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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 23680/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 23680/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Emanuele II 115, Torino, Parte_1 presso lo studio dell'avv. FUNDONE SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in C.so Luigi Einaudi 49, Torino, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. ROSSOTTO MANUELA ROBERTA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 363 del 26/01/2023 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 02/12/2025 e Parte_1 CP_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio Controparte_1 relativamente ad affidamento, regime di visita padre – figlia e mantenimento della figlia, stanti le mutate esigenze della minore.
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che:
1. La minore , sarà affidata ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
Per_1
2. A decorrere dal mese di gennaio 2026, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo i tempi e le modalità che seguono:
- tutte le settimane, il mercoledì dall'uscita da scuola sino a dopo cena, quando sarà riaccompagnata a casa della madre. Durante il periodo scolastico il rientro presso la casa materna dovrà avvenire entro le 21,30, durante le vacanze, fatte salve eventuali diverse richieste o esigenze, anche di vita sociale, della figlia, di cui i genitori dovranno prioritariamente tenere conto, entro le 22,30;
- a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera, quando sarà riaccompagnata a casa della madre. Durante il periodo scolastico il rientro presso la casa materna dovrà avvenire entro le 21,30, durante le vacanze, fatte salve eventuali diverse richieste o esigenze, anche di vita sociale, della figlia, di cui i genitori dovranno prioritariamente tenere conto, entro le 22,30;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con entrambi i genitori tre settimane, di cui almeno Per_1 due consecutive, con esclusione delle tre settimane a decorrere dal secondo lunedì di agosto, periodo durante il quale, vista l'impossibilità paterna starà, sempre con la madre;
i genitori concorderanno il periodo di vacanza da trascorrere con la figlia entro il 1° maggio di ogni anno. Durante le tre settimane di vacanza coi genitori verranno sospesi gli incontri infrasettimanali e l'alternanza dei week end;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, proseguendo con l'alternanza già in corso;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con i genitori;
nel 2026, trascorrerà tali vacanze Per_1 con il padre;
- durante le altre festività, verrà seguita la calendarizzazione ordinaria di cui ai primi due punti;
- tali modalità potranno essere modificate secondo accordi diversi tra i genitori, previa richiesta con almeno due settimane di anticipo, a fronte di comprovate esigenze di lavoro e/o di salute prevedibili e programmabili (ricoveri- interventi ecc.), tenendo sempre e prioritariamente conto delle esigenze, degli impegni scolastici e derivanti da legittime e naturali esigenze sociali (uscite con gli amici, gite e tempo libero con i coetanei) e degli interessi della minore.
3. Il signor contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla signora Pt_1 Per_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00 mensili, a decorrere da gennaio CP_1
2026 e sino al mese di agosto 2026 compreso;
successivamente, a decorrere dal mese di settembre 2026, il signor contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla signora Pt_1 Per_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 380,00 mensili. L'obbligo di CP_1 corresponsione del mantenimento in capo al signor permarrà fino a quando , seppur Pt_1 Per_1 maggiorenne, non raggiungerà l'indipendenza economica.
4. Le spese straordinarie relative a , individuate come da Protocollo d'intesa fra magistrati e Per_1 avvocati del Tribunale di Torino, sottoscritto in data 15.3.2016, saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno. Il signor continuerà a provvedere al pagamento del 50% dei biglietti aerei Pt_1 per la Polonia della figlia, fino ad un massimo di due trasferte l'anno, fintanto che la stessa non sarà economicamente indipendente. Essendo titolare di doppia nazionalità (italiana e polacca), Per_1 ciascun genitore sosterrà i costi necessari per ottenere e/o rinnovare i documenti della figlia (il padre per quanto riguarda la documentazione italiana e la madre per quanto riguarda la documentazione polacca).
DÀ ATTO che:
5. L'Assegno Unico e Universale (o altra tipologia di sussidio relativo ai figli) verrà percepito al 100% dalla signora;
CP_1
6. I genitori si riconoscono esplicitamente e reciprocamente il diritto di poter accompagnare , Per_1 laddove lo richieda, a frequentare le reciproche famiglie d'origine.
7. Visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellati dall'art. 24 L. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, autorizzano il rilascio del passaporto personale per la figlia , con possibilità, però, di Per_1 quest'ultima di trascorrere all'estero un massimo di 30 giorni, salvo accordo scritto dei genitori.
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/12/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 23680/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Emanuele II 115, Torino, Parte_1 presso lo studio dell'avv. FUNDONE SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in C.so Luigi Einaudi 49, Torino, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. ROSSOTTO MANUELA ROBERTA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 363 del 26/01/2023 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 02/12/2025 e Parte_1 CP_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio Controparte_1 relativamente ad affidamento, regime di visita padre – figlia e mantenimento della figlia, stanti le mutate esigenze della minore.
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che:
1. La minore , sarà affidata ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
Per_1
2. A decorrere dal mese di gennaio 2026, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo i tempi e le modalità che seguono:
- tutte le settimane, il mercoledì dall'uscita da scuola sino a dopo cena, quando sarà riaccompagnata a casa della madre. Durante il periodo scolastico il rientro presso la casa materna dovrà avvenire entro le 21,30, durante le vacanze, fatte salve eventuali diverse richieste o esigenze, anche di vita sociale, della figlia, di cui i genitori dovranno prioritariamente tenere conto, entro le 22,30;
- a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera, quando sarà riaccompagnata a casa della madre. Durante il periodo scolastico il rientro presso la casa materna dovrà avvenire entro le 21,30, durante le vacanze, fatte salve eventuali diverse richieste o esigenze, anche di vita sociale, della figlia, di cui i genitori dovranno prioritariamente tenere conto, entro le 22,30;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con entrambi i genitori tre settimane, di cui almeno Per_1 due consecutive, con esclusione delle tre settimane a decorrere dal secondo lunedì di agosto, periodo durante il quale, vista l'impossibilità paterna starà, sempre con la madre;
i genitori concorderanno il periodo di vacanza da trascorrere con la figlia entro il 1° maggio di ogni anno. Durante le tre settimane di vacanza coi genitori verranno sospesi gli incontri infrasettimanali e l'alternanza dei week end;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, proseguendo con l'alternanza già in corso;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con i genitori;
nel 2026, trascorrerà tali vacanze Per_1 con il padre;
- durante le altre festività, verrà seguita la calendarizzazione ordinaria di cui ai primi due punti;
- tali modalità potranno essere modificate secondo accordi diversi tra i genitori, previa richiesta con almeno due settimane di anticipo, a fronte di comprovate esigenze di lavoro e/o di salute prevedibili e programmabili (ricoveri- interventi ecc.), tenendo sempre e prioritariamente conto delle esigenze, degli impegni scolastici e derivanti da legittime e naturali esigenze sociali (uscite con gli amici, gite e tempo libero con i coetanei) e degli interessi della minore.
3. Il signor contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla signora Pt_1 Per_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00 mensili, a decorrere da gennaio CP_1
2026 e sino al mese di agosto 2026 compreso;
successivamente, a decorrere dal mese di settembre 2026, il signor contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla signora Pt_1 Per_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 380,00 mensili. L'obbligo di CP_1 corresponsione del mantenimento in capo al signor permarrà fino a quando , seppur Pt_1 Per_1 maggiorenne, non raggiungerà l'indipendenza economica.
4. Le spese straordinarie relative a , individuate come da Protocollo d'intesa fra magistrati e Per_1 avvocati del Tribunale di Torino, sottoscritto in data 15.3.2016, saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno. Il signor continuerà a provvedere al pagamento del 50% dei biglietti aerei Pt_1 per la Polonia della figlia, fino ad un massimo di due trasferte l'anno, fintanto che la stessa non sarà economicamente indipendente. Essendo titolare di doppia nazionalità (italiana e polacca), Per_1 ciascun genitore sosterrà i costi necessari per ottenere e/o rinnovare i documenti della figlia (il padre per quanto riguarda la documentazione italiana e la madre per quanto riguarda la documentazione polacca).
DÀ ATTO che:
5. L'Assegno Unico e Universale (o altra tipologia di sussidio relativo ai figli) verrà percepito al 100% dalla signora;
CP_1
6. I genitori si riconoscono esplicitamente e reciprocamente il diritto di poter accompagnare , Per_1 laddove lo richieda, a frequentare le reciproche famiglie d'origine.
7. Visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellati dall'art. 24 L. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, autorizzano il rilascio del passaporto personale per la figlia , con possibilità, però, di Per_1 quest'ultima di trascorrere all'estero un massimo di 30 giorni, salvo accordo scritto dei genitori.
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/12/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento