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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°5529 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Christian Parte_1
Alessi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Partinico, via J.F.
Kennedy, 34
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore,
APPELLATA
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 12.11.2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio investe l'appello avverso la sentenza del GdP di Partinico n. 38 del 29.3.2022, che ha rigettato l'opposizione di avverso Parte_1
l'avviso di intimazione n. 2962019003861542000, notificata dall il CP_2
30.9.2021, in relazione alla cartella di pagamento n. 29620110001957658000. A sostegno dell'appello si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado con riferimento al mancato rilievo, da parte del giudice, dell'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, tenuto conto del decorso del tempo tra la data di notifica della cartella di pagamento e quella della prima intimazione di pagamento. Nel dettaglio, si sostiene che, al tempo della notifica del primo avviso di intimazione n. 2962016900208786000 (non impugnato), avvenuta pacificamente il 20.06.2016, si era già prescritto il relativo diritto dell'Agenzia di riscuotere le somme, essendo trascorso il termine di 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento sottesa (n. 29620110001957658000 avvenuta il 3.6.2011).
2. Seppur regolarmente convenuta, l' non si è costituita. CP_1
3. L'appello è fondato.
Come correttamente rileva il oggi si discute dell'osservanza o Parte_1 meno del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella di pagamento, ovvero quella maturata nel tempo trascorso fra il 3.6.2011 e il
20.6.2016, data di notifica della prima intimazione di pagamento sopra menzionata. Ciò che eccepisce l'appellante è, infatti, la perdita, in capo all'amministrazione, del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per effetto dell'inerzia protratta per un periodo di tempo che, nel caso de quo, è di cinque anni (trattandosi di violazione al codice della strada (come prescritto dall'art. 28, L. 689/81 nonché dall'art. 209, D.lgs. 209/92), decorrente dalla notifica della cartella di pagamento sottesa. A fronte di quest'ultima, avvenuta il 3.6.2011 (come allegato, comprovato e pacifico), l'unico atto successivo è l'intimazione di pagamento notificata il 20.6.2016, a quinquennio elasso;
non si discute del successivo termine di prescrizione avente come data iniziale il 20.6.2016. Inconferente è, dunque, il richiamo, da parte del GdP, alla 3
sospensione legale dei termini di prescrizione, prevista dal D.l. 18/2020, dall'8.3.2020 al 31.8.2021: nel caso di specie, il termine non è influenzato dalla cd. sospensione COVID-19, in quanto la prescrizione è spirata prima del marzo 2020, cadendo nell'anno 2016.
Giova rammentare, poi, per quanto qui di interesse, che il contribuente non aveva neppure l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione del credito extra tributario maturato tra la data di notificazione della cartella di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, in quanto l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento, in quanto tale idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione
(cfr. Cass. n. 16743.2024).
3. Sulla scorta di quanto sopra, l'appello va accolto e, per l'effetto, riscontrata la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione, va dichiarata la non debenza delle somme di cui all'intimazione di pagamento opposta. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del
DM 55/2014, secondo i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le restanti (applicati allo scaglione sino ad € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara prescritto il diritto dell'appellata alla riscossione delle somme oggetto dell'avviso di intimazione n. 2962019003861542000 (e in relazione alla cartella di pagamento n. 29620110001957658000).
- condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellante, che si liquidano, per il primo grado, in € 241,00 per compensi
(oltre € 43 per spese vive) e, per il presente grado, in € 462,00 (oltre € 91,50 per spese vive), oltre iva cpa e spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 4
Così deciso, il 21 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi