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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5620/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5620/2022 promossa da:
COD. FISC. Parte_1
, FISC. C.F._1 Parte_2
, RAPP. E DIFESO DALL'AVV. AGATA C.F._2
CANTARELLA
APPELLANTI
contro in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in CP_1 CP_1
Dublin Office, Airside Business Pak, Swords, County Dublin (Irlanda). C.F.
RAPP. E DIFESO DALL'AVV. MATTEO CASTIONI, P.IVA_1
E Controparte_2 Parte_3
APPELLATA RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_2 CP_1
per chiedere la riforma della sentenza n. 2026/2021 del 03.11.2021 emessa dal
Giudice di Pace di Catania, per i seguenti motivi: 1) erronea ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
2) erronea e falsa applicazione e violazione degli artt. 6 e 7 del reg. c.e. 261/2004 e del 14° considerando reg.
ce n° 261 del 2004 in caso di ritardo del volo.
Il giudizio nasceva al fine di accertare e dichiarare la responsabilità della compagnia aerea, relativamente al ritardo del volo Catania (CTA) – Madrid
Barajas (MAD) n. FR 4065 del 07.08.2019, chiedendone la condanna al pagamento di euro 800,00 a titolo di compensazione pecuniaria.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nel ritenere sussistente la circostanza esimente delle avverse condizioni meteo,
non avendo la compagnia aerea dimostrato la sussistenza di circostanze eccezionali, né di aver adottato le misure necessarie per evitare il ritardo.
Si costituiva ., la quale chiedeva in via preliminare di dichiarare CP_1
l'inammissibilità, l'infondatezza e la non ragionevole probabilità di accoglimento ex artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
§§§ In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte appellata sull'inammissibilità e infondatezza dell'appello per violazione delle disposizioni dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c.
L'atto di appello risulta completo negli elementi essenziali richiesti nella norma. Invero ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cpc è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza. La corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza 3194/2019, ha chiarito che in materia di appello affinchè un capo di sentenza possa dirsi validamente impugnato è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alle motivazioni della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; questo presuppone che sia trascritta e riportata con precisione la pertinente parte della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto delle censure articolate. Si tratta di adempimenti, a giudizio dello scrivente, pienamente rispettati.
A ciò si aggiunga che la facoltà per il giudice di appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cpc prima di procedere alla trattazione. Essa non è stata eseguita in quanto da un preliminare studio del giudizio non emergevano elementi che potessero fare esercitare tale possibilità.
§§§ Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di cui infra.
In caso di cancellazione di un volo aereo, l'articolo 5 del Regolamento
prevede che ai passeggeri coinvolti spetti una compensazione pecuniaria a carico del vettore aereo operativo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1,
di tale Regolamento, a meno che essi siano stati previamente informati di tale cancellazione nel rispetto dei termini previsti al paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iii), di detto articolo 5. L'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto
Regolamento consente, tuttavia, al vettore di esonerarsi dall'obbligo di compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
La nozione di “circostanze eccezionali”, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3,
del Regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata restrittivamente e designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, condizioni, queste due, che sono cumulative ed il cui rispetto deve essere oggetto di valutazione caso per caso
(vd. sentenza CGUE, 23 marzo 2021, , C-28/20, punti 23 e 24). CP_3
In proposito, questo Giudicante aderisce all'orientamento del Tribunale di
Bologna che con sentenza n. 1004/2024 ha statuito che “nel caso di ritardo
del volo aereo, quello imposto al vettore è un onere probatorio
particolarmente intenso, posto l'elevato livello di protezione che il
regolamento ce n. 261 del 2004 assicura ai passeggeri e vista la natura eccezionale della regola di cui all'art. 5 paragrafo 3 del menzionato
regolamento, che dunque va interpretato restrittivamente;
pertanto incombe
sulla compagnia l'onere di fornire la piena prova liberatoria sotto un duplice
profilo: in primis, l'esistenza ed il nesso tra le circostanze eccezionali che
hanno impedito la puntualità del volo ed il ritardo (o la cancellazione) del
volo stesso e, in secondo luogo, l'inevitabilità del ritardo (o della
cancellazione) anche nonostante l'adozione di tutte le misure del caso.”
