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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO Sezione prima
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi, iscritto al numero di ruolo generale 527/2023, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DIGNANI MONICA e dell'avv. VALANDRO FRANCESCA, ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MANDELLI ROBERTA, resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco che hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE “Nel merito 1) esonerare, a far data dal mese di luglio 2020, ovvero in via subordinata a far data dalla domanda (aprile
2023), il sig. dal pagamento del contributo al mantenimento per la figlia , Parte_1 Per_1 2) in ogni caso, revocare integralmente, con decorrenza dal mese di luglio 2020, ovvero in via subordinata a far data dalla domanda (aprile 2023), la previsione di cui al decimo punto del
PQM
del decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano cron. 2153/2011 (RG/E n. 4219/08) del 14-18 marzo 2011 secondo cui
“il padre contribuirà al mantenimento della minore corrispondendo alla madre la 1 somma di 363,35 Euro mensili (risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat della somma originariamente prevista a partire dal mese di febbraio 2005) da corrispondere entro il 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche (iscrizione ai corsi – esclusa la mensa . libri di testo, frequentazione gite curriculari), delle spese sanitarie non mutuabili, e – se concordate – delle spese per la pratica sportiva e delle spese straordinarie” e, dunque, revocare, con decorrenza dal mese di luglio 2020, ovvero in via subordinata a far data dalla domanda (aprile 2023), il contributo mensile paterno al mantenimento della figlia sia con riferimento alla somma mensile (pari ad € 405,50 mensili) che Per_1 con riferimento alla partecipazione al 50% delle spese scolastiche, delle spese sanitarie non mutuabili, delle spese per la pratica sportiva e delle spese straordinarie,
3) stante il raggiungimento della maggiore età da parte di , revocare le disposizioni tutte relative ad Per_1 affidamento, collocamento e disciplina del diritto di relazione previste dal decreto del Tribunale per i minorenni di Milano cron. 2153/2011 (RG/E n. 4219/08) del 14-18 marzo 2011,
4) accertata la cessazione della convivenza della sig.ra con la figlia dal mese di luglio 2020, CP_1 ovvero dal diverso termine che dovesse venire accertato all'esito del presente giudizio, condannare altresì, la medesima sig.ra alla restituzione al sig. della somma di € 13.095,10, o Controparte_1 Parte_1 di quella diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
5) rigettare le domande tutte, anche istruttorie, formulate dalla sig.ra in quanto inammissibili e, CP_1 comunque, infondate in fatto ed in diritto;
6) con vittoria di spese e compensi professionali e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
In via istruttoria. Omissis…
RESISTENTE
1. confermare il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Milano n. cron 2153/2011 RG/E 4219/08 del
14-18 marzo 2011 in punto statuizioni economiche della figlia , previo ogni accertamento circa il Per_1 raggiungimento della maggiore età, della sua non indipendenza economica e della sua residenza e convivenza con la madre a Merate in viale Cornaggia 13, nella casa assegnata alla signora CP_1 2. confermare l'assegno di mantenimento ivi previsto per la minore per attuali euro 430,30 o per il diverso importo ritenuto dovuto, oltre rivalutazione ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti alla stessa come da protocollo del 2018 sottoscritto dal Tribunale di Lecco che quivi si ritiene richiamato e ritrascritto
e di cui si chiede il recepimento;
3. rigettare ogni diversa domanda inerente alla richiesta di condanna alla restituzione dei mantenimenti pregressi, perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto
4. disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno uno di ogni mese l'importo di euro Pt_1 CP_1 430,30 o in subordine euro 400,55 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Per_1 somma determinata in considerazione della sua effettiva incapacità economica, patrimoniale e reddituale, la quale verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e che verrà versata tramite bonifico bancario su conto corrente i cui riferimenti verranno resi noti (anche eventualmente in via diretta alla figlia) a controparte oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo allegato.
5. Condannare il signor a versare tutti gli assegni famigliari percepiti per la figlia e Parte_1 Per_1 dal medesimo non versati alla signora nella misura che risulterà provata in corso di causa oltre CP_1 interessi ex art.
4-5 D.lgs. 231/2002 od in subordine al saggio legale, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e spese occorrende.
6. Condannare il signor a versare alla signora tutte le spese straordinarie Parte_1 Controparte_1 sostenute negli ultimi 5 anni dalla signora come da protocollo del Tribunale di Lecco allegato che CP_1 si chiede di recepire anche per il futuro, con liquidazione delle stesse nella misura accertata in corso di causa anche in via equitativa.
2 IN OGNI CASO:
- rigettare ogni diversa azione, eccezione, deduzione e domanda avversaria;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Con riserva di richiedere il risarcimento del danno endo-famigliare biologico e morale subito in separata sede e con autonomo giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA … OMISSIS…
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) OGGETTO DEL GIUDIZIO. La controversia attiene fondamentalmente alla domanda del sig. i revoca dell'obbligo di versamento Parte_1
alla sig.ra del contributo al mantenimento della Controparte_1
figlia , nata il [...], in [...] oramai da tempo maggiorenne e Per_1
divenuta autosufficiente dal luglio 2020, quando avrebbe iniziato a convivere a Londra con il compagno da cui ha avuto successivamente il figlio o Per_2
comunque dalla data di presentazione del ricorso in ragione del tempo inutilmente trascorso dalla fine degli studi nel 2021. A tale pretesa si affiancano quella ulteriore del ricorrente di ottenere la restituzione di quanto versato nonostante il venire meno dei presupposti del mantenimento e quella della resistente di ottenere il pagamento della quota di spese straordinarie non versata dal sig. egli ultimi anni e gli assegni familiari percepiti da Pt_1
quest'ultimo per . Per_1
Di conseguenza, è necessario concentrare la motivazione sui soli elementi effettivamente utili alla decisione, omettendo il riferimento alle narrazioni ed argomentazioni contenute negli atti di parte ma non strettamente funzionali alla soluzione delle questioni così individuate.
a) Difese del ricorrente. In estrema sintesi, le ragioni del sig. Pt_1
poggiano sulla documentazione depositata con gli allegati nn. 10 e ss., in particolare i nn. 12, 13, 14, 15 e 17, consistente in alcuni messaggi su social media da cui dedurre che “presumibilmente a far data dall'inizio del 2020 e, con certezza, quanto meno dal mese di luglio del medesimo anno, Per_1
vive stabilmente a Londra (precisamente a West Wickham) con il compagno
3 con il quale ha costituito un nuovo autonomo nucleo familiare, allietato dalla nascita di un figlio” e che “nell'estate 2020 IA aveva avviato, presso
l'abitazione di West Wickham, una propria attività lavorativa come estetista”.
Alla stregua di queste produzioni e delle asserite contraddizioni delle dichiarazioni di controparte, le testimonianze assunte a favore della resistente non dovrebbero essere ritenute attendibili o significative.
In ogni caso, la revoca del mantenimento dovrebbe decorrere perlomeno dal deposito del ricorso, tenuto conto dell'età di , del Per_1
tempo trascorso dalla fine degli studi, dell'assenza di concreta intenzione ad iniziare l'università, del fatto di aver costituito una famiglia con il compagno ed un figlio e dalla mancata prova in ordine alle circostanze oggettive ed esterne, solo allegate da controparte, che avrebbero giustificato l'impossibilità di di reperire una collocazione lavorativa. La difesa del ricorrente Per_1
invoca, infatti, la giurisprudenza della Corte di legittimità sui limiti del dovere genitoriale di mantenimento del figlio adulto.
Di conseguenza, chiede la restituzione di quanto versato dal momento del venir meno dei presupposti e si oppone all'accoglimento delle domande della resistente perché inammissibili, in quanto prive di connessione e generiche, e comunque infondate, in quanto sprovviste di prova.
b) Difese della resistente. Di contro, la sig.ra a negato CP_1
che la figlia si sia stabilmente trasferita a Londra, che conviva con il compagno e che abbia mai lavorato, portando a riprova le testimonianze assunte in corso di causa secondo le quali si reca solo periodicamente e per pochi giorni in Inghilterra per portare il figlio dal padre.
Inoltre, ha attribuito la condizione di non indipendenza economica di ai problemi psicologici causatile dai rapporti problematici con il Per_1
padre e dalla relazione tossica con K.S., trasformatasi in vera e propria persecuzione, alla gravidanza di pochi mesi successiva al conseguimento del titolo di studio ed infine alle preoccupazioni per la salute del figlio, che hanno
4 ritardato i propositi universitari. Dunque, l'attuale disoccupazione non sarebbe imputabile a , con la conseguente permanenza degli obblighi Per_1
economici in capo al sig. Pt_1
Infine, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa restitutoria del ricorrente, anche in ragione della natura alimentare del contributo al mantenimento, ed ha insistito per la condanna di controparte al pagamento della relativa quota di spese straordinarie, richiamando il contenuto del documento n. 47, relativo ad una serie di spese sostenute dalla sola madre.
c) Esito infausto del tentativo di conciliazione. Data la natura della causa, il Giudice Relatore si è adoperato per consentire alle parti di raggiungere un accordo conciliativo, dedicandovi più di una udienza e concedendo ampi rinvii.
In particolare, all'esito dell'udienza del 19.07.2023 era ipotizzata la seguente soluzione: “protrazione del contributo al mantenimento ordinario di euro 405,50 entro il 15 di ogni mese tramite bonifico bancario come già avviene per la durata di un anno (a partire da questo luglio) con pagamento
a titolo esaustivo delle spese straordinarie di euro 1250,00 (o comunque di metà della quota di iscrizione al corso di laurea triennale in lingue e culture europee e del resto del mondo presso l'università e Campus) come contributo alle spese di iscrizione all'università per il primo anno a condizione dell'esibizione del diploma, ulteriore pagamento di euro 1250,00 (o comunque di metà della quota di iscrizione) per l'iscrizione al secondo anno
a condizione del superamento di tutti gli esami del primo anno;
ulteriore pagamento di euro 1250,00 (o comunque di metà della quota di iscrizione) per l'iscrizione al terzo anno a condizione del superamento di tutti gli esami del secondo anno;
con pari impegno della sig.ra l pagamento CP_1
della propria quota relativa all'iscrizione della figlia;
pagamento direttamente a;
con rinuncia a tutte le reciproche pretese Per_1
5 patrimoniali ulteriori. La sig.ra prima di confermare la CP_1
proposta del proprio legale, chiede di poter confrontarsi con la figlia.
Qualora ci dovesse essere un mutamento del corso di laurea il sig. Pt_1
sarà tenuto esclusivamente per un massimo di euro di 1250 euro a titolo di contributo di iscrizione per un massimo di tre anni”.
Al rinvio concesso per consentire alle parti di formalizzare l'accordo, ne sono seguiti altri a causa di un incidente patito dalla sig.ra CP_1
alla fine, però, la resistente ha comunicato la sopravvenienza di cause ostative all'accordo, consistenti nella preoccupazione per le condizioni del nipote con le inevitabili conseguenze su e sulla sua concreta Per_2 Per_1
possibilità di dedicarsi agli studi universitari, nonché nella richiesta della psicoterapeuta di del pagamento di quasi 12.000,00, importo Per_1
inaspettatamente alto, così da giustificare il venir meno della precedente intesa tra le parti per cui sarebbe stata la sig.ra farvi fronte in CP_1
toto.
2) ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI MODIFICA. Alla stregua delle allegazioni e delle produzioni delle parti, nonché delle prove orali assunte, deve essere disposta la revoca, oltre che ovviamente delle disposizioni in tema di affidamento, collocamento e frequentazione, anche dell'obbligo a carico del padre di contribuzione per il mantenimento della figlia, in ragione del fatto che oramai sono trascorsi vari anni dal compimento della maggiore età e dal conseguimento del titolo di studio ed in assenza di cause giustificative del mancato reperimento o comunque della ricerca di una occupazione. Tuttavia, il dies ad quem della vigenza dell'obbligo deve essere stabilito in un momento successivo rispetto alle prospettazioni del ricorrente, come di seguito sarà individuato.
a) Principi giurisprudenziali. La decisione accennata poggia sul consolidato orientamento della Corte di Cassazione per cui “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono,
6 in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass.
26875/2023).
In particolare, la Suprema corte (Cass. ord. 38366/2021) ha precisato che “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”. Tale indirizzo, che fa gravare l'onere probatorio sul genitore nei termini indicati, pur se apparentemente contraddetto da altre decisioni (ad es. dalla citata Cass.
26875/2023), appare preferibile nei casi in cui l'iniziativa sia del genitore che sostiene il sopravvenuto venir meno dei presupposti del mantenimento.
Infine, con riguardo alla vicenda oggetto di causa, è utile menzionare che l'orientamento per cui “il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza "ab origine", quanto
al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla
7 domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo” (Cass. ord.
10974/2023).
a) Esclusione del trasferimento a Londra dal 2020. In applicazione degli orientamenti citati, non si può affermare che il quadro probatorio acquisito al giudizio consenta di accertare che si sia trasferita dal Per_1
luglio del 2020 in Inghilterra ed ivi abbia intrapreso una convivenza more uxorio stabile, esercitando anche un'attività lavorativa.
Infatti, la tesi del ricorrente è fondamentalmente basata sul deposito di copie di post tratti da alcuni social media, che innanzitutto sono stati disconosciuti dalla difesa della resistente sin dalla comparsa di costituzione, con conseguente inefficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c., e comunque
è smentita da quanto in modo intimamente coerente è stato dichiarato dai testi. In particolare, non vi sono ragioni per non attribuire attendibilità alla deposizione di custode del condominio dei pini dove abita Testimone_1
la sig.ra non legato quindi da rapporti di parentela o CP_1
sentimentali con le parti, che ha affermato che vive stabilmente a Per_1
Merate con suo figlio andando e venendo da Londra per far vedere il Per_2
bambino al padre, e che non ha notato differenze dal 2020 ad oggi. Inoltre, il teste ha dichiarato di vedere “o in cortile o dalla nonna”, così Per_1
escludendo che lavori. Tale testimonianza sostanzialmente corrisponde a quanto risposto da compagno di , e trova riscontro Tes_2 Per_1
nella documentazione depositata dalla difesa della resistente da cui si trae che
è residente a [...], dove è seguito dalla pediatra ed è stato sottoposto Per_2
ai vaccini. Di contro, il teste del ricorrente ha risposto di non essere a conoscenza delle circostanze oggetto dei capitoli prospettatogli.
Dunque, il mero contrasto delle deposizioni dei testi della sig.ra on documenti specificamente disconosciuti dalla difesa della CP_1
resistente non è sufficiente ad inficiarne l'attendibilità ed a dimostrare il fondamento della pretesa del ricorrente. Del resto, la difesa di quest'ultimo
8 non ha chiesto l'acquisizione al giudizio dei files originali dei post di cui ha prodotto copia, né ha formulato capitoli testimoniali riguardanti la genuinità di tali copie.
In conclusione, pur se è plausibile che abbia passato a Londra Per_1
periodi anche non brevi presso la casa del compagno (soprattutto durante la pandemia), con il possibile proposito di iniziare una attività in loco, comunque non è stata fornita la dimostrazione di un trasferimento stabile, tale da recidere il collegamento con la casa materna, né del reperimento di un'occupazione non precaria, resa particolarmente difficoltosa dagli ostacoli della legislazione post Brexit.
b) Attuale imputabilità della situazione di disoccupazione.
Parimenti, secondo questo Collegio, la condizione di IA, con i problemi psicologici descritti in atti e la persecuzione subita, ha giustificato il ritardo nel conseguimento del titolo di studio nel 2021, così come la non immediata intrapresa degli studi universitari a causa della gravidanza e della nascita di nel 2022. Del resto, la stessa parte ricorrente si era espressa Per_2
favorevolmente alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Relatore, volta a garantire a il mantenimento e parte delle spese universitarie a Per_1
carico del padre, sul presupposto della serietà del relativo impegno.
Allo stesso modo, la preoccupazione di non poter garantire l'impegno universitario, nei termini della proposta di conciliazione, a causa dei sospetti di una grave malformazione di hanno giustificato l'ulteriore Per_2
procrastinamento dell'iscrizione all'Università e, dunque, la mancata accettazione dell'accordo, fino a quando è rimasta incerta la condizione fisica del bambino.
Non vi è invece giustificazione alcuna della perdurante inerzia di dopo che la grave diagnosi per il figlio è stata scongiurata, come si Per_1
dà atto in occasione dell'udienza del 4.6.2024 sulla base del referto del precedente 27 aprile: del resto, alle mere declamazioni della volontà di
9 di riprendere l'università non è conseguita alcuna produzione in Per_1
merito (n.d.r. ad esempio depositando l'iscrizione ad anno in corso, che sarebbe stata consentita in quanto attinente ad una sopravvenienza), né la proposta di recuperare l'accordo conciliativo in precedenza arenatosi. A questo proposito, è necessario stigmatizzare che la giustificazione della sig.ra per cui l'accordo sarebbe dovuto essere esteso anche alla CP_1
ripartizione della sopravvenuta esosa pretesa di 12 mila euro della psicologa di (n.d.r. che comunque si era impegnata ab origine a sostenere per Per_1
intero), contrasta, come evidenziato dalla difesa del ricorrente, con la constatazione che le relative fatture erano già state depositate con la comparsa di costituzione, così da evidenziarne la pretestuosità.
