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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 01/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 486/2025 tra
, CF nata ad [...] l'[...] e _1 C.F._1 residente in [...]N. 15 - Frazione: e Parte_2 Pt_3 nata ad [...] il [...] CF agli effetti del presente procedimento
[...] C.F._2 elettivamente domiciliate in P.zza Matteotti 10/2 presso e nello studio degli avv.ti Lorenzo Pt_2
Corridori ( ) e Cristiano Zunino (C.F. ) che le C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono per mandato in atti
- attrici
( ), residente in ed elettivamente domiciliato Parte_4 C.F._5 Pt_2 ai presso e nello studio dell'Avv Franco Foglia ( , in Alassio, p.zza Paccini C.F._6
15/1, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
- convenuto Oggetto: actio interrogatoria – accertamento della qualità di erede
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrici Voglia l'Onorevole Tribunale in via principale a) accertare l'accettazione dell'eredità morendo dismessa dal sig. nato a [...] Persona_1 il 7/12/1930 e deceduto in Pietra Ligure il 12/03/2017, da parte delle figlie e _1
avvenuta sia in modo tacito, precedentemente la domanda ex art. 481 c.c. promossa Parte_3 dal fratello nel procedimento RG 1223/24 Tribunale di sia in modo esplicito Parte_4 CP_1 con la dichiarazione resa a verbale in data 5 luglio 2024 b) per l'effetto, dichiarare priva di efficacia e/o di effetti la perdita del diritto di accettare l'eredità, in capo alle ricorrenti e conseguente all'omessa dichiarazione _1 Parte_3 nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481. c.c. promossa dal fratello nel Parte_4 procedimento RG 1223/24 Tribunale di Savona;
3) in conseguenza di ciò accertare e dichiarare la comproprietà PER 1/3 CIASCUNO tra le ricorrenti e e il Fratello dei seguenti Immobili Parte_3 _1 Parte_4 siti nel comune di Pt_2 Pa
- Comune di (A145) ( ) Sez. Urb. ALB Foglio 10 Particella 435 Subalterno 11 Pt_2 Pa Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di (A145A) ( ) Foglio 10 Pt_2 Particella 435 Classamento: Rendita: Euro 128,03 Categoria C/2a), Classe 5, Consistenza 37 m2 Sez. Urb. ALB Foglio 10 Particella 435 Subalterno 11 Indirizzo: VIA AL BORGO n. 15 Piano T Dati di superficie: Totale: 50 m2;
1 Pa
- Comune di ALBENGA (A145) ( ) Sez. Urb. ALB Foglio 10 Particella 435 Subalterno 10 Classamento: Rendita: Euro 1.075,52 Categoria A/3a), Classe 1, Consistenza 8,5 vani Sez. Urb. ALB Foglio 10 Particella 435 Subalterno 10 Indirizzo: VIA AL BORGO n. 15 Piano 1 Dati di superficie: Totale: 135 m2 Totale escluse aree scoperte b): 127 m2 Pa
- Comune di (A145) ( ) Sez. Urb. ALB Foglio 10 Particella 435 Subalterno 12 Pt_2
Classamento: Rendita: Euro 114,81 Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 39 m2 Sez. Urb. ALB Foglio 10 Particella 435 Subalterno 12 Indirizzo: VIA AL BORGO n. 11 Piano S1 Dati di superficie: Totale: 52 m2
Convenuto
“Piaccia al Tribunale Ill.mo respingere poiché infondate in fato ed in diritto e comunque non provate le richieste avanzate dalle ricorrenti attrici nei confronti del signor . Parte_4
Vinte le Spese”
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. In data 12.3.2017 decedeva il sig. , padre delle parti del presente giudizio. Persona_1
Con ricorso ex artt. 481 cc e 749 cpc il sig. chiedeva che alle sorelle venisse fissato Parte_4 un termine per esprimersi in merito all'accettazione dell'eredità paterna.
Le interessate presenziavano all'udienza del 5.7.2024 facendo verbalizzare quanto segue:
Il giudice assegnava alle stesse termine fino al giorno 1.9.2024 “per l'accettazione dell'eredità morendo dismessa da ”. Persona_1
Alla successiva udienza fissata per la verifica dell'adempimento le chiamate non si presentavano ed il giudice le dichiarava decadute dalla facoltà di accettare.
Con la presente azione le ricorrenti contestano il detto provvedimento rilevando in estrema sintesi che:
- Esse avevano già dichiarato l'intenzione di accettare l'eredità del padre dinanzi al giudice come riportato nel verbale di udienza (cfr. supra).
- Quanto a essa ben prima dell'actio interrogatoria aveva già _1 trasferito la propria residenza nell'abitazione paterna, cosicché essa sarebbe da considerarsi erede pura e semplice ex art. 474 cc. Essa, inoltre, nelle dichiarazioni dei redditi annuali
“provvedeva a indicare, nella sezione redditi da fabbricati, di essere proprietaria pro quota ereditaria proprio degli immobili di proprietà del padre deceduto siti in VIA AL BORGO N. 15”.
- Quanto al che la stessa “non solo ha provveduto, successivamente alla morte Parte_3 del padre, all'accatastamento degli immobili del genitore, così come dimostra la documentazione di seguito allegata, provvedendo anche al pagamento delle parcelle dei professionisti incaricati e, sin dal 2018 anno successivo alla morte del padre, ha inserito, proprio come la sorella la propria quota di un sesto delle proprietà ereditate _1 dal , nella dichiarazione dei redditi”. Persona_1
2 Il convenuto eccepisce in primo luogo “la decadenza e/o prescrizione dal diritto di opporsi all'Ordinanza emessa atteso che contro l'Ordinanza che definisce la cd. Actio Interrogatoria è ammesso il Reclamo al Collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia”.
Nel merito:
- Quanto alla posizione di contesta che il trasferimento della stessa _1 nella casa paterna è avvenuto “circa 5 anni dopo la morte del genitore”. In ogni caso ciò sarebbe avvenuto per mera concessione dello stesso fratello, che ivi già abitava, per aiutare la sorella la quale, a seguito del divorzio dal marito, aveva necessità di reperire una sistemazione temporanea. Rilevava anche che per giurisprudenza costante il mero pagamento di imposte e tributi non ereditari non comporta l'accettazione tacita dell'eredità.
- Quanto alla posizione della sorella eccepisce che non solo quest'ultima non ha mai Pt_3 fissato la residenza nell'immobile ereditario, ma “addirittura pretenderebbe di essere dichiarata erede per facta concludentia solo per aver presentato una DOCFA relativa all'immobile. (oltre a quanto sopra). E' bene ricordare che la presentazione di un adeguamento catastale (DOCFA) NON rappresenta in alcun modo una in CP_2 proprio favore (atto sufficiente a qualificarsi “erede” solo ed esclusivamente in unione con la trascrizione e la dichiarazione di successione) ma trattasi esclusivamente di un adeguamento delle mappe catastali avente natura amministrativa”.
*****
B. L'art. 481 cc consente, ad istanza di chiunque vi abbia interesse e quindi anche al coerede, di fissare al chiamato all'eredità un termine entro il quale dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità, con la conseguenza che, trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, egli perde il diritto di accettare.
E' pacifico che l'actio interrogatoria non è volta a dirimere un conflitto tra diritti ed è priva di efficacia di giudicato: da ciò consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa insorgere tra i chiamati, ivi inclusa quella inerente all'acquisto della qualità di erede da parte dell'interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all'instaurazione del procedimento (cfr. da ultimo Cass. n. 28666/2024: “L'actio interrogatoria, di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., non è volta a dirimere un conflitto tra diritti incidendo, senza efficacia di giudicato e indipendentemente dal tipo di delazione, testamentaria o legittima, sul solo diritto potestativo del chiamato all'eredità con la conseguenza che, ove esercitato attraverso la dichiarazione di accettazione, non si determina la delazione dell'eredità in via succedanea o l'accrescimento a favore di altri chiamati, la cui condizione di aspettativa di diritto è tutelata attraverso il suddetto strumento sollecitatorio. Da tale inidoneità al giudicato consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa insorgere tra i chiamati, ivi inclusa quella inerente all'acquisto della qualità di erede da parte dell'interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all'instaurazione del procedimento”).