Nel caso di specie, deduceva l'esistenza di circostanze eccezionali, in CP_1
quanto il velivolo assegnato al volo FR 4065 del sette agosto 2019 - lo stesso che poi avrebbe operato il volo FR 4065 (rotta CTA-MAD) - doveva decollare dall'aeroporto di Catania alle ore 16:55, ma, in fase di avvicinamento all'aeroporto di arrivo, si vedeva costretto a dirottare sull'aeroporto di
Lamezia Terme (SUF) a causa delle avverse condizioni metereologiche sull'aeroporto di Catania, comportando il conseguente ritardo del volo oggetto di causa.
A sostegno della propria tesi e in relazione alle condizioni metereologiche del giorno in questione, la compagnia aerea deposita degli estratti di report meteo provenienti da due siti internet. Tuttavia, detti documenti non rivestono un'elevata valenza probatoria, in quanto privi di ufficialità e non provenienti da fonti metereologiche accreditate o istituzionali.
Dunque, in relazione all'asserito blocco del mezzo in un altro aeroporto, la documentazione prodotta non risulta sufficiente a comprovare tale circostanza. Difatti, non essendo stato fornito alcun riscontro ufficiale o comunicazione da parte dell'aeroporto tale affermazione non può essere considerata provata.
Alla luce di quanto esposto, ne consegue che in assenza di prove certe in ordine all'esistenza del c.d. effetto a catena, le domande di parte attrice vanno accolte. La compagnia pertanto, va condannata al pagamento di euro CP_1
400,00 cadauna in favore delle appellanti.
La parte appellata, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- accoglie l'appello proposto da e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2026/2021, Parte_2
condanna al pagamento in favore delle attrici di euro CP_1
400,00 cadauno;
- condanna a rifondere in favore delle appellanti le spese CP_1
del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 346,00 per compensi,
oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e al rimborso di euro
43,00 per spese vive;
condanna, inoltre, a rifondere in CP_1
favore delle appellanti le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a.
come per legge e al rimborso di euro 64,50 per spese vive
Catania, 14/05/2025
Il Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa
Melania Cascino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5620/2022 promossa da:
COD. FISC. Parte_1
, FISC. C.F._1 Parte_2
, RAPP. E DIFESO DALL'AVV. AGATA C.F._2
CANTARELLA
APPELLANTI
contro in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in CP_1 CP_1
Dublin Office, Airside Business Pak, Swords, County Dublin (Irlanda). C.F.
RAPP. E DIFESO DALL'AVV. MATTEO CASTIONI, P.IVA_1
E Controparte_2 Parte_3
APPELLATA RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_2 CP_1
per chiedere la riforma della sentenza n. 2026/2021 del 03.11.2021 emessa dal
Giudice di Pace di Catania, per i seguenti motivi: 1) erronea ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
2) erronea e falsa applicazione e violazione degli artt. 6 e 7 del reg. c.e. 261/2004 e del 14° considerando reg.
ce n° 261 del 2004 in caso di ritardo del volo.
Il giudizio nasceva al fine di accertare e dichiarare la responsabilità della compagnia aerea, relativamente al ritardo del volo Catania (CTA) – Madrid
Barajas (MAD) n. FR 4065 del 07.08.2019, chiedendone la condanna al pagamento di euro 800,00 a titolo di compensazione pecuniaria.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nel ritenere sussistente la circostanza esimente delle avverse condizioni meteo,
non avendo la compagnia aerea dimostrato la sussistenza di circostanze eccezionali, né di aver adottato le misure necessarie per evitare il ritardo.
Si costituiva ., la quale chiedeva in via preliminare di dichiarare CP_1
l'inammissibilità, l'infondatezza e la non ragionevole probabilità di accoglimento ex artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
§§§ In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte appellata sull'inammissibilità e infondatezza dell'appello per violazione delle disposizioni dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c.
L'atto di appello risulta completo negli elementi essenziali richiesti nella norma. Invero ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cpc è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza. La corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza 3194/2019, ha chiarito che in materia di appello affinchè un capo di sentenza possa dirsi validamente impugnato è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alle motivazioni della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; questo presuppone che sia trascritta e riportata con precisione la pertinente parte della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto delle censure articolate. Si tratta di adempimenti, a giudizio dello scrivente, pienamente rispettati.