In conclusione, a giudizio del Collegio, perlomeno dal 27 aprile 2024, è venuta meno ogni possibile giustificazione al fatto che la figlia delle parti non abbia ancora reperito un'occupazione o comunque non abbia ripreso gli studi, con conseguente accertamento di tutti gli elementi indicati dalla Suprema corte (età, titolo di studio e capacità lavorativa, impegno) per la revoca dell'obbligo di mantenimento paterno da tale momento. Del resto, la coabitazione con la resistente e la conseguente possibilità di avvalersi del suo aiuto per accudire il bambino, avrebbero dovuto indubbiamente consentire alla figlia di trovare un lavoro o di rimettersi a studiare, in assenza di circostanze obbiettive ostative.
3) INAMMISSIBILITA' DELLE ULTERIORI DOMANDE DELLE
PARTI. Nonostante la revoca dell'obbligo di mantenimento, al Tribunale in questa sede non è consentito estendere la cognizione alla domanda di ripetizione di quanto indebitamente versato dal sig. alla sig.ra Pt_1
al maggio 2024 in poi. CP_1
Infatti, l'azione di modifica delle condizioni del rapporto genitoriale e quella ex art. 2033 c.c. realizzano un cumulo oggettivo di cause non qualificato e dunque non sussumibile nelle ipotesi tassative di cui all'art. 40 c.p.c. (vedi ad es.
10 Cass. 18870/2014 relativa al cumulo tra domanda di separazione e domanda di risarcimento ma, mutatis mutandis, estendibile anche al caso di specie).
Tale orientamento, a giudizio del Collegio, non è stato superato dall'attuale testo dell'art. 473 bis.49 c.p.c. per cui “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse”.
Infatti, la specifica sedes materiae, in assenza di qualsiasi norma di coordinamento con la regola generale del primo libro del Codice, rende palese il riferimento alle sole questioni riguardanti i rapporti economici tra le parti e la regolazione della genitorialità, che altrimenti rimarrebbero paradossalmente al di fuori dell'ambito di applicazione del rito speciale.
Tale soluzione, pur se onera il ricorrente di una nuova iniziativa giudiziaria, appare in ogni caso la più corretta, anche tenendo conto dell'inevitabile deficit probatorio che il solvens avrebbe incontrato con riferimento alle mensilità pagate dopo il novembre 2024.
Per le medesime ragioni deve essere dichiarata inammissibile la domanda della resistente riguardante la quota di spese straordinarie non versata dal sig. negli ultimi anni e gli assegni familiari percepiti da quest'ultimo per Pt_1
, con l'annotazione che comunque la stessa sarebbe stata caratterizzata dalla Per_1
carenza di prova, come eccepito da controparte.
4) REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Nonostante la soccombenza di parte resistente, la natura della causa e l'accoglimento della domanda solo da un momento successivo a quello preteso dal ricorrente giustifica la compensazione parziale delle spese in misura del 50%. La quantificazione, come da dispositivo, deve essere effettuata in base allo scaglione più basso delle cause di valore indeterminato, a valori inferiori al medio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da contro Parte_1
11 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1
assorbita, a modifica del decreto del Tribunale per i minorenni n. 2153 del 14-
18.03.2011,
REVOCA
l'obbligo di mantenimento della figlia previsto a carico di Per_1 Pt_1
al 27.4.2024 (con conseguente venir meno dal maggio in poi) e le
[...]
ulteriori disposizioni previste nel provvedimento citato in punto di affidamento e frequentazione tra padre e minore;
DICHIARA
Inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
COMPENSA le spese tra le parti in misura del 50%.
CONDANNA
a corrispondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite relative a metà della fase istruttoria ed alla fase decisoria, che liquida in €
3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, già operata la compensazione del 50%;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dario Colasanti Marco Tremolada
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