La stessa ordinanza emessa in sede di reclamo avverso il provvedimento con il quale si è dichiarata la decadenza del chiamato ad accettare l'eredità, non è ricorribile per cassazione attesa l'intrinseca modificabilità/revocabilità della stessa ai sensi dell'art. 742 cpc (Cass. n. 24484/2022: “In tema di accettazione dell'eredità, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso il provvedimento reso ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. - con il quale, a seguito della fissazione del termine, si è dichiarata la decadenza del chiamato ad accettare l'eredità - non è ricorribile per cassazione in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, definisce un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c.”; Cass. n. 969/2022).
3 *****
C. Tanto premesso, deve convenirsi con il convenuto laddove ricorda che il pagamento di imposte e tasse ereditarie non costituisce di per sé accettazione tacita trattandosi di atto di valenza meramente fiscale.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, infatti, grava sui soggetti chiamati all'eredità, i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari (articolo 28, comma 2 del D.lgs 346/1990).
Riguardo, poi, al pagamento dell'imposta interviene l'articolo 36 comma 3 dello stesso decreto, secondo il quale “fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti».
Il pagamento dell'imposta, dunque, è un obbligo del mero chiamato all'eredità che sia nel possesso del bene, a prescindere dall'accettazione.
Per quanto riguarda specificamente l'IMU, l'art. 1 comma 740 legge 160/2019 precisa che il presupposto dell'imposta è il possesso, non la proprietà, del bene (“Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”), cosicché il pagamento non è configurabile alla stregua di un atto che il chiamato “non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 cc).
Diversa è la conclusione quanto alla voltura catastale dell'immobile ereditario. Con l'ordinanza n. 22769 del 13/08/2024, la Cassazione ha, infatti, stabilito che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, purché quest'ultima sia posta in essere dal chiamato o comunque a questi riferibile in via mediata, per conferimento di delega (cfr. motivazione: “l'atto voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso (Cass. 30/04/2021, n. 11478; Cass. 21/10/2014, n. 22317; Cass. 11/05/2009, n. 10796; Cass. 12/04/2002, n. 5226)”.
Nel caso specifico, tuttavia, la documentazione prodotta dalle ricorrenti (doc. 10-11-12-16) riguarda non una pratica di volturazione in proprio favore degli immobili già intestati al de cuius, quanto il primo accatastamento degli stessi in precedenza non censiti (cfr. la dicitura “(ALTRE) del 05/02/2018 Pratica n. SV0006001 in atti dal 05/02/2018 UNITA' SFUGGITA ALL'ACCERTAMENTO (n. 177.1/2018)”), con indicazione di quale intestatario. Persona_1
Sul punto correttamente il convenuto afferma che “la presentazione di un adeguamento catastale (DOCFA) NON rappresenta in alcun modo una in proprio favore (atto sufficiente a CP_2 qualificarsi “erede” solo ed esclusivamente in unione con la trascrizione e la dichiarazione di successione) ma trattasi esclusivamente di un adeguamento delle mappe catastali avente natura amministrativa” (cfr. comparsa di risposta pag. 3-4).
4 ****
D. Un discorso a parte merita il tema del trasferimento da parte di della residenza _1 nell'immobile ereditario a far data dal 2022.
La circostanza è pacifica ma il convenuto, che a quella data già abitava nell'immobile, giustifica l'avvenimento quale una propria concessione in favore della sorella la quale, impegnata nella procedura di divorzio dal marito, era nella necessità di reperire una sistemazione temporanea: cfr. comparsa di risposta pag. 2: “Innanzitutto il trasferimento di residenza “successivamente alla di lui morte”, è avvenuto circa 5 anni dopo la morte del genitore;
siccome dichiarato in atti non può configurare pertanto la finalità reclamata dall'attrice . Infatti, la signora _1
, ha trasferito la residenza presso quella che fu la casa del padre _1 esclusivamente per motivi a lei necessari poiché si era separata dal marito (dal Controparte_3 quale divorziò definitivamente nel 2022 come risulta dal Certificato che si allega e produce) e necessitava di un luogo ove anagraficamente risultare residente. Nulla a che veder con una volontà di accettare l'eredità lasciata dismessa dal padre. Nulla a che vedere con un comportamento uti dominus o iure successionis sul bene immobile. Prova altrettanto inconfutabile ne è il fatto che la signora NON ha mai abitato l'immobile e men che meno ha mai preteso di _1 abitarvi o me ha mai reclamato, in qualsivoglia modo, il possesso. Addirittura, la signora
[...]
è stata dichiarata irreperibile già nel 2022 dallo stesso Comune di !! Non _1 Pt_2 solo, ma l'immobile, quando ella trasferì colà la propria residenza, era già regolarmente abitato dal fratello Santo, odierno convenuto;
fu una concessione dello stesso fratello che l'accettò in pendenza della pratica di separazione della sorella che certamente non aveva, ne ha mai avuto, intenzione di esercitare qualsivoglia signoria sull'immobile di cui si è sempre completamente disinteressata”.
La tesi è tuttavia in contrasto con l'insegnamento della suprema corte la quale, con l'ordinanza della Cassazione n. 15587 del 2023 ha chiarito che l'art. 485 c.c., pur riferendosi letteralmente alle ipotesi in cui il chiamato sia già, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, trova eguale applicazione anche nel caso in cui il possesso sia acquisito in un momento successivo (“Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”).
Dunque, se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, egli deve, ex art. 485 c.c., conformarsi alle disposizioni sul beneficio di inventario. Se non compie l'inventario entro questo termine acquista la qualità di erede puro e semplice» e al chiamato in possesso dei beni ereditari non è applicabile l'actio interrogatoria, in quanto il termine trimestrale per la sua redazione non può essere ulteriormente abbreviato
Dal canto proprio Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21898 del 02/08/2024 ha precisato la nozione di possesso rilevante ex art. 485 cc stabilendo che: “il possesso rilevante ai fini dell'art. 485 cod. civ. non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo”.
5 L'art. 485 cc, del resto, dà rilevanza alla mera sussistenza, ma non anche alla durata del possesso, con la conseguenza che nessun effetto può derivare dalla circostanza che, dopo aver posseduto anche per un solo giorno i beni ereditari, il chiamato perda tale possesso, rimanendo sempre a suo carico l'onere del compimento dell'inventario nei termini previsti (Cass. 24.2.1984, n.1317: “Sia gli artt. 959 e 960 cod. civ. del 1865, sia la corrispondente norma del codice civile vigente (art. 485) nel riferirsi all'erede o al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari "al momento dell'apertura della successione" danno Rilevanza alla sussistenza ma non alla durata del possesso con la conseguenza che nessun effetto negativo dell'attribuzione di quel titolo può derivare dalla circostanza che, dopo aver posseduto anche per un solo giorno i beni ereditari, l'erede (o il chiamato) perda tale possesso, rimanendo sempre a carico del predetto il compimento in tre mesi dell'inventario ( o la rinunzia all'eredità) e così, in caso di inottemperanza, l'attribuzione della qualità di erede puro e semplice con la correlativa possibilità di trasmettere in via successoria i beni ereditari”; cfr. anche Cass. 15530/2017).
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità reputa esercizio del possesso rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c. l'aver “condiviso l'abitazione della famiglia con gli altri chiamati (…) per un tempo limitato”, anche se unicamente “in occasione di festività e ferie”, o l'aver posseduto per breve tempo il “letto e (…) alcuni effetti personali del de cuius” (cfr. Cass. 4456/2019), o ancora “il solo ritiro dell'autovettura appartenente al de cuius dall'autolavaggio ove si trovava al momento della morte e la sua successiva collocazione in sosta, trattandosi comunque di condotta che assicura alla parte la conservazione dei suddetti poteri di amministrazione e disposizione (…) a nulla rilevando la circostanza che poi l'autovettura sia stata lasciata incustodita in luogo pubblico, posto che tale condotta, oltre a non rivelarsi inidonea a dismettere il possesso nel senso sopra indicato, farebbe in ogni caso seguito ad una presa di possesso, che rende irrilevante (…) il successivo abbandono del bene” (Cass. 15530/2017 citata).
Alla luce delle superiori pronunce è chiaro che deve riconoscersi in capo alla sig.ra _1
la posizione di erede pura e semplice del padre, avendo questa posseduto – nel senso ampio
[...] sopra precisato - unitamente al fratello, anche solo per breve tempo, l'abitazione del de cuius successivamente alla morte di questi senza mai compiere l'inventario.
Giova aggiungere che lo stesso sig. , che pure afferma di avere ospitato la sorella Parte_4 nell'anno 2022 per mera concessione, ha espressamente accettato l'eredità del padre solo nell'agosto 2024: cosicché alla data della “concessione” lo stesso in effetti – per quel che emerge dagli atti di causa - non vantava alcuna posizione giuridica poziore sul bene ereditario.
Deve anzi rilevarsi che la dichiarazione di accettazione e relativa trascrizione sono successive addirittura all'actio interrogatoria dallo stesso promossa contro le sorelle, cosicché potrebbe dubitarsi del fatto che al momento l'esponente fosse in possesso di un concreto interesse al ricorso.
Vero è, infatti, che l'art. 481 cc sul punto utilizza una locuzione assai ampia (“chiunque vi abbia interesse”). E tuttavia egli, in quanto chiamato in pari ordine insieme alle sorelle, ben aveva la facoltà di accettare senza dover attendere la decisione delle co-chiamate (al contrario di un chiamato in subordine), mentre solo successivamente alla propria accettazione egli avrebbe potuto giovarsi dell'accrescimento della propria quota in caso di rinuncia da parte di queste ultime.
*****
E. Fermo quanto detto al capo che precede, resta da esaminare la portata della dichiarazione resa dalle allora resistenti all'udienza del 5 luglio 2024.
6 L'art. 475 comma 1 cc definisce “espressa” la dichiarazione di accettazione se contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata (“l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”).
La norma, discorrendo genericamente di “atto pubblico” non può essere restrittivamente interpretata con esclusivo riferimento all'atto notarile, tale essendo invece qualunque “documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato” (art. 2699 cc).
Tale natura va riconosciuta anche al verbale di udienza redatto e sottoscritto dal Giudice nel corso di un giudizio civile, di qualunque natura esso sia (cfr. Cass. civ. n. 8874/2011: La mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del dichiarante non determina la nullità dell'atto, ma una mera irregolarità, ai sensi dell'art. 126 c.p.c., tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l'efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorché non sottoscritte”).
Tale conclusione risulta del resto già da tempo affermata in giurisprudenza: cfr. ad esempio Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4780 del 27/07/1988: “la dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario ricevuta da organo incompetente (nella specie, dal pretore anziché dal cancelliere) è invalida solo per la parte concernente il beneficio, restandone ferma la validità come atto di accettazione pura e semplice dell'eredità”.
Ne consegue che la dichiarazione resa nel coso dell'udienza fissata ai sensi del combinato disposto degli articoli 481 cc e 749 cpc assolve a tale funzione.
A parere dello scrivente – premesso che ai fini che qui interessano l'essenziale è che la dichiarazione sia seria e non equivoca senza necessità di formule sacramentali – l'affermazione verbalizzata all'udienza è univoca nel rendere manifesta l'intenzione delle attrici di voler accettare l'eredità del padre, tanto che già prima dell'udienza si erano attivate con un notaio in tal senso: né dinanzi al giudice le esponenti manifestavano dubbi o incertezze.
Il successivo mancato confezionamento dell'atto notarile non influisce sulla idoneità della dichiarazione resa in giudizio ad evitare la decadenza di cui all'artt. 481 cc.
Nemmeno è necessario che l'atto contenente la dichiarazione, in presenza di immobili nell'asse ereditario, venga trascritto nei pubblici registri, trattandosi di formalità successiva richiesta ai meri della continuità delle trascrizioni. D'altro canto, per la trascrizione dell'accettazione dell'eredità nemmeno è necessario che essi siano indicati nel titolo che in base al quale si procede, essendo sufficiente l'indicazione degli stessi nella nota di trascrizione. Ciò si ricava dal confronto tra l'art. 2659 n. 4 cc (nota di trascrizione dell'atto tra vivi), che parla di “beni cui si riferisce il titolo” e l'art. 2660 n. 5 cc (nota di trascrizione degli atti mortis causa) nel quale al contrario non si fa riferimento alcuno al titolo.
In conclusione, entrambe le ricorrenti devono essere ritenute eredi di . Persona_1
7 *****
Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante la particolarità difficoltà della questione sottesa.
*****
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 486/2025 così decide:
In accoglimento della domanda delle attrici a) accerta e dichiara l'accettazione dell'eredità morendo dismessa dal sig. Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto in Pietra Ligure il 12/03/2017, da parte delle figlie e avvenuto per entrambe in modo esplicito con la _1 Parte_3 dichiarazione resa a verbale in data 5 luglio 2024 nel procedimento RG 1223/24 Tribunale di Savona promosso ex art. 481 c.c. dal fratello;
e per quanto riguarda la Parte_4 sig.ra anche in modo tacito ex art. 485 cc;
_1
b) per l'effetto, dichiara priva di efficacia e/o di effetti la perdita del diritto di accettare l'eredità, in capo alle ricorrenti e conseguente all'omessa _1 Parte_3 dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481. c.c. promossa dal fratello nel procedimento RG 1223/24 Tribunale di Savona;
Parte_4
c) in conseguenza di ciò accerta e dichiara la comproprietà PER 1/3 CIASCUNO tra le ricorrenti e e il Fratello dei seguenti Parte_3 _1 Parte_4
Immobili siti nel comune di Pt_2 Pa
- Comune di (A145) ( ) Sez. Urb. ALB Foglio 10 Particella 435 Subalterno 11 Pt_2 Pa Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di (A145A) ( ) Foglio 10 Pt_2 Particella 435 Classamento: Rendita: Euro 128,03 Categoria C/2a), Classe 5, Consistenza 37 m2 Sez. Urb. ALB Foglio 10 Particella 435 Subalterno 11 Indirizzo: VIA AL BORGO n. 15 Piano T Dati di superficie: Totale: 50 m2; Pa
- Comune di 145) ( ) Sez. Urb. ALB Foglio 10 Particella 435 Subalterno 10 Parte_2 Classamento: Rendita: Euro 1.075,52 Categoria A/3a), Classe 1, Consistenza 8,5 vani Sez. Urb. ALB Foglio 10 Particella 435 Subalterno 10 Indirizzo: VIA AL BORGO n. 15 Piano 1 Dati di superficie: Totale: 135 m2 Totale escluse aree scoperte b): 127 m2 Pa
- Comune di (A145) ( ) Sez. Urb. ALB Foglio 10 Particella 435 Subalterno 12 Pt_2 Classamento: Rendita: Euro 114,81 Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 39 m2 Sez. Urb. ALB Foglio 10 Particella 435 Subalterno 12 Indirizzo: VIA AL BORGO n. 11 Piano S1 Dati di superficie: Totale: 52 m2. d) spese di lite compensate.
Savona, 01.07.2025 Il Giudice Stefano Poggio
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