A ciò si aggiunga che la facoltà per il giudice di appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cpc prima di procedere alla trattazione. Essa non è stata eseguita in quanto da un preliminare studio del giudizio non emergevano elementi che potessero fare esercitare tale possibilità.
§§§ Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di cui infra.
In caso di cancellazione di un volo aereo, l'articolo 5 del Regolamento
prevede che ai passeggeri coinvolti spetti una compensazione pecuniaria a carico del vettore aereo operativo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1,
di tale Regolamento, a meno che essi siano stati previamente informati di tale cancellazione nel rispetto dei termini previsti al paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iii), di detto articolo 5. L'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto
Regolamento consente, tuttavia, al vettore di esonerarsi dall'obbligo di compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
La nozione di “circostanze eccezionali”, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3,
del Regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata restrittivamente e designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, condizioni, queste due, che sono cumulative ed il cui rispetto deve essere oggetto di valutazione caso per caso
(vd. sentenza CGUE, 23 marzo 2021, , C-28/20, punti 23 e 24). CP_3
In proposito, questo Giudicante aderisce all'orientamento del Tribunale di
Bologna che con sentenza n. 1004/2024 ha statuito che “nel caso di ritardo
del volo aereo, quello imposto al vettore è un onere probatorio
particolarmente intenso, posto l'elevato livello di protezione che il
regolamento ce n. 261 del 2004 assicura ai passeggeri e vista la natura eccezionale della regola di cui all'art. 5 paragrafo 3 del menzionato
regolamento, che dunque va interpretato restrittivamente;
pertanto incombe
sulla compagnia l'onere di fornire la piena prova liberatoria sotto un duplice
profilo: in primis, l'esistenza ed il nesso tra le circostanze eccezionali che
hanno impedito la puntualità del volo ed il ritardo (o la cancellazione) del
volo stesso e, in secondo luogo, l'inevitabilità del ritardo (o della
cancellazione) anche nonostante l'adozione di tutte le misure del caso.”
Nel caso di specie, deduceva l'esistenza di circostanze eccezionali, in CP_1
quanto il velivolo assegnato al volo FR 4065 del sette agosto 2019 - lo stesso che poi avrebbe operato il volo FR 4065 (rotta CTA-MAD) - doveva decollare dall'aeroporto di Catania alle ore 16:55, ma, in fase di avvicinamento all'aeroporto di arrivo, si vedeva costretto a dirottare sull'aeroporto di
Lamezia Terme (SUF) a causa delle avverse condizioni metereologiche sull'aeroporto di Catania, comportando il conseguente ritardo del volo oggetto di causa.
A sostegno della propria tesi e in relazione alle condizioni metereologiche del giorno in questione, la compagnia aerea deposita degli estratti di report meteo provenienti da due siti internet. Tuttavia, detti documenti non rivestono un'elevata valenza probatoria, in quanto privi di ufficialità e non provenienti da fonti metereologiche accreditate o istituzionali.
Dunque, in relazione all'asserito blocco del mezzo in un altro aeroporto, la documentazione prodotta non risulta sufficiente a comprovare tale circostanza. Difatti, non essendo stato fornito alcun riscontro ufficiale o comunicazione da parte dell'aeroporto tale affermazione non può essere considerata provata.
Alla luce di quanto esposto, ne consegue che in assenza di prove certe in ordine all'esistenza del c.d. effetto a catena, le domande di parte attrice vanno accolte. La compagnia pertanto, va condannata al pagamento di euro CP_1
400,00 cadauna in favore delle appellanti.
La parte appellata, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- accoglie l'appello proposto da e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2026/2021, Parte_2
condanna al pagamento in favore delle attrici di euro CP_1
400,00 cadauno;
- condanna a rifondere in favore delle appellanti le spese CP_1
del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 346,00 per compensi,
oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e al rimborso di euro
43,00 per spese vive;
condanna, inoltre, a rifondere in CP_1
favore delle appellanti le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a.
come per legge e al rimborso di euro 64,50 per spese vive
Catania, 14/05/2025
Il Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa
Melania Cascino.