Art. 26. (Garanzia integrativa) 1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , cosi' come modificati dall' articolo 12-bis del decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91 , sono sostituiti dai seguenti:
"La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimo e dei soggetti interessati.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite". 2. Il comma sesto dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e' sostituito dai seguenti:
"La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite". 3. Con le modalita' ed entro i limiti di cui al comma 2, capoversi primo, secondo e terzo, del presente articolo, la garanzia integrativa del fondo di cui all' articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni, e del fondo di cui all' articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e successive modificazioni, puo' essere accordata dal Mediocredito centrale alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi per un importo massimo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese. 4. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle societa' consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia dei fondi di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che devono essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.
Note all'art. 26:
- Il testo vigente dell' art. 20 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamlento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), gia' modificato dall' art. 12-bis del D.L. n. 23/1979 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/1979 , come ulterirmente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 20 - E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di ci all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definisce ai sensi dell'articolo 2, lettera f) della presente legge.
La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, si richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo le procedure stesse siano state esperite.
I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare.
La dotazione del "Fondo" e' costituita:
a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;
b) dai contributi degliistituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;
c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo;
d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente articolo 3.
Al "Fondo" si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R 29 settembre 1973, n. 601 ".
- Il testo vigente dell' art. 7 della legge n. 517/1975 , (Credito agevolato al commercio), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 7 (Fondo centrale di garanzia). - E' istituito presso il Medoicredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.
Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (9), e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali dela cooperazione e uno designato dall'ANCI.
Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalita' che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.
Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.
La garanzia e' accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della societa' e capacita' imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 gugno 1971, n. 426.
La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite".
- Per il testo dell' art. 19 della legge n. 949/1952 vedi nota all'art. 24.
"La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimo e dei soggetti interessati.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite". 2. Il comma sesto dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e' sostituito dai seguenti:
"La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite". 3. Con le modalita' ed entro i limiti di cui al comma 2, capoversi primo, secondo e terzo, del presente articolo, la garanzia integrativa del fondo di cui all' articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni, e del fondo di cui all' articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e successive modificazioni, puo' essere accordata dal Mediocredito centrale alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi per un importo massimo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese. 4. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle societa' consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia dei fondi di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che devono essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.
Note all'art. 26:
- Il testo vigente dell' art. 20 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamlento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), gia' modificato dall' art. 12-bis del D.L. n. 23/1979 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/1979 , come ulterirmente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 20 - E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di ci all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definisce ai sensi dell'articolo 2, lettera f) della presente legge.
La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, si richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo le procedure stesse siano state esperite.
I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare.
La dotazione del "Fondo" e' costituita:
a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;
b) dai contributi degliistituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;
c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo;
d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente articolo 3.
Al "Fondo" si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R 29 settembre 1973, n. 601 ".
- Il testo vigente dell' art. 7 della legge n. 517/1975 , (Credito agevolato al commercio), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 7 (Fondo centrale di garanzia). - E' istituito presso il Medoicredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.
Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (9), e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali dela cooperazione e uno designato dall'ANCI.
Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalita' che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.
Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.
La garanzia e' accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della societa' e capacita' imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 gugno 1971, n. 426.
La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite".
- Per il testo dell' art. 19 della legge n. 949/1952 vedi nota all'art. 24.