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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/09/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria
Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 23.09.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 311/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DI VICCARO ILARIA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. CAPUTO LUCIANO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.02.2023 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il Sig. , per Parte_1 circa quarant'anni, è stato esposto sul luogo di lavoro a rumori che gli hanno causato la malattia professionale della ipoacusia bilaterale percettiva di marcata entità e, conseguentemente, una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 25% o comunque in una diversa, maggiore o minore, percentuale accertata in corso di causa;
2. per l'effetto condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. la dovuta rendita e/o indennizzo, Parte_1 come previsto dalla legge, per la menomazione psicofisica sofferta a causa della predetta malattia professionale, valutabile in 25% o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati come per legge;
3. condannare controparte alla refusione dei compensi professionali ed accessori di legge aumentati ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014 e s.m.i. per aver utilizzato tecniche di redazione dell'atto tali da aver agevolato l'attività di lettura e consultazione di documenti da parte del Giudice, da distrarsi a favore del sottoscritto Procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda ha dedotto di avere lavorato come fabbro nel settore del ferro ed alluminio dal 1985, e di essere stato esposto da circa 40 anni ad elevate soglie di rumore derivanti sia dall'uso di macchinari ed utensili manuali (martello, pinze, tenaglie, scalpelli, trapani, saldatrici, torni, frese) e di avere contratto quale patologia professionale una “ipoacusia bilaterale”; di avere presentato domanda amministrativa all' ma con esito negativo. CP_1
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio contestando la domanda di cui ha CP_1 chiesto il rigetto per “inidoneità del rischio”.
La causa assegnata a questo giudice in data 29.10.2024, è stata istruita mediante acquisizione della produzione documentale delle parti e prova per testi.
I testi escussi hanno confermato le mansioni descritte in ricorso ed in particolare l'attività di fabbro del ricorrente e l'utilizzo di strumenti di lavoro e macchinari particolarmente rumorosi quali “la saldatrice, il flex che taglia il ferro, la forgia per riscaldare il ferro, la piegaferro....il martello sull'incudine” ed ancora “la saldatrice, i cavalletti, il martello con il quale batteva per raddrizzare il ferro, tagliava il ferro con una testatrice apposita, fresava con il frullino, assemblava i pezzi sopra un banco;
faceva strutture metalliche, coperture, forgiava il ferro;
dove lavoravamo c'era molto rumore avevamo cuffie di protezione che attutiscono il rumore ma non lo eliminano.”
All'esito della prova testi, ritenendo confermate le mansioni descritte in ricorso è stato nominato il
CTU, nella persona del dott. il quale accertava l'origine professionale della patologia Per_1 denunciata e la valutava nella misura del 24%, a far data dalla domanda amministrativa così argomentando: “Il Sig. è affetto da tecnopatia “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” Parte_1 valutabile nella misura del 24% (ventiquattro%) di D.B. dalla data della denuncia.”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
La CTU posta definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
accerta e dichiara che la patologia denunciata dalla parte ricorrente è di origine professionale per un danno biologico del 24% a far data dalla domanda amministrativa;
condanna al CP_1 CP_1 pagamento del risarcimento / rendita corrispondente a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.300,00, oltre rimborso forfettario cassa ed iva, da distrarsi;
spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 24.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria
Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 23.09.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 311/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DI VICCARO ILARIA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. CAPUTO LUCIANO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.02.2023 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il Sig. , per Parte_1 circa quarant'anni, è stato esposto sul luogo di lavoro a rumori che gli hanno causato la malattia professionale della ipoacusia bilaterale percettiva di marcata entità e, conseguentemente, una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 25% o comunque in una diversa, maggiore o minore, percentuale accertata in corso di causa;
2. per l'effetto condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. la dovuta rendita e/o indennizzo, Parte_1 come previsto dalla legge, per la menomazione psicofisica sofferta a causa della predetta malattia professionale, valutabile in 25% o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati come per legge;
3. condannare controparte alla refusione dei compensi professionali ed accessori di legge aumentati ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014 e s.m.i. per aver utilizzato tecniche di redazione dell'atto tali da aver agevolato l'attività di lettura e consultazione di documenti da parte del Giudice, da distrarsi a favore del sottoscritto Procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda ha dedotto di avere lavorato come fabbro nel settore del ferro ed alluminio dal 1985, e di essere stato esposto da circa 40 anni ad elevate soglie di rumore derivanti sia dall'uso di macchinari ed utensili manuali (martello, pinze, tenaglie, scalpelli, trapani, saldatrici, torni, frese) e di avere contratto quale patologia professionale una “ipoacusia bilaterale”; di avere presentato domanda amministrativa all' ma con esito negativo. CP_1
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio contestando la domanda di cui ha CP_1 chiesto il rigetto per “inidoneità del rischio”.
La causa assegnata a questo giudice in data 29.10.2024, è stata istruita mediante acquisizione della produzione documentale delle parti e prova per testi.
I testi escussi hanno confermato le mansioni descritte in ricorso ed in particolare l'attività di fabbro del ricorrente e l'utilizzo di strumenti di lavoro e macchinari particolarmente rumorosi quali “la saldatrice, il flex che taglia il ferro, la forgia per riscaldare il ferro, la piegaferro....il martello sull'incudine” ed ancora “la saldatrice, i cavalletti, il martello con il quale batteva per raddrizzare il ferro, tagliava il ferro con una testatrice apposita, fresava con il frullino, assemblava i pezzi sopra un banco;
faceva strutture metalliche, coperture, forgiava il ferro;
dove lavoravamo c'era molto rumore avevamo cuffie di protezione che attutiscono il rumore ma non lo eliminano.”
All'esito della prova testi, ritenendo confermate le mansioni descritte in ricorso è stato nominato il
CTU, nella persona del dott. il quale accertava l'origine professionale della patologia Per_1 denunciata e la valutava nella misura del 24%, a far data dalla domanda amministrativa così argomentando: “Il Sig. è affetto da tecnopatia “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” Parte_1 valutabile nella misura del 24% (ventiquattro%) di D.B. dalla data della denuncia.”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
La CTU posta definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
accerta e dichiara che la patologia denunciata dalla parte ricorrente è di origine professionale per un danno biologico del 24% a far data dalla domanda amministrativa;
condanna al CP_1 CP_1 pagamento del risarcimento / rendita corrispondente a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.300,00, oltre rimborso forfettario cassa ed iva, da distrarsi;
spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 24.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada