la sussistenza di un effettivo e reale interesse per finalità formative, tale da integrare uno dei requisiti del distacco, allorchè il lavoratore, effettuato il periodo di apprendimento preso la azienda c.d. distaccataria, non torni a lavorare presso l'azienda c.d. distaccante. In tale ipotesi non è infatti ravvisabile alcun reale vantaggio per l'attività produttiva dell'azienda c.d. distaccante.
Non solo non è ravvisabile il requisito dell'interesse del distaccante, ma neppure quello della temporaneità, avendo pacificamente i suddetti dipendenti prestato in via esclusiva attività lavorativa presso per tutta la durata del rapporto di lavoro. Parte_1
Quanto precede vale anche per le tre ulteriori lavoratrici.
, assunta da a tempo determinato (dal 2.2.2018 al 31.10.2018), Persona_2 Controparte_2
ha riferito Facevo orario dalle 8.30 fino alle 12.00 con la pausa pranzo e poi fino alle 18.30. Facevo
pagina 5 di 8 anche il pomeriggio e sempre presso la . (…) Quando ho avuto il colloquio mi è Parte_1
stato detto che il punto di lavoro era a Coccaglio ma non mi hanno spiegato come mai ero assunta da
Servizi e poi andavo a lavorare da , mi hanno solamente detto che la sede dove dovevo andare a Pt_1
lavorare era quella a Coccaglio.
Anche , assunta da a tempo determinato (dal 4.12.2018 al Tes_1 Controparte_2
28.2.2019) ha riferito di avere lavorato solo per (sono sempre stata alla sede di Parte_1
Coccaglio).
assunta da a tempo determinato (dal 13.12.2017 al Parte_4 Controparte_2
31.12.2018), ha riferito di avere sempre lavorato presso la sede di Coccaglio, di . Parte_1
Per questa ultima lavoratrice, l'assenza dell'interesse al distacco in capo a è palese Controparte_2
anche sotto un ulteriore profilo. Secondo la parte ricorrente la lavoratrice sarebbe stata distaccata per acquisire esperienze di cui all'accordo per il distacco temporaneo e cioè, come da pag.6 del ricorso, afferenti Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del cantiere;
Redazione documento di valutazione dei rischi;
Redazione piani operativi di sicurezza;
Progettazione e disegno esecutivo dei ponteggi;
Redazione piani di montaggio e smontaggio dei ponteggi.
Ebbene, esaminata come teste, la lavoratrice ha riferito che la sua attività presso Parte_1 consisteva nell'inviare le iscrizioni ai corsi di formazione e stampare gli attestati e ha precisato non facevo altro. L'evidente scollamento tra quanto riferito dalla teste e quanto dedotto in ricorso comprova che l'invio della lavoratrice presso non poteva trovare ragione giustificatrice nel Parte_1
perseguimento delle finalità di cui ha dato conto la parte ricorrente, in quanto inerenti a mansioni che neppure aveva svolto presso . Parte_4 Parte_1
E del resto, che in capo a Servizi alle Imprese non vi fosse l'interesse che si legge negli accordi di distacco temporaneo emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese agli ispettori in data 5.2.2019 da
(doc.10 conv.), amministratore unico e socio unico di Servizi alle Imprese, che ha Persona_3
svelato il reale interesse dietro le operazioni in esame.
Confermando che i dipendenti di Servizi alle Imprese non hanno mai lavorato presso la sede della società in , via Carlo Zima, ma solo presso la sede di o al massimo presso la CP_1 Parte_1
loro abitazione, ha riferito che Il distacco dei miei dipendenti, presso la Persona_3 [...]
è motivato da ragioni economiche (…). Preciso che le ragioni economiche a cui mi Parte_1
riferisco come motivazione del distacco dei miei dipendenti presso consistono nel Parte_1
fatto che mio fratello vuole farmi guadagnare qualcosa e mi ha fatto assumere i dipendenti.
pagina 6 di 8 Da tali dichiarazioni emerge che l'interesse in capo a Servizi alle Imprese fosse esclusivamente di natura economica, e non già attinente alla organizzazione dell'impresa distaccante.
Non colgono nel segno i rilievi svolti dalla parte ricorrente con riferimento alla valenza probatoria delle suddette dichiarazioni.
Nelle note conclusive la parte ricorrente ha sostenuto che le dichiarazioni rese da Parte_3
devono essere contestualizzate all'interno del più ampio quadro dei rapporti tra le società e del progetto imprenditoriale perseguito, con particolare riferimento alla legittima aspirazione imprenditoriale di
Servizi alle Imprese di espandere il proprio business attraverso l'acquisizione di nuove competenze tecniche.
Ebbene, ciò che non ha trovato conferma nelle risultanze istruttorie è che realmente vi fosse l'aspirazione per di acquisire nuove competenze tecniche, essendo smentita una Controparte_2
tale affermazione dalla circostanza che , dopo avere inviato i propri dipendenti Controparte_2
presso , non si è mai avvalsa della formazione acquisita dai dipendenti stessi presso Parte_1
la suddetta società, facendoli lavorare presso di essa.
Le inequivoche dichiarazioni di non possono pertanto essere lette alla luce del Parte_3
contesto delineato dalla parte ricorrente per la ragione che quel contesto non ha proprio trovato conferma.
Non basta evidenziare che i testi – in particolare BA PA, , - hanno Parte_5 Persona_1
confermato di avere effettuato un percorso di crescita professionale presso laddove Parte_1
poi quel percorso di crescita non sia mai stato messo a disposizione di Servizi alle Imprese, con ciò svelando che non era realmente portatrice dell'interesse dedotto negli accordi per il distacco temporaneo.
Quanto al contratto di “rete di imprese” (doc. 5 ric.) registrato all'Agenzia delle Entrate di il CP_1
18.1.2019 è irrilevante ai fini delle violazioni contestate.
Se infatti, ai sensi del comma 4 ter dell'art.30 cit., la stipulazione di un contratto di rete comporta il sorgere automatico dell'interesse della parte distaccante, nel caso di specie il contratto è privo di rilevanza in quanto sono in contestazione rapporti lavorativi precedenti la stipulazione del suddetto contratto. Non solo, in almeno tre casi casi già cessati allorchè veniva stipulato il contratto di rete (così
, , ). Parte_4 Persona_4 Persona_2
Alla luce di tutto quanto esposto deve concludersi per l'assenza dei requisiti di legittimità del distacco, essendo emerso un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro che caratterizza la pagina 7 di 8 fattispecie della somministrazione di manodopera, illecita perché in assenza delle condizioni di cui
D.Lgs. 276/2003.
E' priva di pregio la contestazione, elevata peraltro solo con le note conclusive, afferente la sproporzione delle sanzioni per l'assenza di recidiva, tenuto conto che, come risulta dalle ordinanze ingiunzione, la circostanza è già stata valutata al momento dell'applicazione della sanzione. Quanto poi al riferimento alla buona fede delle società che, a dire della parte ricorrente, avrebbero agito nella massima trasparenza, formalizzando i distacchi nell'ambito di un legittimo progetto di crescita aziendale, è sufficiente ribadire che lo storia lavorativa dei dipendenti denota piuttosto l'assenza del progetto, non avendo essi mai impiegato la formazione acquisita presso Servizi alle Imprese.
Le domande della parte ricorrente vanno quindi rigettate, con la conferma delle ordinanze ingiunzioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per le quattro fasi del giudizio ai sensi del d.m. 55/2014, e succ. agg., come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta i ricorsi e conferma le impugnate ordinanze ingiunzione;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte convenuta che liquida in €4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, accessori di legge.
Brescia 30 gennaio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n.274/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
cui sono state riunite le cause n.624/2021 e n.886/2021 promosse da
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Parte_3 C.F._1 tutti con il patrocinio dell'avv. MERLO DAVIDE MASSIMILIANO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) in proprio Controparte_1 P.IVA_3
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con i tre ricorsi riuniti la parte ricorrente ha impugnato:
l'ordinanza ingiunzione 87/21-00, notificata a in data 11.3.2021 ed emessa da ITL in Parte_3
data 24.2.2021, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di €19.770,65 a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica;
l'ordinanza ingiunzione 87/21-01, notificata a in data 21.4.2021 ed emessa da Controparte_2
ITL in data 24.2.2021, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di €19.770,65 a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica;
l'ordinanza ingiunzione 623/20-01, notificata a in data 15.1.2021 ed emessa da ITL Parte_1
in data 23.12.2020, con cui è stato ingiunto il pagamento, quale obbligata in solido, della somma di pagina 1 di 8 €19.748,75 a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica.
Le sanzioni amministrative sono state comminata per violazione dell'art.30 comma 1 e art 18 co.5 bis
D. Lgs. n.276/2003, così come modificato dall'art.1 comma 1 D.Lgs 8/2016, per avere occupato in virtù di distacco risultato irregolare, con le modalità e nei periodi indicati nel verbale unico di accertamento e contestazione n.BS00001/2019-034-01 (doc.2 ric.), i lavoratori inviati dalla ditta
Servizi alle Imprese srl BA PA, , , RI Parte_4 Persona_1 Parte_5
LA, . Persona_2
In tutti e tre i giudizi, la parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la nullità/inefficacia dei suddetti provvedimenti e, per l'effetto, che sia dichiarato che nulla è dovuto a ITL.
A fondamento dei ricorsi, la parte ricorrente ha esposto che ha stipulato con Controparte_2
distinti contratti di distacco di propri lavoratori dipendenti (doc.3) che, a dire Parte_1
della parte, rivestono i caratteri di cui all'art.30 comma 1 D.Lgs.276/2003.
In particolare la parte ricorrente ha dedotto che tra le due società vi erano rapporti commerciali aventi ad oggetto prestazioni intellettuali in materia di sicurezza ed igiene sui posti di lavoro e che Servizi alle
Imprese, a partire dal dicembre 2017, volendo indirizzare la propria prevalente attività nella consulenza per la sicurezza e igiene sui posti di lavoro e non riuscendo a reperire sul mercato figure professionali con specifiche competenze nel settore, aveva assunto personale inesperto da formare al proprio interno.
Da qui i distacchi del proprio personale presso non già per ragioni economiche, Parte_1
come affermato nel verbale unico di accertamento e notificazione, bensì per conseguire la formazione tramite il temporaneo inserimento delle maestranze in una società specializzata e leader nel settore, quale Parte_1
Pt_ Parte ricorrente ha altresì esposto che le sinergie tra Servizi alle Imprese e Parte_1
erano proseguite oltre la durata dei distacchi e sfociate nella sottoscrizione di un contratto di rete
(doc.5), figura contrattuale ex sé, idonea a giustificare il distacco dei lavoratori tra le imprese partecipanti.
Nei tre giudizi si è costituita ITL che ha contestato quanto dedotto dalla parte ricorrente, chiedendo il rigetto della domande.
La causa è stata istruita con l'esame dei testimoni , , , Persona_1 Tes_1 Persona_2
, BA PA, , e . Parte_4 Tes_2 Parte_5 Testimone_3
***
Le ordinanze ingiunzione impugnate - con cui è stata contestata alla parte ricorrente la violazione pagina 2 di 8 dell'art.30 comma 1 e art 18 co.5 bis D. Lgs. n.276/2003, come modificato dall'art.1 comma 1 Dlgs n.
8/2016 - traggono fondamento negli accertamenti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. BS00001/2019-034-01 del 12.12.2019 dei funzionari ispettivi di da cui CP_3
emergeva che, presso gli uffici di in Coccaglio, via Turoldo 14, avevano prestato Parte_1
attività lavorativa, come distaccati, ma in assenza dei requisiti di legge, i dipendenti BA PA (dal
29.12.2017 al 17.1.2019), (dal 13.12.2017 al 31.12.2018), (dal Parte_4 Persona_1
2.2.2018 al 30.6.2018), (dal 13.12.2017 al 17.1.2019), RI LA (dal 11.1.2019 al Parte_5
17.1.2019), (dal 2.2.2018 al 31.10.2018), formalmente assunti da Persona_2 Parte_2
,
[...]
Ai sensi dell'art.30 comma 1 D.Lgs. 276/2003, il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Ai sensi della citata norma i requisiti del distacco sono: l'esistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante, che deve sussistere per tutta la durata del distacco;
la temporaneità del distacco, non nel senso che debba essere breve, ma che debba essere non definitivo;
lo svolgimento di una determinata attività lavorativa da parte del lavoratore distaccato, nel senso che deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante.
Secondo la parte ricorrente ricorrono i requisiti di cui al citato art.30 comma 1 ed in particolare vi è
l'interesse in capo a avendo stipulato con distinti Controparte_2 Parte_1
contratti di distacco di propri lavoratori dipendenti messi a disposizione di allo Parte_1
scopo di istruirli nelle attività proprie del settore della consulenza per la sicurezza ed igiene sui posti di lavoro, verso cui aveva indirizzato la propria prevalente attività (cosiddetto distacco per finalità formative) per tutto il tempo necessario alla loro completa assimilazione.
Alla luce delle risultanze probatorie quanto sostenuto dalla parte ricorrente è privo di fondamento.
Con il documento 3, la parte ricorrente ha prodotto “accordo per il distacco temporaneo di lavoratore subordinato a tempo pineo ed indeterminato ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 276/2003” recante la data
13.12.2017 e 29.12.2017, sottoscritto tra e ove si legge Controparte_2 Parte_1
che ha interesse a distaccare temporaneamente presso Controparte_2 Parte_1 la figura di un impiegato tecnico (…) per lo svolgimento delle seguenti attività nell'ambito della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro:
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del cantiere;
pagina 3 di 8 - Redazione documento di valutazione dei rischi;
- Redazione piani operativi di sicurezza;
- Progettazione e disegno esecutivo dei ponteggi;
- Redazione piani di montaggio e smontaggio dei ponteggi
Lo stesso documento contiene ulteriore “accordo per il distacco temporaneo di lavoratore subordinato
a tempo pineo ed indeterminato ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 276/2003” recante la data 11.1.2019, sottoscritto tra le medesime parti, ove si legge che ha interesse a distaccare Controparte_2 temporaneamente presso la figura di un impiegato amministrativo (…) per lo Parte_1
svolgimento delle seguenti attività:
- Gestione,interazione dell'ufficio con i clienti e visitatori. Ciò include l'accoglienza e la direzione degli
Ospiti, la risposta a domande telefoniche e il trattamento professionale di richieste o reclami;
- Gestione inventario e collaborazione con i fornitori di materiali di consumo per garantire un ufficio ben fornito;
- Consegna file e rapporti a vari reparti all'interno dell'organizzazione;
- Gestione e mantenimento della riservatezza dei file in un formato facilmente accessibile;
- Coordinazione della comunicazione tra i vari reparti, programmazione riunioni, distribuzione rapporti e tenere tutte le parti interessate informate sulle operazioni commerciali generali;
- Gestione della manutenzione delle macchine per ufficio comprese fotocopiatrici, fax e stampanti
Con lo stesso documento la parte ricorrente ha anche prodotto, relativamente ai lavoratori BA PA,
e , le comunicazione con le quali - sul presupposto che Servizi alle Persona_1 Parte_5
Imprese avesse esigenza che il ruolo di impiegato tecnico venga svolto presso la società
[...] al fine di favorire la formazione nell'ambito della sicurezza ed igiene sui luoghi di Parte_1
lavoro - è stato disposto che, per il periodo indicato in ciascuna comunicazione, la prestazione fosse svolta in favore di presso la sede di via Padre Turoldo 14. Parte_1
Per BA PA (assunta a tempo indeterminato da in data 13.12.2017) il periodo Controparte_2
stabilito era dal 29.12.2017 al 17.1.2019.
Per (assunto a tempo determinato dal 2.2.2018 al 30.6.2018) il periodo stabilito era dal Persona_1
1.1.2018 al 30.6.2019.
Per (assunto a tempo indeterminato dal 13.12.2017), il periodo stabilito era dal Parte_5
13.12.2017 al 17.1.2019.
pagina 4 di 8 Risulta prodotta analoga comunicazione relativamente a con la quale - sul presupposto che CP_4
avesse esigenza che il ruolo di impiegato amministrativo venga svolto presso la Controparte_2 società al fine di favorire la formazione nell'ambito dell'amministrazione Parte_1
aziendale - è stato disposto che, per il periodo dal 14..1.2019 al 28.2.2019, la prestazione fosse svolta in favore di presso la sede di via Padre Turoldo 14 Parte_1
Non sono state prodotte analoghe comunicazioni in relazione alle lavoratrici Parte_4
. Persona_2
Per i dipendenti BA PA, e , sebbene nelle predette Persona_1 Parte_5 comunicazioni venga dato atto dell'interesse in capo a alla formazione dei Controparte_2 dipendenti nell'ambito della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, deve ritenersi che si sia trattato di un mero rilievo di stile, dietro il quale non vi era alcun reale interesse per Servizi alle Imprese.
A tale conclusione si perviene considerando che nessuno dei tre dipendenti, successivamente al periodo di “formazione” presso , è rientrato a lavorare presso alle Imprese. Parte_1 CP_2
BA PA: “Io imparavo a fare i piani operativi di sicurezza (pos), mi stavano insegnando a farli perché ancora non ero in grado di farli e ho fatto questo per circa un anno, un anno e mezzo.
Dopo di che si è deciso che ero pronta e sono stata assunta direttamente dalla ” Parte_1
: “Dopo che abbiamo passato quel periodo abbiamo formalizzato dov'ero, però Persona_1
sempre lì con , sempre nella dove poi io ero già stato distaccato.”. Parte_3 Parte_1
Anche , come risulta dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva (doc.5 conv,), ha sempre Parte_5
lavorato, quando non da casa, presso la sede di Coccaglio di senza mai essersi Parte_1
recato presso la sede di Servizi alle Imprese.
Deve escludersi la sussistenza di un effettivo e reale interesse per finalità formative, tale da integrare uno dei requisiti del distacco, allorchè il lavoratore, effettuato il periodo di apprendimento preso la azienda c.d. distaccataria, non torni a lavorare presso l'azienda c.d. distaccante. In tale ipotesi non è infatti ravvisabile alcun reale vantaggio per l'attività produttiva dell'azienda c.d. distaccante.
Non solo non è ravvisabile il requisito dell'interesse del distaccante, ma neppure quello della temporaneità, avendo pacificamente i suddetti dipendenti prestato in via esclusiva attività lavorativa presso per tutta la durata del rapporto di lavoro. Parte_1
Quanto precede vale anche per le tre ulteriori lavoratrici.
, assunta da a tempo determinato (dal 2.2.2018 al 31.10.2018), Persona_2 Controparte_2
ha riferito Facevo orario dalle 8.30 fino alle 12.00 con la pausa pranzo e poi fino alle 18.30. Facevo
pagina 5 di 8 anche il pomeriggio e sempre presso la . (…) Quando ho avuto il colloquio mi è Parte_1
stato detto che il punto di lavoro era a Coccaglio ma non mi hanno spiegato come mai ero assunta da
Servizi e poi andavo a lavorare da , mi hanno solamente detto che la sede dove dovevo andare a Pt_1
lavorare era quella a Coccaglio.
Anche , assunta da a tempo determinato (dal 4.12.2018 al Tes_1 Controparte_2
28.2.2019) ha riferito di avere lavorato solo per (sono sempre stata alla sede di Parte_1
Coccaglio).
assunta da a tempo determinato (dal 13.12.2017 al Parte_4 Controparte_2
31.12.2018), ha riferito di avere sempre lavorato presso la sede di Coccaglio, di . Parte_1
Per questa ultima lavoratrice, l'assenza dell'interesse al distacco in capo a è palese Controparte_2
anche sotto un ulteriore profilo. Secondo la parte ricorrente la lavoratrice sarebbe stata distaccata per acquisire esperienze di cui all'accordo per il distacco temporaneo e cioè, come da pag.6 del ricorso, afferenti Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del cantiere;
Redazione documento di valutazione dei rischi;
Redazione piani operativi di sicurezza;
Progettazione e disegno esecutivo dei ponteggi;
Redazione piani di montaggio e smontaggio dei ponteggi.
Ebbene, esaminata come teste, la lavoratrice ha riferito che la sua attività presso Parte_1 consisteva nell'inviare le iscrizioni ai corsi di formazione e stampare gli attestati e ha precisato non facevo altro. L'evidente scollamento tra quanto riferito dalla teste e quanto dedotto in ricorso comprova che l'invio della lavoratrice presso non poteva trovare ragione giustificatrice nel Parte_1
perseguimento delle finalità di cui ha dato conto la parte ricorrente, in quanto inerenti a mansioni che neppure aveva svolto presso . Parte_4 Parte_1
E del resto, che in capo a Servizi alle Imprese non vi fosse l'interesse che si legge negli accordi di distacco temporaneo emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese agli ispettori in data 5.2.2019 da
(doc.10 conv.), amministratore unico e socio unico di Servizi alle Imprese, che ha Persona_3
svelato il reale interesse dietro le operazioni in esame.
Confermando che i dipendenti di Servizi alle Imprese non hanno mai lavorato presso la sede della società in , via Carlo Zima, ma solo presso la sede di o al massimo presso la CP_1 Parte_1
loro abitazione, ha riferito che Il distacco dei miei dipendenti, presso la Persona_3 [...]
è motivato da ragioni economiche (…). Preciso che le ragioni economiche a cui mi Parte_1
riferisco come motivazione del distacco dei miei dipendenti presso consistono nel Parte_1
fatto che mio fratello vuole farmi guadagnare qualcosa e mi ha fatto assumere i dipendenti.
pagina 6 di 8 Da tali dichiarazioni emerge che l'interesse in capo a Servizi alle Imprese fosse esclusivamente di natura economica, e non già attinente alla organizzazione dell'impresa distaccante.
Non colgono nel segno i rilievi svolti dalla parte ricorrente con riferimento alla valenza probatoria delle suddette dichiarazioni.
Nelle note conclusive la parte ricorrente ha sostenuto che le dichiarazioni rese da Parte_3
devono essere contestualizzate all'interno del più ampio quadro dei rapporti tra le società e del progetto imprenditoriale perseguito, con particolare riferimento alla legittima aspirazione imprenditoriale di
Servizi alle Imprese di espandere il proprio business attraverso l'acquisizione di nuove competenze tecniche.
Ebbene, ciò che non ha trovato conferma nelle risultanze istruttorie è che realmente vi fosse l'aspirazione per di acquisire nuove competenze tecniche, essendo smentita una Controparte_2
tale affermazione dalla circostanza che , dopo avere inviato i propri dipendenti Controparte_2
presso , non si è mai avvalsa della formazione acquisita dai dipendenti stessi presso Parte_1
la suddetta società, facendoli lavorare presso di essa.
Le inequivoche dichiarazioni di non possono pertanto essere lette alla luce del Parte_3
contesto delineato dalla parte ricorrente per la ragione che quel contesto non ha proprio trovato conferma.
Non basta evidenziare che i testi – in particolare BA PA, , - hanno Parte_5 Persona_1
confermato di avere effettuato un percorso di crescita professionale presso laddove Parte_1
poi quel percorso di crescita non sia mai stato messo a disposizione di Servizi alle Imprese, con ciò svelando che non era realmente portatrice dell'interesse dedotto negli accordi per il distacco temporaneo.
Quanto al contratto di “rete di imprese” (doc. 5 ric.) registrato all'Agenzia delle Entrate di il CP_1
18.1.2019 è irrilevante ai fini delle violazioni contestate.
Se infatti, ai sensi del comma 4 ter dell'art.30 cit., la stipulazione di un contratto di rete comporta il sorgere automatico dell'interesse della parte distaccante, nel caso di specie il contratto è privo di rilevanza in quanto sono in contestazione rapporti lavorativi precedenti la stipulazione del suddetto contratto. Non solo, in almeno tre casi casi già cessati allorchè veniva stipulato il contratto di rete (così
, , ). Parte_4 Persona_4 Persona_2
Alla luce di tutto quanto esposto deve concludersi per l'assenza dei requisiti di legittimità del distacco, essendo emerso un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro che caratterizza la pagina 7 di 8 fattispecie della somministrazione di manodopera, illecita perché in assenza delle condizioni di cui
D.Lgs. 276/2003.
E' priva di pregio la contestazione, elevata peraltro solo con le note conclusive, afferente la sproporzione delle sanzioni per l'assenza di recidiva, tenuto conto che, come risulta dalle ordinanze ingiunzione, la circostanza è già stata valutata al momento dell'applicazione della sanzione. Quanto poi al riferimento alla buona fede delle società che, a dire della parte ricorrente, avrebbero agito nella massima trasparenza, formalizzando i distacchi nell'ambito di un legittimo progetto di crescita aziendale, è sufficiente ribadire che lo storia lavorativa dei dipendenti denota piuttosto l'assenza del progetto, non avendo essi mai impiegato la formazione acquisita presso Servizi alle Imprese.
Le domande della parte ricorrente vanno quindi rigettate, con la conferma delle ordinanze ingiunzioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per le quattro fasi del giudizio ai sensi del d.m. 55/2014, e succ. agg., come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta i ricorsi e conferma le impugnate ordinanze ingiunzione;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte convenuta che liquida in €4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, accessori di legge.
Brescia 30 gennaio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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